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Le persone: capacità giuridica e capacità di agire

La capacità giuridica si acquista con la nascita ed è l'idoneità di un soggetto di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto e relativo.

La capacità di agire, invece, presuppone la capacità dell'intellettuale che si acquisisce con il compimento di una certa età e implica la capacità di porre in essere degli atti negoziali.

I romani ragionavano sullo status, che rappresentava l'identità di un soggetto ed era il risultato di un insieme di fattori. I principali fattori erano:

  • STATUS LIBERTATIS, che prendeva in considerazione la situazione di libero o di servo. Se un soggetto perdeva la libertà e diventava schiavo, subiva la CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA.
  • STATUS CIVITATIS, che prendeva in considerazione l'individuo in riferimento alla comunità o attuale di appartenenza. Se un soggetto perdeva la cittadinanza romana per un illecito o per dedizione di una colonia, subiva la CAPITIS DEMINUTIO MEDIA.
  • STATUS FAMILIAE,
è la posizione che ciascun soggetto aveva all'interno della propria famiglia. Se un soggetto cambia il proprio status familiae ad esempio tramite adrogatio, subiva la CAPITIS DEMINUTIO MINIMA. I soggetti potevano essere:
  • SUI IURIS
    • ALIENI IURIS, i quali erano sottoposti ai sui iuris con:
      • DOMINUM sugli schiavi
      • PATRIA POTESTAS sui figli
      • MANUS sulla moglie
      • MANCIPIUM sui soggetti, tipici dell'età arcaica, a vario titolo sottoposti al potere
    • per pater familias: addicti, nexi e figli venduti.
  • STATUS LIBERTATIS:
  • Presuppone la libertà, se non c'è il soggetto è uno schiavo. La schiavitù è un istituto di ius gentium comune a tutte le civiltà antiche, ma anche al mondo moderno.

    FONTI DELLA SCHIAVITÙ, situazioni in ragioni delle quali un soggetto nasce o diventa schiavo.

    1. La più antica fonte è la nascita da madre schiava, a prescindere dallo status del padre, in quanto i soggetti che nascono al

Di fuori dalle giuste nozze seguono sempre le condizioni giuridiche della madre. Ad un certo momento, si affermerà il principio secondo il quale se la madre fosse diventata libera nel momento del parto o durante la gravidanza, il figlio sarebbe nato libero.

A partire dal IV secolo, si afferma la fonte più comune, cioè la prigionia di guerra. In talune circostanze, le civiltà sconfitte dai romani venivano vendute all'asta eridotte in schiavitù e sottoposte alla dominus della persona che le acquistava. Il principale mercato di schiavi si trovava sull'isola greca di Delo e questa informazione ci perviene da STRABONE, che afferma che là venivano venduti fino a 10.000 schiavi al giorno.

In età arcaica, troviamo la vendita del debitore insolvente TRANS TIBERIM, oltre il Tevere, che all'epoca costituiva il confine dello Stato. Al termine della MANus INICETIO se nessuno si faceva avanti ad acquistarlo esso veniva venduto dopo il Tevere.

In età postclassica, a seguito del periodo di crisi economica, si afferma la vendita a titolo definitivo dei figli come schiavi perché il paterfamilias non era in grado di mantenerli o per ottenere un guadagno, che si distingue dalla vendita dei figli a carattere temporaneo tipica dell'età arcaica. A titolo di pena: 715. A partire dall'imperatore Caracalla, diventa schiavo il libero che si fosse fatto vendere come schiavo per frodare il compratore. Vi sono due complici, Tizio e Caio, che si mettono d'accordo per truffare Sempronio. Tizio vende Caio a Sempronio fingendo che fosse schiavo, e lo paga, ma poi Caio fa presente di essere libero e quindi Sempronio viene truffato. Caracalla emana una costituzione imperiale stabilendo che il libero, che venisse venduto come schiavo al fine di frodare il compratore, diventasse veramente il suo schiavo a titolo di pena del raggiro. Con Augusto, che cercò di restaurare i valori dell'antica famiglia romana.La donna libera amante di uno schiavo altrui diventava schiava del proprietario dell'amante. 7. Un soggetto condannato a morte o ai lavori forzati nelle miniere (AD METALLA) diventa schiavo della pena. 8. Il LIBERTO INGRATO, il liberto era lo schiavo reso libero dal dominus che era tenuto nei suoi confronti dell'ex padrone (patrono) a una serie di prestazioni a carattere lavorativo o formale. Se non avesse adempiuto o se avesse mancato ai doveri di ossequio verso il patrono, sarebbe ritornato a titolo di pena nella condizione di schiavo. Il cittadino romano, in qualsiasi epoca, poteva essere schiavo all'estero, ma vi era l'ISTITUTO POSTLIMINIUM, secondo il quale il cittadino schiavo all'estero che fosse riuscito a scappare dal suo padrone e a tornare sul suolo romano tornava ad essere libero e a essere titolare di posizioni giuridiche soggettive che a lui facevano capo e che si erano estinte con la sua schiavitù. Es. soldato romano catturato all'estero.CONDIZIONE DELLO SCHIAVO

Essa è molto ambigua ed emerge dalle Istituzioni di Gaio sia nella sezione delle Cose e sia in quella delle Persone.

