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IL CASO A PAG. 742
Il subcontratto
1. Differenza con la cessione: non realizza una sostituzione tra i soggetti del primo contratto,
ma costituisce una situazione nuova – derivata da quella esistente e del suo stesso tipo – tra
una delle parti e un terzo.
2. Es. Il conduttore di un immobile, pur rimanendo legato al contratto originario con il
locatore, stipula con un terzo una sublocazione.
3. Le vicende relative al contratto base si ripercuotono sul subcontratto.
4. In alcuni casi, la legge o il contratto originario possono prevedere che il contraente abbia
facoltà di stipulare il subcontratto; in altri la legge o il contratto stesso prevedono che sia
necessario il consenso dell’altra parte.
5. A volte il subcontratto genera rapporti diretti tra il primo contraente e il subcontraente: in
questo caso al primo contraente è talvolta attribuita un’azione diretta verso il subcontraente
(ad es. per ottenere il pagamento del canone di sublocazione).
6. LA PROCURA
Nozioni generali
1. Il codice tratta della procura nel libro IV titolo II capo VI.
2. E’ un atto unilaterale rivolto a terzi, costitutivo del potere di rappresentanza.
3. La forma è quella richiesta per l’atto che il rappresentante dovrà compiere (la norma è
inoltre ritenuta estensibile al compimento di atti unilaterali), come da art. 1392.
4. Una procura tacita può ricavarsi dal comportamento dei soggetti o dalla situazione di fatto
(es: minore che compra qualcosa dal giornalaio → presuppone un' “autorizzazione”).
5. Parte sostanziale del contratto è il rappresentato: egli deve avere la capacità d’agire
richiesta per il compimento dell’atto; parte formale è il rappresentante; egli basta che
abbia capacità d’intendere e volere (art. 1389.1 comma)
6. Il rappresentante può agire solo nei limiti dell’interesse del rappresentato; al di fuori di
questi egli è sprovvisto di procura e commette abuso e il contratto concluso è inefficace.
Ratifica
1. Soltanto la ratifica può determinare l’efficacia verso il rappresentato del negozio concluso
dal falso rappresentante.
2. La ratifica è un negozio unilaterale recettizio con efficacia retroattiva.
3. Può essere manifestata in forma:
espressa: dichiarazione che abbia la forma richiesta per la procura;
– tacita: spontanea esecuzione del contratto (vale solo per i contratti a forma libera, altrimenti
– la ratifica deve avere la stessa del contratto).
4. E’ fondamentale che da essa risulti inequivocabilmente la volontà del rappresentato di far
propri gli effetti del negozio.
5. Prima che intervenga la ratifica, il terzo contraente e il falso rappresentante possono
sciogliere il contratto di comune accordo.
6. Se la ratifica tarda ad arrivare, il terzo può assegnare un termine al rappresentato, trascorso il
quale la ratifica si intende negata.
Inefficacia del contratto
1. In mancanza di ratifica il contratto è inefficace.
2. Il terzo contraente ha la sola possibilità di far valere una responsabilità precontrattuale
verso il falso rappresentante per aver violato il dovere di buona fede (oggettiva), e deve
quindi risarcire i danni risentiti dall'altra parte per aver confidato senza colpa nella efficacia
del contratto.
3. Il danno risarcibile consiste nel solo interesse negativo.
Eccezione
Se però il rappresentato ha, con il proprio comportamento, dato luogo ad una apparente
legittimazione (cioè abbia generato nel terzo una ragionevole convinzione che il potere fosse stato
effettivamente e validamente conferito al falsus procurator), allora subisce gli effetti dell'atto
concluso dal falso procuratore.
IL CASO A PAG. 747
Abuso
Il rappresentante deve agire nell'interesse del rappresentato, altrimenti → abuso del potere di
rappresentanza.
Revoca della procura
1. La procura è di regola revocabile.
2. La revoca dev’essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (es: iscrizione nel
registro delle imprese), altrimenti il contratto produce comunque effetti verso il
rappresentato (ratio: tutela dell’affidamento dei terzi).
3. La revoca della procura può anche avvenire tacitamente.
7. LA SIMULAZIONE
Il codice non ne dà una definizione, ma ne disciplina subito gli effetti, tra le parti (art. 1414) e
rispetto ai terzi (art. 1415). Essa riguarda i casi in cui le parti creino una situazione di apparenza
diversa dalla situazione reale. Si tratta ovviamente di apparenza contrattuale, che si concretizza in
un accordo, perciò sono necessari:
un contratto simulato (ma stipulato)
– e un accordo simulatorio
–
Il primo costituisce l’apparenza, il secondo esprime la volontà reale delle parti. Se questa non c’è
(cioè se le parti non si sono accordare per simulare la stipulazione del contratto), ha efficacia solo il
primo, dal momento che la riserva mentale non ha rilevanza giuridica. Dottrina e legislatore
affermano che esistono due tipi di simulazione: assoluta e relativa.
