Istituzioni di diritto romano - Riassunto esame, prof. Gnoli
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26-FONTI DELLA SCHIAVITU’:Le fonti della schiavitù sono i modi attraverso cui l’individuo umano cade nella condizione
di servo.I modi classificabili sono attraverso le fonti iuris gentium e iuris civilis.
Un modo iuris civilis è ad esempio la consegna del cittadino a uno stato straniero per liberarsi da un debitore
insolvente o da un disertore;o l’unione sessuale di una donna libera con un schiavo altrui,che comportava rendere
schiava anche la donna.
Un modo iuris gentium è ad esempio la nascita da madre schiava e la prigionia di guerra.Per quanto riguarda
ques’ultima,se il cittadino romano caduto in prigionia di guerra diventava schiavo,se ritornava in Patria,riacquistava la
capacità giuridica.(postliminium).
27-MODI DI ACQUISTO DELLO STATUS LIBERTATIS:La libertà si acquistava per nascita(ingenui) o per liberazione dalla
schiavitù,(libertini).
La liberazione della schiavitù avviene con atto di sovranità familiare,la manomissione,mediante la quale il
paterfamilias rinuncia alla sua potestà e rende libero lo schiavo.Le fonti ricordano tre modi di manomissione:
-Manumissio Testamento:libera lo schiavo solo in seguito alla morte del proprietario.
Vindicta:il paterfamilias affermava davanti a un pretore la libertà dello schiavo.
-Manumissio
-Manumissio Censu:consiste nell'iscrizione dello schiavo come cittadino libero nelle liste del censimento.
Le tre forme di manomissione sino ad ora considerate sono le tre principali e le uniche producenti effetti nell'ambito
dello ius civile.Esistevano tuttavia in diritto romano altre forme di manumissiones,dette praetorie,basate sulla volontà
da parte del padrone di liberare lo schiavo,e non sui formalismi tipici delle civili;ne sono esempi la manumissio per
epistulam e la manumissio inter amicos.La distinzione tra manomissioni civili e manomissioni pretorie si ridusse col
passare dei secoli,per la sempre minor richiesta di requisiti formali delle prime,culminata nella definitiva abrogazione
della differenziazione tra le due categorie attuata da Giustiniano.
28-LO STATUS CIVITATIS:Lo status civitatis si acquista per nascita;per atto sovrano della civitas,la quale ammette nella
collettività un nuovo membro;per atto sovrano del paterfamilias che manomette uno schiavo in uno dei modi di iuris
civilis di manomissione.L’attribuzione a taluno della cittadinanza romana,ha per conseguenza l’acquisto per lui della
patria potestas sui figli.
Lo straniero,essendo fuori dalla civitas romana e non godendo della protezione del diritto,potrebbe essere reso
schiavo.Allo straniero però non viene disconosciuta la capacità di agire che talvolta assume gli aspetti particolare del
commercium,capacità di acquisire proprietà,e del connubium,capacità di sposarsi con cittadini romani.
29-PERSONE ESCLUSE DALLA CITTADINANZA ROMANA:Di coloro che sono al fuori della cittadinanza romana,le fonti
fanno due categorie:i latini e gli stranieri chiamati peregrini.
Originariamente i latini erano una collettività organizzata,superiore a quella romana,chiamata Lega Latina.
Dopo lo scioglimento della Lega Latina,la condizione dei latini,passò ad essere comunque di una condizione di
privilegio superiore a quella normale degli altri stranieri.
Per quanto riguarda i peregrini,nell’età del principato sono sudditi di Roma,ma sono fuori dalla civitas.
Il fatto però che i cittadini romani,i Latini e i peregrini vivano tutti insieme entro l’Impero e siano tutti soggetti al
potere imperiale,fece si che nel 212 l’imperatore Antonino Caracalla,concesse cittadinanza romana a tutti gli abitanti
dell’Impero.
30-IL MATRIMONIO,DEFINIZIONE E CONCETTO:le nozze sono l’unione di un uomo e di una donna,che comporta una
comunione permanente di vita.
Matrimonio e possesso:il matrimonio del padre e della madre è presupposto di fatto affinchè i figli nati dalla coppia
acquistino la condizione di figli legittimi ed entrino a far parte della famiglia paterna;se non vi fosse la situazione di
matrimonio,essi acquisterebbero viceversa la condizione giuridica della madre e sarebbero figli naturali.
31-GLI SPONSALI:Con il nome di sponsalia,i giuristi designano la promessa di matrimonio con la quale ha inizio il
fidanzamento ufficiale.Fino alla metà del periodo repubblicano,gli sponsali venivano formalizzati da una sponsio,ossia
un solenne impegno verbale.
-Arrae sponsaliciae:è una caparra di fidanzamento con cui la famiglia del futuro sposo versava al capo della famiglia
della sposa a garanzia del mantenimento della promessa di matrimonio,una somma di denaro.