RES, viene considerato come cosa in quanto era sottoposto a un potere quasi illimitato del dominus, il quale poteva fare ciò che voleva.

Le sevizie e le crudeltà ingiustificate da parte del padrone nei confronti dello schiavo però iniziarono ad essere sanzionate a partire dall'imperatore Adriano per effetto delle dottrine filosofiche stoiche che si stavano diffondendo tra le classi elevate.

Successivamente, in età postclassica, Costantino iniziò a ritenere e a punire l'omicidio di uno schiavo come se fosse omicidio di una persona libera.

Rimane il fatto che lo schiavo, in tutte le epoche storiche, resti un bene estremamente costoso, in quanto costava molto acquistarli, soprattutto se avevano delle qualità o capacità particolari, e mantenerli. Di conseguenza, era molto difficile che il

padrone lo uccida o losfregi.Egli possiede una totale incapacità giuridica, è del tutto incapace di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive.PERSONA, viene considerato come persona in quanto se lo schiavo commette un illecito privato, non avendo capacità processuale, il padrone è obbligato a essere portato in giudizio, egli potrà scegliere se pagare la pena pecuniaria o dare lo schiavo a nossa alla persona offesa.Lo schiavo possiede la capacità di agire e quindi può porre in essere attività negoziali e concludere atti giuridici, che producono i loro effetti.Poteva essere liberato dal proprietario con atti giuridici specifici chiamati MANOMISSIONI, con i quali lo schiavo diventava libero e a volte otteneva la cittadinanza romana.Per il diritto sacro, poteva partecipare a cerimonie religiose ed essere membro di confraternite religiose insieme a persone libere, e il luogo in cui veniva sepolto diventata un luogo religioso, comeaccadeva per la persona libera. Non può però contrarre giuste nozze, ma può porre in essere convivenze di fatto, CONTUBERNIUM, che da una certa iniziarono ad avere un rilievo per il diritto, ad esempio non si poteva sciogliere una familia servile. 72Se commette degli illeciti pubblici, crimini, può stare in giudizio come REO (=imputato), in quanto nell'ambito del processo pubblico ha la capacità processuale. ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLO SCHIAVO (FIGLIO) Lo schiavo (e il figlio) può porre in essere atti giuridici che producono degli effetti essendo essistessi organi di acquisto del dominus/padre. L'avente potestà risente però solo degli effetti positivi degli atti che lo schiavo o il figlio pongono in essere, e quindi solo di quegli atti che vanno a incrementare il suo patrimonio o lo rendono creditore. L'avente potestà invece non risente degli effetti negativi, cioè quelli che rendono peggiore la

suaposizione o fanno diminuire il suo patrimonio.Di conseguenza, lo schivo e il figlio non possono alienare beni del dominus/padre, estinguere deisuoi diritti, e renderlo debitore.L’attività negoziale del sottoposto dà luogo a obbligazioni naturali prive di tutela in via d’azione,come affermato da Brinz: c’è il debito, ma non la responsabilità.Se l’alieni iuris o l’avente potestà adempie spontaneamente, il creditore terzo trattiene quandoricevuto dall’obbligazione, se però l’alieni iuris o l’avente potestà non adempie in manieraspontanea, il creditore terzo è privo di azione contro il debitore.

COMPAIONO NUOVE FONTI DI RICCHEZZAA partire dalla metà del III secolo a.C., agli inizi dell’età preclassica, inizia a mutate il quadroeconomico-sociale, con la comparsa di nuove fonti di ricchezza, e di conseguenza inizia acambiare la società, in primis la famiglia

romana:
  • Per quanto riguarda l'agricoltura, si abbandona l'agricoltura di sussistenza in favore dell'agricoltura intensiva, grazie anche ai sempre più vasti territori sottratti ai nemici, non si produce solo più per necessità interne familiari e per l'autoconsumo, ma bensì per il commercio.
  • Si intensificano le attività di scambio, non più solo interne al territorio dello Stato, ma anche con i popoli stranieri.
  • Si sviluppano e si intensificano anche i trasporti, non più solo via terra, ma anche via acqua e mare per consentire il commercio.
  • Per supportare un'economia sempre più in crescita si ha un'espansione e uno sviluppo del credito. Mentre in età arcaica, un soggetto che chiedeva un prestito era visto in maniera negativa come segno di debolezza, in età classica, muta questo concetto e diventa importante al fine di potersi dedicare a nuove attività commerciali.

sviluppano le attività produttive e artigianali, nel momento in cui la famiglia romana non è più in grado di produrre al proprio interno tutti i beni di cui necessita per il proprio autoconsumo, si rivolge ad una serie di servizi offerti dall'esterno (artigiani).

Questi cambiamenti determinano mutamenti significativi nella famiglia romana: si assiste al passaggio dalla famiglia PATRIARCALE dell'età arcaica di tipo autarchico, in cui il fulcro dell'attività giuridica era il pater familias, ad una famiglia MERCANTILE, in cui il padre, che non è più in grado di provvedere da solo a tutti i suoi affari, si avvale della collaborazione di altri soggetti che si trovano all'interno della sua famiglia, figli e schiavi, i quali, questi ultimi, iniziarono ad affluire a Roma in quantità sempre più ingenti.

Di conseguenza, la disciplina delineata dallo ius civile di età arcaica non è più idonea.

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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzoalandi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ligios Maria Antonietta.