Capitolo 1
Guardando al passato: l’idea di Costituzione
Costituzione, significa “qualcosa di stabilito”, infatti contiene le leggi che regolano i fondamenti di un
organizzazione sociale e politica.
In antecedenza le leggi scritte erano ritenute l’espressione dell’autorità di sovrani, che imponevano la loro
volontà ai sudditi. limiti
Le moderne Costituzioni invece, vengono scritte per fissare i al potere di chi comanda, per delimitare le
condizioni modi
e i in cui l’autorità deve essere esercitata fissando i diritti dei soggetti nei confronti
dell’autorità.
costituzionalismo
Il , non è scienza “neutrale” delle leggi costitutive degli Stati, ma è lo sviluppo di quelle idee
fondamentali.
L’idea di fondamento della Costituzione è quello di potere limitato, e non più assoluto. Un patto tra chi
detiene il potere (il sovrano), che si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti di questi diritti (il
popolo che rivendica le sue libertà) che riconoscono l’autorità in quanto si impegnano a rispettare il patto.
Il riconoscimento dei diritti dell’uomo e la divisione dei poteri erano visti come verità preesistenti alla volontà
di qualunque legislatore. Erano ritenuti come diritti spettanti all’uomo per natura, quindi riconosciuti e non
graziosamente concessi.
Lo strano caso della Gran Bretagna: si può fare a meno di una Costituzione ed essere una democrazia?
Se si attua il criterio sostanziale dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, vuol dire che anche la Gran
Bretagna ha una Costituzione, perché riconosce i diritti e attua la divisione dei poteri. Solo che quei principi i
britannici non hanno mai avuto la necessità di proclamarli per iscritto in un legge costituzionale, perché essi
si sono progressivamente affermati e consolidati nel tempo.
L’esempio britannico mostra che per avere una Costituzione, non occorre avere un testo legislativo scritto
con i contenuti tipici delle Costituzioni.
La Gran Bretagna ha comunque introdotto nel proprio ordinamento una legislazione intesa a dare
applicazione ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
sottoscritta a Roma (4 nov 1950).
La nascita del costituzionalismo: Stati Uniti d’America e Francia
Qui le Costituzioni sono nate per sancire solennemente l’inizio di nuove fasi della vita costituzionale,
coincidenti con l’accoglimento dei principi di libertà, di democrazia, di separazione dei poteri, e quindi hanno
enunciato solennemente, per iscritto, quei principi.
1. STATI UNITI D’AMERICA: la prima in ordine di tempo fu la Costituzione americana. Nel 1776 viene
Dichiarazione di indipendenza. Costituzione degli Stati Uniti
approvata la Il 17 set 1787 si diede vita alla
d’America composta di soli 7 lunghi articoli e si limitava a disciplinare i poteri della Federazione e i nuovi
Bill of rights).
organi federali. Nel 1788 la Costituzione viene affiancata da una Carta dei diritti ( Nel 1789
la Costituzione entrò in vigore. Dopo di allora la Costituzione americana è stata più volte emendata, ma
in ogni caso la struttura fondamentale è rimasta invariata. La Costituzione americana è la più longeva
Costituzione scritta del mondo.
2. FRANCIA: è il paese che ha conosciuto, forse, il più alto numero di Costituzioni nel tempo: 15 in poco più
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
di 200 anni! Il primo testo è la del 1789, essa non si
limitava, nei suoi 17 articoli, a sancire i fondamentali diritti civili, ma enunciava i principi
dell’organizzazione politica. Nonostante la tormentata storia della Costituzione francese, non ci si è mai
allontanati da ‹‹i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono alla base del diritto pubblico dei
Francesi››. Nel 1958 viene approvata la Costituzione francese odierna che si apre con la solenne
proclamazione dell’attaccamento del popolo francese ‹‹ai Diritti dell’uomo e ai principi della sovranità
nazionale come sono definiti dalla Dichiarazione del 1789›› (questi principi e diritti sono il così detto
“blocco di costituzionalità”, ossia i principi alla cui luce si può verificare la legittimità delle leggi
ordinarie).
Molte Costituzioni, dunque, in Francia: ma pur sempre un costituzionalismo segnato anche da una
rilevante continuità di principi e di regole.
Il costituzionalismo del Novecento 1
Dopo la Prima Guerra Mondiale si apre una nuova stagione del costituzionalismo, in particolare di
Costituzioni repubblicane, 1919 Repubblica di Weimar, era una Repubblica parlamentare e dava vita uno
Stato di tipo federale.
