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LEGGE REGIONALE

E’ approvata nelle forme previste dallo statuto regionale. Incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge

statale ( rispetto costituzione, ordinamento comunitario e trattati internazionali )

L’art. 117 cost. individua le materie esclusive dello Stato, quelle concorrenti con le regioni stabilendo che

ogni materia non espressamente riservata alla potestà legislativa dello Stato è competenza residuale delle

regioni.

Per quanto concerne la potestà legislativa concorrente, spetta alle regioni in primis la potestà legislativa,

salvo la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale, anche se non è

necessaria una legge ad hoc, ma è sufficiente riferirsi alla legislazione esistente.

Quanto alla potestà legislativa residuale, essa sembra una potestà esclusiva e questo la equiparerebbe

per forza normativa alla legge ordinaria statale.

Con la riforma del titolo V della Cost. sono scomparsi importanti limiti come es. L’INTERESSE NAZIONALE

REGOLAMENTI REGIONALI

La potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di competenza esclusiva, salvo delega alle

regioni, mentre per tutte le altre materie essa spetta alle regioni.

Prima delle Legge costituzionale 1/1999, il Consiglio regionale era titolare della potestà regolamentare. A

seguito della modifica dell’art. 121.2 e 4 cost. il consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita

alle regioni mentre il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga le leggi ed emana i

regolamenti regionali.

Da qui si può dedurre che la potestà regolamentare sia attribuita anche all’esecutivo secondo modalità e

forme che saranno stabilite nello statuto.

Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti: i regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale

che regionale e possono intervenire in materie degli enti locali ma sono cedevoli nel momento in cui gli enti

provvedano con propri regolamenti. 16

STATUTI SPECIALI

La costituzione stabilisce che alcune regioni dispongano di forme e condizioni particolari di autonomia ,

secondo I rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.

(Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia)

Le fonti locali

• Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio comunale o provinciale con procedimento aggravato.

• Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio comunale o provinciale, tranne i regolamenti

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta comunale o provinciale.

Le fonti di espressione di autonomia collettiva

• I contratti collettivi di lavoro destinati a disciplinare il rapporti di lavoro fra datori di lavoro e lavoratori.

• I contratti collettivi di lavoro di diritto comune, stipulati ai sensi del codice civile, che vincolano solo gli

aderenti alle organizzazioni, imprenditoriali e sindacali, che li stipulano.

• I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Le fonti “esterne” riconosciute

Si ha quando, sulla base di determinati criteri di collegamento tra l’ordinamento interno e altri ordinamenti, si

attribuisce a fonti normative esterne l’attitudine a produrre norme giuridiche nell’ordinamento interno.

• L’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell’ordinamento giuridico

internazionale (art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte

• L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla

disposizione

• Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di

riconoscimento

Le fonti fatto

La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi: uno oggettivo e

l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo si identifica con la ripetitività di un determinato comportamento nel

tempo, mentre quello soggettivo con la convinzione da parte di coloro che rispettano la norma, che tale

comportamento è obbligatorio.

Le fonti di cognizione

Si definiscono fonti di cognizione gli atti scritti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di

produzione), volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.

• Atti con valore conoscitivo legale o privilegiato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale delle

regioni, albo pretorio degli enti locali)

• Atti con valore meramente notiziale

Testi unici

Testi che raccolgono atti normativi preesistenti che, sebbene posti in tempi diversi, disciplinano la stessa

materia, allo scopo di unificare e coordinare le norme giuridiche da essi prodotte.

• Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa deliberati dal governo in forma di decreti legislativi

sulla base di una legge di delegazione del Parlamento

• Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva redatti dal governo sulla base di una mera

autorizzazione del Parlamentare o su iniziativa autonoma del governo.

La pubblicazione degli atti normativi

Tutti gli atti normativi devono essere necessariamente pubblicati nelle forme previste dalla legge:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Allo scopo di darne notizia la Gazzetta Ufficiale pubblica:

- Leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome;

- Direttive e regolamenti dell’Unione Europea Pubblica; 17

- Il testo integrale delle sentenze della Corte costituzionale.

L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI:

• Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto

• L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»).

