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Capitolo 1

Guardando al passato: l’idea di Costituzione

Costituzione, significa “qualcosa di stabilito”, infatti contiene le leggi che regolano i fondamenti di un

organizzazione sociale e politica.

In antecedenza le leggi scritte erano ritenute l’espressione dell’autorità di sovrani, che imponevano la loro

volontà ai sudditi. limiti

Le moderne Costituzioni invece, vengono scritte per fissare i al potere di chi comanda, per delimitare le

condizioni modi

e i in cui l’autorità deve essere esercitata fissando i diritti dei soggetti nei confronti

dell’autorità.

costituzionalismo

Il , non è scienza “neutrale” delle leggi costitutive degli Stati, ma è lo sviluppo di quelle idee

fondamentali.

L’idea di fondamento della Costituzione è quello di potere limitato, e non più assoluto. Un patto tra chi

detiene il potere (il sovrano), che si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti di questi diritti (il

popolo che rivendica le sue libertà) che riconoscono l’autorità in quanto si impegnano a rispettare il patto.

Il riconoscimento dei diritti dell’uomo e la divisione dei poteri erano visti come verità preesistenti alla volontà

di qualunque legislatore. Erano ritenuti come diritti spettanti all’uomo per natura, quindi riconosciuti e non

graziosamente concessi.

Lo strano caso della Gran Bretagna: si può fare a meno di una Costituzione ed essere una democrazia?

Se si attua il criterio sostanziale dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, vuol dire che anche la Gran

Bretagna ha una Costituzione, perché riconosce i diritti e attua la divisione dei poteri. Solo che quei principi i

britannici non hanno mai avuto la necessità di proclamarli per iscritto in un legge costituzionale, perché essi

si sono progressivamente affermati e consolidati nel tempo.

L’esempio britannico mostra che per avere una Costituzione, non occorre avere un testo legislativo scritto

con i contenuti tipici delle Costituzioni.

La Gran Bretagna ha comunque introdotto nel proprio ordinamento una legislazione intesa a dare

applicazione ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

sottoscritta a Roma (4 nov 1950).

La nascita del costituzionalismo: Stati Uniti d’America e Francia

Qui le Costituzioni sono nate per sancire solennemente l’inizio di nuove fasi della vita costituzionale,

coincidenti con l’accoglimento dei principi di libertà, di democrazia, di separazione dei poteri, e quindi hanno

enunciato solennemente, per iscritto, quei principi.

1. STATI UNITI D’AMERICA: la prima in ordine di tempo fu la Costituzione americana. Nel 1776 viene

Dichiarazione di indipendenza. Costituzione degli Stati Uniti

approvata la Il 17 set 1787 si diede vita alla

d’America composta di soli 7 lunghi articoli e si limitava a disciplinare i poteri della Federazione e i nuovi

Bill of rights).

organi federali. Nel 1788 la Costituzione viene affiancata da una Carta dei diritti ( Nel 1789

la Costituzione entrò in vigore. Dopo di allora la Costituzione americana è stata più volte emendata, ma

in ogni caso la struttura fondamentale è rimasta invariata. La Costituzione americana è la più longeva

Costituzione scritta del mondo.

2. FRANCIA: è il paese che ha conosciuto, forse, il più alto numero di Costituzioni nel tempo: 15 in poco più

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

di 200 anni! Il primo testo è la del 1789, essa non si

limitava, nei suoi 17 articoli, a sancire i fondamentali diritti civili, ma enunciava i principi

dell’organizzazione politica. Nonostante la tormentata storia della Costituzione francese, non ci si è mai

allontanati da ‹‹i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono alla base del diritto pubblico dei

Francesi››. Nel 1958 viene approvata la Costituzione francese odierna che si apre con la solenne

proclamazione dell’attaccamento del popolo francese ‹‹ai Diritti dell’uomo e ai principi della sovranità

nazionale come sono definiti dalla Dichiarazione del 1789›› (questi principi e diritti sono il così detto

“blocco di costituzionalità”, ossia i principi alla cui luce si può verificare la legittimità delle leggi

ordinarie).

Molte Costituzioni, dunque, in Francia: ma pur sempre un costituzionalismo segnato anche da una

rilevante continuità di principi e di regole.

Il costituzionalismo del Novecento 1

Dopo la Prima Guerra Mondiale si apre una nuova stagione del costituzionalismo, in particolare di

Costituzioni repubblicane, 1919 Repubblica di Weimar, era una Repubblica parlamentare e dava vita uno

Stato di tipo federale.

