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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 24/09/2019 – 26/09/2019

Il termine latino IUS vuol dire “diritto” e può assumere significati differenti:

A) IUS come DIRITTO OGGETTIVO:

i. IUS QUIRITIUM: diritto dei quiriti, cioè coloro che, unendosi, fondarono Roma. È il

più antico nucleo di diritto (istituti giuridici); alcuni istituti sono nati prima della

fondazione.

ii. IUS CIVILE: è formato da istituti giuridici più recenti e sono utilizzati solo da cittadini

romani. Ha un rapporto concentrico con lo ius quiritium, nel senso che tutti gli istituti

di ius quiritium sono istituti di ius civile, ma non viceversa perché col passare del

tempo nascono nuovi istituti di diritto civile che non possono essere qualificati come

istituti di ius quiritium per la loro età più recente.

iii. IUS GENTIUM: diritto delle genti (=popoli), sono sempre istituti di diritto civile, ma

sono utilizzati (aperti) sia ai romani, che agli stranieri, questo perché, col passare dei

decenni, Roma si stava espandendo e incontrava popoli stranieri; da ciò derivò la

necessità di istituti giuridici che regolassero rapporti giuridici (commerciali) con gli

stranieri.

iv. IUS HONORARIUM: non entra nello ius civile, ma è in una posizione dialettica con

esso, e viene definito da Papiniano, uno tra i più importanti giuristi romani. Le sue

funzioni sono:

- Coprire vuoti dello ius civile

- Correggere lo ius civile per evitare situazioni di ingiustizia

- Aiutare l’applicazione di istituti di ius civile

Cosa si intende per diritto oggettivo? Mentre i romani trattavano e risolvevano casi concreti

e non astratti, alcuni studiosi moderni hanno elaborato due teorie a cui far riferimento:

1. TEORIA NORMATIVA: diritto = norma; le norme giuridiche possono avere contenuti

vari e definiscono gli atti giuridici. La norma viene rispettata per ottenere un fine

(effetto). Per quanto riguarda le norme penali, esse vietano o impongono comportamenti

e definiscono illeciti penali puniti con una pena pubblica o privata.

2. TEORIA ISTITUZIONALE: diritto = ordinamento giuridico; l’ordinamento giuridico è

formato da un complesso di norme che regolano un determinato gruppo di consociati

(es. popolo romano).

B) IUS come DIRITTO SOGGETTIVO (fa capo ad un determinato soggetto):

i. IUS UTENDI FRUENDI: diritto di usufrutto è un istituto creato dai romani e

presente nel nostro c.c. e consiste nel diritto di usare e trarre i frutti da un bene, con

l’unico limite costituito dal divieto di alterare la destinazione economica del bene, pena

l’estinzione del diritto. Il termine “frutti” designa quei beni prodotti da una cosa

principale e possono essere frutti naturali (pecore, persone…) oppure frutti civili (dare

in locazione un bene per ottenere un reddito).

ii. IUS SUCCEDERE IN UNIVERSUM IUS: diritto soggettivo che spetta all’erede, cioè

alla persona che subentra al defunto in tutte le sue posizioni giuridiche trasmissibili

(successione a titolo universale).

iii. IUS AGENDI: diritto di agire e consiste nella facoltà di un soggetto di poter agire in

giudizio in sede processuale per far valere una propria pretesa (posizione giuridica

soggettiva).

Il diritto soggettivo coincide con una POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA, la quale può

essere:

1. POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA ASSOLUTA: è una posizione che può essere

fatta valere dal suo titolare nei confronti di tutti i consociati. Sono i cd. DIRITTI REALI

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(res=cosa), i quali cadono direttamente sulla cosa in quanto vi è un rapporto reale tra

titolare del diritto e cosa, e questo comporta il dovere a capo di tutti gli altri di

astensione dall’intromettersi in tale rapporto: divieto di ingerenza.

2. POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA RELATIVA: fa riferimento ai rapporti

obbligatori tra creditore e debitore. Sono le cd. OBBLIGAZIONI, nelle quali la relatività

consiste nel fatto che il titolare del diritto interloquisce solo con il debitore.

C) IUS come POTESTÀ: sono poteri che fanno capo a determinati soggetti e che si esplicano

nei confronti di altri. Occorre individuare due soggetti di questo rapporto:

i. SUI IURIS: soggetto non sottoposto al potere di altri (es. pater familias); anche un

minore può esserlo, ma sotto tutela.

ii. ALIENI IURIS: soggetto sottoposto al potere altrui (es. figlio nei confronti del padre;

schiavo nei confronti del padrone; moglie nei confronti del marito).

D) IUS come SEDE DEL PROCESSO: luogo in cui avviene il processo per far valere una

posizione giudica soggettiva.

