Appunti di Miele Pasquale lezione 6
Normazione: le fonti del diritto
In termini generali possiamo dire che la normazione è un’attività di produzione e interpretazione delle norme, affidate rispettivamente ai soggetti che adottano decisioni secondo procedimenti previsti o almeno ammessi dall’ordinamento (Parlamenti, Governi, corpo elettorale con referendum, UE, Regioni, collettività più o meno organizzate: consuetudini), e ai soggetti chiamati ad applicare tali decisioni (giudici).
La differenza fra produzione e interpretazione non consiste tanto nella creatività, cioè nel fatto che si crea qualcosa di nuovo nell’ordinamento giuridico, un tempo assegnata solo al legislatore, la cui ‘volontà’ il giudice era chiamato ad applicare (bouche de la loi, ovvero giudice come soggetto che applica la volontà del legislatore che di per sé è chiara). Questo oggi noi non riconosciamo più come modello prevalente, perlomeno, perché sappiamo che questa è una finzione in generale. Sappiamo che è rarissimo che il giudice non debba interpretare, non debba cioè comprendere per conto suo il significato e ricostruire quanto indicato in un testo. Il brocardo “in claris non fit interpretatio” (l’interpretazione non è data nelle disposizioni chiare) è rarissimo che ci sia.
Questa differenza, quindi, consiste nel fatto che:
- I soggetti che producono diritto sono titolari dell’iniziativa di adottare atti normativi, mentre i giudici non lo sono, cioè non possono procedere d’ufficio all’interpretazione ma solo su impulso di parte (virtù passive della giurisdizione).
- I soggetti che producono diritto possono rinunciare a produrlo, i giudici non possono rinunciare al giudizio: una volta che era radicato il diritto, e la controversia si apposta, devono necessariamente risolverla (divieto di non liquet).
- Solo i giudici sono chiamati ad accertare la legittimità di tutti gli atti, anche normativi, dei pubblici poteri, sulla base di un parametro di giudizio fornito da norme. Qui emerge la scissione dei pubblici poteri.
Produzione di norme
Le norme che regolano direttamente la condotta umana sono prodotte da certi atti o fatti (fonti del diritto) abilitati, autorizzati da norme sulla normazione (o sulle fonti) a introdurre, abrogare o modificare (secondo quel certo procedimento) le norme di condotta, e stabilire se sono state violate. Le fonti, dunque, non solo norme, non sono direttamente le regole che conformano i comportamenti umani (quelle che chiamano sinteticamente regole di condotta o norme primarie). Questa differenza si deve fare perché se le norme sulle fonti non ci fossero non si saprebbe come procedere.
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Istituzioni di diritto pubblico
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Istituzioni del Diritto pubblico
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Istituzioni di Diritto pubblico
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