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Estratto del documento

STRUTTURA FORMULA1

La formula si apre con indicazione del giudice

La formula è il programma di giudizio completo che il pretore rivolge al giudice e che il giudice deve seguire. Si basa quindi sostanzialmente su un giudizio ipotetico.

La formula che viene data dal pretore, e sta nell'editto, nel diritto onorario quindi. Può avere un fondamento nel ius civilae. Anche le azioni fiondate sullo ius civilae passano attraverso l'editto del pretore,

con il passare del tempo, le clausole di cui si compone la formula si cristallizzano e la formula si crea sulla base di uno schema che si ripete sempre. Quindi la formula ha schema fisso, all'interno questo schema indica le situazioni giuridiche fatte valere dall'attore concrete. (raccontate da Gaio).

La formula quindi a un certo punto diventa SCHEMATICA e questo schema si apre sempre con la nomina del giudice. È l'inizio della formula. In alcuni casi c'era la necessità di avere un

collegio (più giudici) che prendono il nome di recuperatores..

2.il giudice inizia a leggere la formula.

  • L’intentio è clausola della formula nella quale Gaio dice che l’attore conclude attraverso le parole il suo desiderio. L’intentio esprime la pretesa dell’attore.65
  • Apre la formula vera e propria. (attenzione intentio = tendere a.. NON CONFONDERE CON INTENZIONE E’ ERRORE GRAVE!).
  • Nell’intentio compare il nome del convenuto, per questo motivo l’azione viene detta in personam. Avremo un rapporto obbligatorio (credito/debito)

TIPOLOGIE DI INTENTIO:

  • Intentio in rem= compare il nome della cosa che Aulo Augerio dice essere sua. Avremo un diritto reale.
  • Intentio in factum= contempla un fatto e il pretore è lui che x la prima volta assegna una tutela a questo specifico fatto→ fatto di aver depositato.
  • Intentio incerta= aulo agerio pretende da numerio n. quello che n.n. gli deve dare e fare in base a ciò.

L'intentio può essere certa o incerta.

Intentio certa: indica in maniera determinata la pretesa dell'attore (a.a.).

Intentio incerta: la pretesa non è determinata/quantificata.

Nel caso in cui l'intentio è incerta, l'intentio è preceduta da un'altra clausola: demostratio.

  • Dimostra il quadro in base al quale il giudice si raccappezza in caso di intentio incerta.
  • La demostratio indica il rapporto alla base della pretesa, indica cioè la causa, comincia con il quod.
  • Vi è la demostratio nelle formule con intentio incerta.
  • Le formule con intentio incerta e demostratio possono far nascere il contratto di compravendita.

La condemnatio è certa: quella clausola della formula nella quale il pretore attribuisce al giudice il potere e dovere di condannare o assolvere. L'intentio e la condemnatio ci sono in tutte le formule. (Solo in alcuni casi può mancare la condemnatio, ad esempio:

sullo status di persona). A sua volta la condemnatio può essere certa o incerta.

- Condemnatio è certa se la intentio è certa e in personam. Il giudice condanna alla somma di denaro già idicata ed è la stessa somma che trova nell'intentio→

- La condemnatio è incerta se l'intentio è incerta non sappiamo che il giudice è libero di valutare in maniera discrezionale la somma che secondo lui numero n. dovrà pagare. 66Tax actio è una clausola inserita nella condemnatio incerta per limitare il potere discrezionale del giudice nell'individuazione della somma oggetto di condanna. La condemnatio comprende la ltitis estimatio= stima del valore della lite. Il giudice deve condannare il convenuto secondo questa stima.→5. adiudicatio conferisce al giudice il potere di aggiudicare alle parti quanto deve essere aggiudicato. Le azioni nella quale si trova l'agiudicatio sono azioni divisorie perché

aggiudicano dividendo. Le azioni divisorie sono le uniche nelle quali possono comparire tutte e 5 le clausole (sopra riportate), può comparire in particolare sia condemnatio sia adiudicatio.

Esistono delle parti che dipendono dal contenuto: Exceptio per dolo e metus (timore). L'eccezione è una clausola che può esserci o non esserci nella formula, dipende dal convenuto che costituisce una condizione negativa alla condanna. Nell'eccezione è il convenuto che deve dimostrare che c'è stato il dolo-violenza. Il convenuto nell'eccezione diventa attore, deve dimostrare quello che ha dedotto nell'eccezione.

Riassunto: le parti della formula sono → si apre con nomina giudice, intentio, demonstratio (possibile quando intentio è incerta), condemnatio, adiudicatio

LEZIONE 16 DEL 16-11-2020

Possibile domanda: che cos'è l'azione?

L'azione può essere intesa anche come la formula attraverso il quale si agisce in processo.

In generale però l'azione è il diritto di perseguire in giudizio ciò che è dovuto. Le azioni si suddividono in 2 categorie: o in rem o in personam. Queste suddivisioni hanno dato vita ai: - diritti reali (tutelati dalle azioni in rem) [es.: rivendica- formula petitoria] L'azione si chiama in rem, perché nell'intentio non c'è il nome di numenio n. - diritti relativi/di credito (tutelati dalle azioni in personam). [es.: condictio] Gaio dice che tutte le azioni o sono in rem o sono in personam perché guarda alla formula della CONDICTIO, detta anche ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE e che sta al posto della legis actio per condictionem: nella formula della condictio c'è scritto "Se risulta che NN deve dare a AA 10.000 sesterzi" -> il nome del convenuto compare nella intentio -> l'azione viene detta quindi in personam -> LA CONDICTIO E' QUINDI UN ESEMPIO DI AZIONE IN

PERSONAM (diritto relativo!)

