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FUNZIONI PUBBLICHE.

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

È un organo che comprende tutti i capi dei gruppi parlamentari, alle cui riunioni partecipa

anche un esponente del governo. La funzione che assolve è quella di organizzare

l’andamento dei lavori delle camere attraverso la programmazione dell’ordine del giorno

e del calendario dei lavori a livello settimanale e trimestrale. Al senato questa conferenza

deve votare all’UNANIMITA’ mentre alla camera con la maggioranza QUALIFICATA di ¾ e

il voto di ciascun capogruppo viene ponderato proporzionalmente alla consistenza del

gruppo che rappresenta. Se non si raggiunge o l’unanimità o la maggioranza qualifica

decide il presidente della camera, con una differenza mentre alla camera la decisione

del presidente non può più essere messa in discussione, al senato è invece possibile

modificare il calendario dei lavori con un’ulteriore votazione da parte dell’aula. La

funzione del capogruppo consiste dunque nel poter influenzare l’andamento dei lavori,

permettendo al governo di riuscire a realizzare il proprio indirizzo politico in tempi più o

meno lunghi.

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Si distinguono sulla base del CRITERIO di DURATA in :

PERMANENETI = devono permanere per tutta la durata della legislatura.

TEMPORANEE = vengono istituite soltanto per un determinato periodo di tempo.

Le commissioni parlamentari permanenti sono organi ad istituzione necessaria, devono

infatti essere necessariamente istituite all’inizio della legislatura. Sono suddivise a

seconda della loro competenza per materia ( attualmente sono 14 sia alla camera che al

senato = commissione salute, economia, giustizia, difesa...).

La loro composizione rispecchia proporzionalmente la composizione dell’aula.

I componenti della commissione vengono designati dagli stessi gruppi parlamentari;

ciascun gruppo parlamentare indica quali dei propri componenti, a seconda delle loro

competenze, deve entrare in una determinata commissione.

Le commissioni vengono rinnovate ogni biennio, tuttavia ciò non impedisce che vengano

confermati gli stessi componenti a meno che non muti la maggioranza parlamentare.

Svolgono funzioni non solo nell’ambito legislativo ma anche di indirizzo politico e di

monitoraggio/controllo dell’attività del governo.

Le commissioni temporanee invece sono quelle che ciascuna camera può liberamente

decidere di costituire assegnando loro lo svolgimento di un compito specifico con una

durata limitata nel tempo ( es. commissioni d’inchiesta viene spesso istituita

dall’opposizione per indagare su argomenti di particolare interesse pubblico come ad es.

terrorismo e mafia ).

N.B Secondo l’art.82 della costituzione le commissioni d’inchiesta dispongono degli stessi

poteri (= può svolgere una istruttoria può chiamare ad interrogatorio determinate

persone che sono obbligate a presentarsi in commissione) e limiti (= non può istituire un

processo) dell’autorità giudiziaria.

Si possono distinguere anche sul piano STRUTTURALE in:

MONOCAMERALI = presenti all’interno di una sola camera ( es. commissioni permanenti).

BICAMERALI = sono composte da un uguale numero di deputati e senatori. Queste

commissioni vengono istituite al fine di assolvere delle funzioni comuni ad entrambe le

camere. Due di queste commissioni sono previste direttamente dalla costituzione, altre

sono previste da alcune leggi.

Si distinguono inoltre in base alla FUNZIONI che sono chiamate a svolgere:

POLITICHE= a volte le commissioni sono chiamate ad approvare strumenti di indirizzo e

controllo nei confronti del governo.

LEGISLATIVE = le commissioni permanenti partecipano a tutti gli effetti al procedimento

legislativo o in sede referente ( procedimento ordinario ), o in sede deliberante

( procedimento decentrato) o in sede redigente ( procedimento misto).

CONSULTIVE = sono chiamate a rendere dei pareri. ( es. la commissione che è chiamata

ad occuparsi di un progetto di legge può richiedere un parere ad altre commissioni. )

GIUNTE

Organi collegiali ad istituzione necessaria e permanenti ( durano per l’intera durata della

legislatura = 5 anni). A differenza delle commissioni non sono chiamate a svolgere

funzioni di carattere politico ma funzioni TECNICO-GIURIDICHE.

La composizione di queste giunte viene determinata dall’ufficio di presidenza, cercando

di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari ma soprattutto

tenendo in considerazione le competenze tecniche dei componenti che ne andranno a far

parte.

Ciascuna giunta ha un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Esistono le seguenti GIUNTE :

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO = la più importante funzione che svolge è quella di

consulenza; aiuta il presidente della camera e del senato nell’interpretazione e

nell’applicazione del regolamento qualora vi siano eventuali dubbi interpretativi e avanza

proposte di modifica dei regolamenti parlamentari.

GIUNTA PER LE ELEZIONI = si occupa della verifica dei poteri (disciplinata dall’art.66 della

costituzione) cioè di verificare la regolarità della elezione di ogni deputato e senatore.

Una volta proclamata l’elezione di un deputato/senatore la loro elezione è dunque

sottoposta ad una condizione sospensiva fino a che non viene convalidata o annullata

dalla giunta delle elezioni ( potrebbe non essere convalidata per motivi di ineleggibilità o

incompatibilità con il mandato elettorale). Si occupa inoltre di quelle cause che

sopravvengono nel corso del mandato.

