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PUBERII

puberi erano coloro che avessero raggiunto la capacità fisiologica di generare, o ne avessero comunque le apparenze. pag. 63

Inizialmente per le femmine si ritenne raggiunta la pubertà col compimento del dodicesimo anno di età, per i maschi ci si attenne dapprima al criterio di decidere caso per caso in base al riscontro di caratteri esteriori connessi con la capacità di generare. Questo criterio per i maschi fu considerato valido secondo i sabiniani, ma i proculiani ritennero che era più opportuno ritenere un ragazzo pubere col raggiungimento del quattordicesimo anno di età, quest'ultima prevalse.

Ai puberi era riconosciuta la capacità di agire: pienamente se maschi, meno pienamente se femmine.

IMPUBERI

Gli impuberi erano coloro che non avessero raggiunto la capacità fisiologica di generare. Gli impuberi erano 'infantes' o 'infantes maiores'.

'infantes' coloro che non sono capaci di ragionare.

Coloro che nullum intellectum habent. Era necessario comunque capire quando tale fase si superava, vi furono nuovamente criteri diversi per comprenderlo. Alcuni dicevano che era necessaria la capacità di locui, ovvero emettere un eloquio. In età classica subentra un criterio diverso, che stabiliva che l'infanzia si conclude una volta raggiunto il quinto anno di età, con Giustiniano si decise che l'infanzia veniva superata nel momento in cui si raggiunge il settimo anno di età. 'infantia maiores' erano gli impuberi che avessero superato l'infantia. A tali soggetti viene definita una limitata capacità di agire. Possono acquistare possesso, possono concludere negozi giuridici, ma non sono soggetti puberi e allora o li concludono con l'ausilio di un tutore per il cui il tutor presta la sua auctoritas, la interpresitio autoritate, oppure se conclude il negozio senza l'ausilio del tutore, il negozio sarà valido ma

ricadranno solo gli effetti vantaggiosi del negozio, questa ipotesi dà vita al negozio claudicante: per uno dei contraenti si produrranno solo gli effetti positivi. L'altra parte risulta molto svantaggiata. Vennero elaborate perciò le actiones adicticiaequalitatis per tutelare il soggetto contraente con l'impubere. Dall'età classica in poi vengono considerati responsabili per gli atti illeciti qualora si ritenga che il loro sviluppo intellettuale sia tale da rendere questi soggetti capaci di agire con dolo o con colpa. Non tutti gli infantes maiores erano ritenuti capaci di agire con dolo o con colpa. Qui si crea una sottocategoria: Pubertati proximi: prossimi alla pubertà, tendenzialmente capaci di agire con dolo e possono anche rispondere per gli atti illeciti. Si iniziò a pensare che non fosse sufficiente raggiungere la pubertà: la piena e totale capacità sarebbe stata riconosciuta solo ai soggetti > 25 anni. La lex Laetoriastabilisce infatti che se un individuo di età inferiore ai 25 anni avesse concluso un negozio con una controparte senza l'ausilio dell'auctoritas del tutore e lo stesso minore risultava danneggiato dal negozio o non era adempiente, sarebbe potuto essere chiamato in giudizio. Anche il terzo, in caso di inadempienza avrebbe potuto agire contro il minore, ma in virtù dell'età non matura, il pretore concede una excepito fondata sulla Lex Laetoria, che serviva a penalizzare la pretesa. Anche in assenza di dolo della controparte, il pretore, valutata la situazione, poteva concedere la restitutio in integrum, strumento non processuale, con il quale si sarebbe riportata la situazione allo status quo, prima della conclusione del negozio. Mezzo ausiliare del pretore.

LA TUTELA DEGLI IMPUBERI

La tutela impuberum era un istituto del ius civile. Era un istituto sia potestativo sia protettivo in cui il tutore esercitava un potere nell'interesse della

per la buona conservazione del patrimonio familiare; e al contempo adempiva a un dovere assicurando al pupillo assistenza e protezione. Quello del tutore era pertanto un ‘potere-dovere’. La tutela poteva essere:
  • → si disse ‘legitima’ la tutela cui le XII tavole chiamavano l’agnatus Legitima proximus dell’impubere, l’agnato cioè di grado più vicino.
  • → all’assunzione della tutela legittima si dava luogo tuttavia solo se il pater Testamentaria familia, temendo di morire prima che il figlio raggiungesse la pubertà, non avesse provveduto, con apposita disposizione testamentaria, a nominargli un tutore.
  • → la ‘tutela dativa’ aveva fondamento in una lex Stilia che attribuì al pretore il potere di Dativa nominare, su istanza della madre o di altri congiunti, eventualmente anche di estranei, un tutore all’impubere sui iuris che non ne avesse avuto alcuno.
Prerogativa

Peculiare del tutor imperbum era l'aucctoritas: il tutore era cioè legittimato a intervenire negli atti negoziali compiuti dal pupillo infantia maior interponendo la sua auctoritas. L'auctoritas qui trattata consiste in una dichiarazione di volontà integrativa di quella espressa dallo stesso pupillo. Che il tutore interponesse la sua auctoritas era necessario per quegli atti che il pupillo infantia maior non potesse compiere da solo e che erano gli atti di alienazione, o comunque dispositivi, e gli atti di assunzione delle obbligazioni.

