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Rapporti tra società e diritto

Concetto di impresa

Un’impresa è tale quando una persona mette a disposizione un capitale (imprenditore).

Banca privata

Un’impresa che fa affari e utili d’impresa. Chi fa affari non produce regole ma deve stare a delle regole. L’impresa fa parte della società, della comunità generale. La società è sottoposta alle leggi dello Stato. Tutti i rapporti riguardanti la società (rapporti interpersonali, rapporti tra privati, rapporti tra privati e autorità pubbliche, rapporti tra persone fisiche e privati e i rapporti tra persone fisiche e autorità pubbliche) sono regolamentati dal diritto. Essendo le imprese entità della società civile, anch’esse sono regolamentate dal diritto.

Articolo 41 della Costituzione

Infatti, una prima dimostrazione, viene individuata analizzando l’art. 41 cost.:

  • Comma 1: “L’iniziativa economica privata è libera.”
  • Comma 2: Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  • Comma 3: La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il comma 2 e 3 individuano i limiti che l’iniziativa economica incontra nel rapportarsi con l’intera società, composta da altri soggetti oltre che da quelli privati. Infatti, come abbiamo osservato in precedenza, il diritto tutela tutti i rapporti riguardanti la società, non solo quelli tra privati. In sostanza, il compito del diritto pubblico, rispetto al diritto privato, è di armonizzare gli interessi interprivati (egoistici) con gli interessi della collettività (solidaristici).

Norme giuridiche

Le norme che compongono il diritto sono emanate da un’autorità indipendente che è lo Stato (super partes), che quindi provvede a produrre leggi che possano condurre al “bene comune”. Queste regole, nello specifico, si occupano di regolamentare:

  • Rapporti paritari: Sono i rapporti tra le persone fisiche. I soggetti di questa categoria sono posti su un piano paritario. Sono disciplinati dal diritto privato e si basano sull’obbligazione giuridica.
  • Rapporti verticali: Sono i rapporti tra le persone giuridiche (sono delle entità alle quali vengono assegnate facoltà proprie delle persone fisiche) e le persone fisiche. Questi rapporti si basano sull’obbligazione politica.

Il diritto pubblico si occupa, appunto, del coordinamento tra rapporti paritari e tra rapporti verticali.

Caratteri delle norme giuridiche

  • Eteronomia: si intende che le norme sono prodotte da un’autorità esterna.
  • Deontologia: si intende che le norme stabiliscono come ci si deve comportare per conseguire il bene della società. La deontologia è una teoria filosofica che si contrappone al consequenzialismo, il quale afferma che le buone azioni sono quelle che portano a giusti risultati (quindi il fine giustifica i mezzi) mentre la deontologia afferma che le buone azioni sono solo quelle che si servono dei giusti mezzi.
  • Positività: la positività di una norma sta nel fatto che essa è emanata dallo stato. Nel momento in cui si emana una norma, è sicuro che essa verrà rispettata in quanto essa è dotata di sanzione. Secondo Alf Ross, la prova che una norma sarà seguita verrà trovata dalla convinzione della collettività: se la collettività è convinta della bontà della norma la seguirà, altrimenti no. Il carattere della positività si distingue a seconda di come la collettività sarà più, o meno, convinta della norma.
  • Astrattezza: la norma non fa riferimento ad una fattispecie concreta e particolare, ma ad una classe di fattispecie astratta ed è, quindi, applicabile ad una pluralità di casi.
  • Generalità: la norma non si riferisce ad alcuni soggetti in particolare, ma ad una pluralità di individui. L’astrattezza e la generalità sono collegate.

Rapporti tra le norme giuridiche

In che modo si relazionano le norme?