Altro caso importante è quello della Repubblica austriaca di Kelsen che introduce la Corte costituzionale,

eletta dal Parlamento ma da esso indipendente.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la novità è la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945), la cui

Carta è ispirata esplicitamente agli ideali di libertà, eguaglianza, democrazia, pace fra i popoli che

rappresentano l’anima del costituzionalismo. A livello nazionale, le nuove Costituzioni (Francia, 1946 e poi

1958; Italia, 1947-48, Rep. federale di Germania, 1949; etc.) parlano un linguaggio comune, fino ad arrivare

all’approvazione della Costituzione russa negli anni Novanta.

Con l’avvento delle Costituzioni, sono stati introdotti Corti o Tribunali costituzionali con il compito di

controllare la costituzionalità delle leggi.

Costituzione e democrazia

Tutte le Costituzioni sanciscono non solo la divisione dei poteri, ma anche il principio democratico secondo

cui i cittadini (o quella quota di essi che gode i diritti politici) hanno diritto di concorrere alla formazione della

volontà collettiva e all’elezione almeno di alcuni degli organi investiti dei poteri supremi (come le assemblee

parlamentari).

Il patto costituzionale esprime l’accordo fra un potere “democratico” (i rappresentanti del popolo) e

un’autorità che fonda la propria legittimazione altrove (così nella tradizione e nella discendenza ereditaria).

Il patto tende proprio a distribuire e regolare il potere, mantenendo un certo equilibrio fra le due diverse

fonti di autorità: ciascuno dei poteri trova nella Costituzione i limiti e le condizioni entro le quali può

legittimamente esercitarsi. Il giorno in cui viene meno questo patto, viene meno la Costituzione.

“sovranità al popolo”

Ma anche dove di afferma pienamente il principio democratico, e dunque la , la

Costituzione ha il compito di regolare e dunque limitare il potere sovrano, distribuendolo fra le diverse

autorità e stabilendo le condizioni e i limiti del suo legittimo esercizio (art. 1 Costituzione italiana).

La Costituzione può mutare da generazione a generazione, ciò che il popolo ha voluto oggi, domani

potrebbe, con pari diritto, disvolerlo.

La modifica della Costituzione incontra dei vincoli, che introducono procedure complesse (art. 138), ma che

“principi supremi”

non possono toccare i (diritti dell’uomo, principi fondamentali e forma di governo

repubblicana, per quanto riguarda l’ITALIA). “popolo sovrano”

Sembrerebbe un paradosso. La Costituzione, frutto della volontà del pretende di limitare il

potere dello stesso popolo nel momento in cui vuole modificarla in via legale.

La Costituzione nasce sì per regolare le forme di esercizio del potere attribuito al popolo, ma anche, o ancor

“confini” “popolo sovrano”

di prima, per fissare i di questo potere, dunque per limitarlo. Anche il non può e

non deve essere un sovrano assoluto.

Il costituzionalismo prevede che qualsiasi potere sia limitato, quindi anche quello del popolo: se c’è un

sovrano assoluto, sia pure esso il popolo, non c’è Costituzione.

democrazia rappresentativa

Nel caso della , le decisioni politiche sono influenzate dalla maggioranza politica,

che può legiferare seguendo le regole contenute nella Costituzione e senza discostarsi dai principi di base

della stessa.

Vincolare le modifiche costituzionali a procedure “aggravate” e non facilmente realizzabili, e sottrarre certi

contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non è antidemocratico: al contrario, fa parte

costituzionale.

dell’essenza della democrazia

Capitolo 2

La Costituzione italiana e la sua storia

Uno Stato giovane: breve storia del costituzionalismo italiano prima della Costituzione 2

I primi esperimenti costituzionali in Italia fanno seguito all’arrivo nel nostro paese delle idee e dei moti

liberali dopo la Rivoluzione francese, anche al seguito delle truppe napoleoniche.

Lo Stato italiano nasce solo dopo la metà dell’Ottocento, e nasce come espansione, per successive

annessioni di territori, del Regno di Piemonte e di Sardegna. La prima Costituzione dello Stato italiano non è

altro che la Costituzione di quel Regno, concessa dal re Carlo Alberto prima che esso unificasse l’Italia: il così

Statuto albertino

detto del 1848. Era una Costituzione tipica del periodo liberale (molte monarchie si

trasformarono da assolute a costituzionali). monarchia

In diverse monarchie fu introdotto un organo rappresentativo del popolo, quale il Parlamento (

parlamentare

).

