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ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO

Per esegesi si intende il processo di interpretazione del senso profondo di un testo, che può essere letterario o giuridico. Il procedimento in alcuni casi si arresta al chiarimento letterale del dettato talvolta, invece, conduce ad approfondimenti che permettono di comprendere il significato più recondito del testo. Coinvolge una pluralità di conoscenze dell'interprete: quelle relative all'argomento e alla materia trattata e ai dati ad essi correlati. Lo studio esegetico oggi è inteso come un procedimento di conoscenza, ma nel mondo romano per lungo periodo fu di il giurista, già nell'età arcaica, operava un procedimento esegetico del dato di base creazione: creando un responsum che si basava sull'autorità del giurista e derivava dal confronto di una massa di dati precedentemente sedimentati (vd. interpretazione aristocratica pontificale sui mores e sul testo delle XII Tavole). Con il

Passaggio dall'oralità alla scrittura e la prima creazione di concetti giuridici astratti, il procedimento esegetico si arricchisce di nuove tecniche ed opera sul dato scritto. Frutto dell'attività esegetica fu la creazione di nuovi principi giuridici che si adattano alle esigenze della mutevole società romana. Da Augusto in poi vi fu un declino della produzione esegetica giurisprudenziale dello ius e ad essa si sostituì la creazione del diritto mediante costituzioni imperiali che acquistarono la natura di leges generales. Nemmeno la consuetudine resse all'impatto del potere imperiale. Dunque, a partire da questo momento si ha una produzione imperiale delle regole giuridiche legittimate dalla forza del potere politico. Dopo diversi secoli si riscontra un'interpretazione giurisprudenziale creativa del diritto che viene applicata direttamente sulle fonti giuridiche romane, ad opera di Irnerio (che interpreta a Bologna i testi del Corpus Iuris giustinianeo).

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inserendovi le glosse), dei Glossatori, deiCommentatori, dei Culti, dei Giusnaturalisti e della Scuola storica tedesca. Con il passare dele l’esegesi perde nuovamente la sua funzione creativa.tempo si giunge allo studio storico-criticoHa assunto un contenuto descrittivo dei diversi reperti a noi giunti: ne viene studiata natura,origine, provenienza territoriale e scrittura.I Fonti di cognizione del diritto romano.Lo studio del diritto romano si occupa del sistema giuridico di Roma dal 754 a.C. (fondazione) alL’analisi storica di questo periodo prese avvio con l’entrata in565 d.C. (morte di Giustiniano I).vigore del codice civile dell’impero meno l’applicazione deltedesco. Con esso, infatti, vennediritto comune, formatosi su base romanistiche nel Medio Evo. Il diritto romano, formatosinell’arco di quattordici secoli, è mutato a seconda delle situazioni economiche e politiche, socialie culturali, di Roma, poi del Lazio, dell’Italia e

dell'impero conquistato successivamente. È giunto fino a noi, questo diritto, attraverso diversi e molteplici canali, spesso in modo frammentario ed incompleto; i veicoli di conoscenza delle norme antiche sono chiamati fonti di cognizione del diritto romano. In senso ampio per fonte di cognizione si intende tutto ciò che porta alla nostra conoscenza, direttamente o indirettamente, dati e notizie sui principi giuridici in vigore nell'arco di tempo considerato. In senso stretto sono tutti i materiali ed i documenti propri dell'età romana che ci permettono di ricostruirne l'ordinamento giuridico di Roma.