Altro caso importante è quello della Repubblica austriaca di Kelsen che introduce la Corte costituzionale,
eletta dal Parlamento ma da esso indipendente.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale la novità è la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945), la cui
Carta è ispirata esplicitamente agli ideali di libertà, eguaglianza, democrazia, pace fra i popoli che
rappresentano l’anima del costituzionalismo. A livello nazionale, le nuove Costituzioni (Francia, 1946 e poi
1958; Italia, 1947-48, Rep. federale di Germania, 1949; etc.) parlano un linguaggio comune, fino ad arrivare
all’approvazione della Costituzione russa negli anni Novanta.
Con l’avvento delle Costituzioni, sono stati introdotti Corti o Tribunali costituzionali con il compito di
controllare la costituzionalità delle leggi.
Costituzione e democrazia
Tutte le Costituzioni sanciscono non solo la divisione dei poteri, ma anche il principio democratico secondo
cui i cittadini (o quella quota di essi che gode i diritti politici) hanno diritto di concorrere alla formazione della
volontà collettiva e all’elezione almeno di alcuni degli organi investiti dei poteri supremi (come le assemblee
parlamentari).
Il patto costituzionale esprime l’accordo fra un potere “democratico” (i rappresentanti del popolo) e
un’autorità che fonda la propria legittimazione altrove (così nella tradizione e nella discendenza ereditaria).
Il patto tende proprio a distribuire e regolare il potere, mantenendo un certo equilibrio fra le due diverse
fonti di autorità: ciascuno dei poteri trova nella Costituzione i limiti e le condizioni entro le quali può
legittimamente esercitarsi. Il giorno in cui viene meno questo patto, viene meno la Costituzione.
“sovranità al popolo”
Ma anche dove di afferma pienamente il principio democratico, e dunque la , la
Costituzione ha il compito di regolare e dunque limitare il potere sovrano, distribuendolo fra le diverse
autorità e stabilendo le condizioni e i limiti del suo legittimo esercizio (art. 1 Costituzione italiana).
La Costituzione può mutare da generazione a generazione, ciò che il popolo ha voluto oggi, domani
potrebbe, con pari diritto, disvolerlo.
La modifica della Costituzione incontra dei vincoli, che introducono procedure complesse (art. 138), ma che
“principi supremi”
non possono toccare i (diritti dell’uomo, principi fondamentali e forma di governo
repubblicana, per quanto riguarda l’ITALIA). “popolo sovrano”
Sembrerebbe un paradosso. La Costituzione, frutto della volontà del pretende di limitare il
potere dello stesso popolo nel momento in cui vuole modificarla in via legale.
La Costituzione nasce sì per regolare le forme di esercizio del potere attribuito al popolo, ma anche, o ancor
“confini” “popolo sovrano”
di prima, per fissare i di questo potere, dunque per limitarlo. Anche il non può e
non deve essere un sovrano assoluto.
Il costituzionalismo prevede che qualsiasi potere sia limitato, quindi anche quello del popolo: se c’è un
sovrano assoluto, sia pure esso il popolo, non c’è Costituzione.
democrazia rappresentativa
Nel caso della , le decisioni politiche sono influenzate dalla maggioranza politica,
che può legiferare seguendo le regole contenute nella Costituzione e senza discostarsi dai principi di base
della stessa.
Vincolare le modifiche costituzionali a procedure “aggravate” e non facilmente realizzabili, e sottrarre certi
contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non è antidemocratico: al contrario, fa parte
costituzionale.
dell’essenza della democrazia
Capitolo 2
La Costituzione italiana e la sua storia
Uno Stato giovane: breve storia del costituzionalismo italiano prima della Costituzione 2
I primi esperimenti costituzionali in Italia fanno seguito all’arrivo nel nostro paese delle idee e dei moti
liberali dopo la Rivoluzione francese, anche al seguito delle truppe napoleoniche.
Lo Stato italiano nasce solo dopo la metà dell’Ottocento, e nasce come espansione, per successive
annessioni di territori, del Regno di Piemonte e di Sardegna. La prima Costituzione dello Stato italiano non è
altro che la Costituzione di quel Regno, concessa dal re Carlo Alberto prima che esso unificasse l’Italia: il così
Statuto albertino
detto del 1848. Era una Costituzione tipica del periodo liberale (molte monarchie si
trasformarono da assolute a costituzionali). monarchia
In diverse monarchie fu introdotto un organo rappresentativo del popolo, quale il Parlamento (
parlamentare
).
