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PROMULGAZIONE

Il Presidente della repubblica entro un mese dall’approvazione della legge può:

promulgare la legge approvata dalle Camere, oppure può rinviarla alle Camere

con messaggio motivato per una nuova deliberazione. Le Camere possono:

1. non riapprovare la legge, quindi non viene promulgata

2. riapprovare la legge nel medesimo testo non condividendo i rilievi del

Presidente

3. riapprovano la legge apportando le modifiche richieste dal PDR e

ritrasmettono il testo al Presidente

Il Presidente è OBBLIGATO a promulgare la legge che gli viene presentata per la

seconda volta. Se le Camere non condividono i rilievi presidenziali, prevale la

volontà politica.

PUBBLICAZIONE

L’ultima fase del procedimento è la pubblicazione. Subito dopo la

promulgazione (e comunque non oltre 30 giorni da essa) il Ministro della

Giustizia appone il sigillo dello Stato alla legge e provvede alla pubblicazione

del testo integrale su: Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana.

ENTRATA IN VIGORE vacatio legis

La legge entra in vigore trascorso il termine di solitamente di 15

giorni, ma il termine può essere abbreviato o prolungato in sede di

approvazione della legge. È il termine congruo per consentire a tutti gli

operatori di essere a conoscenza di quanto approvato.

Le votazioni sono solitamente palesi attraverso la votazione elettronica in modo

da evitare i franchi tiratori. Le votazioni sulle persone avvengono invece

sempre a scrutinio segreto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Il modello di giustizia costituzionale adottato dal nostro ordinamento

rappresenta una combinazione del modello americano e quello europeo-

continentale adottato con la costituzione di Weimar del 1919. Il nostro

rappresenta un compromesso. Il modello americano è un modello di giustizia

costituzionale DIFFUSO, cioè il controllo della conformità costituzionale delle

leggi è affidato ad ogni giudice che ha la possibilità di pronunciarsi sulla

costituzionalità delle leggi. I giudici non annullano le leggi, ma semplicemente

ne dichiarano l’incostituzionalità disapplicandole. Modello diffuso, i giudici

disapplicano cioè agiscono come se quella legge non esistesse, l’efficacia della

decisione vale solo per quel singolo caso concreto. Negli USA la Corte Suprema

44

Alessio Ghidone

Istituzioni di Diritto Pubblico

garantisce l’uniformità delle decisioni. Le Costituzioni europee del Novecento

adottano un modello ACCENTRATO con l’adozione di un organo ad hoc: la Corte

od il Consiglio costituzionale che ha potere di annullare le leggi

costituzionalmente illegittime, rimuovendole dall’ordinamento con efficacia

erga omnes. Nel modello diffuso vi è un organo giurisdizionale, viceversa nel

modello accentrato il Consiglio o corte è un ORGANO POLITICO. Il carattere

preventivo o successivo del controllo è un elemento di differenziazione tra i due

modelli. Il carattere è preventivo quando il controllo è esercitato prima che la

legge entri in vigore, viceversa successivo. Il controllo di tipo preventivo è

tipico degli organi di istituzione politica, così accade in Francia dove le

minoranze parlamentari possono chiedere al Consiglio Costituzionale di

pronunciarsi. Nel nostro modello il controllo è successivo. Prima del 2001 il

governo poteva chiedere preventivamente il controllo di costituzionalità della

legge regionale, tuttavia non valeva il contrario. Oggi il controllo di legittimità

delle leggi regionali è successivo.

COMPOSIZIONE

Si combinano elementi di tipo politico ed altri di tipo giurisdizionale. I requisiti

di accesso sono di avere esperienza in campo giurisdizionale, ma gli organi che

li nominano sono anche politici. I membri della Corte sono 15 e vengono

nominati:

per 1/3 dal Presidente della Repubblica

 per 1/3 da Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto a

 maggioranza dei 2/3; 3/5 dopo il terzo scrutinio. Si va in ordine con i

gruppi politici (scade un giudice nominato dalla destra, spetta alla destra

proporre)

per 1/3 dalle Supreme Magistrature ordinaria ed amministrativa: 3 dalla

 Corte di cassazione, 1 dal consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti

Ovviamente il Parlamento in seduta comune attua scelte politiche, benché

prevalga la componente giurisdizionale. Le maggioranze richieste sono molto

elevate, quindi i nomi devo essere molto condivisi. La Corte si compone di 15

membri, ma funziona con 11. La corte Costituzionale integrata si occupa di

processare il Presidente della Repubblica, qualora venga messo in Stato

d’accusa dal Parlamento in seduta comune (svolge la funzione di pubblico

ministero) per Alto tradimento o Attentato alla Costituzione. Essa è la

versione italiana del impeachment. La Corte quando giudica il Presidente

cambia la sua composizione, in questo caso il collegio è integrato da 16

membri estratti a sorte da una lista di 45 cittadini che il Parlamento redige ogni