CLASSIFICAZIONE di GUARINO: si può distinguere fra fonti di cognizione in senso tecnico e a carattere atecnico. Le prime sono quelle in cui il dato fornito ci offre la certezza, o quantomeno una plausibile convinzione che faccia parte del sistema giuridico romano. Siamo di fronte al secondo tipo, invece, quando analizziamo strumenti di conoscenza

che possiamo fare riguarda la natura delle fonti del diritto romano. Possiamo distinguere tra fonti materiali e fonti formali. Le fonti materiali sono quelle da cui il diritto romano trae la sua sostanza, come ad esempio le leggi, i decreti e i costumi. Le fonti formali, invece, sono quelle che stabiliscono le modalità di produzione e di applicazione del diritto, come ad esempio le procedure giudiziarie e le norme di interpretazione. Inoltre, possiamo distinguere tra fonti dirette e fonti indirette del diritto romano. Le fonti dirette sono quelle che derivano direttamente dall'autorità legislativa o giudiziaria, come ad esempio le leggi e le sentenze dei tribunali. Le fonti indirette, invece, sono quelle che derivano da interpretazioni o commenti delle fonti dirette, come ad esempio i commentari dei giuristi romani. Infine, possiamo distinguere tra fonti primarie e fonti secondarie del diritto romano. Le fonti primarie sono quelle che rappresentano direttamente il diritto romano, come ad esempio le leggi e i decreti. Le fonti secondarie, invece, sono quelle che forniscono una ricostruzione o una interpretazione del diritto romano, come ad esempio i commentari dei giuristi. In conclusione, le fonti del diritto romano sono varie e possono essere classificate in base alla loro natura, alla loro direttezza e alla loro primarietà. Questa classificazione ci permette di comprendere meglio la complessità e la ricchezza del sistema giuridico romano.

è effettuabile in merito al carattere formale della fonte, che può essere giuridica se proviene da un atto giuridico o dallo scritto di un giurista, fonte letteraria se contiene sezioni di rilievo sull’ordinamento, proviene dallo scritto di un erudito non giurista, ma contiene elementi di interesse giuridico, se proviene da un’epigrafe, fonte epigrafica papirologica se proviene da papiri, pergamene, tavolette o ostraka.

Ulteriori classificazioni riguardo alla natura delle fonti sono state articolate in due fasi: una prima classificazione (Riccobono, Bavieri, Ferrini, Furlani e Arangio-Ruiz) distingue fra leges, intese come fonti autoritative; auctores, intese come opere di giurisprudenza; negotia, ovvero i documenti di prassi negoziale e commerciale, giunti a noi per mezzo di epigrafi, papiri e tavolette. Nella seconda fase (Martini), alle fonti autoritative (comprendenti tutti gli atti normativi in senso ampio) e giurisprudenziali.

è stata affiancata la categoria delle fonti documentali, come residuale insieme di altre manifestazioni del diritto. Cronologicamente, invece, le fonti possono essere distinte in arcaiche, preclassiche, classiche, post-classiche, giustinianee e bizantine. Diversi possono essere i materiali scrittori che ci trasmettono le informazioni: - Il legno è un materiale diffuso in epoca più antica (le XII Tavole del 450-451 a.C.). Veniva utilizzato per produrre tavolette cerate, su cui si incideva la scrittura, che legate fra loro formavano un codex. Le tavolette venivano utilizzate ad esempio in caso di matrimonio (tabulae nuptiales) e per fare il testamento (tabulae testamenti). - La pietra per la sua durezza ed ingombro veniva usata per la riproduzione di documenti pubblici che necessitavano di essere visibili e duraturi (un esempio è la stele arcaica del foro romano: cippus antiquissimus). Il testo poteva essere inciso e colorato successivamente. Il marmo, fra le

pietre più preziose e lucide, veniva usato per iscrizioni monumentali o funerarie e consacrazioni alle divinità (un esempio sono i Fasti Capitolini).

Il piombo era usato per registrare documenti pubblici su rotoli o lamine. Tale materiale veniva anche utilizzato per i testi di maledizione o contenenti formule o riti magici.

Subentrò alla pietra, ma non c'è certezza del periodo.

Il bronzo: sul bronzo venivano incisi leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali, trattati internazionali.

L'oro e l'argento: i metalli preziosi come l'oro e l'argento erano usati per realizzare monete, spille o monili che recavano spesso iscrizioni.