E) IURA come OPERE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA (a partire dall’epoca tarda

dell’Impero romano). PERIODIZZAZIONE POLITICA

1. ETÀ MONARCHICA 753 a.C. - 509 a.C.

Inizia con la fondazione di Roma e termina con la fine del regno di Tarquinio il Superbo. La

forma di governo era a struttura triadica:

- RE unico e vitalizio

- Affiancato al SENATO (consiglio degli anziani)

- Varie forme di assemblee popolari (COMIZI CURIATI)

2. ETÀ REPUBBLICANA 509 a.C. - 16 gennaio 27 a.C.

Inizia con la cacciata di re Tarquinio il Superbo a causa dei tanti soprusi, ma la ragione reale

era che gli aristocratici non tolleravano più di avere re etruschi e termina con la fine delle

guerre civili (44-31 a.C.) quando il Senato affidò ad AUGUSTO dei poteri così ampi da

metterlo al di sopra dell’organizzazione politica repubblicana. La forma di governo:

- MAGISTRATI: sostituiscono il rex vitalizio e unico; caratteristiche: carica limitata nel

tempo (1 anno), collegialità, responsabilità alla fine della carica (se hanno commesso

illeciti erano chiamati a risponderne). La magistratura di grado più elevato è il

CONSOLATO.

- Senato

- Assemblee popolati: comizi curiati, COMIZI CENTURIATI, COMIZI TRIBUTI E

CONCILI DELLA PLEBE

3. ETÀ IMPERIALE 27 a.C. - 565 d.C.

Inizia con Augusto princeps e termina con la morte dell’imperatore GIUSTINIANO. La forma

di governo era caratterizzata dalla sovrapposizione dell’ordinamento politico imperiale su

quello repubblicano, quindi continuano ad esserci il Senato, i magistrati e le assemblee

popolari, ma al di sopra di loro c’è l’Imperatore.

a. PRINCIPATO (con Diocleziano e Costantino fine III e IV sec. d.C.): a fianco

dell’Imperatore che crea norme giuridiche ci sono diversi organi preesistenti che creano

norme giuridiche da tempo (pluralità di organi che producono norme diverse). In questa

fase, l’imperatore inizia progressivamente a riunire il potere nelle sue mani fino a

prosciugare gli altri organi. 3

b. DOMINATO (proprietario, signore assoluto): l'imperatore e l'unico a creare le norme

giuridiche e ad interpretarle, mentre tutti gli altri organi repubblicani perdono potere.

DATE IMPORTANTI

395 d.C.: divisione dell’Impero romano ad opera di Teodosio I tra i suoi figli: l’Impero romano

d’Oriente ad Arcadio e l’Impero romano d’Occidete ad Onorio.

476 d.C.: fine dell’Impero romano d’Occidente con la deposizione di Romolo Augustolo da parte

di Odoacre.

1453 d.C.: fine dell’Impero romano d’Oriente con la caduta di Costantinopoli e dell’Imperatore

Costantino XI ad opera degli Ottomani.

PERIODIZZAZIONE GIURIDICA

FONTE DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: ha una valenza duplice in quanto da un lato designa

l’organo a cui l’ordinamento riconosce il potere di creare norme giuridiche, e dall’altro indica la

norma giudica stessa in quanto fonte del diritto.

FONTE DI COGNIZIONE DEL DIRITTO: sono tutti i documenti dai quali troviamo notizie

circa il diritto. Le principali sono i testi e le opere giuridiche, ma anche altre fonti letterarie,

monete, reperti archeologici.

1. DIRITTO ROMANO ARCAICO (753 a.C. – 242 a.C.): istituzione del pretore peregrino:

magistrato competente nei processi dove una delle due parti era uno straniero.

È una fonte molto lunga in quanto comprende i primi cinque secoli di Roma; è formato da ius

quiritium (mores più antichi), contenuto nello ius civile, e da un nucleo più per recente

formato dal ius civile (leggi, plebisciti e interpretazione).

Fonti di produzione dell’epoca arcaica:

a) MORES (=costumi): sono atti giuridici posti in essere dai consociati in maniera uniforme

nel tempo, e rappresentano gli istituti più antichi dello ius quiritium. Si tratta, quindi,

di norme di origine consuetudinaria, nel senso che non vengono fatte calare dall'alto da

uno organo che le crea, ma derivano da atti dei consociati (popolo) rispettando

determinati comportamenti per un periodo di tempo molto lungo, con la convinzione che

si debba fare così (doverosità giuridica).

Es. MANCIPATIO: è un atto giuridico privato, formale e solenne del diritto romano

arcaico dello ius quiritium che serve a trasferire la proprietà delle res mancipi. Fa parte

dello ius quiritium ed è un atto di origine consuetudinaria che rientra tra i mores, quindi

è stato creato da tutti i consociati e lo potevano porre in essere soltanto i cives.