6 I DIRITTI FONDAMENTALI

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)

Il primo riconoscimento giuridico delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del

cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono nel 1789 quelli che essi

consideravano i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo. (nel 1791 fu inserita nella Costituzione).

Nella prima metà dell’Ottocento si affermarono così le libertà civili, cioè quelle libertà che rivendicavano il

valore autonomo dell’individuo nei confronti dell’autorità dello stato (libertà negative); dette anche libertà di

prima generazione:

- Libertà personale

- Libertà di domicilio

- Libertà economiche

- Diritto di proprietà

- Libertà di pensiero

- Libertà religiosa

- Ecc..

Dalla seconda metà dell’Ottocento si affermarono, invece, i diritti politici (libertà dello stato); dette anche

libertà di seconda generazione:

- Diritto di voto attivo e passivo

- Diritto di associazione in partiti e sindacati

- Diritto di riunione

- Ecc..

L’affermazione di queste libertà coincise con la trasformazione dello stato in liberaldemocratico,

contraddistinto dall’emergere del ruolo politico e sociale del proletario urbano.

Nella prima metà del Novecento si reclama l’esigenza di riequilibrare le disparità sociali e dunque si

affermano i diritti sociali (libertà mediante lo stato); dette anche libertà di terza generazione:

- Diritto all’istruzione

- Diritto alla salute

- Diritto alla previdenza sociale

- Ecc..

Nella seconda metà del Novecento , lo sviluppo culturale, economico e tecnologico ha portato alla

formazione di nuovi diritti (diritti di quarta generazione) definiti anche diritti della persona che riguardano

la dignità dell’uomo e sono legate

- Alla tutela dell’ambiente

- Informazione

- Nuove tecnologie informatiche

- Procreazione artificiale

- Bioetica

- Ecc..

Con l’espressione diritti umani, invece, si vuole indicare i diritti che l’ordinamento internazionale, sotto la

spinta delle Nazioni Unite, si sforza di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone. 18

Allo scopo di realizzare più efficaci mezzi di tutela per i diritti dei cittadini sono state istituite diverse autorità

garanti.

Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica.

Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto

- Le persone fisiche (singoli individui)

- Le persone giuridiche (una pluralità di persone fisiche: associazioni-fondazioni-società)

La capacità giuridica si acquista con la nascita mentre la capacità di agire si acquista con la maggiore età.

Le situazioni giuridiche soggettive nelle quali un soggetto può venirsi a trovare possono essere favorevoli o

sfavorevoli.

Situazioni giuridiche favorevoli sono:

1.Il potere giuridico è la possibilità astratta di ottenere determinati effetti giuridici: potere di accedere alle

cariche elettive;

2.Il diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto

dall'ordinamento giuridico. Esso si divide in

- Diritto assoluto, nei confronti di tutti i soggetti (Es: diritto di proprietà)

- Diritto relativo, nei confronti di uno o più soggetti (Esempio relativo ad un contratto)

3.L’interesse legittimo è una situazione soggettiva di vantaggio di cui gode il titolare rispetto alla tutela del

proprio interesse. Chi è portatore di un interesse legittimo ha bisogno che il suo interesse coincida con uno

specifico interesse pubblico.

Situazioni giuridiche non favorevoli sono:

1.Gli obblighi ovvero comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui;

2.I doveri ovvero comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, per

la tutela dell’interesse collettivo.

3.Le soggezioni ovvero la situazione di chi è soggetto ad un potere.

Per chiarire chi sono i titolari delle situazioni giuridiche soggettive bisogna far ricorso al concetto di cittadino

e di straniero.

o Cittadino è il civis, colui che partecipa della vita pubblica della comunità. Come tale il cittadino è

titolare di diritti e soggetto delle decisioni. Cittadinanza è la condizione giuridica di chi (il cittadino)

appartiene ad un determinato Stato; più propriamente è l'insieme dei diritti (e relativi obblighi) che

l'ordinamento giuridico riconosce al cittadino.

Modalità di acquisto della cittadinanza:

• per nascita in base:

a) alla cittadinanza di uno dei genitori (ius sangiunis)

b) al territorio se nato da genitori entrambi apolidi o ignoti (ius soli)

• per estensione (ius communicatio) : ad es. minore adottato, coniuge straniero di cittadino libero

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
48 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piier123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Forte Pierpaolo.