32-MANUS E MATRIMONIUM:La manus era presso gli antichi Romani il potere che l'uomo aveva sulla donna,sia che
questa fosse sposata o meno.I modi di acquisto della manus erano tre:
-Confarreatio:era un’antica cerimonia in cui l'uomo e la donna spezzavano il panis farreus e lo consumavano insieme.
-Coemptio:rappresentava la vendita della figlia da parte del pater familias al futuro marito.
-Usus:la donna sposata senza una confarreatio o una coemptio dopo un anno di convivenza con il marito cadeva sotto
la sua manus,per effetto dell'antico usus.
-affectio maritalis:con quest'espressione s'indicava la volontà di entrambi i coniugi di abitare insieme.
-Conubium:solo i cittadini che possiedono la capacità matrimoniale dipendente dal proprio status giuridico possono
porre in essere un iustum matrimonium:questa capacità è il conubium.
-Leggi Augustee:per un lungo periodo della storia di Roma Ottaviano Augusto impose pesanti aggravi fiscali e
limitazioni ai non coniugati e a coloro che non avevano almeno tre figli.La ragione di tali provvedimenti risiedeva nella
politica demografica di quell’imprenditore che intendeva promuovere l’istituto della famiglia e incrementare la
popolazione delle persone libere.
33-RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI:Quando il matrimonio era accompagnato dal manus,l’intero patrimonio
familiare era del marito.Nel matrimonio senza manus invece,vigeva il principio della separazione dei beni.
Il marito doveva far fronte a proprie spese alla vita familiare,ed era costume che la moglie apportasse un contributo
alle spese attraverso la dote.Proprietario della dote,era il marito,il quale però in caso di scioglimento di
matrimonio,avrebbe dovuto restituirla alla famiglia della sposa.
Per beni parafernali,si intendono i beni propri della moglie che non costituiscono dote.
34-LA FAMILIA:Secondo Ulpiano,per familia si intende una pluralità di persone,che o per nascita o per diritto sono
assoggettate alla potestà di uno solo,il paterfamilias.
Possiamo distinguere due tipi di familia:familia proprio iure e familia communi iure.
La prima è costituita dalle persone che sono sottoposte alla potestà del paterfamilias;alla morte del paterfamilias,essa
si scinde in altrettante familie quanti sono fiilifamilias del defunto.Ma tra tutti coloro che sarebbero stati soggetti alla
potestà dello stesso paterfamilias,se non fosse morto,permane un vincolo di agnazione(agnati=legati)onde esiste un
gruppo formato dagli agnati:la familia communi iure.
35-NATURA DELLA FAMILIA:Struttura della familia romana:erano esclusi dalla familia romana tutti i parenti di sangue
in linea femminile e gli stessi discendenti in linea maschile del paterfamilias che erano usciti dalla familia per ragioni
diverse dalla morte del paterfamilias.Ne fanno parte invece non solo i discendenti in linea maschile del paterfamilias,
ma anche coloro che vi siano entrati per atto sovrano di lui;la madre stesse non appartiene alla familia dei propri figli
se non vi si entrata assoggettandosi alla potestà del paterfamilias(manus).
Le funzioni della familia:il paterfamilias,esercitava sui soggetti la coercitio(diritto di vita o di morte),poteva venderli,
abbandonarli se avessero commesso atti illeciti,esporre o uccidere i neonati.La sottoposizione alla potestà è perpetua
e dura quanto la vita del paterfamilias.
Si può affermare che esiste un parallelismo di struttura e funzioni tra la familia e la collettività politica per eccellenza,
la civitas.Infatti nella familia come nella civitas si adempie alle medesime funzioni di ordine e di difesa.
La stessa natura l’aveva la gens,costituita da un aggregato di più familie.
36-COMPOSIZIONE DELLA FAMILIA:I componenti della familia sono:
-il paterfamilias:signore sovrano e capo del gruppo familiare.
Dall’altro lato abbiamo le persone soggette alla potestà del paterfamilias
-i filiifamilias:tutti i discendenti in linea maschile di ambo i sessi del paterfamilias,sia nati nella familia che entrati in
essa per atto sovrano del paterfamilias;
-sui:tra i filiifamilias occupano un posto predominante i sui,cioè i filifamilias immediati del paterfamilias,destinati alla
sua morte a diventare paterfamilias e capi dei gruppi in cui si scinde la familia;
-la moglie del paterfamilias o le mogli dei filiifamilias soggette alla manus;
-i filiifamilias altrui,venduti al paterfamilias o a lui ceduti;
-gli schiavi;
Solo il paterfamilias è indipendente dal potere altrui.
37-CONDIZIONE DEI COMPORTAMENTI DELLA FAMILIA:Solo al paterfamilias spetta la capacità giuridica in ordine al
diritto privato,sia dal punto di vista della titolarità dei poteri familiari,sia dal punto di vista patrimoniale:
-per quanto riguarda la titolarità delle potestà familiare,il paterfamilias è il solo che abbia in proposito competenza
dispositiva compiendo atti di sovranità familiare.Ad esempio facendo uscire membri liberi dalla familia e facendone
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Milano - Unimi o del prof Gnoli Franco.
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