Statuto albertino
Lo , dunque, era una Costituzione “venuta dall’alto”, cioè dal re, che cedeva
“spontaneamente” buona parte dei suoi preesistenti poteri assoluti.
Lo schema dello Statuto era semplice:
Art. 1, religione cattolica come sola religione dello Stato
Art. 2, Governo monarchico rappresentativo con trono ereditario
Art. 3, potere legislativo esercitato dal re e dalle due Camere
Artt. 4-23, disciplinano l’istituzione monarchica “libertà collettive”
Artt. 24-32, diritti e doveri dei cittadini, un breve catalogo di libertà. Le erano
ignorate, e le libertà individuali non erano specificamente disciplinate, ma affidate essenzialmente
“diritti sociali”
alla protezione della legge ordinaria. Erano assenti i .
Artt. 33-64, norme sul Parlamento bicamerale
Artt. 65-67, ministri
Artt. 68-73, giudiziario
Art. 74, le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Province sono
regolate dalla legge
Statuto albertino
Lo dava vita ad una monarchia costituzionale, in cui alle due Camere spettava solo
deliberare le leggi, al re spettava il potere di assentire a sua volta alle leggi votate dal Parlamento e, in
esclusiva, il potere esecutivo, nonché il potere di far guerra e di intrattenere relazioni internazionali, salvo
l’assenso delle Camere solo per i trattati che comportassero oneri finanziari o variazioni territoriali.
Statuto albertino Legge fondamentale”
Lo era stato emanato dal re Carlo Alberto (Regia autorità), come “ .
Non si prevedeva alcun procedimento per la sua modifica e non erano previsti speciali procedimenti per
verificare che le leggi fossero conformi allo Statuto, quindi era flessibile e facilmente modificabile dalla legge
ordinaria, senza che alcuna istituzione statale avesse il potere o la forza di opporvisi.
Il regime fascista arrivò al potere nel 1922, con la nomina Mussolini a Presidente del Consiglio dei ministri.
Le libertà statutarie vennero largamente limitate o soppresse, i partiti antifascisti sciolti, il Parlamento
svuotato di poteri, con la concentrazione dell’autorità nel Governo e nel Duce suo “capo”, poi
“Camera dei fasci”
sostanzialmente soppresso, con l’abolizione della Camera elettiva, sostituita da una .
Tribunali speciali per la difesa dello Stato”
Vennero creati i “ , col compito di reprimere le attività di
opposizione. Del quadro statutario, restavano, apparentemente indenni, solo la Corona, indebolita e succube
del regime, e il Senato, a sua volta privo di rilievo e forza politica.
La transizione dal fascismo alla Repubblica democratica: com’è nata la Costituzione del 1947
Il ventennio fascista (1922-43) rappresentò una fase di netta discontinuità rispetto al passato. Esso si
concluse per effetto sostanziale della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.
Il 25 lug 1943 il Gran Consiglio del fascismo diede al re l’autorità di destituire Mussolini e di nominare il
Governo presieduto dal Maresciallo Badoglio, che trattò l’armistizio.
Dec. Lgs. n. 705 del 2 ago 1943: sanciva lo scioglimento della Camera dei fasci e prevedeva una nuova
elezione della Camera dei deputati, dopo la fine della guerra. Questi anni furono caratterizzati dalla
tregua istituzionale”
cosiddetta “ , con cui il re e i partiti antifascisti convennero di rinviare a dopo la fine della
questione istituzionale”
guerra di liberazione la risoluzione della “ , cioè la scelta tra la conservazione della
monarchia sabauda e l’instaurazione della Repubblica.
Dec. Lgg. luogotenenziale n. 151 del 1944: rimetteva ad un’Assemblea costituente, da eleggersi a suffragio
universale, la deliberazione sulle nuove istituzioni dello Stato (nel frattempo le funzioni regie vennero affidate
3
a Vittorio Emanuele III e le funzioni di governo a Gabinetti provvisori formati da partiti antifascisti, riunitisi
nel Comitato d liberazione nazionale).
Per la prima volta nella storia d’Italia si avviava un processo costituente dal basso.
Dec. Lgs. luogotenenziale n. 98 del 1946 (seconda “Costituzione provvisoria”): scelta fra monarchia e
repubblica mediante referendum istituzionale, contemporaneamente all’elezione dell’Assemblea.
