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LA RESTITUZIONE EVITA LA CONDANNA

denaro →→ il valore che la cosa avrà al momento della sentenza il giudice lofa giurare all’attore (quindi la valutazione arbitrale del giudice dipendedall’attore e da quanto dichiara) → quindi se NN non restituisce il bene,dovrà essere condannato a pagare una somma di denaro decisadall’attore, che attraverso un giuramento dichiara il valore della cosa→ se il convenuto paga la somma di denaro poi la cosa diventa sua, quindiacquista il diritto di proprietà → il pagamento della litis aestimatio è quindiun modo d’acquisto della proprietà→ se NN restituisce la cosa danneggiata, l’attore gli va contro per mezzo diun’azione di danneggiamento (regola del concorso delle azioni)→ la restituzione non può essere forzata: è un invito e se non restituiscisubisci la condanna

AZIONI EDITTALI

Il pretore, all’inizio del suo anno di carica,

Inserisce nel suo editto un elenco di azioni. Volta per volta, se accade che si verifichi una situazione mai incontrata prima, il pretore può concedere che si venga fatto uso di un'azione non presente nell'editto ma un'azione decretale. (le azioni decretali possono anche entrare a far parte dell'editto a volte)

Le azioni edittali sono quelle promesse dal pretore all'interno dell'editto.

Le azioni edittali possono essere:

  • CIVILI → quando il loro fondamento è dato dal ius civile.
  • PRETORIE → azioni nuove che il pretore dà, sulla base del suo potere, nell'ambito dello ius honorario, quindi del potere del pretore.

Le azioni pretorie stanno nell'editto, ma l'editto comprende anche le azioni civili.

AZIONI CIVILI:

IUDICIA BONAE FIDEI, "giudizi di buona fede" → i giudizi in cui, nella formula (intentio), è indicato il dovere del convenuto secondo buona fede "oportere ex fidae"

bona” (→ importante in quanto la buona fede è il principio che sorregge la nascita dei contratti consensuali, nei quali èl’affidamento la base del contratto. Nei giudizi di buona fede il giudice haun potere discrezionale molto ampio ≠ giudizio di stretto diritto dellacondictio)
AZIONI ARBITRARIE, “azioni arbitrarie” → un’azione civile nella quale è inserito l’arbitratus de restituendo (ex. la rivendica oppure il dolo) viene detta azione civile e arbitraria
PRAEIUDICIA, “azioni pregiudiziali” → azioni molto semplici, composte solo dalla intentio. Sono azioni che bisogna risolvere precedentemente al poter risolvere le azioni più complesse (ex. accertamenti dello status di una persona)
IUDICIA STRICTI IURIS, “giudizi di stretto diritto” → tutti quei giudizi civili in cui non vi è l’arbitratus e la formula non è la buona fede: il giudice, quindi, non ha

potere discrezionale e deve solo verificare se è vero o meno ciò che l'attore ha dichiarato nella intentio per capire se deve condannare o meno in convenuto alla somma dichiarata nella intentio. È quindi

AZIONI PRETORIE → totalmente basate sul potere del pretore (compito del pretore dare o non dare l'azione all'attore che la chiede → nelle azioni civili, l'attore ha una legittima aspettativa ad avere l'azione in quanto la sua pretesa è fondata sul ius civile → il pretore dà un'azione di ius civile sempre, salvo che, nel caso specifico, ritenga che l'attore non ha l'azione MA ciò si verifica solo in casi gravi, espressi attraverso una DENEGATIO ACTIONIS).

L'azione di ius civile spetta all'attore, mentre l'azione pretoria gli viene concessa.

Le azioni pretorie si classificano in:

FORMULE IN FACTUM → la formula si dice in factum quando l'intentio comincia con

“Si paret…” e viene raccontato un fatto (ad esempio quello del deposito) che per lo ius civile non danno azione, però il pretore concede a questi casi la formula in factum.→ si tratta di un’azione pretoria perché è a discrezione del pretore il concedere l’azione alle varie situazioni

FORMULE FITTIZIE → nella formula viene inserita una “finzione”, ovvero un ordine al giudice di giudicare come se fosse vera una circostanza o di fatto o di diritto che invece non è vera. La formula fittizia più importante è la ACTIO PUBLICIANA (formula inventata dal pretore Publicio nel 67 a.C., che ordina al giudice di condannare o assolvere come se fosse passato il tempo per l’usucapione, e quindi tutelare l’acquirente in buona fede)

FORMULE CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI → si trovano alla base dell’istituto della rappresentanza (la rappresentanza indica un soggetto rappresentante che compie

atti per conto di un altro soggetto rappresentato, e gli effetti compiuti dal rappresentante ricadono in capo al rappresentato). Nascono per gli atti negoziali compiuti dai figli o dagli schiavi: nella intentio vi è il nome del figlio o dello schiavo che ha compiuto l'atto però nella condemnatio c'è il nome del pater o del dominus. Con un meccanismo processuale, la condanna va in capo a un soggetto diverso rispetto a quello che ha agito (figli e schiavi non hanno la capacità giuridica ma hanno la capacità di agire).