9 anni, i membri devono avere come unico requisito quello di essere eleggibili a

senatori (40 anni) e di godere di diritti civili e politici. Con l’integrazione di 16

membri si vuole che sia preponderante l’elemento politico. L’elenco è

compilato ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune e quindi i cittadini sono

espressione di tutte le forze politiche, ma il fatto che vengano estratti a sorte

non dà indicazioni a priori su quale fazione politica prevarrà nel gruppo dei 16. I

giudici della Corte Costituzionale hanno criteri di eleggibilità molto severi:

Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori

 Professori ordinari universitari in materie giuridiche

 Avvocati con almeno 20 anni di esercizio

 45

Alessio Ghidone

Istituzioni di Diritto Pubblico

L’ordinamento prevede una serie di incompatibilità con l’esercizio della

professione di giudice della Corte Costituzionale. Zagrebeschi, ex giudice

Corte Costituzionale, scrisse un libretto in cui descriveva la dimensione rituale

di collegialità della Corte Costituzionale; c’è moltissima attenzione a non creare

conflitti interni. Sono requisiti di incompatibilità:

Essere membro del Parlamento

 Essere membro di un Consiglio regionale

 Esercitare la professione di avvocato

 Ricoprire altre cariche o uffici indicati dalla legge (l.n. 87 del 1953)

L’incarico dura 9 anni ed è l’incarico più lungo del nostro ordinamento anche

più del PDR (7 anni). La stabilità di durata consente un esercizio maggiormente

indipendente della Corte. I nove anni decorrono dal giuramento deposto nelle

mani del PDR alla presenza dei presidenti delle Camere. NON SONO

RIELEGGIBILI. Questo per evitare che la loro azione di giudizio sia condizionata

dalla volontà di essere rieletti. Tra i membri della corte è eletto un presidente. Il

presidente della Corte Costituzionale dura in carica 3 anni, se esso è eletto un

anno prima della fine del mandato dura in carica solo un anno; il fatto di essere

eletti presidenti non può prolungare l’incarico. L’elezione a presidente è

solitamente lasciata ai più anziani in scadenza come segno d’onore. Esso ha

poteri notevoli, in caso di parità di voti infatti prevale le scelte votata dal

presidente che vota per ultimo. Per primi votano i più giovani di carica, poi i più

anziani e per ultimo il Presidente. Questa dimensione di collegialità si vede

anche nella ricerca per quanto possibile di attuare le decisioni all’unanimità.

L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. In caso di parità dei

voti si va a ballottaggio, in caso di ulteriore parità si elegge il più anziano di

carica. Il presidente è rieleggibile e cessa comunque dalla carica quando

prorogatio

termina il suo mandato di Giudice della Corte. Non esiste perché la

Corte ha poteri straordinari e si vuole garantire un esercizio imparziale di tali

poteri.

La Costituzione non specifica se il Presidente della Repubblica sia rieleggibile o

meno, ma la dottrina riteneva che non fosse eleggibile, di fatto è stata

sconfessata nella pratica con la rielezione di Giorgio Napolitano. La possibilità

di rielezione può determinare un’influenza concreta in virtù della rielezione.

Il Presidente della Corte Costituzionale:

Rappresenta la Corte Costituzionale all’esterno

 La convoca e ne presiede le sedute definendo l’ordine del giorno e

 disciplina i lavori. È lui che disciplina gli interventi dando la parola

Regola le discussioni e può determinare i punti più importanti su cui esse

 devono svolgersi

Può ridurre sino alla metà i termini dei procedimenti

 Può disporre lo svolgimento delle udienze a porte chiuse

 Vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è decisivo

 relatore estensore

Nomina il giudice della controversia e quello

Giudice Relatore: riferisce alla corte sulla controversia

Giudice Estensore: scrive la sentenza 46

Alessio Ghidone

Istituzioni di Diritto Pubblico

Nella maggior parte dei casi giudice relatore ed estensore è la stessa persona.

Di solito non c’è coincidenza quando la corte non accoglie la soluzione proposta

dal giudice relatore. Questo è importante perché è l’unico modo che si ha per

verificare la presenza di opinioni dissenzienti all’interno della corte. il nostro

ordinamento non è data evidenza dei voti dati sulla singola sentenza e non

esiste l’istituto dell’opinione dissenziente. Esso è un istituto di derivazione

anglosassone usato dalla CEDU. Serve, ove previsto, a dare la possibilità di

mettere in risalto il fatto che un giudice abbia votato contro motivando. Sempre

revirement

per favorire i della giurisprudenza, cioè i cambiamenti dalla

giurisprudenza, servono dunque a facilitare l’evoluzione giurisprudenziale. Nel

nostro ordinamento si protegge la dimensione della collegialità e pertanto non

viene reso pubblico chi ha votato contrariamente. I giudice della Corte

Costituzionale godono di una serie di garanzie che ne assicurano

l’indipendenza e l’imparzialità:

Inamovibilità cioè possono essere rimossi o sospesi dall’ufficio solo:

 Per decisione della stessa Corte a maggioranza dei 2/3 e può essere

 assunta per sopravvenuta incapacità fisica o giuridica oppure per gravi

mancanze nell’esercizio delle sue funzioni

Insindacabilità: i giudici non possono essere perseguiti per le opinioni

 espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni. Finch&

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alexios.g di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Gagliardi Barbara.