2 giu 1946: il referendum diede un risultato favorevole di misura alla Repubblica.
13 giu 1946: re Umberto viene esiliato e le funzioni del Capo dello Stato vengono assunte provvisoriamente
dal presidente del Consiglio De Gasperi.
L’Assemblea costituente, risultò formata per tre quarti dei suoi 556 membri da rappresentanti dei tre
maggiori partiti del Cln (Democrazia cristiana; Partito comunista; Partito socialista italiano).
L’Assemblea costituente aveva il compito di deliberare la nuova Costituzione, ma anche il ruolo di assemblea
parlamentare in cui la politica dei Governi trovava origine e sede di confronto (la legislazione ordinaria
restava di competenza del Governo).
Subito dopo la sua elezione, l’Assemblea costituente nominò al proprio interno la Commissione per la
Costituzione, detta “dei settantacinque”, presieduta da Ruini.
A sua volta la Commissione si suddivise in tre sottocommissioni, destinate ad occuparsi rispettivamente dei
diritti e doveri dei cittadini, dell’ordinamento della Repubblica e dei diritti e doveri economico-sociali.
Dal marzo al dicembre del 1947 ebbe luogo il dibattito in aula, prima sul progetto in generale, poi sui singoli
titoli ed articoli. La deliberazione finale, il 22 dic 1947, vide l’approvazione del testo con 453 voti favorevoli,
62 contrari e nessun astenuto, su 515 presenti e votanti.
Promulgata dal Capo dello Stato il 27 dic 1947, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Ispirazione unitaria o “compromesso” ?
Si accusa la Costituzione di essere frutto di un compromesso, ma storicamente tutte le Costituzioni, quanto
meno quelle che durano nel tempo, lo sono, in quanto riflettono un punto di equilibrio fra esigenze e forze
diverse.
La Costituzione italiana non nasce da una trattativa fra gruppi ristretti di potere, nasce sulla spinta di partiti
di massa dotati di effettiva rappresentatività, in un contesto storico di crisi e di profondo rinnovamento.
Nasce in un Paese che aveva appena incominciato a sperimentare la democrazia di massa, non aveva ancora
raggiunto il suffragio universale e aveva visto il proprio sviluppo costituzionale bruscamente interrotto
dall’esperienza del fascismo.
L’Assemblea costituente era una classe politica in cui si confrontavano gruppi, organizzazioni e ideologie
molto diverse fra loro.
Il “compromesso” si formò su queste basi: rifiuto e rovesciamento dei postulati dello Stato fascista; ripristino
delle libertà e delle garanzie dello Stato di diritto; larga apertura ai principi dello Stato sociale; democrazia
parlamentare come strumento di integrazione della società di massa nel sistema istituzionale.
I principi e le regole istituzionali della Costituzione repubblicana trovano già espressione in documenti
costituzionali del passato e in esperienze costituzionali dello stesso e di altri Paesi simili.
tripartito
La Costituzione del 1947-48 non è il prodotto di un (Dc, Psi, Pci), ma il risultato di un pensiero e di
un’esperienza ben più ampi e longevi: dai frutti migliori delle rivoluzioni dell’era dell’illuminismo agli echi del
grande modello parlamentare britannico, a Weimar, alla Società delle Nazioni, alle “quattro libertà”
(di espressione, di religione, dal bisogno, dalla paura) di Roosevelt, all’Austria di Kelsen degli anni Venti.
La lenta attuazione della Costituzione
L’applicazione e l’attuazione della Costituzione richiese un tempo assai più lungo di quello inizialmente
previsto, tanto che, per molti anni, si dovette parlare di una Costituzione inattuata o, meglio, solo
parzialmente attuata.
Già nel 1948 prese vita il nuovo sistema rappresentativo nazionale, con l’elezione delle Camere (18 aprile),
l’elezione del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi (10 maggio), la formazione del Governo, ancora
presieduto da De Gasperi (23 maggio) e il voto di fiducia delle due Camere.
Vennero pure costituiti gli organi elettivi delle prime quattro Regioni a statuto speciale (escluso il Friuli-
Venezia Giulia, per la mancata annessione di Trieste, avvenuta poi nel 1954). 4
La formazione della Corte costituzionale avvenne solo nel 1955; nel 1957 fu regolato ed istituito il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro; solo
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