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DOLO
Secondo l’intenzione, evento attivo od omissivo, condotta e conseguenze prevedute e volute.
Colpa:
Contro l’intenzione, evento preveduto ma non voluto si verifica per la violazione di leggi, regolamenti,
ordini e discipline.
Dolo e Colpa sono definizioni del CP e non del CC.
Il Codice Civile con l’Art 2043 crea una norma atipica, prevede un’apertura dell’applicabilità.
Il Codice Penale costituisce la terza via: La preterintenzione, condotta che va oltre allo scopo.
Nel Codice Penale il Dolo si declina per intensità collocando la sanzione tra un minimo ed un massimo
secondo aggravanti e attenuanti facendo aderire la punizione al fatto concreto.
Si passa dall’impeto alla premeditazione, azioni di diversa gravità poiché frutto di elementi soggettivi.
Il dolo può essere diretto ovvero di I Grado, quando la volontà e la rappresentazione configurano lo scopo
dell’azione.
Il dolo può essere indiretto di II Grado, quando viene commesso un reato che non coincide con lo scopo
prefissato.
Il Dolo eventuale prevede che il soggetto non aspiri al raggiungimento di uno scopo illecito ma nel suo agire
commette un fatto dannoso accettando il rischio di tenere una condotta apparentemente non punibile ma
che provoca una conseguenza perseguibile.
La Colpa può essere incosciente, prevedere una negligenza tenuta in modo non prevedibile di cagionare un
danno.
La Colpa può essere cosciente, prevedere una negligenza tenuta in modo volontario ridimensionando la
gravità delle conseguenze.
Colpa cosciente e Dolo eventuale pur essendo due fattispecie diverse trovano solo una sfumatura che le
diversifica, l’accettazione del rischio configura il dolo.
In un Procedimento Civile bisogna provare il dolo o la colpa.
Le parti si presentano in giudizio, l’onere della prova è a carico della parte attrice ovvero il danneggiato
secondo l’Art 2043.
L’Art 2043 parifica il dolo e la colpa in tutte le lo loro sfaccettature.
Si rende più facile l’onere della prova siccome il danneggiato, per provare il dolo deve soltanto dimostrare
l’inosservanza di norme che avrebbero impedito l’evento dannoso.
IMPUTABILITÀ Art. 2046 CC
Imputabilità del fatto dannoso.
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui
lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Capacità naturale come vincolo per la risarcibilità in parallelismo con il sistema penale.
Art. 85 CP
Capacità d'intendere e di volere.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non
era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
Distinzione sulla base dell’età:
0-14 Non imputabile
14-18 Imputabile per minori a discrezione del giudice
18- Imputabile dopo verifiche
Nel sistema civile non si prevedono queste categorie siccome la pena erogabile è meno onerosa e verte su
di un risarcimento civile.
L’azione civile agisce secondo un dovere di legge sociale o contrattuale sul sorvegliante riconosciuto
dell’incapace, il quale viene punito per una responsabilità indiretta che prevede la Colpa.
Se non vi è un sorvegliante o c’è ma fornisce una prova liberatoria, il sistema forza i limiti prevedendo la
riallocazione del danno attraverso un istituito che permette al giudice di liquidare un’equa indennità del
caso concreto che sostituisce il risarcimento
CONFRONTO TRA L’ART 1218 e L’ART 2043
Il 1218 prevede che esista una obbligazione disattesa
Il 2043 non prevede che esista una obbligazione tra le due parti (extra-contrattuale)
In entrambi i casi è previsto il risarcimento.
Secondo il 1218 l’onere della prova del debitore, per dimostrare:
Di non aver adempiuto per una impossibilità a lui non imputabile
Di aver adempiuto
Secondo il 2043 l’attore deve provare il fatto dannoso e il nesso causale con dolo o colpa per dimostrare la
lesione ricevuta come fatto illecito.
Il concorso del creditore vede uno sconto della parte risarcitoria.
