CAPITOLO 1 - IL DIRITTO
1. Le regole prescrittive
I comportamenti umani possono essere PRESCRITTI (= devono essere tenuti) o VIETATI.
I nostri possibili comportamenti formano l’oggetto di una REGOLA (o NORMA) che stabilisce se
essi possano, non possano o debbano essere tenuti.
Queste REGOLE (o norme) PRESCRITTIVE sono:
- GENERALI = valgono per chiunque si trovi o si troverà in una certa situazione (prevista
dalla norma)
- ASTRATTE = valgono tutte le volte che una persona si trova in quella situazione
due caratteristiche delle regole sono GENERALITÀ e ASTRATTEZZA.
Queste regole che prescrivono comportamenti devono essere seguite ma possono essere anche
contraddette e trasgredite la TRASGRESSIONE è vietata ma materialmente possibile.
Alle regole prescrittive si contrappongono le REGOLE DESCRITTIVE esse si limitano a
descrivere ciò che normalmente accade (es: la legge della domanda e dell’offerta non impone un
comportamento ma descrive un fatto).
Le regole descrittive possono essere vere o false, a seconda che l’osservazione empirica della realtà
le confermi o meno tuttavia una regola descrittiva falsa è un qualcosa che non esiste come regola
Invece le regole prescrittive non diventano false se il comportamento da esse prescritto non si
verifica se trasgredite, queste regole non cessano di esistere come regole la trasgressione è
prevista e provoca l’applicazione di altre regole ( sanzioni create appositamente per tale ipotesi).
REGOLE PRESCRITTIVE = regole che qualificano come dovuto o come vietato un
determinato comportamento tuttavia è sempre possibile un comportamento diverso che
costituisce una TRASGRESSIONE della regola ( questi comportamenti difformi dalla regola
sono disapprovati).
REGOLE PRESCRITTIVE = regole che disciplinano comportamenti umani, prescrivendo quali
siano da tenere e quali da evitare.
2. Regole e sanzioni
SANZIONI = conseguenze negative che colpiscono il trasgressore in relazione alla trasgressione
della regola ( non accade sempre perché ad esempio se uno mente spesso non viene sanzionato
ma al massimo si fa la fama di bugiardo)
Accanto alla regola che vieta un comportamento, esiste un’altra regola prescrittivi che stabilisce
quale sanzione deve essere inflitta nei casi di trasgressione della prima regola.
SANZIONE = conseguenze negative espressamente previste da regole prescrittive per un certo
comportamento (non sono qualunque conseguenza negativa di un comportamento)
3. Le norme giuridiche
Le NORME GIURIDICHE, o REGOLE DEL DIRITTO, sono regole prescrittive.
Però non tutte le regole prescrittive sono norme giuridiche lo stesso comportamento può essere
preso in considerazione da norme di diverso tipo: ad esempio “non rubare” è sia una norma morale
che giuridica.
La differenziazione delle regole giuridiche dalle altre regole prescrittive è tipica delle società
evolute. Ogni gruppo sociale, per garantire la propria sopravvivenza ed un’ordinata e accettabile
convivenza, deve porre una serie di regole, la cui osservanza sia garantita dalla previsione di
specifiche ed apposite sanzioni da infliggere ai trasgressori delle regole stabilite.
Contemporaneamente dovranno essere individuate le persone abilitate dalle regole del gruppo
sociale ad infliggere le sanzioni e le procedure da seguire per arrivare a questo risultato in questo
modo alcune regole prescrittive coincideranno con quelle morali e altre saranno stabilite solo per la
loro utilità.
Attraverso queste regole, la comunità organizzata:
- individua i comportamenti da tenere o da evitare
- prevede le sanzioni per coloro che non rispettino le regole di comportamento
- istituisce le autorità cui spetta il compito di infliggere le sanzioni
queste regole sono le regole del diritto, o norme giuridiche, che costituiscono il DIRITTO
OBBIETTIVO.
4. La produzione delle norme giuridiche
REGOLE GIURIDICHE = regole da far rispettare da parte dell’intero gruppo sociale (colpendo le
eventuali trasgressioni mediante le apposite sanzioni)
Queste regole:
- non nascono spontaneamente (mediante la formazione di consuetudini)
- non vengono imposte da autorità sovrumane (es: i dieci comandamenti)
- non sono ricavate per deduzione da astratti principi di giustizia o dalla natura umana
il DIRITTO non è un “diritto naturale” o un fatto di sola razionalità
Quindi:
le regole giuridiche vengono prodotte dal gruppo sociale in modo volontario e consapevole
attraverso apposite procedure, cioè gli ATTI GIURIDICI NORMATIVI o atti fonte.
FONTE DEL DIRITTO = ogni atto (o fatto) idoneo a produrre norme giuridiche
Un’eccezione è costituita dai paesi con sistemi di common law, di origine anglosassone, in cui la
base del diritto è formata da regole e principi elaborati dai giudici attraverso le sentenze queste
regole formano il diritto comune che viene integrato poi da norme legislative, prodotte
consapevolmente.
Ciascuno si inserisce in un sistema giuridico già costituito la questione della sua partecipazione
alla formazione delle regole si pone soltanto in relazione alla modifica ed allo sviluppo del sistema
giuridico, a partire dal momento in cui raggiunge la necessaria capacità fisica e giuridica.
