MATRIMONIO
IUSTAE NUPTIAE istituto basato su COABITAZIONE e AFFECTIO MARITALIS (intenzione di essere
marito e moglie)
(per questo motivo il cittadino romano catturato dai nemici e fatto schiavo perdeva il matrimonio una volta
tornato in patria: uno schiavo non poteva manifestare una volontà, quindi veniva a mancare l’affectio, e
inoltre, essendo lontano, non poteva nemmeno coabitare con la moglie)
Lo scopo del matrimonio era quello di generare figli legittimi; per sposarsi bisognava aver raggiunto la
pubertà, essere cittadini liberi e non avere rapporti di parentela entro il terzo grado con il partner. Era poi
necessario il consenso dei patres di entrambi gli sposi.
Nel momento in cui la donna si sposava portava con sé la DOTE (beni o denaro), per compensare la perdita
dell’eredità che la rottura del legame adgnatizio con la sua famiglia d’origine comportava.
-Età arcaica
MATRIMONIO CUM MANU (acquisto della manus sulla moglie tramite conventio in manum)
-Età classica
Le donne non vogliono più sottoporsi al potere del marito: una donna sui iuris perché non vuole perdere il
suo status, una donna alieni iuris perché acquisterebbe lo status di sui iuris prima restano sotto il potere del
proprio pater che sotto quello del marito (il padre muore prima). Viene dunque creato il MATRIMONIO SINE
MANUS. Per evitare che il marito acquistasse la manus tramite usus, la donna doveva andarsene da casa
per 3 notti entro il termine del primo anno di nozze (TRINOCTIUM)
-Età postclassica
Il matrimonio è sempre basato su coabitazione e affectio; la novità, derivante dall’influenza cristina, è che
diventa un atto giuridico da compiersi alla presenza di un’autorità (come un sacramento che si compie
davanti a Dio)
LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS (18 a.C)
Tutti gli uomini tra i 25 e i 60 anni e tutte le donne tra i 20 e i 50 anni devono contrarre matrimonio Augusto
vuole incrementare la popolazione romana per nascita
Chi non si sposa è definito CELIBE e non può ricevere nulla in eredità da nessuno; chi si sposa ma non ha
figli può ricevere solo la metà di quanto gli spetterebbe.
LEX PAPIA POPPEA (9 d.C.)
La donna ingenua sposata che genera almeno 3 figli o la donna liberta sposata che ne genera almeno 4
acquista lo STATUS LIBERORUM, ossia non è più sottoposta a tutela e acquista la capacità di agire.
DIVORZIO
(da divertere = prendere due strade diverse, derivante quindi da una decisione concorde di marito e moglie)
-Età arcaica
Non esisteva ancora il divorzio; vi era invece il RIPUDIO, che dipendeva dalla sola decisione del marito, il
quale aveva la facoltà di cacciare la donna di casa. Poteva ripudiarla per alcuni motivi previsti dal diritto
senza alcuna conseguenza per lui sfavorevole; se il motivo non faceva parte di quelli tipici, il marito subiva la
confisca del suo patrimonio, che andava metà alla moglie e metà allo Stato.
I motivi previsti dalla legge erano:
1) ADULTERIO NON FLAGRANTE
2) UCCISIONE DELLA PROLE
3) FURTO DELLE CHIAVI DELLA CANTINA
In età classica viene rivista la disciplina dell’adulterio attraverso la LEX IULIA DE ADULTERIIS (18 a.C.).
L’adulterio non è più gestito all’interno delle mura domestiche, ma diventa un crimine da punire
pubblicamente tramite processo della donna e dell’amante. La punizione prevista era la RELEGATIO IN
INSULAM, ossia l’esilio. Se il marito o il pater della donna non denunciano l’adulterio entro 60 giorni dalla
sua scoperta rischiano di essere imputati di favoreggiamento della prostituzione e di essere a loro volta
esiliati. 1
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