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Matrimonio e possesso

Il matrimonio del padre e della madre è presupposto di fatto affinché i figli nati dalla coppia acquistino la condizione di figli legittimi ed entrino a far parte della famiglia paterna; se non vi fosse la situazione di matrimonio, essi acquisterebbero viceversa la condizione giuridica della madre e sarebbero figli naturali.

31-GLI SPONSALI:

Con il nome di sponsalia, i giuristi designano la promessa di matrimonio con la quale ha inizio il fidanzamento ufficiale. Fino alla metà del periodo repubblicano, gli sponsali venivano formalizzati da una sponsio, ossia un solenne impegno verbale.

Arrae sponsaliciae: è una caparra di fidanzamento con cui la famiglia del futuro sposo versava al capo della famiglia della sposa a garanzia del mantenimento della promessa di matrimonio, una somma di denaro.

32-MANUS E MATRIMONIUM:

La manus era presso gli antichi Romani il potere che l'uomo aveva sulla donna, sia che questa fosse sposata o meno. I modi di acquisto

della manus erano tre: - Confarreatio: era un'antica cerimonia in cui l'uomo e la donna spezzavano il panis farreus e lo consumavano insieme. - Coemptio: rappresentava la vendita della figlia da parte del pater familias al futuro marito. - Usus: la donna sposata senza una confarreatio o una coemptio dopo un anno di convivenza con il marito cadeva sotto la sua manus, per effetto dell'antico usus. - affectio maritalis: con quest'espressione si indicava la volontà di entrambi i coniugi di abitare insieme. - Conubium: solo i cittadini che possiedono la capacità matrimoniale dipendente dal proprio status giuridico possono porre in essere un iustum matrimonium: questa capacità è il conubium. - Leggi Augustee: per un lungo periodo della storia di Roma Ottaviano Augusto impose pesanti aggravi fiscali e limitazioni ai non coniugati e a coloro che non avevano almeno tre figli. La ragione di tali provvedimenti risiedeva nella politica demografica di. Formattazione del testo

Quell'imprenditore che intendeva promuovere l'istituto della famiglia e incrementare la popolazione delle persone libere.

33-RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI:

Quando il matrimonio era accompagnato dal manus, l'intero patrimonio familiare era del marito. Nel matrimonio senza manus invece, vigeva il principio della separazione dei beni. Il marito doveva far fronte a proprie spese alla vita familiare, ed era costume che la moglie apportasse un contributo alle spese attraverso la dote. Proprietario della dote, era il marito, il quale però in caso di scioglimento di matrimonio, avrebbe dovuto restituirla alla famiglia della sposa. Per beni parafernali, si intendono i beni propri della moglie che non costituiscono dote.

34-LA FAMILIA:

Secondo Ulpiano, per familia si intende una pluralità di persone, che o per nascita o per diritto sono assoggettate alla potestà di uno solo, il paterfamilias. Possiamo distinguere due tipi di familia: familia proprio iure e familia communi.

La prima è costituita dalle persone che sono sottoposte alla potestà del paterfamilias; alla morte del paterfamilias, essasi scinde in altrettante familie quanti sono filifamilias del defunto. Ma tra tutti coloro che sarebbero stati soggetti alla potestà dello stesso paterfamilias, se non fosse morto, permane un vincolo di agnazione (agnati=legati) onde esiste un gruppo formato dagli agnati: la familia communi iure.

35-NATURA DELLA FAMILIA: Struttura della familia romana: erano esclusi dalla familia romana tutti i parenti di sangue in linea femminile e gli stessi discendenti in linea maschile del paterfamilias che erano usciti dalla familia per ragioni diverse dalla morte del paterfamilias. Ne fanno parte invece non solo i discendenti in linea maschile del paterfamilias, ma anche coloro che vi siano entrati per atto sovrano di lui; la madre stessa non appartiene alla familia dei propri figli se non vi si è entrata assoggettandosi alla potestà del paterfamilias (manus).

funzioni della familia: il paterfamilias, esercitava sui soggetti la coercitio (diritto di vita o di morte), poteva venderli, abbandonarli se avessero commesso atti illeciti, esporre o uccidere i neonati. La sottoposizione alla potestà è perpetuae dura quanto la vita del paterfamilias. Si può affermare che esiste un parallelismo di struttura e funzioni tra la familia e la collettività politica per eccellenza, la civitas. Infatti nella familia come nella civitas si adempie alle medesime funzioni di ordine e di difesa. La stessa natura l'aveva la gens, costituita da un aggregato di più familie.

36-COMPOSIZIONE DELLA FAMILIA: I componenti della familia sono:

  • il paterfamilias: signore sovrano e capo del gruppo familiare.
  • Dall'altro lato abbiamo le persone soggette alla potestà del paterfamilias:
  • i filiifamilias: tutti i discendenti in linea maschile di ambo i sessi del paterfamilias, sia nati nella familia che entrati in essa per atto sovrano del paterfamilias.

paterfamilias;-sui:tra i filiifamilias occupano un posto predominante i sui,cioè i filifamilias immediati del paterfamilias,destinati allasua morte a diventare paterfamilias e capi dei gruppi in cui si scinde la familia;-la moglie del paterfamilias o le mogli dei filiifamilias soggette alla manus;-i filiifamilias altrui,venduti al paterfamilias o a lui ceduti;-gli schiavi;Solo il paterfamilias è indipendente dal potere altrui.

