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Istituzioni: Parola che nasce dal Diritto Romano, compilazione di manuali di Diritto per le scuole dell’Impero
Giustiniano
Corpus Iuris Civilis: Alla base del diritto comune europeo dal Medioevo alla fine del ‘700
Diritto: Insieme di norme che regolano la nostra condotta, ogni aspetto della vita dei soggetti coinvolti nella
società.
Diritto Privato: Regola i rapporti tra posizioni paritetiche, cittadini vs cittadini.
Codice dell’Unità d’Italia 1865 Codice Civile 1942
Il diritto privato non è contenuto interamente nel codice civile, vi sono norme esterne ad esso che
integrano la materia limitando il potere dello stesso codice.
Processo di Codificazione: Superamento dell’idea di raggruppare e codificare.
Codice Civile: Fonte Primaria, costituito da 2969 Articoli suddivisi in 6 Libri
Libro Primo - Delle persone e della famiglia
Titolo I - Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
Titolo II - Delle persone giuridiche (Artt. 11-42)
Titolo III - Del domicilio e della residenza (Artt. 43-47)
Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (Artt. 48-73)
Titolo V - Della parentela e dell'affinità (Artt. 74-78)
Titolo VI - Del matrimonio (Artt. 79-230)
Titolo VII - Della filiazione (Artt. 231-290)
Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età (Artt. 291-314)
Titolo IX - Della potestà dei genitori (Artt. 315-342)
Titolo IX/bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari (Artt. 342bis-342ter)
Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione (Artt. 343-399)
Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento (Artt. 400-403)
Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (Artt. 404-432)
Titolo XIII - Degli alimenti (Artt. 433-448)
Titolo XIV - Degli atti dello stato civile (Artt. 449-455)
Libro Secondo - Delle successioni
Titolo I - Delle successioni (Artt. 456-564)
Titolo II - Delle successioni legittime (Artt. 565-586)
Titolo III - Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712)
Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)
Titolo V - Delle donazioni (Artt. 769-809)
Libro Terzo - Della proprietà
Titolo I - Dei beni (Artt. 810-831)
Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)
Titolo III - Della superficie (Artt. 952-956)
Titolo IV - Dell'enfiteusi (Artt. 957-977)
Titolo V- Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (Artt. 978-1026)
Titolo VI - Delle servitù prediali (Artt. 1027-1099)
Titolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139)
Titolo VIII - Del possesso (Artt. 1140-1170)
Titolo IX- Della denunzia di nuova opera e di danno temuto (Artt. 1171-1172)
Libro Quarto - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320)
Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)
Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)
Titolo IV - Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)
Titolo V- Dei titoli di credito (Artt. 1992-2027)
Titolo VI - Della gestione di affari (Artt. 2028-2032)
Titolo VII - Del pagamento dell’indebito (Artt. 2033-2040)
Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)
Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)
Libro Quinto - Del lavoro
Titolo I - Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)
Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221)
Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238)
Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246)
Titolo V - Delle società (Artt. 2247-2511)
Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)
Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)
Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574)
Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594)
Titolo X - Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620)
Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)
Libro Sesto - Della tutela dei diritti
Titolo I - Della trascrizione (Artt.2643-2696)
Titolo II - Delle prove (Artt. 2697-2739)
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia
patrimoniale (Artt. 2740-2906)
Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti (Artt. 2907-2933)
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (Artt. 2934-2969)
Il Diritto non ha una convergenza automatica con la moralità, poiché i valori comunemente condivisi
variano in ambito temporale e spaziale.
Scollamento in linea teorica, deve comunque attenersi la dottrina andando altrimenti inevitabilmente a
scontrarsi con la rappresentanza.
Vi sono quindi dei principi comuni alla morale e al legale.
Norma Giuridica: Si distingue per essere l’insieme di fattispecie e precetti.
Fattispecie: Descrizione di un fatto
Precetti: Comandi
Vediamo ora ad esempio l’articolo riguardante i contratti:
Art. 1321 CC
Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale.
Vi è in questo caso una norma definitoria, dove troviamo solamente la fattispecie ma non il precetto ovvero
viene fissato il perimetro della definizione di contratto anticipando i precetti contenuti negli articoli
successivi.
Le norme devono essere opportunamente interpretate per ricondurre un caso concreto specifico ad una
norma generale astratta.
Questo elemento di soggettività ineluttabile può creare dubbi interpretativi.
Le norme presenti nel Codice Civile contengono anche delle Disposizioni Preliminari e Attuative, che si
occupano di spiegare l’interpretazione della legge, riconducendo le parole usate con le intenzioni del
legislatore in conformità con lo spirito della legge.
Diritto Vigente: Fermo e perenne
Diritto Vivente: Applicato ed interpretato nel contesto storico, mutamento del diritto.
Gli articoli rubricati, ovvero che riportano una frase introduttiva consentono di ricercare con maggiore
facilità gli articoli all’interno del codice, queste frasi non hanno un valore prescrittivo.