La simulazione assoluta
Riguarda le ipotesi in cui le parti non volevano concludere nessun contratto: esse hanno stipulato un
contratto simulato, ma di fatto con accordo simulatorio contestuale hanno dichiarato di non voler
produrre gli effetti de contratto.
Es. Parliamo della vendita. Un soggetto trasferisce con contratto un bene a un altro soggetto, ma
produce una controdichiarazione in base alla quale il diritto sul bene non viene trasferito.
Nella maggior parte dei casi lo scopo di questa simulazione è eludere gli interessi di altri soggetti.
Ad es., una volta che ho venduto il bene, il creditore non può più pretenderlo da me perché (in
apparenza) non è più mio.
La simulazione relativa
Riguardo alla natura del contratto. E’ una fattispecie complessa composta da due contratti, uno
simulato e uno dissimulato. Le parti concludono un contratto con accordo simulatorio e concludono
contestualmente un secondo contratto dissimulato, con lo scopo di produrre effetti diversi da quelli
apparentemente voluti.
Es. Donazione e vendita. Due soggetti stipulano un contratto simulato di vendita, volendo di fatto
produrre gli effetti del contratto di donazione. Con un contratto dissimulato si accordano
dunque sulla donazione. Per es. un padre vuole donare a uno solo dei figli un immobile. Stipula con
lui un contratto di vendita e poi con un contratto dissimulato si accorda col figlio affinché egli non
paghi il corrispettivo del prezzo.
Quindi l’apparenza è la vendita, la realtà giuridica è la non produzione di effetti.
Riguardo all’oggetto del contratto. Se ad es. per ragioni fiscali simulo il prezzo di vendita, che poi,
nel contratto dissimulato, aumenta.
Riguardo al soggetto del contratto. Detta anche interposizione fittizia di persona. Un soggetto si
dichiara parte del contratto, ma di fatto si fanno ricadere gli effetti su un altro soggetto. Si può
parlare di simulazione solo per gli atti unilaterali recettizi, non per quelli non recettizi. Un es. di
applicazione a un atto unilaterale recettizio è quello della promessa cambiale emessa a favore di un
soggetto ma simulata, per consentire a quel soggetto di ottenere prestiti.
Particolare tipo di simulazione relativa è l'interposizione fittizia di persona, in cui si simula
l'acquisto di un bene (poniamo di Tizio) da parte di Caio, mentre il vero acquirente è Sempronio.
Richiede l'accordo di tre persone: l'alienante, il simulato acquirente e il vero acquirente. Infatti, se
l'accordo sussistesse solo tra Sempronio e Caio, esso non potrebbe spiegare efficacia anche nei
confronti di Tizio, e quindi la vendita produrrebbe i suoi effetti proprio tra Tizio e Caio. Caio
sarebbe soltanto legato ad un patto di fiducia con Sempronio, avente efficacia meramente
obbligatoria: si parla allora di interposizione reale di persona.
Alcune nozioni
Lo scopo della simulazione è
1) creare pregiudizio a terzi o
2) violare delle norme imperative con una realtà apparentemente lecita. La simulazione non è
vietata in generale, ma se è accompagnata da cause illecite porta alla nullità dei due contratti
o del contratto (quando trattasi di simulazione assoluta).
3) L’accordo simulatorio che nasconde la violazione di norme tributarie è di norma soggetto a
sanzioni tributarie, ma nell’ambito del diritto privato l’atto resta di per sé valido.
Gli effetti
Art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti. [I]. Il contratto simulato non produce effetto tra
le parti. [II]. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha
effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. [III].
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona
determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Vediamo dunque come il codice, per le ragioni più sopra esposte, si occupi di disciplinare gli effetti
del contratti, soprattutto con riguardo alle parti, ai terzi e ai creditori. La sanzione prevista dal
legislatore non sarà pertanto l’invalidità, ma l’inefficacia. L’invalidità è una conseguenza eventuale
ma non necessaria.
Secondo l’art. 1414, di base, il contratto simulato produce gli effetti realmente (e non
apparentemente) voluti.
Art. 1415. Effetti della simulazione rispetto ai terzi. [I]. La simulazione non può essere opposta
né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in
buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di simulazione. [II]. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti,
quando essa pregiudica i loro diritti.
Art. 1416. Rapporti con i creditori. [I]. La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai
creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che
furono oggetto del contratto simulato. [II]. I creditori del simulato alienante possono far valere la
simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato
acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.
A partire dall’art. 1415, con due soli articoli, il codice disciplina gli effetti della simulazione
riguardo ai terzi e nei rapporti con i creditori. La regola è che lo stato di apparenza non deve
danneggiare né i terzi né i creditori. Abbiamo due categorie di creditori: quelli aventi causa perché
acquistano diritti dal simulato alienante e quelli aventi causa perché acquistano diritti dal simulato
acquir