  • Gerarchia: non tutte le norme hanno la stessa forza. Ci sono, infatti, alcune norme che sono superiori rispetto ad altre. Quelle di grado più alto possono attaccare quelle di grado più basso. Nello Stato: costituzione - legge statale (norma) - regolamenti governativi. Nella Regione: costituzione - legge regionale - regolamenti regionali. Nel Comune: costituzione - statuto comunale - regolamenti comunali.
  • Cronologia: la norma successiva nel tempo prevale su quella precedente. Si tratta di un criterio che deriva dal diritto romano “Lex posterior derogat priori”. I precedenti interessi vengono superati da quelli di oggi.
  • Competenza: si tratta di un criterio che affida a diverse entità (o persone giuridiche) la competenza a disciplinare, giuridicamente, una specifica materia. La materia che viene assegnata ad un’entità è riservata a quest’ultima.

Tappe storiche dell'emanazione della Costituzione

Cenni storici

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica Italiana.

  • 22 dicembre 1947 - approvata dall'Assemblea Costituente
  • 27 dicembre 1947 - promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola
  • 27 dicembre 1947 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, ediz. straordinaria
  • 1º gennaio 1948 - entra in vigore

Prima della Costituzione della Repubblica Italiana, vi era lo Statuto Albertino che era stato promulgato dal re Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848. Esso si estese dal Piemonte a tutta l’Italia. Due decreti iniziatori dell’iter formativo della Costituzione:

  • Decreto luogotenenziale n°141 1944 stabiliva che dopo la liberazione del territorio italiano, il popolo avrebbe eletto a suffragio universale l’assemblea costituente che avrebbe dovuto emanare la nuova Costituzione dello stato.
  • Decreto luogotenenziale n°98 1946 (liberazione già avvenuta) stabilì le norme per le elezioni dei deputati dell’Assemblea Costituente. Per la prima volta si adottava la votazione a suffragio universale. In più, il nuovo decreto, stabilì che ci dovesse essere, il 2 giugno 1946, un referendum che votasse per la Repubblica o per la Monarchia.

In epoca liberale poteva votare soltanto chi pagava le tasse, quindi i borghesi e una parte dei rappresentanti del clero. In epoca repubblicana, invece, potevano votare tutti i maggiorenni (21 anni).

Il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione diede notizia che il popolo italiano si era espresso a favore della Repubblica. Il re in carica era Umberto II di Savoia che andrò in esilio in Portogallo. Il consiglio dei ministri assunse la carica di Capo dello Stato. Nel frattempo l’Assemblea Costituente si formò con 556 seggi. I 556 deputati votarono, come Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.

In seguito l’Assemblea Costituente nominò 75 membri, su 556, i quali avevano il compito di eleggere una commissione la quale, a sua volta, avrebbe dovuto stipulare la Costituzione. Questi 75 membri si suddivisero in 3 sottocommissioni:

  • Rapporti con lo Stato
  • Rapporti fra Stato-enti locali
  • Diritti e principi dell’uomo

Il 31 gennaio 1947 le 3 sottocommissioni presentarono il “progetto costituzionale” all’Assemblea Costituente. I 556 deputati, poiché stavano scadendo i termini (L’Assemblea Costituente aveva 1 anno per controllare ciò che avevano fatto le 3 sottocommissioni), si auto prorogò fino al 31 dicembre 1947. Il testo definitivo fu approvato il 22 dicembre 1947 con soli 63 “no”. Il 1º gennaio 1948 la Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore.

L’Assemblea Costituente si auto prorogò il mandato fino al 31 gennaio 1948 per prendere le ultime decisioni sulle 5 Regioni a Statuto Speciale. La Costituzione detta le leggi fondamentali dello Stato Italiano ed è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie, le quali servivano per il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione attuale.

L'influenza della seconda guerra mondiale sulla Costituzione

La redazione della costituzione, essendo stata effettuata subito dopo la seconda guerra mondiale, è stata influenzata da un’ideologia politica che caratterizzò quel periodo: il fascismo. Infatti, i padri costituenti, cercarono il più possibile di instaurare principi tali da impedire che il fascismo potesse un giorno ripresentarsi (almeno fino a quando la costituzione rimarrà quella attuale). Possiamo, quindi, distinguere 4 “basi” su cui si appoggia la democrazia:

  1. Una delle quattro sezioni in cui è ripartita la Costituzione (principi fondamentali) affronta l’argomento dei diritti inviolabili dell’uomo (principio personalista). Particolare riferimento si fa al diritto alla libertà che è appunto un diritto inviolabile (art 13 cost.). I padri costituenti hanno voluto dare a tali diritti delle garanzie e delle tutele particolari; in che modo? Attraverso l’inviolabilità. Cosa vuol dire inviolabilità e perché fornisce delle garanzie particolari? La parola inviolabilità ha un significato giuridico, ciò significa che ha degli effetti giuridici (vuol dire che è contemplata dal diritto). La cosa più interessante, è che il potere legislativo (parlamento e, a volte, governo) non dispone di mezzi necessari per sopprimere questi diritti che sono inviolabili!

IL PARLAMENTO (o il governo in alcuni casi) NON PUÒ ELIMINARE QUESTI DIRITTI NEMMENO CON PROCEDURA AGGRAVATA, OVVERO ATTRAVERSO L’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE. Ecco spiegata, quindi, la garanzia che i padri costituenti diedero ai diritti denominati “inviolabili”.

  • Legge ordinaria (art. 72 cost.). È la procedura attraverso la quale si emana una legge ordinaria. È necessaria la maggioranza relativa ovvero la metà + 1 dei presenti in parlamento affinché la legge venga varata. È sufficiente una sola lettura da parte delle due camere (di solito la camera dei deputati presenta la potenziale legge al senato che la legge una volta e se si trova un accordo la legge verrà promulgata dal Presidente della Repubblica).
  • Procedura aggravata (art 138 della costituzione) è la procedura usata per la legge di revisione costituzionale. Noi sappiamo che la costituzione è la fonte di grado più alto presente nell’ordinamento italiano. Per modificare un articolo della costituzione c’è bisogno appunto di una legge di revisione costituzionale. Non è sufficiente un’unica lettura.
    • Si fa la prima lettura in cui deve esserci almeno una maggioranza relativa.
    • Dopo 3 mesi si fa una seconda lettura in cui deve esserci una maggioranza assoluta sia ai deputati sia al senato (maggioranza assoluta = metà + 1 degli aventi diritto a voto). Ovviamente per far sì che ci sia una maggioranza assoluta è indispensabile la presenza del “quorum di presenza” (anche detto strutturale) ovvero deve essere presente almeno la maggioranza + 1 degli aventi diritto a voto. Questa votazione può generare 2 tipi di conseguenze a seconda della maggioranza ottenuta:
      • Se ci sono addirittura i 2/3 (quindi si va oltre la maggioranza assoluta) vuol dire che si raggiunge la maggioranza qualificata e la legge viene varata.
      • Se non si raggiungono i 2/3, si apre la fase del referendum. Un comitato referendario (minimo 16 cittadini) presenterà la proposta di legge ai cittadini che verranno chiamati a votare. Se vincono i SI, la legge verrà varata, altrimenti la proposta verrà respinta.
  1. Sempre come reazione al fascismo, si è introdotta la divisione del potere e la moltiplicazione degli organi affinché ciascun potere di ciascun organo potesse godere di una potestà limitata al fine di eliminare la presenza di un potere assoluto. Montesquieu affermava che il potere assoluto sopprimesse le libertà perché chiunque abbia potere è portato ad abusarne. Egli sosteneva, quindi, che per impedire l’abuso del potere bisogna limitarlo attraverso la divisione del potere. In Inghilterra la situazione era diversa dagli altri Paesi europei perché lo Stato era già organizzato con la divisione del potere in organi diversi. Gli inglesi si basavano sul principio secondo il quale il potere racchiuso in un unico soggetto rendeva la popolazione un insieme di sudditi, mentre la divisione del potere rendeva la popolazione un insieme di cittadini. Questo principio è stato accolto anche in Italia. Infatti in Italia non vi è un potere assoluto ma vi è una divisione del potere in: Governo, Parlamento e Magistratura. In più è stato moltiplicato anche il numero degli organi, infatti:
  • Governo è stata distinta la figura del Capo dello Stato da quella del Capo del Governo (divisione degli organi).
  • Parlamento si è formato un parlamento composto da due camere che hanno gli stessi poteri (divisione degli organi) e che differiscono solo per il numero [Camera dei Deputati: 630. Senato della Repubblica: 315]. In più le due camere hanno un compito di controllo reciproco. Con l’introduzione delle due camere, si è voluto rinforzare il principio garantistico piuttosto che quello efficientistico. Infatti per la formazione di una qualsiasi legge, c’è bisogno dell’approvazione di entrambe le camere e così facendo si è più sicuri che la decisione presa non sia errata.
  • Magistratura è stata divisa con l’introduzione della Corte Costituzionale (divisione degli organi).