FORMULA DELLA ACTIO IN REM

Nel processo formula, la formula della actio in rem si chiama RIVENDICA se agisco a difesa della mia proprietà (anche oggi si chiama allo stesso modo!) → se io sono proprietario di qualcosa, posso agire contro chiunque mi impedisca nel mio esercizio di proprietà. → DIRITTO IN REMDIRITTO REALE SULLA COSA.

Questa formula si chiama RIVENDICA perché prende il nome dalla legis actio sacramentum in rem (dove vi erano due soggetti che rivendicavano la stessa cosa → la parola "rivendica" deriva dal termine "vindicatio", che definisce le due fasi di rivendicazione da parte dei due soggetti considerati nella legis actio sacramentum in rem).

Questa formula viene anche chiamata PETITORIA, in quanto per mezzo di essa si richiede una qualche cosa.

Struttura:

  • NOMINA DEL GIUDICE
  • ex. "Titius iudex esto"=“Tizio sia giudice”

  • INTENTIO
  • ex. "Si paret fundum

Qua de agitur ex ius Quiritium Auli Agerii esse"="Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio in base al diritto dei Quiriti"→ AA vanta un diritto di proprietà su un certo fondo→ AA fa valere un diritto di ius civile (diritto dei Quiriti)→ viene indicata solo la cosa (Res) di cui si parla e non il nome del convenuto, quindi la formula si dice IN REM (quindi l'azione si chiama in rem perché nell'intentio non vi è il nome di NN) 68• CONDEMNATIOex. "Quanti ea res erit tantam pecuniam, iudex T, Nm Nm Ao Ao c., s. n. p. a."="Il giudice T condanni NN. nei confronti di AA per una somma pari al valore che la cosa avrà – al momento della sentenza-, se non risulta, assolva"→ il giudice deve condannare NN, ovvero colui che impedisce AA nell'esercizio pieno del suo diritto di proprietà, al valore che la cosa avrà al momento della sentenza (quindi la stima

del valore della lite deve essere fatta al momento della sentenza) nella condemnatio vi è ovviamente il nome del convenuto, che però può essere di volta in volta diverso: se io sono proprietario di una cosa "res" io ho un diritto e il centro del mio diritto è il fatto che io posso impedire a tutti gli altri di interferire con il mio diritto. MA, chi interferisce? non è predeterminato il nome di colui che mi può disturbare: per questo l'azione è data in rem. QUINDI: chi è colui contro il quale l'attore, proprietario di un diritto in rem, va ad agire? È colui che si comporta, nei confronti della cosa di cui io sono proprietario, si comporta come se fosse egli stesso il proprietario: io quindi lo devo far condannare. normalmente si dice che il legittimato attivo nella rivendica è il proprietario, mentre il legittimato passivo, ovvero colui contro il quale si agisce, che coincidecon chi si comporta come se fosse il proprietario ma non lo è, quindi il POSSESSORE.1 PROPRIETÀ ≠ POSSESSO - proprietà → diritto di AA in questo caso a essere vittorioso nella actio in rem - possesso → azione di fatto che consiste nel materiale esercizio del diritto di proprietà e che passa generalmente per la materiale disponibilità della cosa2 → quindi io posso essere il proprietario di un determinato bene ma posso trovarmi nella situazione in cui non dispongo nel concreto di questo bene in quanto un altro soggetto ne detiene la disponibilità materiale e quindi ne è in possesso (questo soggetto si comporta come fosse il proprietario: NN è il legittimato passivo nella rivendica)3 // normalmente però il proprietario è anche il possessore di una determinata cosa, ma il possesso può anche andare ad un altro //69** i giuristi hanno inserito nella formula petitoria e in tutte le azioni in rem una clausola, Note: 1. Il termine "POSSESSORE" è stato reso in grassetto. 2. I termini "PROPRIETÀ" e "POSSESSO" sono stati resi in grassetto e sono stati utilizzati i tag . 3. La frase "NN è il legittimato passivo nella rivendica" è stata resa in grassetto.ovvero l'ARBITRATUS DE RESTITUENDO, che troviamo in tutte le azioni inrem, per risolvere la problematica data dall'insoddisfazione del legittimato attivo che riceve una compensazione in termini monetari che equivale al valore del bene al momento della sentenza (es. se io compro un cellulare e lo pago 1.000 euro, ma al momento della sentenza il valore del cellulare è sceso a 100, il legittimato passivo mi dovrà pagare solamente 100). ARBITRATUS DE RESTITUENDO

Es. "Neque is fundus arbitrio T. iudicis Ao Ao No No restituer" = "E tale fondo non sarà restituito in conformità alla valutazione arbitrale del giudice T a AA da parte di NN"

L'arbitratus de restituendo è una clausola che compare in tutte le azioni inrem e si trova prima della condemn.
Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandrabellina01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.