Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Istituzioni di Diritto Romano - concetti fondamentali Pag. 1 Istituzioni di Diritto Romano - concetti fondamentali Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano - concetti fondamentali Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano - concetti fondamentali Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL DEPOSITO

- Il depositario deve restituire la cosa mobile infungibile che gli è stata consegnata dal depositante.

- Contratto reale imperfettamente bilaterale, il depositante può essere tenuto al rimborso di

spese/danni. Contratto naturalmente gratuito, altrimenti sarebbe locatio-conductio

- Con la consegna il depositario acquista solo detenzione, non può usare la cosa e risponde solo per dolo

per deterioramento-perimento. Non risponde x furto-danneggiamento.

- Actio depositi e actio depositi contraria

Figure particolari di deposito:

- Sequestro: controversia su una cosa che viene affidata ad un terzo con l’obbligo di restituirla a chi fosse

riconosciuto proprietario. Actio sequestrataria per la restituzione. Tutela danni/spese come deposito.

- Irregolare: deposito bancario

- Necessario: in situazione di grave pericolo, azione penale vs depositario per dolo o non restituzione.

COMODATO

- il comodante consegna al comodatario una cosa mobile con l’impegno di quest’ultimo di restituirla.

Acquista la detenzione ma poteva usare la cosa senza dover pagare.

- Il comodatario risponde per custodia, actio contraria per risarcimento spese/danni e ius retentionis fino

al pagamento. Il diritto alla restituzione tutelato actio commodati

PEGNO

- Per effetto di datio pignoris tra debitore e creditore che riceve la cosa con l’accordo di restituirla

quando sarà pagato il debito.

- Contratto reale bilaterale imperfetto, il creditore acquista possesso ad interdicta, non può utilizzare la

cosa e risponde per custodia.

- Restituzione tutelata con actio pigneraticia, azione contraria per spese/danni 8

STIPULATIO

Si sviluppa dalla sponsio, fruibile anche da peregrini, contratto tipico per la forma non i conenuti, schema di

interrogazione e congura risposta, contratto unilaterale, consenso validamente espresso. Vietata la

stipulatio post mortem, a carico/favore di terzi. Adiectus solutionis causa: terzo aggiunto ai fini

dell’adempimento, non diventa creditore ma può ricevere la prestazione. Adstipulator: secondo creditore,

due stipulationes con uguale oggetto, il debitore si libera con una prestazione. Adpromissor: più

stipulationes con più debitori, funzione di garanzia. Actio ex stipulatu per debitore inadempiente.

COMPRAVENDITA

- Contratto bilaterale, il venditore si obbliga a trasferire la disponibilità (non la proprietà) della cosa al

compratore che si obbliga a pagare il prezzo.

- Contratto a effetti obbligatori, fruibile anche dagli stranieri

- Obbligazioni del venditore: garantire la piena disponibilità della cosa venduta. Traditio per far

acquistare il possesso. Responsabile per l’evizione del terzo e per vizi occulti.

- Obbligazioni del compratore: pagare il prezzo con traditio

- Compratore ha actio venditi, il venditore actio empti. Efficacia dei patti aggiunti. Il venditore risponde

della cosa presso di lui fino alla traditio per custodia, da quando ha efficacia il contratto risponde il

compratore se la causa non è imputabile al venditore.

LOCAZIONE

- Contratto consensuale bilaterale con cui una persona si obbliga a una prestazione dietro corrispettivo

di denaro o frutti, può assumere varie configurazioni:

- Locatio rei: il proprietario locatore si obbliga a concedere una cosa mobile inconsumabile o immobile al

conduttore affinchè se ne serva per un certo tempo e dietro mercede. Il conduttore acquista la

detenzione, tutela possessoria al locatore. I rischi gravano sul conduttore salvo forza maggiore, il

locatore risponde per custodia e per spese/danni e per evizione/vizi se in mala fede con riduzione

mercede o cessazione.

- Locatio operis: il conduttore si obbliga a compiere un’attività con riferimento a una cosa del locatore o

a realizzare una costruzione mentre il locatore si obbliga a pagare il prezzo

- Locatio operarum: obbligazione di mezzi, equivale al nostro contratto di lavoro subordinato.

- Actio locati e actio conducti civili di b.f.

MANDATO

- Contratto gratuito con cui il mandante incarica il mandatario di compiere un’attività per conto suo, di

entrambi o di un terzo. Imperfettamente bilaterale perché il mandatario può chiedere rimborso

spese/danni.

- Attività lecita e determinata, se ha oggetto compimento atti giuridici il mandatario deve trasferire gli

effetti in capo al mandante che deve accettarli.

- Actio mandati (diretta/contraria) di b.f. e infamante. Il mandatario risponde per dolo

I CONTRATTI INNOMINATI

Valore obbligatorio anche a certe convenzioni atipiche per cui ciascuna parte era onerata di una dare o un

fare. Il valore obbligatorio riconosciuto all’esecuzione della convenzione di una parte. Prima tutela pretoria

poi civilistica con actio praescriptis verbis.

PATTI

Non danno luogo ad obbligazioni, non tutelati da actio ma solo in via di excpetio dal pretore. Patti pretori:

costitutum debiti, compromissum

NEGOTIORUM GESTIO

Gestione di affari altrui, quando qualcuno nell’ignoranza dell’interessato e senza mandato cura affari altrui.