Statuto albertino

Lo , dunque, era una Costituzione “venuta dall’alto”, cioè dal re, che cedeva

“spontaneamente” buona parte dei suoi preesistenti poteri assoluti.

Lo schema dello Statuto era semplice:

 Art. 1, religione cattolica come sola religione dello Stato

 Art. 2, Governo monarchico rappresentativo con trono ereditario

 Art. 3, potere legislativo esercitato dal re e dalle due Camere

 Artt. 4-23, disciplinano l’istituzione monarchica “libertà collettive”

 Artt. 24-32, diritti e doveri dei cittadini, un breve catalogo di libertà. Le erano

ignorate, e le libertà individuali non erano specificamente disciplinate, ma affidate essenzialmente

“diritti sociali”

alla protezione della legge ordinaria. Erano assenti i .

 Artt. 33-64, norme sul Parlamento bicamerale

 Artt. 65-67, ministri

 Artt. 68-73, giudiziario

 Art. 74, le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Province sono

regolate dalla legge

Statuto albertino

Lo dava vita ad una monarchia costituzionale, in cui alle due Camere spettava solo

deliberare le leggi, al re spettava il potere di assentire a sua volta alle leggi votate dal Parlamento e, in

esclusiva, il potere esecutivo, nonché il potere di far guerra e di intrattenere relazioni internazionali, salvo

l’assenso delle Camere solo per i trattati che comportassero oneri finanziari o variazioni territoriali.

Statuto albertino Legge fondamentale”

Lo era stato emanato dal re Carlo Alberto (Regia autorità), come “ .

Non si prevedeva alcun procedimento per la sua modifica e non erano previsti speciali procedimenti per

verificare che le leggi fossero conformi allo Statuto, quindi era flessibile e facilmente modificabile dalla legge

ordinaria, senza che alcuna istituzione statale avesse il potere o la forza di opporvisi.

Il regime fascista arrivò al potere nel 1922, con la nomina Mussolini a Presidente del Consiglio dei ministri.

Le libertà statutarie vennero largamente limitate o soppresse, i partiti antifascisti sciolti, il Parlamento

svuotato di poteri, con la concentrazione dell’autorità nel Governo e nel Duce suo “capo”, poi

“Camera dei fasci”

sostanzialmente soppresso, con l’abolizione della Camera elettiva, sostituita da una .

Tribunali speciali per la difesa dello Stato”

Vennero creati i “ , col compito di reprimere le attività di

opposizione. Del quadro statutario, restavano, apparentemente indenni, solo la Corona, indebolita e succube

del regime, e il Senato, a sua volta privo di rilievo e forza politica.

La transizione dal fascismo alla Repubblica democratica: com’è nata la Costituzione del 1947

Il ventennio fascista (1922-43) rappresentò una fase di netta discontinuità rispetto al passato. Esso si

concluse per effetto sostanziale della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.

Il 25 lug 1943 il Gran Consiglio del fascismo diede al re l’autorità di destituire Mussolini e di nominare il

Governo presieduto dal Maresciallo Badoglio, che trattò l’armistizio.

Dec. Lgs. n. 705 del 2 ago 1943: sanciva lo scioglimento della Camera dei fasci e prevedeva una nuova

elezione della Camera dei deputati, dopo la fine della guerra. Questi anni furono caratterizzati dalla

tregua istituzionale”

cosiddetta “ , con cui il re e i partiti antifascisti convennero di rinviare a dopo la fine della

questione istituzionale”

guerra di liberazione la risoluzione della “ , cioè la scelta tra la conservazione della

monarchia sabauda e l’instaurazione della Repubblica.

Dec. Lgg. luogotenenziale n. 151 del 1944: rimetteva ad un’Assemblea costituente, da eleggersi a suffragio

universale, la deliberazione sulle nuove istituzioni dello Stato (nel frattempo le funzioni regie vennero affidate

3

a Vittorio Emanuele III e le funzioni di governo a Gabinetti provvisori formati da partiti antifascisti, riunitisi

nel Comitato d liberazione nazionale).

Per la prima volta nella storia d’Italia si avviava un processo costituente dal basso.

