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PROMULGAZIONE
Il Presidente della repubblica entro un mese dall’approvazione della legge può:
promulgare la legge approvata dalle Camere, oppure può rinviarla alle Camere
con messaggio motivato per una nuova deliberazione. Le Camere possono:
1. non riapprovare la legge, quindi non viene promulgata
2. riapprovare la legge nel medesimo testo non condividendo i rilievi del
Presidente
3. riapprovano la legge apportando le modifiche richieste dal PDR e
ritrasmettono il testo al Presidente
Il Presidente è OBBLIGATO a promulgare la legge che gli viene presentata per la
seconda volta. Se le Camere non condividono i rilievi presidenziali, prevale la
volontà politica.
PUBBLICAZIONE
L’ultima fase del procedimento è la pubblicazione. Subito dopo la
promulgazione (e comunque non oltre 30 giorni da essa) il Ministro della
Giustizia appone il sigillo dello Stato alla legge e provvede alla pubblicazione
del testo integrale su: Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
ENTRATA IN VIGORE vacatio legis
La legge entra in vigore trascorso il termine di solitamente di 15
giorni, ma il termine può essere abbreviato o prolungato in sede di
approvazione della legge. È il termine congruo per consentire a tutti gli
operatori di essere a conoscenza di quanto approvato.
Le votazioni sono solitamente palesi attraverso la votazione elettronica in modo
da evitare i franchi tiratori. Le votazioni sulle persone avvengono invece
sempre a scrutinio segreto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il modello di giustizia costituzionale adottato dal nostro ordinamento
rappresenta una combinazione del modello americano e quello europeo-
continentale adottato con la costituzione di Weimar del 1919. Il nostro
rappresenta un compromesso. Il modello americano è un modello di giustizia
costituzionale DIFFUSO, cioè il controllo della conformità costituzionale delle
leggi è affidato ad ogni giudice che ha la possibilità di pronunciarsi sulla
costituzionalità delle leggi. I giudici non annullano le leggi, ma semplicemente
ne dichiarano l’incostituzionalità disapplicandole. Modello diffuso, i giudici
disapplicano cioè agiscono come se quella legge non esistesse, l’efficacia della
decisione vale solo per quel singolo caso concreto. Negli USA la Corte Suprema
44
Alessio Ghidone
Istituzioni di Diritto Pubblico
garantisce l’uniformità delle decisioni. Le Costituzioni europee del Novecento
adottano un modello ACCENTRATO con l’adozione di un organo ad hoc: la Corte
od il Consiglio costituzionale che ha potere di annullare le leggi
costituzionalmente illegittime, rimuovendole dall’ordinamento con efficacia
erga omnes. Nel modello diffuso vi è un organo giurisdizionale, viceversa nel
modello accentrato il Consiglio o corte è un ORGANO POLITICO. Il carattere
preventivo o successivo del controllo è un elemento di differenziazione tra i due
modelli. Il carattere è preventivo quando il controllo è esercitato prima che la
legge entri in vigore, viceversa successivo. Il controllo di tipo preventivo è
tipico degli organi di istituzione politica, così accade in Francia dove le
minoranze parlamentari possono chiedere al Consiglio Costituzionale di
pronunciarsi. Nel nostro modello il controllo è successivo. Prima del 2001 il
governo poteva chiedere preventivamente il controllo di costituzionalità della
legge regionale, tuttavia non valeva il contrario. Oggi il controllo di legittimità
delle leggi regionali è successivo.
COMPOSIZIONE
Si combinano elementi di tipo politico ed altri di tipo giurisdizionale. I requisiti
di accesso sono di avere esperienza in campo giurisdizionale, ma gli organi che
li nominano sono anche politici. I membri della Corte sono 15 e vengono
nominati:
per 1/3 dal Presidente della Repubblica
per 1/3 da Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto a
maggioranza dei 2/3; 3/5 dopo il terzo scrutinio. Si va in ordine con i
gruppi politici (scade un giudice nominato dalla destra, spetta alla destra
proporre)
per 1/3 dalle Supreme Magistrature ordinaria ed amministrativa: 3 dalla
Corte di cassazione, 1 dal consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti
Ovviamente il Parlamento in seduta comune attua scelte politiche, benché
prevalga la componente giurisdizionale. Le maggioranze richieste sono molto
elevate, quindi i nomi devo essere molto condivisi. La Corte si compone di 15
membri, ma funziona con 11. La corte Costituzionale integrata si occupa di
processare il Presidente della Repubblica, qualora venga messo in Stato
d’accusa dal Parlamento in seduta comune (svolge la funzione di pubblico
ministero) per Alto tradimento o Attentato alla Costituzione. Essa è la
versione italiana del impeachment. La Corte quando giudica il Presidente
cambia la sua composizione, in questo caso il collegio è integrato da 16
membri estratti a sorte da una lista di 45 cittadini che il Parlamento redige ogni
9 anni, i membri devono avere come unico requisito quello di essere eleggibili a
senatori (40 anni) e di godere di diritti civili e politici. Con l’integrazione di 16