Il tutore era ammesso a gestire da solo il patrimonio pupillare. Poteva anzitutto acquistare e trasferire il possesso, nell'interesse del pupillo con effetti che si imputavano direttamente all'impubere stesso. Tramite un senatoconsulto del 195 d.C. fu posto un limite che, pena la nullità, fece divieto al tutore di alienare fondi rustici e suburbani appartenenti al pupillo.

Il 'tutor impuberum', con i

limiti precisati, agiva quale 'rappresentante diretto'. La tutela cessava di norma una volta che il pupillo avesse raggiunto l'età di pubere. Cessata la tutela il tutore poteva essere chiamato a rendere conto della gestione tutelare. A danno del patrimonio pupillare l'ex pupillare poteva agire in caso di abusi compiuti dolosamente tramite un'azione penale contro l'ex tutore, l'actio rationibus distrahendis. Un'azione reipersecutoria di buona fede e infamante è invece l'actio tutelae. Tramite quest'ultima il tutore era obbligato a trasmettere gli acquisti fatti a nome proprio e nell'interesse del pupillo, e rispondeva per quei pregiudizi patrimoniali derivati al pupillo dalla gestione della tutela e imputabili al suo dolo o colpa. Questa azione è detta 'diretta'. Furiosi e prodigi La capacità di agire era negata in tutto o in parte, ai furiosi e ai prodigi: Furiosi erano gli infermi di mente.erano generalmente sani di mente ma che avevano momentaneamente perso la ragione; i furiosi che invece erano totalmente dementi erano detti mente capaci. Ai furiosi si negò del tutto la capacità di agire. La figura di tutela dei furiosi era detta curator furiosi e si preoccupava sia della persona sia del patrimonio del pazzo, tale tutore aveva il potere di alienare anche con mancipatio e in iure cessio le cose appartenenti al furiosus. I prodigi erano coloro che erano ritenuti incapaci di amministrare i propri beni per inettitudine pratica, generalmente con tendenza allo sperpero e che rischiavano di porre danni collaterali nei confronti dei soggetti a loro vicini. Ai prodigi si negò solo parzialmente la capacità di agire. L'interdictio magistratuale comportava incapacità di compiere validamente atti di alienazione, e comunque dispositivi, e ad assumere obbligazioni. La figura di tutela dei prodigi era detta curator prodigi e provvedeva.alla donna dal magistrato competente in caso di mancanza di tutori legittimi o testamentari. Durante la tutela muliebre, la donna era considerata legalmente incapace di gestire il proprio patrimonio e di compiere atti giuridici autonomamente. Il tutor mulieris aveva il compito di assistere la donna e controllare la gestione del suo patrimonio. La donna pubere e sui iuris non poteva prendere decisioni valide riguardo alla disposizione dei suoi beni o all'assunzione di obbligazioni senza l'intervento del tutor mulieris, che doveva approvare tali decisioni. La tutela muliebre poteva essere di diversi tipi: - Proximus: era la tutela legittima che spettava all'agnatus, cioè al parente maschio più prossimo della donna. - Testamentaria: era la tutela stabilita nel testamento del pater familias, che designava una persona specifica come tutore mulieris. - Dativa: era la tutela dativa, in cui il tutore mulieris veniva nominato dalla autorità competente nel caso in cui non ci fossero tutori legittimi o testamentari disponibili. Durante la tutela muliebre, il tutore mulieris non gestiva direttamente il patrimonio della donna, ma aveva il compito di controllarne la gestione e fornire assistenza.delle singole persone che ne fanno parte. Le persone giuridiche possono essere di diversi tipi, tra cui le corporazioni a base personale. Le corporazioni a base personale sono aggregazioni di persone che hanno una propria organizzazione interna. Queste corporazioni possono avere diritti e doveri che non sono solamente quelli delle singole persone che ne fanno parte.

Le corporazioni sono costituite da persone fisiche. La corporazione rimane la stessa anche se alcuni membri vengono meno, altri si aggiungono o cambiano, e anche se tutti si rinnovano in un certo momento.

Le corporazioni potevano essere composte da civitates o collegia. I civitates erano municipi e colonie, agglomerati urbani al di fuori della città di Roma con autonomia amministrativa. I collegia avevano invece scopi religiosi, o potevano essere anche corporazioni di artigiani o commercianti.

Alle civitates e ai collegia veniva riconosciuta la capacità giuridica, consentendo ai loro rappresentanti di compiere validamente compravendite, locazioni, mutui, mancipationes, traditiones e stipulationes. Il pretore consentiva loro di stare in giudizio tramite actores. Pertanto, sia le civitates che i collegia potevano possedere beni in proprietà o in usufrutto, e potevano avere crediti e debiti.

debiti.⟶ →Fondazione a base patrimoniale

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cla_Ves di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Di Maria Sabrina.
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