Le RES MANCIPI erano quattro (elenco chiuso): fondi (immobili agrari e cittadini solo

in terreno italico); quattro servitù rustiche di passaggio (pesi che gravano su un fondo

servente a vantaggio di un altro soggetto, proprietario del fondo dominante); schiavi;

animali da tiro e da soma.

I personaggi erano: l’alienante (trasferisce il bene); l’acquirente (colui che acquista; è il

vero protagonista); il libripens (colui che tiene la bilancia, usata per pesare il metallo con

cui l’acquirente paga il bene); cinque testimoni romani, maschi e adulti (verificano che

l’atto giuridico sia stato compiuto nel rispetto di tutte le formalità previste).

L’effetto della mancipatio consisteva nel trasferimento della res mancipi, e per produrlo

occorreva il rispetto di alcune FORMALITÀ gestuali e verbali molto rigorose: l’acquirente

parla e agisce, mette la mano sul bene che acquista (simboleggia il potere) e che, quindi

deve essere presente, e pronuncia “Dico che questo bene è mio secondo il diritto dei quiriti

e lo compro con questo metallo sul piatto della bilancia”, poggiando il bronzo sulla

bilancia.

b) LEGES (leggi pubbliche): mentre i mores hanno bisogno di tempi lunghi, per le leges è

previsto un iter che consente di creare ed eliminare istituti giuridici in tempi rapidi. Sono

di due tipi: 4

- LEGGI DATE: l’assemblea cittadina attribuisce ad un magistrato il potere di creare

ed emanare la legge (es. Legge delle XII Tavole).

- LEGGI ROGATE: i magistrati leggono all'assemblea cittadina il testo della legge e

chiedono ai cittadini di votarlo; qualora venisse approvata, verrà ratificata dal

Senato ed entrerà in vigore prendendo il nome del magistrato che l'ha proposta,

mente qualora venisse rigettata, cade.

PLEBISCITI: solo norme proposte dai magistrati dei plebei, i TRIBUNI DELLA PLEBE,

i quali cercavano di curare gli interessi dei plebei. Esse venivano proposte nei concili

della plebe, che erano assemblee cittadine formate da plebei, e poi venivano votate.

All’inizio erano vincolanti solo per i plebei, ma la Lex Hortensia (286 a.C.) equiparò i

plebisciti alle leges diventando vincolanti anche per i patrizi.

Necessità di eliminare un istituto giuridico:

- DESUETUDINE: molto lunga; es. manus del marito/padre sulla moglie/nuora.

- LEGGE: più rapida; es. divieto di connubium (matrimonio tra patrizi e plebei).

LEGGE DELLE XII TAVOLE (451-450 a.C.): è un corpo di norme molto regolate e scritte

su tavole di rovere esposte nel Foro; si tratta di un esempio di legge data e rappresentano

un unicum in tutta la vicenda storica romana, segnando il passaggio dall’oralità alla

scrittura, e anche una tappa della lotta politica tra patrizi e plebei, i quali volevano

norme scritte per limitare gli abusi dei primi (certezza del diritto).

Le prime dieci tavole furono emanate nel 451 a.C. dai DECEMVIRI, dieci magistrati

straordinari (nove patrizi e un plebeo). Tito Livio ci dice che i decemviri furono inviati

in Grecia per studiare la legislazione di Solone, ma iniziarono a comportarsi come tiranni

e vendere in odio alla popolazione, che li destituì e reintegro al consolato (magistratura

ordinaria).

Le ultime due tavole sono state emanate nel 450 a.C., quindi, dai due consoli Valerio e

Orazio.

Le XII Tavole non danno la descrizione di istituti e potestà, ma contengono singole

istituzioni che intervengono su istituti giuridici dello ius quiritium.

c) ATTIVITÀ INTERPRETATIVA DEI PONTEFICI: erano membri di un collegio

sacerdotale formato da cinque sacerdoti della religione romana tradizionale, con a capo

il Pontefice massimo. Essi si occupavano di diritto, creando norme giuridiche, ed erano

competenti in ciò perché del contesto storico dell'epoca, ancora primitivo, vi era ancora

commistione tra religione e diritto. Essi, infatti, svolgevano questa funzione perché

permettevano di garantire la PAX DEORUM, in quanto hanno gli strumenti per capire

lo stato d'animo delle divinità (gli eventi naturali venivano visti come collera divina).

Dunque, gli atti giuridici del diritto romano arcaico presentano aspetti di carattere

religioso perché i consociati dovevano porre in essere determinati comportamenti per

evitare la collera divina.

I pontefici creano diritto con l'attività interpretativa, dando pareri (consulenze segrete e

gratuite) ai cittadini romani su materie giuridiche diverse e talora creando istituti

giuridici nuovi.