membri si vuole che sia preponderante l’elemento politico. L’elenco è
compilato ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune e quindi i cittadini sono
espressione di tutte le forze politiche, ma il fatto che vengano estratti a sorte
non dà indicazioni a priori su quale fazione politica prevarrà nel gruppo dei 16. I
giudici della Corte Costituzionale hanno criteri di eleggibilità molto severi:
Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
Professori ordinari universitari in materie giuridiche
Avvocati con almeno 20 anni di esercizio
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Alessio Ghidone
Istituzioni di Diritto Pubblico
L’ordinamento prevede una serie di incompatibilità con l’esercizio della
professione di giudice della Corte Costituzionale. Zagrebeschi, ex giudice
Corte Costituzionale, scrisse un libretto in cui descriveva la dimensione rituale
di collegialità della Corte Costituzionale; c’è moltissima attenzione a non creare
conflitti interni. Sono requisiti di incompatibilità:
Essere membro del Parlamento
Essere membro di un Consiglio regionale
Esercitare la professione di avvocato
Ricoprire altre cariche o uffici indicati dalla legge (l.n. 87 del 1953)
L’incarico dura 9 anni ed è l’incarico più lungo del nostro ordinamento anche
più del PDR (7 anni). La stabilità di durata consente un esercizio maggiormente
indipendente della Corte. I nove anni decorrono dal giuramento deposto nelle
mani del PDR alla presenza dei presidenti delle Camere. NON SONO
RIELEGGIBILI. Questo per evitare che la loro azione di giudizio sia condizionata
dalla volontà di essere rieletti. Tra i membri della corte è eletto un presidente. Il
presidente della Corte Costituzionale dura in carica 3 anni, se esso è eletto un
anno prima della fine del mandato dura in carica solo un anno; il fatto di essere
eletti presidenti non può prolungare l’incarico. L’elezione a presidente è
solitamente lasciata ai più anziani in scadenza come segno d’onore. Esso ha
poteri notevoli, in caso di parità di voti infatti prevale le scelte votata dal
presidente che vota per ultimo. Per primi votano i più giovani di carica, poi i più
anziani e per ultimo il Presidente. Questa dimensione di collegialità si vede
anche nella ricerca per quanto possibile di attuare le decisioni all’unanimità.
L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. In caso di parità dei
voti si va a ballottaggio, in caso di ulteriore parità si elegge il più anziano di
carica. Il presidente è rieleggibile e cessa comunque dalla carica quando
prorogatio
termina il suo mandato di Giudice della Corte. Non esiste perché la
Corte ha poteri straordinari e si vuole garantire un esercizio imparziale di tali
poteri.
La Costituzione non specifica se il Presidente della Repubblica sia rieleggibile o
meno, ma la dottrina riteneva che non fosse eleggibile, di fatto è stata
sconfessata nella pratica con la rielezione di Giorgio Napolitano. La possibilità
di rielezione può determinare un’influenza concreta in virtù della rielezione.
Il Presidente della Corte Costituzionale:
Rappresenta la Corte Costituzionale all’esterno
La convoca e ne presiede le sedute definendo l’ordine del giorno e
disciplina i lavori. È lui che disciplina gli interventi dando la parola
Regola le discussioni e può determinare i punti più importanti su cui esse
devono svolgersi
Può ridurre sino alla metà i termini dei procedimenti
Può disporre lo svolgimento delle udienze a porte chiuse
Vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è decisivo
relatore estensore
Nomina il giudice della controversia e quello
Giudice Relatore: riferisce alla corte sulla controversia
Giudice Estensore: scrive la sentenza 46
Alessio Ghidone
Istituzioni di Diritto Pubblico
Nella maggior parte dei casi giudice relatore ed estensore è la stessa persona.
Di solito non c’è coincidenza quando la corte non accoglie la soluzione proposta
dal giudice relatore. Questo è importante perché è l’unico modo che si ha per
verificare la presenza di opinioni dissenzienti all’interno della corte. il nostro
ordinamento non è data evidenza dei voti dati sulla singola sentenza e non
esiste l’istituto dell’opinione dissenziente. Esso è un istituto di derivazione
anglosassone usato dalla CEDU. Serve, ove previsto, a dare la possibilità di
mettere in risalto il fatto che un giudice abbia votato contro motivando. Sempre
revirement
per favorire i della giurisprudenza, cioè i cambiamenti dalla
giurisprudenza, servono dunque a facilitare l’evoluzione giurisprudenziale. Nel
nostro ordinamento si protegge la dimensione della collegialità e pertanto non
viene reso pubblico chi ha votato contrariamente. I giudice della Corte
Costituzionale godono di una serie di garanzie che ne assicurano
l’indipendenza e l’imparzialità:
Inamovibilità cioè possono essere rimossi o sospesi dall’ufficio solo:
Per decisione della stessa Corte a maggioranza dei 2/3 e può essere
assunta per sopravvenuta incapacità fisica o giuridica oppure per gravi
mancanze nell’esercizio delle sue funzioni
Insindacabilità: i giudici non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni. Finch&