vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCESSO FORMULARE
Le legis actiones erano un processo perfettamente funzionale, adattissime al loro tempo.
Mutamenti di carattere storico e politico le rendono inadatte. Può essere utile dare una definizione
di diritto: “come conseguenza di uno dei modi possibili di intendere le relazioni umane”. Una
definizione che vede il diritto come qualcosa che muta per adattarsi alle nuove realtà che si
vengono creare. Il processo formulare si deve adattare in seguito a mutamenti storici e politici e
conseguentemente economico e sociale. Abbandono progressivo delle legis actiones, passaggio
graduale, per un certo tempo riescono a convivere. La prima causa è che già nel III sec. a.C. inizia
l’espansione dapprima militare e successivamente di carattere commerciale nell’Italia
Settentrionale, Meridionale. Quelli che erano controparti militari (“hostes”) diventano poi
controparte negoziale. Questo allargamento di carattere militare e poi di carattere economico
determina 2 ordini di problemi: 1) i soggetti che prima controparti militari ora controparti negoziali:
soggetti peregrini, non Romani a cui non potevano essere applicate le legis actiones 2) nuove
operazioni di ordine economico che necessitano di tutela, dapprima di carattere giuridico e
conseguentemente processuale. Anche in questo caso non possiamo applicare le legis actiones
caratterizzate da fissità, schematismo, rigore formale non possono essere adattate a realtà in
divenire, in esse è il caso pratico che si deve adattare alle legis actiones, in caso contrario profili di
nullità e di illegittimità della procedura. Invece questa nuova realtà processuale si adatta a queste
nuove situazioni in divenire: se non c’è rimedio già stabilito nell’editto, il pretore lo crea dal nulla.
Due motivazioni essenziali, due spinte propulsive. Un altro fattore emotivo che ha costituito una
grandissima spinta propulsiva è la creazione del praetor peregrinus del 242 legge licinia sextia de
pretore creando. Prima di questo nuovo pretore c’era già pretore urbano che applicava le legis
actiones tra cittadini romani e in qualche caso tra romani e stranieri, in qualche caso operava una
fintio iuris fingeva che per il tempo del processo il cittadino fosse romano in modo da poter
applicare le legis actiones: un sistema poco certo che viene sostituito nell’uso dal processo
formulare.
Perché necessità del pretore peregrino? Si occuperà delle controversie in cui almeno 1 delle parti
è peregrino, urbano solo tra 2 Romani.
Si sono viste ragioni storiche, ora ragioni tecniche giuridiche: processo che viene celebrato oltre
confini, processo in provincia, dove di certo non si può applicare legis actiones. Quando la pretesa
dell’attore fonda le proprie radici non nello ius civile, caso in cui vi sia tra le future parti processuali
prestazioni (= oggetto dell’obbligazione) di fare, non fare, dare incerte.
Vediamo i fondamenti legittimanti delle legis actiones e del processo formulare. Legis actiones:
nello ius civile; il processo formulare trova il suo fondamento legittimante il fatto che il pretore
riconosca meritevole di tutela situazioni diverse dallo ius civile. (fides, … elementi metagiuridici). Il
processo formulare è di creazione pretoria, ma sulla base di situazioni giuridiche di fatto sulla base
tra l’altro del lavoro dei giuristi.
Per più di un secolo le 2 forme processuali convivono pacificamente. Anche i cittadini romani col
passare del tempo si rendono conto che è più facile usare il processo formulare, diversamente
dalle legis actiones: sforzo di adattare situazioni di fatto alle legis actiones. Lex ebuzia dice che dà
libertà di scegliere tra legis actiones e processo formulare. Qualcuno dice che ha abolito l’ultima
legis actio in ordine cronologico (codiciorum) sostituita da una formula “conditio certa pecuniae”.
Dopo la lex ebuzia i 2 processi possono essere fruiti anche dai cittadini romani. Gaio nel IV libro
dedicato alle actiones (questioni di carattere processuale): “Con il passare del tempo le legis
actiones vennero in odio ai cittadini Romani per l’eccessiva sottigliezza degli antichi: bastava fare
un minimo errore formale (sbagliare una parola, indicare una res sbagliata con la verga)
necessità per chi agiva in giudizio di ripetere la procedura: spese per l’erario, per i privati e
prescrizione del diritto pericolosità delle legis actiones non duttili, malleabili, ancorate ad un rigido
schematismo.
Gaio mette in evidenza che nell’ambito del processo formulare le parti litigano per formulas (viene
meno lo schematismo formale) che è diverso da pronunciare certa verba e legi agere (legis
actiones).
Il magistrato nelle legis actiones ha il potere di un mero controllo formale: nessuna fantasia, il rito è
già confezionato e costituito. Il potere formale è il pretore che costituisce attraverso le formulas al
giudice privato è dato il compito di risolvere nel concreto: costruisce lui stesso la formulas e il
giudice privato deve avviare l’istruzione probatoria per verificare la fondatezza di chi agisce in
giudizio e adiviene alla decisione. Nell’esercizio della funzione probatoria il giudice privato è libero
di scegliere i mezzi probatori per fare chiarezza.
La tappa conclusiva di questo percorso di mutamento processuale: 17 a.C. lex iulia iudiciorum
privatorum sancisce la fine della procedura per legis actiones, rimangono 2 eccezioni: legis actio
damni infecti che verrà sostituita con la cautio damni infecti.