N.B problema = non c’è distinzione fra controllore e controllato in quanto membri della

giunta sono gli stessi parlamentari.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE = si occupa di tutte le richieste di →

autorizzazione che l’autorità giudiziaria propone nei riguardi dei singoli parlamentari

es. può rivolgere delle richieste di arresto o di intercettazione telefonica. Per misure di

questo tipo è necessaria ,tuttavia, l’autorizzazione della camera di appartenenza.

N.B Al senato esiste un’unica giunta delle elezioni e per le autorizzazioni a procedere,

mentre alla camera queste sono separate.

STATUS DEI PARLAMENTARI

DEFINIZIONE = quando si parla di status si vuole indicare il complesso di prerogative di cui

dispongono i soggetti appartenenti ad una determinata categoria, in tal caso i

parlamentari.

I parlamentari direttamente elettivi acquisiscono il relativo status parlamentare nel

momento in cui vengono proclamati eletti; per i senatori non elettivi invece questo

momento coincide per i senatori di diritto nel momento in cui cessano dalla carica di

presidente della repubblica; per i senatori a vita invece nel momento della loro nomina

da parte del presidente della repubblica. L’acquisizione dello status è tuttavia sottoposta

a condizione sospensiva-risolutiva (= l’acquisizione effettiva è sospesa in attesa della

verifica dei poteri da parte della giunta per le elezioni ).

Le PREROGATIVE che vanno a comporre lo status di parlamentare sono:

- VERIFICA DEI POTERI = la validità della propria elezione è decisa per ciascun parlamentare

dalla camera di appartenenza secondo l’art.66 della costituzione. Prerogativa a vantaggio

dei parlamentari.

- INDENNITA’ = secondo l’art.69 della costituzione i parlamentari percepiscono una

indennità la cui misura è determinata dall’ufficio di presidenza entro un limite massimo

che coincide con lo stipendio di un magistrato (= ha funzione di consigliere della corte di

cassazione) + la diaria per il soggiorno a Roma che viene decurtata a seconda delle

assenze ai lavori parlamentari. Le pensioni parlamentari sono equiparate a quelle dei

liberi cittadini col il metodo contributivo ( prima c’erano i vitalizi parlamentari ); godono

inoltre di vari benefici come trasporti pubblici e altri servizi gratuiti.

- DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO = secondo l’art.67 della costituzione ogni

parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza alcun VINCOLO

DI MANDATO. Ciascun parlamentare è dunque libero di esercitare liberamente il proprio

mandato; non è tenuto a rispondere di come esercita il proprio mandato né alla classe di

appartenenza né al proprio collegio elettorale. Il parlamentare può infatti agire/votare

secondo coscienza ( = potrebbe anche votare in senso contrario a quello del gruppo

parlamentare di appartenenza ) e non è passibile di alcuna sanzione di tipo giuridico.

Conseguenza negativa fenomeno del trasformismo = capacità di mutare le proprie

idee politiche e le proprie posizioni a seconda del proprio interesse.

- IMMUNITA’ = disciplinata dall’art.68 della costituzione.

L’INSINDACABILITA’ parlamentare ( prevista dal 1°comma ) tutela la libertà di parola dei

parlamentari i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere, in nessuna

sede, delle opinioni espresse e dei voti dati nell’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ( =

SCRIMINANTE ASSOLUTA), ciò non copre tuttavia le offese gratuite e i comportamenti

materiali. Sul piano temporale questa prerogativa copre i parlamentari anche dopo la

scadenza del mandato.

Quando un parlamentare si ritiene coperto dalla prerogativa dell’insindacabilità?

Secondo lo Statuto Albertino con esercizio delle proprie funzioni faceva riferimento a tutto ciò che il

parlamentare faceva o diceva INTRA MOENIA ( = all’interno delle aule parlamentari); la costituzione del

‘48 invece a tal riguardo non afferma nulla, motivo per cui è necessario interpretare la locuzione

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

Le camere hanno interpretato tale espressione in modo più ampio e autoprotettivo, estendendo questa

prerogativa non solo intra moenia ma anche extra moenia ( =al di fuori). Data la situazione insostenibile

dovuta alle innumerevoli querele e accuse nei confronti dei parlamentari, un tribunale decise di

sollevare IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE di fronte alla Corte costituzionale nei riguardi della delibera di

insindacabilità del senato la Corte costituzionale con la sentenza 1150/1988 afferma la possibilità per

l’autorità giudiziaria di impugnare la delibera di insindacabilità parlamentare di fronte alla Corte

costituzionale, la quale può compiere solo un sindacato esterno.

Alle camere, tuttavia, non fu sufficiente tale intervento costituzionale, motivo per cui la Corte nel 1993

afferma la necessaria sussistenza del NESSO FUNZIONALE per poter invocare la prerogativa di

insindacabilità→ la camera deve dimostrare che ci sia un nesso tra l’opinione espressa extra moenia e

l’attività svolta in aula.

Nel 1998 ci fu il primo caso d

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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