Il contratto
L'autonomia contrattuale
Art. 1321 c.c.: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Perciò qualsiasi accordo è qualificabile come “contratto” se il rapporto su cui verte ha carattere patrimoniale. Un rapporto ha carattere patrimoniale ogni volta che ha ad oggetto un bene in senso ampio (cose, denaro, diritti, prestazioni nel senso dell' art. 1174 c.c.).
Gli artt. che lo riguardano sono 1321-1469 (libro IV titolo II). Ricordiamo comunque che, secondo l’art. 1469-bis, le disposizioni del Titolo II si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Il codice del consumo è stato introdotto con il d.lgs. 206/2005 e raccoglie tutte le norme attivate dalle direttive comunitarie a tutela del consumatore. Si va dalle norme sulla vendita dei beni di consumo a quelle sulla vendita a porta a porta, a quelle sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Come il codice civile, anche il codice di consumo si divide in parte generale (principi generali) e parte speciale (disciplina dei contratti tipici).
Significati del termine "contratto"
- Nel linguaggio comune: collega l'idea di “contratto” a certe caratteristiche, come il contrattare, la solennità della stipulazione, l'esistenza di un documento.
- Nel linguaggio giuridico: “contratto” è lo strumento principe dell'autonomia nel campo degli interessi patrimoniali (ciò significa che è lo strumento con cui si costituiscono le basi economiche e organizzative per attività di ordine culturale, politico, religioso...).
Non sono contratti i rapporti di cortesia (relazioni di natura non giuridica che due o più parti si impegnano a rispettare sul piano morale o della cortesia). Da essi possono però nascere contratti. È inoltre da tenere presente che la forza del principio generale di correttezza è tale da giustificare l'opinione secondo cui anche nei rapporti di cortesia, in base alla relazione di fatto instaurata, le parti sarebbero obbligate ad un comportamento corretto.
Concetto di contratto
Il concetto di contratto è un concetto astratto. Esso indica:
- Sia un rapporto giuridico patrimoniale,
- Sia l'accordo che ha la funzione di regolare il suddetto rapporto giuridico patrimoniale.
Nonostante sia indubbio che questa generalizzazione sia pericolosa, le astrazioni fatte dal legislatore hanno un peso per l'interprete, che le deve rispettare. L'astrazione serve a stabilire una disciplina comune a tutti i possibili contratti. Infatti, su questa base:
- Si individuano i requisiti del contratto elencati nell'art. 1325 c.c. (elementi che la legge ritiene essenziali perché la fattispecie descritta nell'art. 1321 c.c. possa produrre i suoi effetti);
- Diviene possibile dettare una serie di regole generali che possono essere applicate a tutti i casi in cui si riconosce un “contratto”.
Quindi:
- Per contratto si realizza una successione a titolo particolare e tra vivi sia nel diritto di proprietà sia in altri diritti;
- Il contratto fa parte delle fonti dell'obbligazione, cioè tra i fatti che costituiscono rapporti obbligatori; i rapporti hanno base in una prestazione, che è l'oggetto dell'obbligazione. La prestazione dev'essere suscettibile di valutazione economica. Il termine di riferimento più importante è l'interesse del creditore, che può essere patrimoniale o non patrimoniale.
Funzione del contratto
Art. 1321 c.c.: “costruire, regolare o estinguere (...) un rapporto giuridico patrimoniale”.
L'uso tradizionale individua due funzioni fondamentali del contratto:
- Traslativa: trasferisce la proprietà della cosa
- Obbligatoria: fa nascere obbligazioni a carico del venditore (consegnare la cosa) e del venditore (pagare il prezzo).
L'art. 1321 c.c. non dà rilievo alla funzione traslativa del contratto, a meno che non si attribuisca un significato molto esteso al verbo “regolare”.
Efficacia del contratto
Art. 1372 c.c.: “il contratto ha forza di legge tra le parti”.
La formula dà il senso dell'esercizio dell'autonomia (=regolare da sé i propri interessi) ed effetto del contratto è dunque quello di regolare certi interessi patrimoniali e i rapporti giuridici che li realizzano (stabilire cioè un certo regolamento di interessi).
Contratto-atto e contratto-rapporto
Se guardiamo alla fattispecie, cioè all'accordo contrattuale, il contratto è un atto giuridico, formatosi con il consenso di due o più parti. Se guardiamo alle conseguenze giuridiche dell'accordo, viene in evidenza il regolamento di interessi che nasce, e quindi il rapporto contrattuale che si stabilisce tra le parti.
L’atto è volto alla costruzione di effetti, tuttavia perché questi possano prodursi l’atto dev'essere esistente (l’esistenza è la conformità ai requisiti richiesti dalla legge) e valido (l’invalidità è la mancanza o il vizio di un elemento che il legislatore giudica essenziale perché l’atto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche). Solo allora potrà dirsi efficace (avente forza di legge tra le parti, art. 1372).
