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Il soggetto di diritto

Il soggetto di diritto è un essere o entità del mondo materiale che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento.

La personalità giuridica e la capacità

La personalità giuridica consiste nell'avere il diritto all'esercizio della capacità giuridica. Chi abbia la personalità giuridica è detto persona.

La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l'esercizio dei diritti spettanti o per l'adempimento dei doveri cui sia tenuto.

Esempio: nel diritto romano, l'infante o il pazzo hanno capacità giuridica ma, essendo privi di capacità di intendere e di volere, mancano della capacità di agire. Lo schiavo invece è privo della capacità giuridica, ma se dotato della capacità di intendere e di volere, ha capacità di agire.

Un aspetto particolare della capacità di agire è la capacità di disporre, ossia la capacità di compiere atti di disposizione come il redigere un testamento.

Persone fisiche e persone giuridiche

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto poiché è dotato di capacità giuridica ed è titolare di diritti e doveri. Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, come le associazioni riconosciute, le fondazioni, gli enti pubblici…

Esistenza dell'individuo umano

La personalità giuridica è conferita all’individuo umano ma perché ciò avvenga è necessaria l’esistenza dell’essere umano: è necessaria quindi la nascita, ossia la separazione del feto dall’alvo materno.

Gli status

Se l’esistenza dell’essere umano è condizione necessaria perché si abbia un soggetto di diritti, essa non è nel diritto romano condizione sufficiente: è necessario che concorrano in lui alcune determinate situazioni note sotto il nome di status.

  • Status liberatis: Roma distingueva gli uomini in liberi e schiavi; la libertà si acquistava per nascita o per manumissione.
  • Status civitatis: era la cittadinanza di cui godevano solo i cives Romani. In età arcaica, erano cives Romani solo i nati in Roma, mentre gli altri erano latini o peregrini.
  • Status familiae: in rapporto allo status familiae si parla del paterfamilias, incarnazione dell'autorità, assoluto dominus della propria casa, con poteri pressoché illimitati sui figli, familiari e schiavi.

Estinzione della persona

La persona giuridica viene meno quando muore o quando diminuiscono i suoi diritti (deminutio capitis).

I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio:

  • Capitis deminutio maxima: riguarda lo status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza che la libertà (ad es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico).
  • Capitis deminutio minor o media: riguarda lo status civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni).
  • Capitis deminutio minima: riguarda lo status familiae e si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, come nel caso in cui taluno veniva adottato.

I servi e la loro condizione giuridica

La condizione giuridica dello schiavo può delinearsi nel modo seguente: lo schiavo non ha personalità nei confronti di nessun ordinamento giuridico; allo schiavo, essendo individuo umano, è però riconosciuta la capacità di agire. Lo schiavo è sottoposto alla potestà del paterfamilias e poteva quindi disporre del peculium, ossia una certa quantità di beni (inizialmente solo una somma di denaro, più avanti anche servi e immobili) che il dominus (avente potestà) metteva a disposizione del servus (soggetto a potestà); l’uccisione dello schiavo altrui, non era solo un danno aquiliano, come l’uccisione di un animale, ma era anche omicidio e punito come tale. Il servo ha capacità di intervenire in giudizio come testimone così come, a partire dall’età del principato, una serie di norme pensali e di polizia lo tutelano contro gli abusi del padrone.

Fonti della schiavitù

Le fonti della schiavitù sono i modi attraverso cui l’individuo umano cade nella condizione di servo. I modi classificabili sono attraverso le fonti iuris gentium e iuris civilis.

Un modo iuris civilis è ad esempio la consegna del cittadino a uno stato straniero per liberarsi da un debitore insolvente o da un disertore; o l’unione sessuale di una donna libera con un schiavo altrui, che comportava rendere schiava anche la donna. Un modo iuris gentium è ad esempio la nascita da madre schiava e la prigionia di guerra. Per quanto riguarda quest’ultima, se il cittadino romano caduto in prigionia di guerra diventava schiavo, se ritornava in Patria, riacquistava la capacità giuridica (postliminium).

Modi di acquisto dello status libertatis

La libertà si acquistava per nascita (ingenui) o per liberazione dalla schiavitù (libertini). La liberazione della schiavitù avviene con atto di sovranità familiare, la manomissione, mediante la quale il paterfamilias rinuncia alla sua potestà e rende libero lo schiavo. Le fonti ricordano tre modi di manomissione:

  • Manumissio Testamento: libera lo schiavo solo in seguito alla morte del proprietario.
  • Vindicta: il paterfamilias affermava davanti a un pretore la libertà dello schiavo.
  • Manumissio Censu: consiste nell'iscrizione dello schiavo come cittadino libero nelle liste del censimento.

Le tre forme di manomissione sino ad ora considerate sono le tre principali e le uniche producenti effetti nell'ambito dello ius civile. Esistevano tuttavia in diritto romano altre forme di manumissiones, dette praetorie, basate sulla volontà da parte del padrone di liberare lo schiavo, e non sui formalismi tipici delle civili; ne sono esempi la manumissio per epistulam e la manumissio inter amicos. La distinzione tra manomissioni civili e manomissioni pretorie si ridusse col passare dei secoli, per la sempre minor richiesta di requisiti formali delle prime, culminata nella definitiva abrogazione della differenziazione tra le due categorie attuata da Giustiniano.

Lo status civitatis

Lo status civitatis si acquista per nascita; per atto sovrano della civitas, la quale ammette nella collettività un nuovo membro; per atto sovrano del paterfamilias che manomette uno schiavo in uno dei modi di iuris civilis di manomissione. L’attribuzione a taluno della cittadinanza romana, ha per conseguenza l’acquisto per lui della patria potestas sui figli.

Lo straniero, essendo fuori dalla civitas romana e non godendo della protezione del diritto, potrebbe essere reso schiavo. Allo straniero però non viene disconosciuta la capacità di agire che talvolta assume gli aspetti particolare del commercio, capacità di acquisire proprietà, e del connubium, capacità di sposarsi con cittadini romani.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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