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DIRITTI REALI

Cosa: qualsiasi entità materiale o ideale o immateriale

Beni: a quali si riferiscono i diritti reali; soltanto le cose che possono formare oggetto di diritti, il bene deve essere giuridicamente rilevante per essere considerato tale, divisione dei beni: 45

BENI PRIVATI: essi appartengono ai privati

DEMANIALI: (lido del mare, spiaggia, fiumi e laghi)

BENI PUBBLICI: (strade, strade ferrate, acquedotti, immobili di interesse storico o archeologico)

PATRIMONIO DELLO STATO: Patrimonio disponibile, Patrimonio indisponibile

Altre divisioni dei beni:

- Beni immobili -> terreni e tutti quei beni che sono saldamente incorporati al suolo

- Beni mobili -> tutti gli altri (energia ad esempio)

Beni fungibili -> beni che si possono sostituire con gli altri

Beni infungibili -> beni unici e determinati, non è

indifferente la loro sostituzione con altri

Beni consumabili —> si consumano attraverso la loro utilizzazione

Beni inconsumabili —> beni suscettibili di utilizzazione multipla

Beni divisibili —> può essere suddiviso in più parti senza che ne vengano alterate le caratteristiche e la destinazione economica

Beni indivisibili —> se suddivisi perdono la loro destinazione economica

Beni esistenti —> beni che esistono in natura

Beni futuri —> beni non ancora venuti ad esistenza

Patrimonio: è il complesso di rapporti attivi e passivi facenti capo ad una persona, il patrimonio comprende debiti e crediti

I Frutti sono beni che provengono da un altro bene, possono essere:

  • Frutti naturali —> provengono direttamente da un altro bene, vi concorra o no l'opera dell'uomo
  • Frutti civili —> frutti che si traggono dalla cosa come corrispettivi del godimento che altri ne abbia

Le pertinenze —> art.

817 c.c. sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento della cosa detta "principale"

La proprietà

La proprietà è il diritto reale per eccellenza, in re propria, essa è unica ed unica ne è la regolazione. Il diritto consiste nel godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

La proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati, essa è garantita e riconosciuta dalla legge determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderli accessibili a tutti. Oggetto del diritto di proprietà possono essere beni mobili o immobili.

Modi di acquisto della proprietà:

  • A titolo originario -> l'acquisto della proprietà si giustifica e trova fondamento in un rapporto
direttodella persona con la cosa indipendentemente dal rapporto giuridico con il precedente proprietario- A titolo derivativo —> essa deriva da un precedente rapporto di proprietà cosicché l’acquirente deldiritto succede al precedente titolare 47Usucapione —> un soggetto dopo un tot. di tempo che ha il possesso di un bene diventa ilproprietario tramite acquisto a titolo originario, dato che il vecchio proprietario si è disinteressato albene (20 anni generalmente)Occupazione —> La proprietà si acquista con la presa di possesso della cosa (mobile) priva diproprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene (animus occupandi), non deve esserericonosciuto o certificato da qualcuno. Se viene messa in dubbio il giudice riconoscerà il diritto tramiteuna sentenza dichiarativa (sentenza volta a fare chiarezza circa una situazione preesistente edichiara lo stato giuridico dei fatti e non rileva nemmeno la buonaproprietario del fondo e metà a chi lo ha trovato. Se il tesoro viene scoperto durante lavori agricoli o di costruzione, spetta per intero al proprietario del fondo. - Occupazione di cose mobili: art. 934 c.c. si può acquistare la proprietà di una cosa mobile che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale della cosa o per il controllo esclusivo della stessa. - Occupazione di cose immobili: art. 935 c.c. si può acquistare la proprietà di una cosa immobile che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale della cosa o per il controllo esclusivo della stessa. - Occupazione di animali: art. 936 c.c. si può acquistare la proprietà di un animale che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale dell'animale o per il controllo esclusivo dello stesso. - Occupazione di beni mobili non registrati: art. 937 c.c. si può acquistare la proprietà di un bene mobile non registrato che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale del bene o per il controllo esclusivo dello stesso. - Occupazione di beni mobili registrati: art. 938 c.c. si può acquistare la proprietà di un bene mobile registrato che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale del bene o per il controllo esclusivo dello stesso, ma è necessario anche il trascriversi dell'occupazione nei registri pubblici. - Occupazione di beni immobili: art. 939 c.c. si può acquistare la proprietà di un bene immobile che non ha proprietario attraverso l'occupazione. L'occupazione può avvenire per il possesso materiale del bene o per il controllo esclusivo dello stesso, ma è necessario anche il trascriversi dell'occupazione nei registri pubblici.Ritrovatore: emetà al proprietario del fondo. Se viene trovato non per effetto del caso (un impresa edile scava per una costruzione e ritrova un tesoro) il tesoro spetta al proprietario del fondo, se invece ha valore culturale o artistico apparterrà allo stato. Animali mansuefatti: art. 925 c.c. un animale è mansuefatto se è addomesticato. Il proprietario ha diritto ad inseguirlo in fondi altrui se sta scappando, se nell’inseguimento si danneggia la coltura del terzo si dovrà indennizzare il danno. Se invece l’animale scappa e non viene reclamato per 20 giorni diventerà proprietario colui che ospiterà nel suo fondo il suddetto animale. Accessione: qualunque opera (edificio, piantagione) esistente sopra o sotto il suolo di un proprietario, per accessione il proprietario del terreno diventa proprietario di ciò che viene costruito sopra o sotto di esso. Non è necessaria nessuna attività del proprietario del fondo.il diritto si acquista istantaneamente. Ci deve essere "una incorporazione tra cose", si divide in più categorie: - Accessione da mobile a immobile -> si usano beni mobili per creare un bene immobile, regolato da art. 935 e 936 - Accessione da immobile a immobile -> succede per cause naturali solitamente, alluvione. Art 941 e 944 - Accessione da mobile a mobile -> art. 939 c.c., si ha unioni o commistione quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari vengono unite o mescolate in modo da formare un unicum ma sono separabile senza notevole deterioramento, in questo caso ognuno conserva la proprietà della sua cosa e ha il diritto di effettuare la separazione. Se un bene ha un valore di molto superiore all'altro allora la cosa di valore superiore accorpora della cosa inferiore, il proprietario quindi pagando il costo del bene inferiore diventerà proprietario del bene finale. Se c'è commistionec’è mescolanza tra beni mobili che non sono divisibili successivamente si riprende tanto dello stesso bene, se essa è avvenuta in malafede è dovuto il risarcimento dei danni. Accessione invertita —> art. 938 durante la costruzione di un edificio il costruttore occupa in buona fede parte del fondo e il proprietario non fa nulla, entro tre mesi il costruttore diventa proprietario del fondo solo corrispondendo al proprietario il doppio del valore del fondo più il risarcimento del danno. Specificazione —> qualcuno usa una materia che non gli appartiene per formare una nuova cosa. Se un soggetto mette la manodopera ed un altro soggetto la materia diventa proprietario del bene chi ha contribuito maggiormente alla creazione di quest’ultimo pagando il valore dell’apporto dell’altro soggetto (manodopera o materia prima). La proprietà è regolata unitariamente, sia per bene mobili o immobili o altri, ma alcuni beni.