Alcuni articoli inoltre presentano sotto-articoli indicati con suffissi come .bis, .ter, ecc… in questi casi il
legislatore con il tempo ha aggiunto norme ad una data disciplina.
Siccome gli articoli non si possono traslare ma solo essere svuotati di contenuto e rimpiazzati, le aggiunte
devono inserirsi tra gli articoli presenti aggiungendo un suffisso.
Disposizione Preliminare: Disposizioni sulla legge in generale
Art. 12 CC
Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato.
La variabilità interpretativa deve seguire le linee guida che spinsero il legislatore storico a scrivere la data
norma facendo attenzione alle parole usate, attribuzione di un significato originale o attuale rispettandone
i criteri.
Interpretazione autentica: Viene emessa una legge il cui fine è quello di fornire una linea guida per
l’interpretazione di una legge precedente , la quale ha sollevato dubbi interpretativi.
Problema Teorico: Le leggi non possono operare retroattivamente, rischio di mascherare norme precedenti
andando a ridefinire le stesse con norme successive.
Analogia: Si muove nelle lacune legislative, tecnica logica per la quale si assimilano due casi differenti.
Nel diritto se un caso è sprovvisto di norme che lo regolano:
Si preleva una norma da un caso simile
Si attinge dai principi generali
Non è ammissibile, invece, l’analogia nella materia penale e per le norme di eccezionale o straordinaria
urgenza.
Interpretazione giurisprudenziale: Viene attuata dai giudici per applicare le norme ai casi concreti, viene
usata un’interpretazione letterale, analogica e di ratio.
Common Law VS Civil Law
GB e sistemi anglosassoni Sistemi dell’Europa continentale
Il precedente è vincolante per qualunque Per il criterio della tripartizione dei
altro caso simile che si verifichi in futuro. poteri il giudice non sconfina nel
potere legislativo.
Il giudice diventa legislatore di casi non Il giudice decide secondo le leggi
regolati da norme. applicandole in concreto.
Il diritto sale verso l’alto Il diritto scende dall’alto
Il sistema di giustizia civile italiano
I. Primo Grado: Tribunale o Giudice di pace Attore VS Convenuto
II. Secondo Grado: Corte di Appello Appellante VS Appellato
III. Cassazione: Corte di Cassazione / Corte Suprema
I diversi gradi di giudizio garantiscono le parti, non sono passaggi obbligatori ma permettono possibili
riesami del caso.
ITER:
a. Un privato decide di portare una problematica dal giudice avvalendosi del PRINICIPIO DI
DISPONIBILITA’.
b. Egli se procede diventa ATTORE e cita in giudizio la controparte, il CONVENUTO attraverso un ATTO
DI CITAZIONE o RICORSO.
c. La controparte non è obbligata a presentarsi, se non lo fa è definito in CONTUMACE, rimane quindi
inerte.
d. Se la controparte si presenta, si costituisce in giudizio attraverso una COMPARSA.
e. L’ATTORE ha l’ONERE DELLA PROVA, per veder accolta la domanda attraverso il PRINCIPIO DI
DISPONIBILITA’ DELLA PROVA.
f. Il giudice emette una SENTENZA, essa è DEFINITIVA solo se le due parti non ricorrono al grado
successivo o di massima se viene pronunciata dalla CORTE DI CASSAZIONE:
La sentenza non APPELLATA passa in GIUDICATO.
La sentenza APPELLATA passa in Corte d’Appello, se viene confermata le parti possono portarla al giudizio
di LEGITTIMITA’ alla Cassazione.
Nomofiliachia del Diritto: spetta alla Cassazione cercare il NESSO CAUSALE e non la semplice verifica dei
fatti.
Mentre nei sistemi di Common Law la sentenza del giudice crea un PRECEDENTE VINCOLANTE, nei sistemi
di Civil Law la Sentenza della Corte di Cassazione crea, attraverso la sua lettura della norma, un
PREDETENTE PERSUASIVO, andando a sconfessare in molti casi il giudizio dei primi due gradi.
Nel Common Law, per combattere la sovrabbondanza di Sentenze che si stratificano nel tempo, mutando la
materia stessa, si opera uno svecchiamento assicurato da:
Parlamento: Potere legislativo che corregge gli errori interpretativi legati all’evoluzione della
società.
Giudice: Arte di distinzione che ricalca due diverse fattispecie.
Non vi possono essere due casi identici, essi sono simili e permettono una variabilità, andando a creare
un nuovo precedente.
Il rischio di trovare dei precedenti contrastanti e la difficoltà di reperire le fonti hanno fatto pensare che il
Civil Law avrebbe potuto in qualche modo prevaricare, in fatto di potenzialità e sicurezza, rispetto al
Common Law.
Questa situazione è stata scongiurata dalla tecnologia, infatti, la creazione di banche dati multimediali
hanno permesso la gestione e la ricerca di tutte quelle fonti altrimenti ingestibili.