Ricordiamo però che anche l’atto invalido (annullabile) può produrre effetti e d’altra parte che non sempre l’atto valido è produttivo di effetti (per es. se chi l’ha compiuto non aveva il potere di disporre dei diritti o degli interessi cui l’atto si riferiva).
Quindi il contratto è un particolare tipo di atto giuridico che si realizza attraverso la conclusione di un accordo. Si usa dire che l'accordo è l'incontro di due volontà. Più precisamente, il contratto è un atto di autonomia e richiede perciò un comportamento dei contraenti che manifesti la loro volontà a contrarre. Il contratto può essere bi- o plurilaterale, quindi presentare due o più parti che si presentano come controinteressati.
In realtà, le norme scritte per il contratto sono valide anche per altri atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.).
Il contratto all'interno del codice
La parte del codice dedicata al contratto si articola in questa maniera:
- 1325-1371: il contratto come atto;
- 1372-1413: il contratto come rapporto;
- 1414-1452: nuovamente come atto;
- 1453-1469: nuovamente come rapporto.
Ricordiamo comunque che, secondo l’art. 1469-bis, le disposizioni del Titolo II si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. Il codice del consumo è stato introdotto con il d.lgs. 206/2005 e raccoglie tutte le norme attivate dalle direttive comunitarie a tutela del consumatore. Si va dalle norme sulla vendita dei beni di consumo a quelle sulla vendita a porta a porta, a quelle sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Come il codice civile, anche il codice di consumo si divide in parte generale (principi generali) e parte speciale (disciplina dei contratti tipici).
Quindi il codice divide i contratti in parte generale e speciale, e, all’interno di questa (a partire dal titolo III), menziona i singoli contratti.
Gli artt. 1321-1324 riguardano il contratto in generale:
- 1321 c.c. Nozione. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
- 1322 c.c. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
- 1322.2 c.c. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
- 1323 Norme regolatrici dei contratti. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo (II).
All’art. 1322 compaiono i tre principi di autonomia contrattuale, di libertà contrattuale, del dispositivo, ossia della disposizione del contenuto che avviene sulla base della volontà delle parti nei limiti dettati dalle norme imperative (dalla legge).
Contratti tipici: rendita, locazione, permuta, comodato, somministrazione, mutuo, contratto bancario, contratto di assicurazione. Ci sono anche sottotipi di questi contratti. Di tutti questi contratti si trova una disciplina. Si trovano anche leggi speciali (es: legge di locazione sui fondi rustici...).
Mentre per i contratti tipici esiste un tipo legale di disciplina contrattuale, quelli atipici non sono tipicizzati dal legislatore, ma sono nati nella prassi (a partire dagli anni ’70, come la sponsorizzazione e il leasing). In particolare il leasing, tipo di contratto misto, funziona così: si riceve in godimento un determinato bene, si pagano mensilmente le rate e dopo tre anni si decide se acquistarlo o meno. Se lo si acquista le rate vengono conteggiate nel prezzo totale, altrimenti non si paga più niente, né si riceve niente.
Il principio di buona fede
Alla base in tutte le fasi di realizzazione del contratto (Cass. n. 13208/2010). È un dovere di correttezza (o di buona fede oggettiva) che la legge impone. La legge inoltre prevede (con particolare riferimento alla contrattazione c.d. diseguale, vedi tutela del consumatore o dell'utente):
- Un dovere reciproco di informazione con riguardo ad eventuali vizi del contratto (art. 1388)
- Degli obblighi di trasparenza nel formulare le clausole in modo chiaro e comprensibile e di usare termini chiari e precisi.
Responsabilità precontrattuale: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (con correttezza e lealtà). Se una delle parti recede ingiustificatamente dalla trattativa in corso, quando questa si trovi ad un punto piuttosto avanzato, dà luogo ad illecito. Il recesso ha naturalmente efficacia, e le conseguenze, indicate come responsabilità precontrattuale, consistono nel risarcimento del danno.
L'illecito dovuto a malafede è comunque circoscritto al c.d. interesse negativo: non si estende cioè al c.d. interesse positivo all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.
La buona fede è anche il criterio fondamentale per l'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.): ciò è ritenuto dalla giurisprudenza “funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali e contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo” (Cass., n. 5329/2004).
La norma dell'art. 1375 c.c. impone alle parti una condotta di buona fede nell'esecuzione del contratto: significa che, al di là di quanto previsto nelle clausole contrattuali (e di quanto ricavabile da esse), i contraenti debbano comportarsi in tutto e per tutto come persone oneste e leali (in questo senso, la buona fede è fonte di integrazione degli effetti del contratto).
Complessivamente, le tre clausole (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.) rappresentano le espressioni più evidenti di un principio generale che pone la buona fede a fondamento e criterio di disciplina di tutta la materia contrattuale sia dal punto di vista dell'atto che del rapporto.