37-CONDIZIONE DEI COMPORTAMENTI DELLA FAMILIA:Solo al paterfamilias spetta la capacità giuridica in ordine aldiritto privato,sia dal punto di vista della titolarità dei poteri familiari,sia dal punto di vista patrimoniale:-per quanto riguarda la titolarità delle potestà familiare,il paterfamilias è il solo che abbia in proposito competenzadispositiva compiendo atti di sovranità familiare.Ad esempio facendo uscire membri liberi dalla familia e facendoneentrare altri prima estranei,regolando i matrimoni dei

soggetti liberi, facendo esporre o uccidere i neonati. Il paterfamilias inoltre, decide chi dopo la sua morte, potrà ereditare o meno i suoi averi. L'esplicazione di tale attività non è completamente libera per il paterfamilias, poiché la civitas la assoggetta al suo controllo sia stabilendo limiti sia prescrivendo determinate forme agli atti di sovranità familiare.

Per quanto riguarda il punto di vista patrimoniale, il paterfamilias, è il solo titolare del patrimonio familiare, il solo che abbia capacità di disporne e il solo che abbia capacità di chiedere o concedere prestiti monetari. Le persone soggette alla potestà del paterfamilias se capaci di intendere e di volere, possono avere la capacità di agire compiendo atti di acquisto a favore del patrimonio familiare. Atti da acquisto da riferire immediatamente al paterfamilias.

Questo sopra descritto è l'ordinamento del gruppo familiare secondo i puri principi.

romani. Nel diritto giustinianeo, mentre il descritto ordinamento rimane sostanzialmente inalterato per quanto riguarda i servie sono formalmente aboliti manus e mancipium, per quanto riguarda i filiifamilias maschi dal punto di vista patrimoniale si riconosce loro la piena capacità giuridica. Analogamente a quanto abbiamo visto praticarsi per gli schiavi, anche rispetto ai membri liberi della una familia si parla di peculium. - peculium profecticium: consisteva in un complesso di beni e denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue necessità. Di questo peculium il filius aveva la libera administratio, nei limiti fissati dal pater, al quale doveva rispondere della sua amministrazione; la proprietà spettava sempre al pater. - peculium castrense: si diffuse da Augusto in poi e comprendeva gli acquisti fatti dal figlio durante la vita militare. Accanto al peculium castrense, si diffuse durante l'impero di Costantino, il peculium quasi castrense, checomprendevagli acquisti fatti dal figlio nel servizio civile o nell'esercizio dell'avvocatura. - peculiam adventicium o bona adventicia: l'imperatore Costantino dispose che l'eredità della madre spettava al figlio. Il diritto del padre rispetto a tali beni si ridusse al solo usufrutto legale. Se una persona soggetta alla potestà del paterfamilias contraeva debiti, il paterfamilias poteva essere giudicato secondo il diritto pretorio responsabile per intero o responsabile nei limiti. Era responsabile per intero qualora egli avesse preoposto il figlio o uno schiavo a un'azienda commerciale o quando avesse dato autorizzazione a un terzo di concludere affari con un proprio soggetto. Si parla invece di actio de peculio quando il paterfamilias sarebbe stato responsabile non soltanto limitatamente al peculio originario, ma nei limiti di quanto esso si fosse incrementato in base alla gestione peculiare. Le azioni menzionate sono denominate azioni. Formattazione del testo

38 - I LIBERTI E IL RAPPORTO DI PATRONATO: I liberti erano quelle persone che erano state liberate dalla servitù legale. Essi generalmente continuavano a vivere nella casa del patronus e avevano nei suoi confronti doveri di rispetto e obblighi di natura economica. Dopo la manumissio, il padrone diventava protettore del liberto. Il nuovo vincolo comportava l'obbligo reciproco degli alimenti, l'obbligo di prestazioni gratuite di manodopera da parte del liberto.

39 - CONDIZIONI LIMITATRICI DELLA CAPACITA’ GIURIDICA: Nelle varie epoche del diritto romano, le cause limitatrici della capacità giuridica riguardano: la pubblica estimazione, ossia l'infamia; il sesso femminile, nel senso che la capacità giuridica della donna è inferiore a quella dell'uomo; la religione, poiché in relazione al riconoscimento del Cristianesimo quale religione dello Stato, è limitata in vario modo la capacità giuridica dei dissidenti della religione.

dello Stato; le condizioni sociali e la professione, ad esempio gente di teatro e coloni nell'età postclassica; i prigionieri di guerra rientrati in patria attraverso il commercio degli schiavi.
  1. CONDIZIONI LIMITATRICI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE:

Di maggiore rilievo sono i problemi posti quando manchi o sia limitata la capacità di agire. La capacità di agire manca quando l'ordinamento giuridico ritiene che il soggetto sia privo della capacità di intendere e di volere. Le condizioni che tolgono o limitano in modo permanente la capacità di agire di una persona autonoma, sono l'età, il sesso femminile, l'infermità di mente, la prodigalità. Gli uffici organizzati a protezione degli incapaci sono la tutela e la cura. Mentre per quanto riguarda il sesso, l'infermità di mente e la prodigalità basta quel che se ne dirà, a proposito della tutela e della cura, occorre fissare qualche concetto generale in

Ordine all'età. È impubere chi non ha raggiunto la capacità di generare: donna 12° anno, maschio 14° anno. Gli infanti, ossia coloro che non sanno parlare: per i classici sono i bambini nei primi anni di vita, per Giustiniano coloro che non hanno raggiunto il 7° anno.

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Publisher
A.A. 2008-2009
6 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gnoli Franco.