Gestione spontanea, effettuata e iniziata utilmente. La ratifica assimila al mandato. Le obbligazioni sono

9

simili al mandato, il gestore risponde x dolo/colpa e contro di lui il dominus negotii può intentare actio

negotiorum gestorum

INDEBITI SOLUTIO

Pagamento non dovuto perché non esiste obbligazione o perché il creditore/debitore è sbagliato. Deve

esserci errore di chi paga e b.f. di chi riceve (altrimenti furto). Obbligo di restituzione, non ammessa quando

si tratta di obbligazioni naturali

OBBLIGATZIONI DA DELITTO

FURTO

Materiale contatto fraudolento con la cosa al fine di trarre un vantaggio patrimoniale o dalla cosa stesso o

dal suo uso/possesso. Quando è flagrante condanna al quadruplo, sennò al doppio. Attivamente legittimato

anche chi risponde per custodia. Con actio furti si può cumulare la condictio (reipersecutoria) ex causa

furtiva.

RAPINA

Furto commesso con violenza, dà luogo all’actio vi bonorum raptorum, penale per il quadruplo

DAMNUM INIURA DATUM

Delitto da danneggiamento, deriva da Lex Aquilia (penale e reipersecutoria) che prevede tre capi:

1. Uccisione di uno schiavo o animale del gregge: pena al maggior valore della vittima nell’ultimo anno

2. Adstipulator che provoca con frode estinzione del credito (non + applicato in età classica)

3. Ferimento di schiavo o animale o danneggiamento di altri animali o cose: pena al maggior valore

nell’ultimo anno.

Inizialmente i capi 1 e 3 presupponevano il danno arrecato da contatto diretto con la cosa senza

giustificazione. In età classica pretore con actio in factum anche quando non c’è causalità fisica immediata,

anche per colpa con imprudenza, imperizia, negligenza.

INIURIA

Lesioni fisiche previste dalle XII T, in età classica ogni lesione arrecata al corpo o all’onore. Con actio

iniuniarum (pretoria) la vittima mira ad ottenere pena pecuniaria stabilita in via equitativa dai

recuperatores.

GARANZIE PERSONALI

- Vades e praedes nel processo per l.a.

- Sponsio in ambito negoziale, per i peregrini con fidepromissio. Responsabilità solidale di debitore e

garante. Lex furia stabilisce durata massima di 2 anni.

- Fideiussione: obbligo del garante di pagare personalmente in caso di inadempimento. Solidarietà

elettiva, può accedere a qualsiasi obbligazione e trasmissibile agli eredi del garante. Diritto di regresso

vs debitore con actio mandati contraria. Limiti di 20.000 sesterzi annui x stesso debitore, divieto alle

donne di assumere garanzia per debiti altrui.

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- Adempimento (solutio), esatta esecuzione (tranne datio in solutum). Necessaria acceptilatio per

concludere stipulatio, è la remissione formale del debito derivante da stipulatio. Pactum de non

petendo: non richiedere il pagamento.

- Impossibilità sopravvenuta

- Litis contestatio: estingue il rapporto obbligatorio, poi nuovo obbligo sulla base del precedente da

sentenza

- Morte e capitis deminutio

- Compensazione e novazione 10

LE DONAZIONI

Il donante con intento di compiere atto di liberalità effettua attribuzione patrimoniale in favore del

donatario a titolo gratuito. La lex cincia proibì donazioni entro un certo limite senza però stabilire nullità di

tali donazioni. Costituzione di costantino con cui la donazione diventa contratto con effetti reali,

irrevocabile se si seguivano certe formalità, lex cincia perde significato. Divieto di donazioni tra coniugi

pena la nullità. Donazioni mortis causa pericolo di morte o simili, condictio per la restituzione una volta

guarito. Risultato pratico analogo ai legati, il beneficiario acquista a titolo particolare mortis causa.

LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Il subentrare di un soggetto al posto di un altro in qualità di titolare del suo patrimonio (attivo e passivo).

Inter vivos (bonorum emptor o adrogatio) o mortis causa. La successione è a titolo particolare quando il

successore subentra per l’intero o pro quota al posto di un altro in singole determinate posizioni giuridiche

soggettive.

Per ius civile successori universale mortis causa erano gli eredi. Il complesso patrimoniale che faceva capo

al defunto (de cuius) era l’hereditas. Acquisto dell’hereditas presupposta dalla chiamata (delazione).

Delazione testamentaria: in forza di testamento valido e efficace; ab intestato: in forza di legge. Heredes

necessarii: diventavano eredi automaticamente dopo l’avvenuta delazione; voluntarii: serviva anche

l’accettazione.

- La carica di erede non può essere ceduta e non si perde; non possono esserci per lo stesso de cuius allo

stesso tempo eredi necessarii e voluntarii.

- Ereditanto ed erede devono avere capacità giuridica. La testamenti factio attiva/passiva è la capacità di

fare/ricevere testamento.

- Eredi necessari: sui e schiavi manomessi e istituiti eredi nel testamento. Possibilità di hereditas

damnosa, con beneficium abstinendi per i sui, pretoria (si procedeva però contro il defunto).

- Eredi volontari: non compresi tra i necessari. Prima dell’accettazione l’eredità è giacente ed esposta ad

usucapio pro herede.

ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

- Cretio: formale e solenne, quando il testatore lo richiedeva espressamente. Scompare in età postclass.

- Pro herede gestio: informale anche tacita per atti concludenti. Poi divenne unico modo.

- Rinuncia poteva essere fatta in ogni modo.

TESTAMENTO

- Per aes et libram

- Calatis comitii

- In procinctu

- Mancipatio familiae (fiduciario)

- Pretorio, bonorum possessio secundum tabulas (sul rito per aes et libram)

LEGATO

Disposizione particolare mortis causa. Può essere disposto a carico di un erede o degli eredi, nei limiti del

patrimonio ereditario. No

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
12 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maffi Alberto.