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I punti fondamentali del dibattito alla Costituente, anzitutto, una distinzione base tra prima parte (principi fonda-
mentali) e seconda parte (organizzazione). Sulla prima parte c’è un dibattito molto importante che si sviluppa a proposi-
to della scelta se i diritti fondamentali dei cittadini debbano essere previsti in un preambolo alla Costituzione, oppure
essere inseriti direttamente nel testo della Costituzione stessa. Questo problema si pose perché alcuni esponenti di
partiti minori, che però avevano un grande prestigio culturale (come per esempio Piero CALAMANDREI, deputato del
partito d’azione ed era un liberale di sinistra), ritenevano che non fosse opportuno riconoscere questi diritti fondamen-
tali del testo della costituzione, perché era molto importante la distinzione fra i diritti di libertà tradizionali (la c.d. lib-
ertà negativa che presupponeva che il potere pubblico si astenga dall’ingerirsi nella sfera privata; in questo caso, dice-
va Calamandrei, abbiamo un sistema semplice per il giudice: se loro Stato avesse invaso la sfera privata allora gli sarà
facile stabilire se c’è stata almeno violazione del diritto di libertà) quelli a prestazione pubblica (prima di tutto i diritti
sociali, questa possibilità per il giudice non ci sarà perché la prestazione pubblica dipende da un intervento attivo dello
Stato e dunque il giudice non ha gli strumenti). Per questa fondamentale ragione si riteneva che fosse necessario
prevedere che tali diritti fossero previsti in un preambolo in modo da evitare che si potesse trasmettere l’idea che questi
temi di potevano essere garantiti come gli altri. Gli altri partiti risposero che tutti i diritti vanno riconosciuti nel testo
della Costituzione, perché, nonostante è ammesso che ci sia questa distinzione fra diritti di libertà negativa e quelli a
prestazione pubblica, mettendo nel preambolo questi diritti non verrà impegnato il potere pubblico, che invece deve
essere obbligato ad attuare tali diritti. Altrimenti, quindi, sarebbe diventata una promessa politica non a carattere
giuridico. Infatti, nei preamboli nella storia del costituzionalismo si fanno, in genere, dei richiami storici alla collocazione,
all’identità politica di un certo popolo e dopo vi erano delle dichiarazioni di intenti che potevano restare anche tali,
mentre ciò che è previsto nel testo costituzionale è impegnativo anche sul piano giuridico. Per questo motivo i nostri
costituenti, nella grande maggioranza, stabilirono di collocare direttamente - e con un dettaglio che normalmente nelle
altre costituzioni degli altri Paesi non c’è - nel testo costituzionale anche i diritti sociali.
Tra il dibattito sulla prima parte e quello sulla seconda c’è una differenza storica molto importante. Nel primo era
ancora possibile per i costituenti trovare un compromesso che riconoscesse i principi che caratterizzavano maggior-
mente ciascuna parte politica e valorizzasse gli elementi migliori che potevano esserci in comune, perché si trattava dei
principi. Allora notiamo come gli articoli 2 e 3
2 sono espressione di due parti politiche diverse: il primo soprattutto dei
costituenti della democrazia cristiana e l'altro della sinistra. Perché nell’articolo 2 era forte riconoscimento della libertà
non solo dell’individuo singolo, ma anche nelle formazioni sociali (cioè di quelle comunità intermedie che venivano per
la prima volta riconosciute in un testo costituzionale a differenza dello Stato liberale puro)? Perché ormai era stata istitui-
ta la cittadinanza e quindi non c’era il pericolo che ciascuno fosse riconosciuto come persona in quanto appartenente
ad una formazione sociale. Non era più questo. Tanto è vero che i diritti venivano garantiti all’individuo sia come singo-
lo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Questa delle comunità intermedie era quel tipo di plural-
ismo più caro ai costituenti di parte cattolica. Mentre il principio dell’uguaglianza, ovvero il compito della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e quindi il
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