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FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO - PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE
La (A) forma di Stato la possiamo definire come un (B) assetto sufficientemente stabilizzato dei (C) rapporti fra
pubblico potere e (D) individui.
(A) Le forme di stato sono una forma di convivenza, un qualcosa di molto concreto che ci servono per capire al-
cuni passaggi storici. Troviamo lo Stato assoluto, liberale, totalitario e quello costituzionale.
(B) È un tipo di rapporto, un modello di rapporti fra individui e pubblico potere che storicamente si è dimostrato
esser durato per una certa fase storica. Tale assetto lo possiamo riconoscere storicamente.
(C) Quindi rapporti pubblico potere-individui.
(D) Non parliamo di cittadini perché tali individui erano i sudditi del re.
La (A) forma di Governo è [sempre] un (B) assetto sufficientemente stabilizzato dei (C) rapporti tra i pubblici poteri.
(A) Riconosciamo la forma di Governo parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, direttoriale, ecc.
(B) Risponde sempre a quelle caratteristiche di essersi consolidato abbastanza per poterla considerare tale.
(C) Palando di rapporti fra pubblici poteri dobbiamo immaginarli distinti gli uni dagli altri (questi diverranno gli
organi costituzionali). Storicamente tale distinzione si è concretizzata nel principio di separazione dei poteri, per cui
quando il potere è concentrato tendenzialmente (Stato assoluto) o completamente (Stato totalitario) nelle mani di un
solo potere non ha molto senso studiare la forma di Governo. Montesquieu ne l’“Esprit des lois” del 1748 diceva
che “in ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal
diritto delle genti [che sostanzialmente era il diritto internazionale], e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal
diritto civile [inteso come diritto in generale, la legislazione]. In forza del primo [il potere legislativo] il principe, o il
magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono già state fatte. In
forza del secondo [esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti], fa la pace o la guerra, invia o riceve
ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo [il potere esecutivo di quelle che dipen-
dono dal diritto civile], punisce i delitti o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo il potere
giudiziario, e l’altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato”. Fin qui abbiamo una descrizione di quello che
Montesquieu riassume essere una tripartizione delle funzioni che lui aveva visto facendo un viaggio in Inghilterra
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Appunti di Miele Pasquale Lezione 3
dove vedeva emergere queste tre funzioni a differenza della Francia - dove c’era ancora lo Stato assoluto. Il modello
inglese avrà un grande successo sul continente europeo da allora in poi. Il testo cambia assolutamente registro e
continua dicendo che “la libertà politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dal-
l’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché si abbia questa libertà, bisogna che il governo sia tale
che un cittadino non possa temere un altro cittadino....Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo
di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le
decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati”. Notiamo che in quest’ultima parte
Montesquieu dice a che cosa serve la separazione dei potei: serve a garantire la libertà dei cittadini. Essa, altrimenti,
non sarebbe garantita se queste funzioni fossero tutte assegnate a un solo soggetto (anche al popolo come sogget-
to unitario). Non è che prima di allora non c’erano state delle riflessioni sulla separazione dei poteri, però - attraver-
so una corrente di pensiero - che parte dalla Grecia, passa per la costituzione mista della repubblica romana, ripresa
da Polibio e poi soprattutto da Machiavelli, etc. - la differenza è che la costituzione mista serviva alla stabilità dello
Stato stesso e non alla libertà dei cittadini. Era la dimostrazione che le forme pure (repubblica, aristocrazia, monar-
chia o democrazia) si corrompono, mentre quest’ultima è più stabile nel tempo perché fonde assieme tali forme
pure e l’esempio durato molti secoli della repubblica romana è stato molto chiaro. Come si vede tale discorso viene
radicalmente trasformato ne l’Esprit des lois perché a Montesquieu non interessa più la stabilirà dello Stato in quan-
to tale, ma che l’accento si sposti sull’individuo. Questo è anche l’inizio dell’illuminismo, nel quale emerge il sogget-
to giuridico corrispondente alla persona fisica che prima non c’era: per moltissimi secoli l’individuo come tale non
era soggetto di diritto (la cittadinanza elimina ogni status che attraversano il singolo individuo e che lo differenziano
dagli altri e stabilisce il principio di eguaglianza giuridica come essere-soggetto di diritto; il che non vuol dire che
questo tipo di uguaglianza sia anche sociale).
Quali sono le origini di questo tipo di organizzazione di una collettività umana che insiste su un certo territorio
che chiamiamo da cinque secoli Stato? Si tratta di un a forma di convivenza che ha una sua storicità e che potrebbe
anche non esserci più in futuro: è una forma di organizzazione fatta dagli uomini per gli uomini.
I giocatori di carte non sono soltanto dei soggetti, ma sono soggetti che giocano a carte secondo certe regole.