AZIONI UTILI

La categoria delle azioni utili è un pochino ambigua nel suo complesso: in generale, per capire quando un'azione è utile, è tradurre "utile" con un aggettivo analogo. Le azioni utili sono in genere delle azioni civili analoghe (non uguali ma simili), ovvero date in casi analoghi a quelli in cui viene data un'altra azione. Ci sono per esempio delle azioni utili per

L'estensione del concetto di danneggiamento, e quindi per vedere in quali casi e in che modo sono risarcibili.

Le azioni utili sono tutte quelle azioni che vengono date dal pretore, volta per volta, sulla base di un'altra azione che tutela una fattispecie simile ma non uguale: sono AZIONI ANALOGHI. Si tratta quindi di un'estensione, per analogia, da caso simile a caso simile.

Attraverso questo uso accorto di formule, anno per anno si riesce a dare tutela a tutta una serie di azioni volta a volta diverse nell'ambito dell'evoluzione della società. → molto importante nel caso del danneggiamento!!!

Le azioni si possono classificare anche in base al loro obiettivo:

- AZIONI PENALI: hanno lo scopo di infliggere al convenuto una condanna pecuniaria ma che ha lo scopo di dare una pena, una sanzione → azioni che derivano dai DELITTI ovvero atti giuridici illeciti, che producono effetti ma non sono gli effetti voluti dalla gente.

- AZIONI RE PERSECUTORIE: ex.

Se io sono proprietario di un bene e mi viene rubato, posso agire con l'actio furti contro il ladro. L'actio furti ha lo scopo di applicare una pena al ladro. Tuttavia, posso perseguire le res rispetto al possessore e contro il possessore posso agire di rivendica.

PROCESSO FORMULARE

Mentre nel processo per legis actiones il rito era orale, solenne, gestuale e verbale e cambiava a seconda delle legis actiones (quindi esistevano tanti riti diversi), la PROCEDURA FORMULARE è molto semplice: nel processo formulare IL RITO È SEMPRE UGUALE. Comincia allo stesso modo e si svolge nella stessa maniera per ogni azione.

Parliamo di processo, per mezzo del termine PROCEDURA, che indica il procedere attraverso una serie di atti per arrivare all'atto finale, ovvero la sentenza.

IL RITO È SEMPRE UGUALE: QUELLO CHE CAMBIA È LA FORMULA (contiene i concepta verba che descrivono esattamente la situazione considerata e fatta valere in giudizio).

1. Aulo Agerio inizia il processo:

l'iniziativa è di parte in quanto il processo formulare è privato. → AA dà impulso al processo: L'IMPULSO E' DI PARTE. AA fa una EDICTIO ACTIONIS STRAGIUDIZIALE (al di fuori del processo vero e proprio): prima di iniziare il processo, AA comunica a NN qual è l'azione che gli vuole intentare contro. → l'edictio actionis stragiudiziale è anche un'edictio INSTRUMENTORUM87 (instrumenta = prove): quindi AA comunica a NN che intende intentare un'azione contro di lui e gli comunica anche le prove e i testimoni che ha a suo favore. TUTTO CIO' AVVIENE AL DI FUORI DEL PROCESSO.

2. Può anche darsi che NN si renda conto che AA ha ragione e quindi paga o restituisce la res se si tratta di una rivendica, oppure può darsi che AA chiami in giudizio NN: questo atto si chiama IN IUS VOCATIO. → AA cita in giudizio NN

3. A questo punto, NN ha varie possibilità:

a. NN va d'accordo con AA sul fare un

processo ma non nell'immediato, dandogli una garanzia: NN dà un VINDEX (garantedato dal convenuto all'attore per rimandare l'udienza) oppure un VADIMONIUM (consiste in una stipulatio che assicura a AA che NN gli pagherà una somma di denaro se non si presenterà in giudizio nella data stabilita → il vadimonio è la promessa di comparire ad una certa data e prevede il pagamento di una somma di denaro nel caso in cui il convenuto non compaia in giudizio) a AA come garanzia che assicuri all'attore che il processo inizierà in un secondo momento.

NN non fa niente per difendersi (quindi no vindex e no vadimonium) → questo atto è molto grave: NN è INDEFENDUS → il processo formulare inizia grazie all'impulso di parte, ma per procedere ha sempre bisogno del constante impegno tra attore e convenuto: se NN non lo fa significa che è indefensus, mal'indefentio è sanzionata pesantemente dal pretore.

per mezzo di due modalità: - MISSIO IN BONA (se AA cita in giudizio NN con un'azione in persona) → immissione nei beni, nel patrimonio in possesso del convenuto (il pretore immette AA nel possesso dell'intero patrimonio di NN: tutti i beni di NN vanno a AA) - MISSIO IN REM (se AA cita in giudizio NN con un'azione in rem) → immissione nel possesso della res che si contende (il pretore immette AA nel possesso della res contesa da AA) PUNTO MOLTO IMPORTANTE, PERCHÉ LA COLLABORAZIONE DEL CONVENUTO DEVE ESSERE ASSICURATA PER TUTTA LA DURATA DEL PROCESSO!!! c. NN va con AA dal pretore: incomincia così la FASE IN IURE (ius indica sia il diritto sia il luogo in cui viene amministrato il diritto) → FASE IN IURE = fase davanti al pretore, perché il pretore sta in iure.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MQW di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.
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