Infine il potere è stato diviso anche in maniera verticale (nel territorio) con l’introduzione delle regioni, oltre che con la presenza di comuni e provincie che però erano già presenti “in maniera naturale” (non sono state introdotte “artificialmente”). La divisione degli organi in senso verticale la si può meglio comprendere con due esempi: il Consiglio regionale è l'organo legislativo rappresentativo di ogni Regione e corrisponde al “parlamento delle regioni”; La giunta regionale è l'organo di governo della Regione e corrisponde al “governo delle regioni”.

  1. Un’ulteriore modifica l’abbiamo per quanto riguarda la forma di governo parlamentare, in cui il Governo è responsabile delle sue funzioni di fronte al Parlamento. Infatti il Parlamento può revocare in qualsiasi momento, se vi è una buona ragione, la fiducia affidata in precedenza al Governo. In questo modo il Parlamento svolge una funzione di controllo.
  2. La costituzione italiana si dimostra molto sensibile nei confronti della società civile. Infatti rispetto allo Statuto Albertino, il quale si occupava di stabilire soprattutto regole di organizzazione dello Stato, essa prende in considerazione soprattutto il bene dei cittadini. Inoltre lo Statuto Albertino era composto da norme precettive che si occupavano di stabilire solo le regole di organizzazione dello Stato ed erano norme per le quali la realizzazione poteva avvenire nel breve periodo. La Costituzione, invece, è composta da norme programmatiche le quali riguardano progetti che possono essere realizzati nel tempo e non immediatamente. Le norme programmatiche si occupano, ad esempio, di trasformare sempre di più lo Stato italiano in un vero Stato sociale. Lo Stato sociale è quello stato che si occupa della società in generale, ma in particolare si occupa di abbattere le posizioni di svantaggio dei più deboli rispetto ai più forti attraverso l’attuazione dell’uguaglianza sostanziale (art 3 cost.). Questo Stato, oltre che Stato sociale, è anche chiamato Stato interventista.

Lo Stato liberale era influenzato dall’ideologia illuministica. Infatti, in epoca liberale, si garantivano privilegi in base alle competenze che i cittadini possedevano ed era, quindi, una società basata sul principio individualistico.

Differenze tra Costituzione e Statuto Albertino

Statuto Albertino Costituzione della Repubblica Italiana
1. Costituzione concessa dall’alto in quanto è stata concessa dal re Carlo Alberto. Non era democratica in quanto non fu votata dal popolo ma fu il re che volle limitare i suoi poteri attraverso la concessione di una costituzione. Quest’ultima consentiva la presenza di un Parlamento e di un Governo però la decisione finale, in qualsiasi materia, spettava al re. 1. Costituzione concessa dal basso in quanto è stata concessa dall’Assemblea Costituente che, a sua volta, è stata votata dal popolo. Si tratta quindi di una Costituzione democratica (votazione a suffragio universale).
2. Era flessibile nel senso che poteva essere facilmente modificata da una semplice legge ordinaria del Parlamento. Era, quindi, una costituzione che dipendeva dalla maggioranza politica in Parlamento. 2. È rigida in quanto non può essere modificata da una legge ordinaria. In realtà ci sono due forme di rigidità. La prima è “una vera rigidità”, che è presente nella parte dei principi fondamentali (inviolabili), e non può essere in nessun modo infranta. La seconda non è una vera rigidità in quanto riguarda norme che possono essere modificate tramite procedura.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher madabmw3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Degrassi Lidianna.
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