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CAPITOLO 6.1.2: SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali sono organizzate in funzione del capitale e l’attività di impresa si realizza
attraverso il capitale (insieme di beni messi a servizio del progetto). In questo tipo di società si
realizza di più e fortemente la separazione dei patrimoni personali (divisi totalmente quindi, queste
società hanno sempre l’autonomia patrimoniale perfetta) e non c’è necessariamente la pluralità dei
soci (cioè può esistere anche una società di capitali a socio unico). Nelle società di capitali quindi
c’è una parte del capitale personale di ogni socio che viene messa da parte e solo questa può essere
attaccata. Le società di capitali sono:
• La SRL (capitale minimo di 10mila euro)
• La SPA (capitale minimo di 120mila euro)
• La società di accomandita per azioni
CAPITOLO 6.2: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE (NON PROFIT)
Gli enti non-profit sono:
• Associazioni, sono quelle che si basano prevalentemente sulla pluralità di
persone/associati, comunanza di scopo, stabilità dell’organizzazione. In queste esistono due
distinzioni:
Associazioni riconosciute, sono quelle che, attraverso un procedimento fatto presso il
o prefetto competente territoriale, ricevono un provvedimento di riconoscimento e
l’autonomia patrimoniale perfetta, cioè la separazione del patrimonio dell’ente da quello
degli associati, quindi risponde solo quello dell’ente.
L’ente può anche non essere in grado di pagare e quindi bisogna verificare la sua capacità
patrimoniale e se è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. In queste associazioni
non c’è un capitale/patrimonio minimo stabilito per legge e quindi l’adeguatezza viene
valutata dal prefetto durante il processo di riconoscimento (valutazione discrezionale
che avviene in funzione dello scopo perseguito dall’associazione e verifica l’adeguatezza
del patrimonio sia sotto il profilo di far fronte alle obbligazioni sia sotto il profilo della
capacità di raggiungere lo scopo). Durante il processo di riconoscimento il prefetto valuta
anche la liceità dello scopo (cioè se è conforme alla legge), l’adeguatezza del patrimonio,
la legittimità delle regole statutarie.
In queste, per risolvere il problema della responsabilità verso terzi, le regole statutarie e
la loro validità/legittimità viene valutata dal prefetto e, al fine di farle conoscere ai terzi
(che devono conoscerle perché possono fare affidamento solo sul patrimonio
dell’associazione e non su quello personale degli associati), questi documenti devono
essere fatti nella forma dell’atto pubblico (cioè un atto integralmente redatto da un
pubblico ufficiale quindi da un notaio o da un segretario del municipio [non dalle parti],
deve essere fatto alla presenza di due o più testimoni e ovviamente firmato da tutte le
parti interessate). L’atto pubblico ha valore assoluto in giudizio salvo un procedimento
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di querela di falso (cioè l’unico modo per non reputarlo valido è dimostrare che il
pubblico ufficiale ha dichiarato il falso)
Associazioni non riconosciute, si hanno se non si ottiene il riconoscimento per svariati
motivi (regolamentazione non conforme, non c’è atto pubblico ecc.) si avrà una
associazione non riconosciuta. Se lo scopo di una associazione è illecito si ha una
comunque una associazione ma a delinquere. Sono associazioni non riconosciute anche
quelle di fatto
• Fondazioni, queste tendono a realizzare la separazione del patrimonio (quindi è l’opposto
dell’associazione che invece mette insieme più persone per scopo comune). Non esistono
fondazioni che non abbiano autonomia patrimoniale perfetta (nelle associazioni invece ci
sono): se viene meno questa condizione, la fondazione non sussiste. La definizione esatta di
fondazione è “patrimonio dedicata a uno scopo” (quindi i soggetti sono messi totalmente
da parte). Di conseguenza, la fondazione va fatta per forza con atto pubblico: questo atto
non è l’atto costitutivo (perché non è un accordo) ma è il negozio di fondazione (per negozio
si intende un particolare atto giuridico), questo è un atto in cui il soggetto destina un
patrimonio a uno scopo sociale, pluralistico, esterno ecc. ovviamente no-profit. L’altro atto
attraverso si può fare la fondazione è il testamento (che può essere fatto come atto
pubblico oppure no), cioè alla morte il titolare decide di destinare tutto o parte del
patrimonio personale al perseguimento di uno scopo (se fa il testamento con atto pubblico
la fondazione si fa prima). Nel negozio di fondazione o nel testamento va indicato
l’amministratore, la denominazione e lo scopo della fondazione. Per ottenere l’autonomia
patrimoniale perfetta, il negozio di fondazione viene verificato dal prefetto che valuta la
liceità della fondazione e la congruità del patrimonio con lo scopo. Alla vita della fondazione,
non è detto che partecipi il fondatore, anzi questo una volta stabilita la parte del suo
patrimonio da destinare ad essa, resta totalmente fuori da questa. Tutte le attività fatte
dall’assemblea dei soci nelle associazioni, nelle fondazioni vengono fatte dall’autorità