hanno regole speciali, in particolare l'art. 840 riguarda la proprietà fondiaria (terreni), la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e si estende allo spazio sovrastante.

I fondi si dividono in:

  • Agricoli - destinati all'agricoltura
  • Urbani - destinati all'edificazione di edifici

Il proprietario può decidere di chiudere il fondo ed impedirne l'accesso come e quando vuole secondo l'art. 841 del c.c., l'accesso al fondo è regolato dall'art. 843 (per caccia o pesca non può impedirne "l'invasione" di terzi). L'art. 844 parla delle immissioni, ossia tutte quelle esalazioni, immissioni di fumo, calore, di rumori o vibrazioni che determinano una turbativa del proprietario. Il proprietario può opporsi a queste immissioni solo se superano i limiti della normale tollerabilità.

Rapporti di vicinato: sono regolati dal

diritto per quanto riguarda il regolamento dei confini. Le costruzioni devono avere tutti una distanza minima di 3 metri l'una dall'altra, salvo distanza maggiori stabilite da regolamenti comunali considerando lo stato dei luoghi. Il proprietario può costruire un muro di isolato (cinta) non più alto di 3 metri e deve rispettare i limiti di distanza tra le proprietà. Se il muro è costruito sul confine vuol dire che delimita le due proprietà, il proprietario del fondo adiacente può obbligare chi non lo ha costruito a diventare comproprietario del muro pagando la metà dei costi di erezione dello stesso. Prenderà anche parte ai costi della manutenzione dello stesso.

Le luci: aperture nei muri che consentono il passaggio di luce o di aria (velux)

Vedute: consentono di affacciarsi e di guardare fuori e gli altri di guardare dentro

Atti emulativi: seconda norma in materia di proprietà (art. 833), sono uno dei principali

limiti posti al diritto di proprietà a difesa del diritto stesso di proprietà. Sono quegli atti che hanno come scopo la redazione di danno o molestia ad altri proprietari. Azioni a difesa della proprietà: innanzitutto dovrà essere dimostrata la presenza del diritto, sono azioni esercitabili contro chiunque e sono possessorie: - Azioni di rivendicazione -> il proprietario fa valere il suo diritto al fine di riprendersi la cosa, dimostrando di esserne effettivamente proprietario a titolo originario. Se il bene viene venduto da chi se ne è impossessato, il giudizio continua e il proprietario a cui viene riconosciuto il diritto di proprietà avrà diritto a riprendersi il bene dal terzo, essa è un'azione imprescrittibile. - Azione negatoria -> diretta a far dichiarare l'inesistenza di diritti altrui sul bene. Può essere usata anche per impedire le turbative o molestie al diritto di proprietà tramite una.

sentenza costitutiva. È anche essa una azione imprescrittibile- Azione di regola

Dettagli
A.A. 2020-2021
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pongelli Giacomo.