L'individuazione e lo sviluppo del principio sono stati anche troppo cauti nella giurisprudenza italiana nei primi decenni dopo la codificazione del '42, al punto da negare al canone di buona fede un rilievo giuridico autonomo. L'attenzione alla buona fede si è affermata nel tempo nella nostra giurisprudenza ed oggi appare come lo strumento non solo per l'interpretazione delle specifiche disposizioni del diritto delle obbligazioni e dei contratti, ma anche per una diretta soluzione di controversie. Il rilievo assegnato alla buona fede risulta poi sensibilmente accresciuto nella normativa codicistica di derivazione comunitaria a tutela del consumatore, in cui assume la funzione di strumento di controllo dell'equilibrio dello scambio contrattuale.
L'autonomia contrattuale e i suoi limiti
Autonomia: possibilità riconosciuta ai privati di provvedere a sé a regolare i propri interessi; l'atto giuridico, l'“atto negoziale” è lo strumento con cui si esercita questo potere.
Autonomia contrattuale: si riferisce ai rapporti giuridici patrimoniali e quindi agli interessi economici.
Fondamento dell'autonomia contrattuale:
- Art. 3.2 Cost. che riconosce ai cittadini la libertà di esplicazione della personalità umana;
- Art. 42 Cost. che tutela la libertà di iniziativa economica con il limite del rispetto dell'utilità sociale.
L'autonomia ha dei limiti dovuti a vari fattori, come la disponibilità dei propri beni:
- Limite della proprietà: es. il limite che deriva alla proprietà dalla disciplina della facoltà di edificare si risolve di necessità anche in un limite all'autonomia contrattuale del proprietario (che può essere limitata dalla concessione del Comune);
- Limite dell'iniziativa economica privata: es. i privati possono esercitare determinate attività per concessione o all'interno di un regime di monopolio statale (come la vendita del tabacco).
Ci sono limiti imposti dallo stato per regolare gli equilibri del mercato economico (es: salario minimo, prezzo minimo/massimo) e garantire la libertà di concorrenza.
La forza di legge del contratto
Art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce, di regola, effetti per i terzi.
Perciò:
- Come nessuno può disporre degli interessi altrui, nessuno può ingerirsi negli affari altrui se non ne ha il potere (che può essergli attribuito dalla volontà dell'interessato o per determinazione della legge);
- Neppure un vantaggio economico può essere imposto: la donazione è un contratto, non un atto unilaterale, così come la remissione del debito, atto unilaterale, perde efficacia se è rifiutata dal debitore.
Libertà di contrarre
Aspetto essenziale dell'autonomia è la libertà di concludere o non concludere un contratto. Ne è applicazione la facoltà di revoca della proposta o dell'accettazione del contratto fino al momento della conclusione (art. 1328 c.c.). Ma ci sono dei casi in cui la persona è obbligata a contrarre:
- Obbligo legale a contrarre: per determinazione di legge
- Obbligo convenzionale a contrarre: per un vincolo assunto in base a precedente contratto
Autonomia contrattuale e contenuto del contratto
Art. 1322 c.c.: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.
Esistono vari tipi di contratti:
- Contratti tipici: quelli previsti e regolati dalla legge (titolo III del Libro IV);
- Contratti atipici: contratti innominati creati dalla libera determinazione delle parti (es: contratto di skipass che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare gli impianti sciistici; contratto di parcheggio; contratto di leasing).
- Contratti misti: contratti innominati creati dalla combinazione di elementi propri a diversi contratti tipici (es: contratto di albergo, in cui l'albergatore dietro corrispettivo assicura una serie di prestazioni come l'alloggio, la fornitura di servizi, il deposito...)
Limiti alla libertà di concludere contratti atipici:
- Il rispetto delle norme imperative;
- La meritevolezza di tutela degli interessi (tecnicamente: il perseguimento di interessi socialmente utili; praticamente: basta che sia lecito).
Leasing: contratto di locazione nel quale però il conduttore entro una determinata scadenza prima del termine di locazione può, con la sua sola volontà (diritto potestativo) acquistare il bene pagando un corrispettivo.
Disciplina dei contratti atipici: tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute nel titolo II del Libro IV (art. 1323), la cui disciplina si applica quindi sia ai contratti tipici che a quelli atipici.
Due criteri per la disciplina dei contratti misti:
- Criterio dell'assorbimento: individuato l'elemento del contratto prevalente si applica la disciplina di quest'ultimo;
- Criterio della combinazione: si applica ai vari elementi la disciplina del contratto cui appartengono.
Quando una o più clausole di un contratto sono imposte da norme imperative (cioè inderogabili) la clausola difforme inserita nel contratto dei privati è nulla e sostituita di diritto da quella imposta, così che il contratto resti valido ma con un contenuto diverso da quello voluto dalle parti.
Un limite convenzionale alla libertà di cui parliamo deriva dal contratto normativo, che è quel contratto con cui si stabilisce appunto il contenuto dei contratti che in futuro si potranno concludere fra le parti. A differenza del contratto preliminare, il contratto normativo non obbliga a contrarre, ma solo ad inserire nei futuri contratti determinate clausole.
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