L’attività interpretativa dei pontefici è FORMALMENTE RICOGNITIVA, in quanto ha

per oggetto delle norme giuridiche che esistono già, e SOSTANZIALMENTE CREATIVA

perché all'occorrenza può creare nuovi istituti giuridici, utilizzando spesso in maniera

differente gli istituti giuridici esistenti.

Es. le XII Tavole non danno una definizione di PATRIA POTESTAS, ma intervengono su

uno dei tanti poteri ad essa collegati, cioè la vendita temporanea dei figli al fine dello

spostamento di forza lavoro, ponendo un limite di tre volte per fare certezza del diritto

(dopo la terza volta, il figlio veniva liberato dalla patria potestas e diventava lui stesso

sui iuris). I pontefici creano due istituti giuridici nuovi nati della loro attività creativa,

ma usando istituti giuridici già esistenti (es. mancipatio): 5

- Adozione: il figlio lascia la patria potestà del padre naturale e passa sotto la patria

potestas del padre adottivo.

- Emancipazione: dopo tre vendite il figlio diventa sui iuris, ma rimane sotto

l'influenza del padre.

Es. utilizzo della mancipatio per le successioni: un soggetto vuole disporre dei propri beni

per un momento successivo alla sua morte, ma non lo può fare quando vuole in quanto si

può fare testamento solo in due modi: recarsi in due giornate prestabilite davanti ai

comizi centuriati e con una formula solenne poteva nominare un erede, oppure dato che

i cittadini erano anche soldati, nel momento precedente alla battaglia, dinanzi a tutto

l'esercito, potevi indicare la persona a cui lasciare il proprio equipaggiamento. I pontefici

sono intervenuti per risolvere questo problema, creando un nuovo istituto: utilizzo della

mancipatio a fini successori, con la quale la persona alienava i suoi beni a un suo amico

(persona di fiducia), che ha l'incarico di trasferirli alla persona che il de cuius ha indicato.

L'attività di consulenza dei pontefici era svolta in segreto, in modo tale che potesse

mantenersi il monopolio. A partire da un certo punto, la segretezza venne meno con

l'avvio della cd. laicizzazione della giurisprudenza:

1° tappa: passaggio dall'oralità alla scrittura con le Leggi delle XII Tavole; si tratta di

un corpo di norme molto ampio che per la prima volta viene messo per iscritto e in

pubblico in modo tale che tutti i cittadini possano leggerle.

2° tappa (fine IV sec. a.C.): GNEO FLAVIO, scriba del pontefice massimo, pubblica su

istigazione del pontefice stesso i formulari delle azioni processuali (testi in cui sono

scritte le modalità per agire in giudizio) e il calendario giudiziario.

3° tappa (300 a.C.): LEGGE OGULNIA ammette i plebei al collegio dei pontefici;

importante perché i plebei erano più interessati dei patrizi o al venir meno della

segretezza.

4° tappa (metà III sec. a.C.): primo pontefice massimo plebeo TIBERIO

CORUNCANIO, il quale iniziò a dare dei responsi memorabili in pubblico.

Compaiono i giuristi laici (non sacerdoti, ma aristocratici) e ampliano le loro attività:

- RISPONDENTE: continuano a dare responsi (risposte dei pontefici a quesiti di

natura giuridica).

- DIDATTICA: insegnano diritto ai giovani tenendoli vicino a sé quando danno

responsi.

- SCIENTIFICA: iniziano a scrivere testi di diritto.

L'attività rimane sempre gratuita in quanto per un romano abbiente non era degno farsi

pagare per il suo lavoro.

2. DIRITTO ROMANO PRECLASSICO (242 a.C. – 13 gennaio 27 a.C.): mutua l'estensione dello

Stato, in quanto con la vittoria di Roma su Cartagine nel 241 a.C. vengono sottratte e create

come prime province romane la Sicilia, la Sardegna e la Corsica.

Fonti di produzione dell'epoca preclassica:

a. FONTI DI PRODUCIONE DELL’EPOCA ARCAICA (IUS CIVILE)

b. IUS GENTIUM (= diritto delle genti): è formato da istituti giuridici aperti anche agli

stranieri.

Es. contratti consensuali sono contratti di ius gentium e di buona fede (clausola che nasce

come rapporto etico tra mercanti); sono gli ultimi contratti che compaiono nel quadro del

diritto romano e sono i più semplici, in quanto le obbligazioni nascono con la sola volontà

delle parti comunque sia data, e, dunque, non sono più necessarie tutte le formalità

rigorose degli istituti giuridici dell’epoca arcaica.

c. IUS HONORARIUM: nasce, a partire dal II sec. a.C. dall’attività di alcuni magistrati, i

quali all’inizio del loro anno di carica pubblicavano un EDITTO: PRETORE URBANO

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzoalandi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ligios Maria Antonietta.
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