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Diritto privato romano – concetti fondamentali

Posizioni soggettive

Posizioni soggettive attive:

  • Potestà o diritto potestativo
  • Facoltà

Posizioni soggettive passive:

  • Obbligo
  • Soggezione
  • Onere

Il diritto romano

Il diritto romano è il diritto di quella comunità organizzata che fece capo all’antica Roma, dura per oltre 1300 anni (754 a.C. – 565 d.C.).

Età arcaica

  • Diritto formale, povero di strutture ed esclusivo per i cittadini romani
  • Formazione consuetudinaria fondata sui mores. Le leges publicae derogavano i mores
  • Conoscenza e interpretazione del diritto ai pontefici
  • Diritto prima come ius quiritium (posizioni di potere assoluto dominium ex iure quiritium), poi si sviluppa ius civile che comprendeva ius quiritium ma anche posizioni relative di oportere

Età preclassica

  • Intensificazione scambi commerciali
  • Nuove posizioni giuridiche e illeciti penali, negozi fruibili anche dagli stranieri
  • Conoscenza e interpretazione al pretore e ai giureconsulti
  • Incremento ius civile; negozi ex fide bona; ius gentium; ius honorarium con editto pretorio
  • L’editto contemplava le formule dei mezzi di tutela giudiziaria (actiones)

Età classica

  • Senatoconsulti e costituzioni imperiali, editto perpetuo
  • Livello massimo giurisprudenza

Età postclassica

  • Divisione dell’impero romano
  • Unica fonte costituzioni imperiali (leges)

Fonti di cognizione

  • Corpus Iuris Civilis di Giustiniano: Institutiones, Digesto, Codex, Novellae
  • Istituzioni di Gaio
  • Codice teodosiano

Il processo

Il processo per legis actiones

Fruibile solo dai cittadini romani, unico processo per l’età arcaica, orale e formale, presenza delle parti, magistrato (poi pretore) con iuris dictio; in ius vocatio.

Fase in iure, si concludeva con iudicium dabat e litis contestatio.

Fase apud iudicem, non formale con giudice nominato dal pretore.

  • 5 riti: dichiarativi (sacramenti, iudicis arbitrive postulationem, condictionem), esecutivi (pignoriscapionem, manus iniectionem)

Il processo formulare

Nasce in forza dei poteri del pretore, dal 242 aperto anche agli stranieri col praetor peregrinus. Processo ordinario per tutta l’età classica.

Unico procedimento per tutte le actiones, tipiche previste nell’editto; abolito formalismo in iure e introdotta la scrittura.

Fase in iure, si conclude con datio actionis (iudicium dabat, dictabat, accipiebat) che costituisce litis contestatio. Era l’atto istitutivo del processo che fissava definitivamente i termini della lite. Possibilità di indefensio del convenuto.

Fase apud iudicem, sentenza di condanna/assoluzione definitiva sempre in denaro, dava luogo ad obligatio iudicati (con actio iudicati)

Tipi di processo

  • Iudica legitima
  • Iudicia imperio continenti

Le parti della formula

(in grassetto quelle ordinarie, le altre non sono sempre presenti)

  • Intentio
  • Demonstratio
  • Condenmatione
  • Adiudicatio
  • Praescriptio
  • Exceptio

Classificazione delle azioni

  • Civili: dominium ex iure quiritium, ius, oportere, buona fede
  • Pretorie: Utiles (ficticiae), in factum, con trasposizione di soggetti
  • In rem: diritti reali
  • In personam: diritti di credito
  • Arbitrarie: clausola arbitraria nella formula, possibilità di evitare condanna con restituzione
  • Penali: per chi commette delictum, civili o pretorie, nossali, cumulative e passivamente intrasmissibili
  • Reipersecutorie: pretesa di riottenere il possesso o il risarcimento. Non cumulative ma trasmissibili

Per l’esecuzione della sentenza actio iudicati, in personam. Presupposti sentenza di condanna e inadempimento dopo 30 giorni. Il convenuto poteva opporsi e si procedeva con litis contestatio. In caso di contestazione infondata condanna immediatamente esecutiva.

Procedure esecutive

  • Esecuzione personale
  • Esecuzione patrimoniale: missio in bona, proscriptio, infamia, bonorum venditio (successione universale inter vivos iure pretorio)
  • In assenza di giudicato: indefensio in actio in personam; vocatus in ius che non segue l’attore in giudizio

Altre procedure concorsuali: cessio bonorum e distractio bonorum. Evitano proscriptio e infamia.