Dec. Lgs. luogotenenziale n. 98 del 1946 (seconda “Costituzione provvisoria”): scelta fra monarchia e

repubblica mediante referendum istituzionale, contemporaneamente all’elezione dell’Assemblea.

2 giu 1946: il referendum diede un risultato favorevole di misura alla Repubblica.

13 giu 1946: re Umberto viene esiliato e le funzioni del Capo dello Stato vengono assunte provvisoriamente

dal presidente del Consiglio De Gasperi.

L’Assemblea costituente, risultò formata per tre quarti dei suoi 556 membri da rappresentanti dei tre

maggiori partiti del Cln (Democrazia cristiana; Partito comunista; Partito socialista italiano).

L’Assemblea costituente aveva il compito di deliberare la nuova Costituzione, ma anche il ruolo di assemblea

parlamentare in cui la politica dei Governi trovava origine e sede di confronto (la legislazione ordinaria

restava di competenza del Governo).

Subito dopo la sua elezione, l’Assemblea costituente nominò al proprio interno la Commissione per la

Costituzione, detta “dei settantacinque”, presieduta da Ruini.

A sua volta la Commissione si suddivise in tre sottocommissioni, destinate ad occuparsi rispettivamente dei

diritti e doveri dei cittadini, dell’ordinamento della Repubblica e dei diritti e doveri economico-sociali.

Dal marzo al dicembre del 1947 ebbe luogo il dibattito in aula, prima sul progetto in generale, poi sui singoli

titoli ed articoli. La deliberazione finale, il 22 dic 1947, vide l’approvazione del testo con 453 voti favorevoli,

62 contrari e nessun astenuto, su 515 presenti e votanti.

Promulgata dal Capo dello Stato il 27 dic 1947, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Ispirazione unitaria o “compromesso” ?

Si accusa la Costituzione di essere frutto di un compromesso, ma storicamente tutte le Costituzioni, quanto

meno quelle che durano nel tempo, lo sono, in quanto riflettono un punto di equilibrio fra esigenze e forze

diverse.

La Costituzione italiana non nasce da una trattativa fra gruppi ristretti di potere, nasce sulla spinta di partiti

di massa dotati di effettiva rappresentatività, in un contesto storico di crisi e di profondo rinnovamento.

Nasce in un Paese che aveva appena incominciato a sperimentare la democrazia di massa, non aveva ancora

raggiunto il suffragio universale e aveva visto il proprio sviluppo costituzionale bruscamente interrotto

dall’esperienza del fascismo.

L’Assemblea costituente era una classe politica in cui si confrontavano gruppi, organizzazioni e ideologie

molto diverse fra loro.

Il “compromesso” si formò su queste basi: rifiuto e rovesciamento dei postulati dello Stato fascista; ripristino

delle libertà e delle garanzie dello Stato di diritto; larga apertura ai principi dello Stato sociale; democrazia

parlamentare come strumento di integrazione della società di massa nel sistema istituzionale.

I principi e le regole istituzionali della Costituzione repubblicana trovano già espressione in documenti

costituzionali del passato e in esperienze costituzionali dello stesso e di altri Paesi simili.

tripartito

La Costituzione del 1947-48 non è il prodotto di un (Dc, Psi, Pci), ma il risultato di un pensiero e di

un’esperienza ben più ampi e longevi: dai frutti migliori delle rivoluzioni dell’era dell’illuminismo agli echi del

grande modello parlamentare britannico, a Weimar, alla Società delle Nazioni, alle “quattro libertà”

(di espressione, di religione, dal bisogno, dalla paura) di Roosevelt, all’Austria di Kelsen degli anni Venti.

La lenta attuazione della Costituzione

L’applicazione e l’attuazione della Costituzione richiese un tempo assai più lungo di quello inizialmente

previsto, tanto che, per molti anni, si dovette parlare di una Costituzione inattuata o, meglio, solo

parzialmente attuata.

Già nel 1948 prese vita il nuovo sistema rappresentativo nazionale, con l’elezione delle Camere (18 aprile),

l’elezione del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi (10 maggio), la formazione del Governo, ancora

presieduto da De Gasperi (23 maggio) e il voto di fiducia delle due Camere.

Vennero pure costituiti gli organi elettivi delle prime quattro Regioni a statuto speciale (escluso il Friuli-

Venezia Giulia, per la mancata annessione di Trieste, avvenuta poi nel 1954). 4

La formazione della Corte costituzionale avvenne solo nel 1955; nel 1957 fu regolato ed istituito il Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro; solo

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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