è raro che ogni singolo componente del gruppo possa realmente partecipare alla produzione delle
regole giuridiche il compito di elaborare e introdurre le norme da seguire è affidato (mediante
altre norme giuridiche) a determinate persone (o gruppi di persone), che rivestono quindi nel gruppo
una posizione di autorità o di potere
i poteri di decidere regole giuridiche spettano ad ORGANI (es: Parlamento, Governo, Ministri...)
In concreto però, sono sempre le persone fisiche ad agire e decidere (es: titolari di uffici).
Quindi: esistono vari tipi o categorie di norme giuridiche:
- NORME PRESCRITTIVE = destinate a disciplinare il comportamento delle persone
- NORME-SANZIONE = prevedono le sanzioni da infliggere ai trasgressori delle norme sui
comportamenti
- NORME di ORGANIZZAZIONE dei PUBBLICI POTERI = stabiliscono quali autorità e
persone abbiano il compito di giudicare le trasgressioni e di applicare le sanzioni
- NORME sulla PRODUZIONE GIURIDICA = stabiliscono quali autorità e persone possono
decidere la creazione di nuove norme o la modificazione o l’eliminazione di quelle esistenti
e con quali procedure ciò debba accadere esse regolano la conformazione e la
localizzazione dei poteri e quando riguardano il potere normativo più elevato hanno
carattere “costituzionale” ( sono importanti per la costituzione del gruppo sociale)
Le norme sulla produzione giuridica sono molto importanti perché:
- consentono di rinnovare le norme del sistema giuridico, qualora sia necessario
- forniscono un criterio sicuro per riconoscere le norme giuridiche del sistema e per
distinguerle dalle altre norme (morali, di prudenza, di cortesia…)
In una comunità organizzata e indipendente, le norme giuridiche sono poste attraverso le
apposite regole di produzione giuridica del sistema considerato le NORME SULLA
PRODUZIONE GIURIDICA valgono come criteri di riconoscimento delle norme
giuridiche appartenenti ad un determinato sistema.
5. L’ordinamento giuridico
ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale così
questo gruppo sociale appare giuridicamente organizzato
Un ordinamento giuridico contiene varie norme: norme-precetto, norme-sanzione, norme-
organizzative, norme sulla produzione di norme giuridiche ma anche norme sulla produzione (cioè
sul modo di formazione e sugli effetti) di altri atti giuridici (atti privati, pubblici, leggi,
provvedimenti e sentenze)
Esistono diversi ordinamenti in corrispondenza della pluralità e diversità dei gruppi sociali
principio della PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Tipi di ordinamenti:
- ORDINAMENTI STATALI = ordinamenti giuridici dei gruppi sociali indipendenti (=
gruppi ai quali nessuna autorità può prescrivere regole vincolanti, se non con il loro
consenso), cioè i gruppi organizzati nella forma dello STATO ( gruppi costituiti da un
popolo e sovrani entro un determinato territorio)
- ORDINAMENTO INTERNAZIONALE = è costituito dalle regole che disciplinano i
comportamenti degli Stati stessi nei loro rapporti reciproci
- ORDINAMENTO CANONICO = complesso delle norme proprie della Chiesa cattolica
(anche la Chiesa è un gruppo sociale dotato di un proprio diritto ma non va confusa con lo
Stato Città del Vaticano il quale, essendo un vero Stato, costituisce un ordinamento
giuridico a se stante)
Molti studiosi considerano ordinamento giuridico l’ordinamento di qualunque gruppo sociale
organizzato, senza nessun ulteriore requisito (es: sindacati, mafia…) questa tesi porta al
paradosso secondo cui il giurista non assume come diritto ciò che l’esperienza comune gli insegna.
Due caratteristiche fondamentali degli ordinamenti giuridici veri e propri sono:
- il carattere pubblico (= palese e non segreto) dell’ordinamento
- l’affermazione del proprio ordinamento come ordinamento giuridico da parte dei
componenti del gruppo
Entrambe le caratteristiche mancano, ad esempio, in ordinamenti come quello mafioso che quindi
non può essere considerato un ordinamento giuridico.
Poiché esistono più ordinamenti giuridici può accedere che l’uno prescriva ciò che l’altro vieta la
qualificazione dei comportamenti (e il loro valore come prescritti o vietati) non è mai assoluta ma
sempre relativa ad un certo ordinamento è il principio della RELATIVITÀ DEI VALORI
GIURIDICI.
Ad esempio, il comportamento di una persona, cittadina di due Stati che si trovano in guerra tra
loro, può essere ritenuto atto di fedeltà per uno e tradimento per l’altro.
Situazioni di conflitto si pongono anche tra un ordinamento giuridico e “norme” derivanti da
convinzioni politiche, morali o religiose, o da regole di deontologia professionale (quindi il
trasgredire una legge può rappresentare un fatto di massima moralità).
6. Diritto e giustizia
Le norme giuridiche di una comunità organizzata e indipendente esistono e si riconoscono in quanto
esse sono state realizzate da autorità prestabilite e attraverso particolari procedure tuttavia esiste
la possibilità che la norma sia INGIUSTA da un punto di vista assoluto o morale.
anche la norma ingiusta fa parte delle norme giuridiche di quel sistema (se è stata prodotta nei
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