Art. 2047 CC
Danno cagionato dall'incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in
considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 CC
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o
delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto
impedire il fatto.
Responsabilità di genitori, precettori e maestri d’arte per fatti commessi da soggetti che sono figli, discepoli
o apprendisti.
La norma deriva dal Codice di napoleone ed estata riportata nel Codice del ’42, l’adattamento della norma
potrebbe avvenire come aggiornamento lessicale.
Un incapace ricade nel 2047 altrimenti nel 2048.
Il fatto commesso da un terzo responsabile esso tesso del fatto illecito poiché imputabile, ma che produce
una responsabilità indiretta aggiuntiva di genitore, precettore o maestro d’arte in solido con il responsabile.
Il creditore che riceve danno da un figlio, discepolo o apprendista può rifarsi su questo e su chi e ha
responsabilità in solido.
Il corresponsabile può dare prova liberatoria se dimostra di non aver potuto impedire il fatto, altrimenti la
presunzione può prendere forma per due tipi di responsabilità:
Culpa in educando (nell’educazione)
Culpa in vigilando (nella vigilanza)
Le figure diverse dai genitori sono maggiormente tutelate nella prova liberatoria dimostrando tempo e
luogo., mentre per i genitori si tratta di fornire una prova “diabolica” poiché il minore capace di intendere e
di volere non può essere continuamente vigilato provando di non aver impedito il fatto, poiché risulta
esserci la prova in educando.
Il fatto in sé evidenzia la condotta antisociale facendola trasporre come cattiva educazione da parte dei
genitori.
L’impossibilità della prova può essere smorzata per i genitori che non vivono con il minore, rimanendo
comunque la patria potestà manca l’aspetto educativo, ridimensionandone la responsabilità.
La responsabilità del 2048 sollecita e rafforza l’obbligo educativo verso il figlio.
Art. 2049 CC
Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Padroni e committenti sono concetti tipici del ’42, l’articolo si struttura nell’ottica del favor creditoris che
genera meccanismi virtuosi per vigilanza e selezione del datore di lavoro.
Il dipendente è imputabile se responsabile, in solido con il datore di lavoro per il risarcimento.
La responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti si ricostruisce se:
Vi è un rapporto di lavoro tra Dipendente e Datore
Se il danno arrecato nell’esercizio delle competenze a cui il lavoratore è stato adibito.
Incombenza: non coincide con l’adempimento ad un comando ma si parla di occasionalità necessaria,
responsabilità del datore di lavoro anche quando l’ordine impartito e la mansione assegnata hanno
costituito una occasione necessaria per la commissione di un fatto illecito.
Art. 2050 CC
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Elemento di maggiore potenzialità lesiva verso i terzi come conseguenza dello sviluppo di tecniche e
tecnologie.
Ubi commoda, ibi incommoda: Chi trae vantaggio da una attività dannosa risponde dei danni cagionati da
terzi se non prova di aver adottato misure idonee ad impedire il danno.
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
Dilatazione del campo di operatività delle norme a vantaggio del creditore danneggiato: tratto comune
della norma della responsabilità.
Attività pericolosa estesa alla attività con un rischio superiore alla media.
L’onere della prova a carico del convenuto non seguendo il 2043, il quale deve dimostrare:
Aver adottato misure idonee per evitare il danno (diligenza)
Rispetto delle norme di sicurezza
Adeguatezza dei sistemi di sicurezza
L’attore deve soltanto provare gli elementi oggettivi, la responsabilità oggettiva che verte sul danno, il fatto
e il nesso causale.
Vi può quindi essere una responsabilità per fatto illecito, incentivando chi trae vantaggio ad adottare
maggiori sistemi di sicurezza, assicurandosi o rivedendo i processi produttivi.
Circolazione di veicoli: Art. 2054 CC
Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in
solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da
difetto di manutenzione del veicolo.
Grande parte degli illeciti, statisticamente riguarda la circolazione dei veicoli, particolarità della prescrizione
derivante dal fatto illecito commesso dalla circolazione del veicolo.
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