L'avorio era utilizzato da parte dei neomagistrati per comunicare la magistratura ottenuta o l'assunzione della carica ai senatori. Questa pratica venne meno con Teodosio il Grande che la vietò, fatta eccezione per i soli consoli ordinari. L'avorio veniva utilizzato anche per riprodurre senatoconsulti.

Tra i

materiali importati da altri paesi rilevano: - l'argilla, la terracotta in uso presso Assiri, Babilonesi e Caldei. La terracotta era utilizzata per le lucerne funerarie poste all'interno dei sepolcri e contenenti iscrizioni di contenuto religioso e funerario. - per la ricostruzione dell'ordinamento giuridico sono gli ostraka, rilevanti reperti di terracotta utilizzati come materiale scrittorio per trasmettere comunicazioni brevi. Gli ostraka provenienti da Atene contengono le liste di cittadini ostracizzati, quelli egiziani contengono ricevute di pagamento di tasse e dazi. Inoltre sulla terracotta (su giare e anfore) venivano impressi i bolli doliari che contenevano l'indicazione del produttore, del prodotto e del trasporto. - il lino, proveniente dalla Cina e in uso fin da epoca risalente (vd. libri linteipontificali conservati nel tempio di Giunone). - dall'Egitto, il papiro, proveniente è un materiale molto utilizzato a partire dal II sec a.C., anche se.Le prime scritture su papiro risalgono al I sec d.C. I fogli di papiro venivano incollati tra di loro ed arrotolati attorno ad un (cd. l'umbilicus) bastoncino in modo da formare un rotolo (cd. volumen). La scrittura veniva apposta mediante il calamus (successivamente con penne di uccello) ed era disposta su colonne verticali, normalmente su un solo lato del papiro (quello che presentava le fibre poste in senso orizzontale). Tuttavia vi sono testimonianze di papiri scritti su entrambi i lati (cd. opistografi). La pergamena fu inventata dal re Eumene di Pergamo (secondo il racconto di Plinio) quando fu vietata l'esportazione del papiro a Pergamo dall'Egitto, per evitare al sovrano di costruire una biblioteca che potesse eguagliare quella di Alessandria. Il papiro venne sostituito dalla pergamena a partire dal III sec d.C. Questa era ricavata dal pellame di animale, che veniva fatto macerare nella calce, raschiato e fatto seccare. La scrittura poteva essere.

Apposta su entrambi i lati. Unendo più fascicoli di pergamena mediante cuciture e rilegature si otteneva il codex. La pergamena venne meno solo dopo l'introduzione della carta ad opera degli arabi tra l'VIII ed il X sec d.C. In epoca medioevale le antiche pergamene vennero cancellate e riutilizzate per accogliere nuove opere, i codices rescripti o palinsesti, che potevano far emergere le antiche scritture permettendo il recupero di opere dell'antichità che, altrimenti, sarebbero andate perse.

Ovviamente oltre ai materiali, si susseguirono in epoche diverse, differenti tipi di scrittura. La più antica forma di scrittura è quella capitale che presenta lettere maiuscole, con il testo sviluppato in verticale, compreso dentro due linee parallele, e con rigide forme geometriche. Le lettere scritte in questo modo erano poste all'inizio del periodo come iniziale, per dare risalto al capoverso. La denominazione "capitale" risale al Medioevo.

'ambito dell'informatica, viene chiamato "formattazione del testo". La formattazione del testo è un processo che consente di modificare l'aspetto visivo di un testo, come il tipo di carattere, la dimensione del testo, il colore, l'allineamento e così via. Per formattare il testo utilizzando tag html, è possibile utilizzare diversi tag come per il testo in grassetto, per il testo in corsivo, per il testo sottolineato e così via. Inoltre, è possibile utilizzare tag come

per creare paragrafi,

per creare titoli di primo livello,
    per creare elenchi puntati e così via. La formattazione del testo è un elemento importante nella creazione di contenuti web, in quanto consente di rendere il testo più leggibile e attraente per gli utenti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
28 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e Esegesi delle fonti del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Brembilla Stella.