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Costituzione, “Repubblica”.
I tratti distintivi della nostra Costituzione sono: la presenza della Chiesa cattolica e la chiusura della
“questione romana” emergono nel richiamo dell’art. 7 ai Patti lateranensi; il richiamo alla tutela del
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico (art. 9); il ripudio esplicito della guerra (art. 11); il divieto di
restrizioni alla libertà di soggiorno per ragioni politiche (art. 16, primo comma); la libertà di emigrazione e
tutela del lavoro italiano all’estero (art. 16 comma 2 ed art. 35 comma 4); il divieto espresso delle
associazioni ‹‹che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare›› (art. 18, secondo comma); l’attento equilibrio con cui l’art.33 disegna i rapporti fra scuola statale e
non statale, riflette storia e conflitti del nostro sistema di istruzione; il sostegno della piccola e media
proprietà coltivatrice e dell’artigianato, riflettono tradizionali caratteristiche della nostra economia; la
previsione di diritti politici a favore degli “italiani non appartenenti alla Repubblica (cittadini di altri Stati, ma
italiani per nazionalità).
Le istituzioni giudiziarie sono meglio garantite nella loro indipendenza, ma sono quelle della nostra
tradizione: la Corte di cassazione, al vertice della magistratura ordinaria, col compito di assicurare l’uniforme
applicazione del diritto e di regolare i rapporti fra le diverse magistrature (art. 111 comma 7 e 8); la
giurisdizione amministrativa con al vertice il Consiglio di Stato, organo anche consultivo del Governo (artt.
100, comma 1, e 103, comma 1); giurisdizione contabile attribuita alla Corte dei conti (artt. 100, comma 2, e
103, comma 2).
Le istituzioni locali sono: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Costituzione repubblicana non disegna dunque uno Stato del tutto nuovo, ma è lo Stato preesistente che
sopravvive, pur profondamente trasformato nelle sue basi costituzionali.
I modelli tenuti presenti sono quelli degli Stati democratici europei. 5
Il linguaggio del diritto
La Costituzione è anche, e soprattutto, un testo normativo, una “LEGGE” (la “legge fondamentale”): contiene
cioè prescrizioni, cui intende che si adeguino la struttura e l’attività delle istituzioni pubbliche e le condotte
degli individui e dei gruppi. La Costituzione dice insomma che cosa i diversi soggetti (i cittadini, le autorità)
devono fare o non fare , a quali principi e criteri si deve informare la condotta dei diversi protagonisti.
L’inosservanza delle prescrizioni costituzionali, non è un mero fatto neutrale, bensì qualifica i comportamenti
individuali o collettivi come “incostituzionali”. Certo, nella Costituzione sono scritti, per così dire, i soli capitoli
introduttivi dei vari argomenti e dei vari sistemi normativi che compongono l’ordinamento giuridico.
Al di sotto di essi, si sviluppa la realtà legislativa e l’attività concreta delle istituzioni, ed è sempre aperto il
confronto, o anche la tensione, fra queste e i principi costituzionali.
La Costituzione contiene i principi fondanti dell’ordinamento, che riguardano i cittadini e le autorità
pubbliche, tutti – cittadini, forze sociali e politiche, autorità di ogni genere – portano in qualche modo la
responsabilità della interpretazione e dell’applicazione dei principi costituzionali.
La Costituzione contiene essenzialmente norme di principio, oltre e più che regole dettagliate. Interpretare
ed applicare queste norme non è dunque mai una semplice operazione logico-deduttiva, da puro “tecnico del
diritto”.
Costituzione e politica
La Costituzione è un prodotto della politica, intesa nel senso più alto: è uno strumento di cui le collettività
civili si sono dotate per fondare e indirizzare le regole essenziali della loro convivenza.
La Costituzione si propone di limitare e regolare l’esercizio dei poteri politici (specificatamente di quelli
“supremi”). La sua funzione è quella di stabilire un terreno comune, dei limiti o dei “paletti” al cui interno
possa svolgersi la pacifica competizione democratica, propria di una società democratica e pluralista.
patrimonio comune terreno di incontro.
La Costituzione è e
La Costituzione, più che determinare, limita ed incanala, per così dire, le scelte dei Governi e dei Parlamenti,
che restano entro questi larghi confini, affidate ai meccanismi della politica e del consenso elettorale.
I confini segnano il discrimine (la netta separazione), nell’attività degli organi di garanzia costituzionale,
come la Corte costituzionale, fra le scelte del legislatore e la difesa dei principi da ogni possibile attentato da
parte di qualsiasi maggioranza.
I principi costituzionali possono essere oggetto di diverse interpretazioni e quindi assumere diversi significati
nell’evoluzione della società.
Ma si tratta di un evoluzione e trasformazione della società, che tende comunque a mantenere ferme le
acquisizioni essenziali condensate nella Costituzione. consenso
Un sistema costituzionale, ha bisogno, per reggersi nel tempo, di un di fondo nella società; è
importante che i valori ed i principi della Costituzione divengano il più possibile patrimonio comune e
permanente della società, che essi siano “interiorizzati”, divengano cultura diffusa, anche attraverso una
“educazione costituzionale” che valga a trasmettere questo patrimonio di generazione in generazione.