L’altra struttura che resta in vita è il tribunale dei centumviri= struttura arcaica competente per le
rivendicazioni di eredità o per l’impugnazione del testamento inofficioso. Al di fuori di queste 2
eccezioni la procedura formulare domina.
Distinguiamo tra i cosiddetti “giudizi legittima” (iudicia legitima) e iudicia imperio continentia:
significa che nell’uso delle formule si distinguono due situazioni:
1) GIUDIZI LEGITTIMI devono ricorrere 3 presupposti:
- le parti devono essere entrambi cittadini romani
- il processo deve svolgersi a Roma o entro 1 miglio dal pomerio
- la controversia sia deferita ad un giudice unico cittadino romano
Questi 3 requisiti devono esistere contemporaneamente e contestualmente. La conseguenza del
giudizio legittimo è che il giudice privato deve arrivare a sentenza entro 18 mesi.
Tempo molto breve: molto poco per la fase istruttoria… Prove documentali o testimoniali. Le prove
testimoniali sono molto difficile da acquisire, anche oggi quando si va per testi il processo si
allunga molto.
2) Un altro tipo di IUDICIA IMPERIO CONTENINTENTIA: quando viene a mancare uno dei
requisiti. Un tipo di giudizio che si fonda radicalmente sulla discrezionalità e all’imperium del
pretore. La conseguenza è ancora peggiore: il processo non deve essere risolto in 18 mesi, ma
entro l’anno di carica del pretore.
Col passare del tempo questa distinzione va a sfumare.
PUNTO DI VISTA NON TECNICO
Immaginiamoci ora come possa avvenire il processo formulare.
Esempio: compravendita = contratto consensuale= quando le parti convengono l’accordo sul
prezzo.
La compravendita non ha effetti reali, non è un negozio idoneo a trasferire la proprietà in diritto
romano. Ha solo effetti obbligatori.
Le parti fisicamente si recavano dal pretore e gli raccontavano come erano andati i fatti. Le
conseguenze del non presentarsi erano salate, Tizio e Caio si recano davanti al pretore, gli
raccontano quello che è successo, e traduce quello che gli dicono le parti in formulas, si raggiunge
tutti insieme un accordo sulla formula (litis contestatio) che è la sintesi di quello che è successo e il
giudice privato deve verificare la fondatezza della pretesa attoria. Quindi bipartito: in iure, apud
iudicem.
Qualcuno sostiene che le parti dovessero andare dal pretore con le idee ben chiare, cosa però
molto improbabile perché scarsa competenza dal punto di vista del diritto. Per parti ignoranti del
diritto, si ricordi la funzione dei giuristi (agere, cavere, respondere): si raccontava al giurista quello
che era successo dal punto di vista fattuale.
Il pretore poteva non sapere che pesce pigliare e si recava lui stesso dal giurista. Fatta chiarezza,
il pretore assieme alle parti costruiva la formula e la stessa formula veniva trascritta su un
supporto e dopo 9 giorni le parti si trovavano dal giudice privato.
Fatta chiarezza sul fatto, verificata la fondatezza della pretesa, pronunciava sententia.
TECNICO.
Chi sono i protagonisti del processo formulare?
1) i titolari dello ius edicendi
2) le parti private
3) il giudice privato
Chi sono i titolari dello ius edicendi? Sono quelle istituzioni preposte ad amministrare la giustizia,
cioè a risolvere le controversie processualmente: ad elaborare e a concedere la formula.
I soggetti titolari dello ius edicendi:
- i pretori (urbano: controversie tra cittadini romani e peregrino: in cui almeno 1 delle parti
peregrino). Notare che sbagliare competenza per materia o territorio è processo nullo: provocava
effetto caducante sugli atti successivi
- l’edile curule: ha una competenza specifica per materia. Competenze sulla compravendita e sui
danni derivanti da operazioni giuridico-negoziali che avvengono nei mercati.
- il governatore della provincia che è deputato alla risoluzione delle controversie,
all’amministrazione della giustizia in provincia. Governatori che erano generalmente propretori e
proconsoli, soggetti cessati dalle loro cariche che venivano confermati dal senato
Altri soggetti:
- Proconsole, propretori.
- prefetto (Egitto)
Nelle province del popolo romano accanto ai governatori ci sono i QUAESTORES titolari anch’essi
dello ius edicendi: competenza uguale all’editto curule.
A titolo esemplificativo possiamo dire che altre circoscrizioni locali avevano particolari soggetti
dedicati allo ius edicendi: duomviri e quattuomviri iure decumdo: soggetti delegati ad amministrare
la giustizia in particolari comunità locali.
Le parti private:
- attore
- convenuto
Sono indicati con 2 nomi fittizi nell’editto con 2 stereotipi. Compaiono il nome dell’attore (Aulo
Agerio) e Noberio Negidio per il convenuto.
Aulere =coltivare
agere = agire
Aulo Agerio = attore = colui che coltiva l’azione
L’attore è colui che ha interesse ha coltivare l’azione
Numerio = numerare = pagare
Il convenuto è colui che nega di dover pagare = è colui che non vuol pagare =colui che vanta la
pretesa e colui che è chiamato in giudizio per sentirsi assolvere
GIUDICE PRIVATO: è un cittadino romano che deve avere delle caratteristiche. Potrebbe essere
“sui iuris”, ma non è detto che lo sia. E&rs