Altri rimedi pretori: interdicta; in integrum restitutio; cautiones; missiones in possessionem.

Cognitiones extra ordinem

Cessa magistratura pretoria nel 342, organi competenti sono il governatore nelle provincie, i magistrati e i funzionari nominati dal principe a Roma, il principe. Chiamata in giudizio da organo pubblico, possibile procedimento in contumacia. No divisione in iure/apud iudicem. Assenza di litis contestatio e formalismi.

Processo postclassico / giustinianeo

Gli organi preposti alle nuove circoscrizioni sono gli organi competenti. Al vertice imperatore decide in ultima istanza. Orientamenti delle cognitiones mantenuti, scomparse carceri private, come procedura esecutiva patrimoniale si preferisce distractio bonorum. Azioni di buona fede estese a ogni tipo di giudizio.

Gli atti negoziali

Fatti giuridici involontari/volontari. Per il diritto romano ogni invalidità è nullità.

Mancipatio

  • Di ius quiritium/civile, solo per cittadini romani. Acquisto di un potere su persone o cose in favore del macipio accipiens.
  • Trasferimento proprietà res mancipi, costituzione servitù rustiche, acquisto della manus e mancipium sui filii familias
  • Gesta per aes et libram, presenza dei due soggetti più 5 testimoni e libripens. Certa verba, pesatura, scambio del metallo con la cosa.
  • Per i beni mobili (schiavi e animali) trasferiva sia proprietà che possesso. Per immobili per il possesso era necessaria anche traditio
  • Diventa negozio astratto con introduzione della compravendita

In iure cessio

  • Ius civile, trasferimento dominium su res mancipi/nec mancipi; costituzione servitù prediali o usufrutto; acquisto patria potestas con adoptio; cessione eredità
  • In iure, certa verba, silenzio del cedente, addictio della cosa in favore del cessionario; finto processo che ricalca fase in iure l.a. sacramenti in rem. Per cose immobili il possesso passava con traditio.

Stipulatio

Formale con effetti obbligatori, interrogazione e congrua risposta, nasceva obbligazione sanzionata iure civili con actio ex stipulato. Il prototipo fu la sponsio.

Negozio astratto, bastava che l’effetto voluto fosse rendere qualcuno obbligato al compimento di una prestazione.

Traditio

Non formale, bilaterale, trasferimento del possesso idoneo anche per il trasferimento della proprietà.

Divergenze tra manifestazione e volontà

  • Nei contratti consensuali e negozi non formali la mancanza di volontà produce nullità. Nei negozi formali di ius civile le formalità erano necessarie per il compimento dell’atto, una volta compiute gli effetti si attribuivano in ogni caso.
  • Dichiarazioni per scherzo / riserva mentale: non costituiscono invalidità
  • La simulazione nei negozi di ius civile l’atto è valido, negli altri casi no
  • Errore: su elementi di fatto, rilevante, scusabile ed essenziale
  • Dolo: exceptio doli per i giudizi non di buona fede; actio de dolo se la vittima era inconsapevole e esegue il negozio. Azione penale infamante, arbitraria
  • Metus: exceptio metus, actio quod metus causa

Le persone

Capacità giuridica

Status libertatis, civitatis, familiae

Status libertatis

  • Si nasce liberi da madre libera (ingenui) o si diventa da schiavi liberati (liberti). Nascono schiavi i figli di madre schiava o i liberi catturati
  • I servi sono res mancipi, assoggettati alla potestà del dominus. Capacità di agire quando acquistavano da atto lecito per migliorare condizioni del dominus.
  • Azioni nossali contro il servo altrui responsabile di delicta.
  • Peculio e obbligazioni naturali.
  • Azioni adiettizie, responsabilità del dominus per l’intero debito (actio quod iussu, exercitoria, institoria), per il peculio (actio de peculio), per l’arricchimento (actio tributoria)
  • La manumissio, atto di affrancazione del servo: vindicta; censu; testamento; pretorie; fedecommissarie.
  • Persone in causa mancipi: liberi e cittadini assoggettati a potestà, i fili familias mancipati dal loro pater caduti sotto il mancipium del mancipio accipiens

Status civitatis

  • Cittadini si nasce da padre romano (iustae nuptiae) o da madre cittadina. Si diventava per manumissio o concessione dello stato.

I peregrini erano liberi ma non cittadini romani.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maffi Alberto.
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