La Corte di Cassazione come visto può confermare la sentenza della Corte di Appello, può annullarla oppure
cassarla con rinvio, ovvero rimandare il giudizio ad un giudice di Secondo Grado fornendo i chiarimenti
necessari sull’interpretazione della norma.
Questa situazione porta inevitabilmente ad un sovraccarico giudiziario nei sistemi di Civil Law.
Libro Primo del Codice Civile Titolo I
Delle persone fisiche
Art. 1 CC
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.]
Art. 2 CC
Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal
caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Vengono nei Primi due articoli del Codice introdotti i tre tipi di capacità dell’essere umano:
CAPACITA’ GIURIDICA: L’essere umano è titolare di posizioni giuridiche soggettive, queste si
acquisiscono alla nascita e si perdono al momento della morte senza che durante l’arco della vita
possano subire restrizioni o essere perse.
Diritti: pretesa giuridicamente tutelata
Doveri: doverosità di tenere un certo comportamento
Obblighi: “ “ “ “ “ “
Obbligazioni: “ “ “ “ “ “
Onere: se vuoi ottenere un dato diritto devi compiere determinati atti
Facoltà: libertà di tenere o non tenere una determinata condotta
Potere: libertà di tenere una condotta che incide sulla sfera altrui
Potestà: potere nell’interesse di chi ne è soggetto.
CAPACITA’ DI AGIRE: Dinamica e attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, la si acquisisce al
momento della maggiore età e la si perde al momento della morte, durante l’arco della vita può
subire delle limitazioni o la sua perdita.
Gli atti giuridici sono ad esempio: Matrimonio, Procura, Contratto, …
CAPACITA’ NATURALE: La si associa alla capacità di intendere e di volere, rappresenta la capacità di
rendersi effettivamente conto delle azioni che si compiono, conoscendone le conseguenze.
Questa esiste a prescindere dalla legge ed è soggettiva essendo correlata alla capacità di agire
legittimando quest’ultima.
La capacità naturale si può detenere anche senza possedere quella di agire (minorenne in grado di
intendere e di volere.)
La capacità di agire si può detenere anche senza possedere quella naturale (un disabile assistito).
In questo caso si dovrà ricomprimere la capacità di agire, in maniera conforme alle sue capacità.
Posizioni Giuridiche:
DIRITTO: pretesa giuridicamente tutelata (attiva)
POTERE: se un soggetto tiene una condotta che influisce sulla sfera giuridica altrui
FACOLTA’: se un soggetto tiene una condotta che non influisce sulla sfera giuridica altrui
DOVERE: un soggetto è tenuto a tenere un comportamento (attivo o omissivo.)
POTESTA’: incide come potere dato nell’interesse di un soggetto
ONERE: somiglia al dovere, ma va soddisfatto solo se il soggetto vuole attivare un dato procedimento (se
vuoi devi)
1. DIRITTI
A seconda del contenuto della pretesa:
Relativi: si traduce in una pretesa verso una o più persone con cui sono in relazione (diritti di famiglia e di
credito).
Assoluti: si traduce in una pretesa verso tutti “erga-omnes” (diritti reali e della personalità).
A seconda dell’oggetto:
Patrimoniale: contenuto economico, non cessano con il soggetto che ne è titolare, venendo trasferiti ad
altri.
Non Patrimoniali: contenuto non economico, cessano con il soggetto che ne è titolare.
A seconda della posizione che assume il diritto (paternalismo):
Disponibili: consente al suo titolare di disporre di un diritto.
Non Disponibili: non consente al suo titolare di disporre di un diritto, tutelandolo.
Istituto giuridico di rappresentanza:
Un soggetto agisce in nome e per conto di un altro che viene privato della capacità di agire, totalmente o
parzialmente.
VOLONTARIA:
Nasce per volontà del rappresentato, che investe un altro soggetto di questo potere, il rappresentante
risulta quindi essere capace, essendo autonomo nella scelta attraverso una procura.
LEGALE:
E’ la legge a dare a qualcuno il potere di rappresentare un altro soggetto poiché riconosciuto incapace.
Rappresentante Legale.
Minorenne
Due rappresentanti legali (genitori), attraverso la particolare forma di Potestà.
Revocabilità dei giudizi, modulabili al variare delle condizioni, riguarda tutti i provvedimenti della
famiglia.
Maggiorenne:
1. Interdizione
Abituale infermità mentale di persone maggiorenni o minore emancipato (sedicenne sposato),
incapacità naturale.
INTERDIRE: sentenza del tribunale che toglie la capacità di agire nominando in TUTORE che si
occupa dell’INTERDETTO. Art. 414 CC
Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende
incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata
protezione.
2. Inabilitazione:
Abituale vizio di mente per il quale il soggetto conserva un margine di capacità naturale
INABILITARE: sentenza del tribunale che limita la capacità di agire nominando un CURATORE
che assiste l’INABILITATO. Art. 415 CC
Persone che possono essere inabilitate.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere
inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto
un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
Critiche mosse verso questi due istituti:
Stigmatizza
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