Si è detto che le Costituzioni sono lo strumento che i popoli si danno nel momento della saggezza.
L’architettura della Costituzione
L’impianto sistematico della Costituzione è molto nitido. I primi dodici articoli sono raggruppati sotto il titolo
“PRINCIPI FONDAMENTALI” ed esprimono le basi fondamentali della Costituzione:
Principi sulla struttura della Repubblica (artt. 1, 5)
Principi sulla posizione degli individui e dei gruppi nel sistema costituzionale e sui compiti della
Repubblica a tale riguardo (artt. 2, 3, 4, 6)
Principi sui rapporti con le confessioni religiose (artt. 7, 8)
Principi di promozione e sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela del
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9)
La bandiera della Repubblica è il tricolore (art. 12) 6
L’edificio della Costituzione è poi suddiviso in due parti: la prima dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”,
fondamentalmente alla posizione degli individui e dei gruppi e ai loro rapporti con gli apparati pubblici; la
seconda dedicata all’ “ordinamento della Repubblica”, e dunque all’organizzazione e all’attività dei poteri
pubblici.
L’architettura della prima parte, divisa in quattro titoli, ha un fondamento ideologico preciso. Vi è una linea
“ascendente”, dall’individuo considerato come singolo alle “formazioni sociali in cui si svolge la sua
personalità” (art. 2).
Titoli prima parte:
RAPPORTI CIVILI (TITOLO I, artt. 13-28): l’individuo è considerato come tale, col suo
patrimonio di diritti legati alla semplice esistenza come singolo soggetto.
RAPPORTI ETICO-SOCIALI (TITOLO II, artt. 29-34): disciplina le prime “formazioni sociali” in
cui l’individuo si trova inserito: famiglia e scuola. Insieme si tratta anche della salute.
RAPPORTI ECONOMICI (TITOLO III, artt. 35-47): “Costituzione economica”, in cui l’attività
economica è vista, oltre che sotto il profilo individuale, sotto quello comunitario.
RAPPORTI POLITICI (TITOLO IV, artt. 48-54): l’individuo è visto come costitutivo della più
comprensiva “comunità politica”, ordinata secondo il principio democratico.
L’architettura della seconda parte, divisa in sei titoli, definisce gli organo supremi e le funzioni fondamentali
dello Stato. Prima i poteri nazionali che derivano direttamente o indirettamente dal popolo (cui spetta la
“sovranità”).
Titoli seconda parte:
IL PARLAMENTO (TITOLO I, artt. 55-82): sezione I (artt.55-69) è dedicata alle “Camere”; la
sezione II (artt. 70-82) dedicata al “La formazione delle leggi”. Art. 75 referendum abrogativo, art.
76-77 casi di esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (TITOLO II, artt. 83-91): norme sul modo di elezione,
la durata in carica, le funzioni fondamentali, i rapporti col Governo, la responsabilità.
IL GOVERNO (TITOLO III, artt. 92-100): sezione I (artt. 92-96) è dedicata a “Il Consiglio dei
ministri”, contiene anche le norme fondamentali sul rapporto di fiducia con il Parlamento; sezione II
(artt. 97-98) “La pubblica amministrazione”, contiene le norme sui pubblici uffici e i pubblici
impiegati; sezione III (artt. 99-100) “Gli organi ausiliari”, disciplina il Consiglio di Stato nella sua
funzione consultiva, la Corte dei conti nella sua funzione di controllo.
LA MAGISTRATURA (TITOLO IV, artt. 101-113): sezione I (artt. 101-110) “Ordinamento
giurisdizionale”, contiene le norme fondamentali sull’esercizio della funzione giurisdizionale e sulla
indipendenza di tutte le magistrature dagli altri poteri; sezione II (artt. 111-113) “Norme sulla
giurisdizione”, contiene alcune norme sui modi concreti in cui si svolge la funzione giurisdizionale.
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (TITOLO V, artt. 114-133): enti di governo territoriali
diversi dallo Stato centrale.
GARANZIE COSTITUZIONALI (TITOLO VI, artt. 134-139): sezione I (artt. 134-137) “La Corte
costituzionale”, detta le norme fondamentali su questo organo, posto a presidio dell’osservanza della
Costituzione; sezione II (artt.138-139) “Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali”, disciplina
la speciale procedura di revisione costituzionale e sottrae la forma repubblicana dello Stato allo
stesso potere di revisione.
Ai 139 articoli della Costituzione fa seguito un gruppo di 18 “disposizioni transitorie e finali”, indicate con
numeri romani. Esse dettano sia norme sul passaggio dal precedente al nuovo sistema, sia alcune norme
speciali che regolano, anche derogando a norme generali della Costituzione, situazioni relative
all’ordinamento precedente.
‹‹La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato›› (cit. ultimo comma della disposizione n. XVIII)
Capitolo 4
Le parole chiave della Costituzione: i diritti e i doveri
Diritti “inviolabili” e doveri “inderogabili&r