governativa che è la rappresentanza locale dello Stato (si trova sempre nella prefettura o
nell’ente locale competente per area). Tra le cose che fa l’autorità governativa, c’è il
verificare la possibilità di raggiungere lo scopo in corso d’opera: se questo diventa
irraggiungibile, si determina una causa di scioglimento della fondazione che quindi si
estingue cosi come una associazione (il patrimonio residuo va destinato a un altro ente che
fa lo stesso scopo o uno scopo simile)
• Comitati, non centrano nulla con il CONI; i comitati (riconosciuti o non-riconosciuti) sono
quelli regolati dal codice civile e sono quelli creati, ad esempio, per la ricostruzione dopo
una catastrofe ecc., cioè tutti quelli che raccolgono fondi dai privati per realizzare una data
attività (anche una competizione sportiva; evento singolo [quindi comitato temporaneo] o
attività ripetuta nel tempo). Nei comitati ci sono i sottoscrittori (sono i privati che danno i
soldi e basta, fanno solo questo, hanno una obbligazione a dare al comitato un dato
patrimonio scelto), i promotori o organizzatori del comitato, (cioè coloro che lo istituiscono
e che hanno l’obbligo di creare il comitato nelle forme di legge) e hanno anche l’obbligo di
assegnare allo scopo designato i fondi raccolti (quindi i responsabili di dare i soldi presi dai
privati allo scopo previsto dal comitato; se usano i soldi per loro allora ne pagano
personalmente). Ci sono poi anche i componenti del comitato che sono paragonabili agli
associati dell’associazione, cioè coloro che compongono stabilmente il comitato e verificano
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le attività dei promotori (non sono ovviamente responsabili delle azioni di questi ultimi). Il
comitato devono fare il rendiconto di gestione del comitato (quindi annotare le spese):
questi soldi possono essere presi dai fondi raccolti ma devono essere rendicontati e
approvati (in pratica sono e devono essere delle spese lecite compatibili con lo scopo e
quindi i promotori non devono rispondere di queste, ovviamente se fatte nei limiti). Se la
finalità diventa impossibile o è realizzata da altri, i soldi vanno restituiti ai sottoscrittori e il
comitato viene chiuso. Il comitato viene creato con l’atto costitutivo (atto pubblico se
riconosciuto e quindi autonomia patrimoniale perfetta e viceversa; funziona esattamente
come l’associazione)
Come anticipato, possono anche nascere associazioni di fatto (non riconosciute), cioè sono
associazioni in cui c’è regolamentazione, scopo comune, soci ecc., ma manca l’atto scritto e quindi
queste esistono concretamente ma non esistono legalmente/come diritto (cioè l’associazione esiste
materialmente ma non è registrata da nessuna parte ne ha documenti scritti).
La differenza principale tra associazione riconosciuta e non riconosciuta è che in quella riconosciuta
risponde alle obbligazioni solo il patrimonio dell’associazione, in quelle non-riconosciute rispondono
anche in modo illimitato tutti coloro che hanno agito per conto e in nome dell’associazione (gli
amministratori).
Chi agisce per nome e conto di un ente, è responsabile dell’ente e dei suoi obblighi; il semplice
associato non risponde degli obblighi dell’ente.
CAPITOLO 6.2.1: CREAZIONE DI ENTI – FORME DI DOCUMENTI E NORMATIVE
Nella creazione di enti (sia associazioni sia società più grandi) con due o più persone/soci, c’è
bisogno di creare un documento/sistema che regola i rapporti tra questi: i potenziali associati infatti
devono condividere le regole di funzionamento dell’ente (come si chiama l’ente, la sua sede, cosa
farà, come lo farà ecc.) e lo fanno tramite l’atto costitutivo.
L’atto costitutivo e l’atto che costituisce l’ente e in cui gli associati manifestano la volontà di dare
vita all’ente; è un atto di natura contrattuale in cui tutte le volontà dei singoli devono essere
perfettamente uguali e pieno consenso su tutti gli elementi di questo come la denominazione, lo
scopo, il patrimonio inteso come beni conferiti all’ente per il raggiungimento dello scopo, la sede e
colui che lo rappresenta e agisce in nome e per conto di esso.
Allegato all’atto costituivo c’è lo statuto che invece è il documento che contiene le regole di
funzionamento dell’ente: cioè come si persegue lo scopo e come si risolvono i problemi che possono
esserci durante la vita dell’ente (quindi come si riunisce e decide l’assemblea, cosa può deliberare,
come si nominano nuovi rappresentati, come si escludono gli associati, come si scioglie l’ente ecc.).
La scrittura privata autenticata è un documento redatto per iscritto dalle parti, sottoscritto da
queste in presenza del pubblico ufficiale (a differenza dell’atto pubblico, il pubblico ufficiale attesa
solamente l’identità del sottoscrittore, cioè tizio è veramente tizio e quella è la sua volontà, non
garantisce però che quella scritta nel documento sia l’effettiva volontà del soggetto in quanto il
documento non lo scrive lui). Di questo documento quindi, si può contestare solamente il contenuto
ma non la paternità/riconducibilità del documento in quanto questa viene verificata (la
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contestazione della paternità si pu&o