Tali regole sono per loro vincolanti. Infatti a quel gioco si può giocare solo in quella determinante maniera. In questo
senso sono norme per loro in quel momento, elementari ma norme. Però, in questo caso, manca proprio l’organizza-
zione. Ci possono essere delle organizzazioni che si formeranno a partire da un certo momento (es. un torneo nazionale
di carte).
Noi che ci troviamo in quest’aula non diamo vita a una organizzazione, ma siamo parte oggetto della organiz-
zazione della facoltà di giurisprudenza de “La Sapienza”. Neanche se decidessimo, noi in questo momento, di fare
un’associazione (che è libertà garantita dall’art. 18 della Costituzione: “i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente
senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”) dovremmo organizzarci, necessaria-
mente.
Questa c’è quando serve che ci sia. Può anche avvenire il contrario. Negli ordini cavallereschi, che nel medioevo
erano un ordinamento giuridico, l’organizzazione si è disfatta, lasciando solo la normazione e sono decaduti come ordi-
namenti. In questo senso è chiaro che gli ordinamenti proliferano e ci sono dei criteri che permetto di distinguerli, gli
uni dagli altri. Chiaramente la prima è quella tra ordinamenti leciti e illeciti. Infatti, l’elemento della organizzazione, della
plurisoggettività e della normazione ricorrono anche nelle organizzazioni criminali. Si è discusso - e si continua a dis-
cutere - se organizzazioni criminali come la mafia, la e la camorra siano degli ordinamenti giuridici. Queste
‛ndràngheta
presentano delle caratteristiche proprie degli ordinamenti giuridici: hanno delle regole, c’è una organizzazione e c’è
sicuramente una pluralità di soggetti. Quello che conta molto, però, è la rilevanza (che è evidentemente la consider-
azione dello scopo, lecito o illecito) che ciascun ordinamento attribuisce all’altro.
Qualunque organizzazione (pubblica o privata) fa capo a un soggetto ed è un’articolazione di uomini e mezzi che
serve a raggiungere determinati obiettivi (di quel soggetto) che non potrebbero essere realizzati senza una distribuzione
di compiti (una divisione del lavoro) fra diverse unità organizzative chiamate uffici.
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Appunti di Miele Pasquale Lezione 3
Una organizzazione presuppone che ci siano più soggetti (la plurisoggettività) ma richiede che questa sia organiz-
zata. Qual’è la funzione dell’organizzazione specificamente nel campo del diritto pubblico? È da tener chiaro che questa
domanda effettivamente aiuta a differenziare il diritto pubblico da quello privato (nel diritto pubblico, infatti, l’elemento
dell’organizzazione è veramente centrale, a differenza di quanto non avvenga per il diritto privato come tale - intendi-
amoci, non nel caso di una grande multinazionale dove l’organizzazione è importante). Abbiamo detto che la legge può
creare soggetti di diritto - denominati persone giuridiche - per consentirgli di raggiungere risultati che persone fisiche
(un singolo essere umano) non avrebbero potuto perseguire in quanto tali. A partire da questo possiamo chiederci
qual’è la ragione dell’istituzione dello Stato stesso quale persona giuridica (come si verifica nel continente europeo e
non avviene in Inghilterra dove lo Stato è un aggregato ordinato per funzioni di persone giuridiche - Corona, Tesoro,
Ammiragliato, ecc.). C’è l’obiettivo più specifico di assicurare l’impersonalità del potere pubblico. Questo è un punto
centrale. Nella evoluzione storica dello Stato si passa da un’accezione patrimoniale-privatistica dello Stato (in cui il pat-
rimonio dello Stato è nello stesso tempo quello della persona fisica; c’è una confusione fra patrimonio e persona del
sovrano in quanto persona fisica e in quanto capo della comunità) a una politico-pubblicistica (in cui esiste prima di tut-
to questa sorta di scissione concettuale fra lo Stato e il sovrano di quello stesso Stato). Si comincia a stabilire questo
con le leggi di successione, fondamentali in una monarchia (si imponevano allo stesso sovrano, quindi lui stesso doveva
accettare queste regole che non erano poste dalla sua volontà, ma esterne alla stessa). Tanto è vero che una delle
tragedie dell’impero romano era che non c’erano leggi di successione.
Questa impersonalità, quindi, si realizza attraverso norme che provvedono a imputare allo Stato la responsabilità
degli atti che sono in realtà compiuti dal sovrano persona fisica: un conto è l’ente Stato, un conto è l’ufficio posto al
vertice dello Stato (Corona) - che è dotato dei requisiti di impersonalità e continuità che leggi di successione garantis-
cono ovunque dai rischi di vacanza dal trono (il rischio più temibile è che manchi qualcuno, che non ci sia una succes-
sore al trono, ma possono esserci conseguenze peggiori); quindi con le leggi di successione è già tutto regolato previ-
amente - altro conto ancora è il re (persona fisica titolare della corona). Queste regole, questi dispositivi teorici evoca-
vano una