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CAPITOLO 6.1.2: SOCIETA’ DI CAPITALI

Le società di capitali sono organizzate in funzione del capitale e l’attività di impresa si realizza

attraverso il capitale (insieme di beni messi a servizio del progetto). In questo tipo di società si

realizza di più e fortemente la separazione dei patrimoni personali (divisi totalmente quindi, queste

società hanno sempre l’autonomia patrimoniale perfetta) e non c’è necessariamente la pluralità dei

soci (cioè può esistere anche una società di capitali a socio unico). Nelle società di capitali quindi

c’è una parte del capitale personale di ogni socio che viene messa da parte e solo questa può essere

attaccata. Le società di capitali sono:

• La SRL (capitale minimo di 10mila euro)

• La SPA (capitale minimo di 120mila euro)

• La società di accomandita per azioni

CAPITOLO 6.2: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE (NON PROFIT)

Gli enti non-profit sono:

• Associazioni, sono quelle che si basano prevalentemente sulla pluralità di

persone/associati, comunanza di scopo, stabilità dell’organizzazione. In queste esistono due

distinzioni:

Associazioni riconosciute, sono quelle che, attraverso un procedimento fatto presso il

o prefetto competente territoriale, ricevono un provvedimento di riconoscimento e

l’autonomia patrimoniale perfetta, cioè la separazione del patrimonio dell’ente da quello

degli associati, quindi risponde solo quello dell’ente.

L’ente può anche non essere in grado di pagare e quindi bisogna verificare la sua capacità

patrimoniale e se è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. In queste associazioni

non c’è un capitale/patrimonio minimo stabilito per legge e quindi l’adeguatezza viene

valutata dal prefetto durante il processo di riconoscimento (valutazione discrezionale

che avviene in funzione dello scopo perseguito dall’associazione e verifica l’adeguatezza

del patrimonio sia sotto il profilo di far fronte alle obbligazioni sia sotto il profilo della

capacità di raggiungere lo scopo). Durante il processo di riconoscimento il prefetto valuta

anche la liceità dello scopo (cioè se è conforme alla legge), l’adeguatezza del patrimonio,

la legittimità delle regole statutarie.

In queste, per risolvere il problema della responsabilità verso terzi, le regole statutarie e

la loro validità/legittimità viene valutata dal prefetto e, al fine di farle conoscere ai terzi

(che devono conoscerle perché possono fare affidamento solo sul patrimonio

dell’associazione e non su quello personale degli associati), questi documenti devono

essere fatti nella forma dell’atto pubblico (cioè un atto integralmente redatto da un

pubblico ufficiale quindi da un notaio o da un segretario del municipio [non dalle parti],

deve essere fatto alla presenza di due o più testimoni e ovviamente firmato da tutte le

parti interessate). L’atto pubblico ha valore assoluto in giudizio salvo un procedimento

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di querela di falso (cioè l’unico modo per non reputarlo valido è dimostrare che il

pubblico ufficiale ha dichiarato il falso)

Associazioni non riconosciute, si hanno se non si ottiene il riconoscimento per svariati

motivi (regolamentazione non conforme, non c’è atto pubblico ecc.) si avrà una

associazione non riconosciuta. Se lo scopo di una associazione è illecito si ha una

comunque una associazione ma a delinquere. Sono associazioni non riconosciute anche

quelle di fatto

• Fondazioni, queste tendono a realizzare la separazione del patrimonio (quindi è l’opposto

dell’associazione che invece mette insieme più persone per scopo comune). Non esistono

fondazioni che non abbiano autonomia patrimoniale perfetta (nelle associazioni invece ci

sono): se viene meno questa condizione, la fondazione non sussiste. La definizione esatta di

fondazione è “patrimonio dedicata a uno scopo” (quindi i soggetti sono messi totalmente

da parte). Di conseguenza, la fondazione va fatta per forza con atto pubblico: questo atto

non è l’atto costitutivo (perché non è un accordo) ma è il negozio di fondazione (per negozio

si intende un particolare atto giuridico), questo è un atto in cui il soggetto destina un

patrimonio a uno scopo sociale, pluralistico, esterno ecc. ovviamente no-profit. L’altro atto

attraverso si può fare la fondazione è il testamento (che può essere fatto come atto

pubblico oppure no), cioè alla morte il titolare decide di destinare tutto o parte del

patrimonio personale al perseguimento di uno scopo (se fa il testamento con atto pubblico

la fondazione si fa prima). Nel negozio di fondazione o nel testamento va indicato

l’amministratore, la denominazione e lo scopo della fondazione. Per ottenere l’autonomia

patrimoniale perfetta, il negozio di fondazione viene verificato dal prefetto che valuta la

liceità della fondazione e la congruità del patrimonio con lo scopo. Alla vita della fondazione,

non è detto che partecipi il fondatore, anzi questo una volta stabilita la parte del suo

patrimonio da destinare ad essa, resta totalmente fuori da questa. Tutte le attività fatte

dall’assemblea dei soci nelle associazioni, nelle fondazioni vengono fatte dall’autorità

governativa che è la rappresentanza locale dello Stato (si trova sempre nella prefettura o

nell’ente locale competente per area). Tra le cose che fa l’autorità governativa, c’è il

verificare la possibilità di raggiungere lo scopo in corso d’opera: se questo diventa

irraggiungibile, si determina una causa di scioglimento della fondazione che quindi si

estingue cosi come una associazione (il patrimonio residuo va destinato a un altro ente che

fa lo stesso scopo o uno scopo simile)

• Comitati, non centrano nulla con il CONI; i comitati (riconosciuti o non-riconosciuti) sono

quelli regolati dal codice civile e sono quelli creati, ad esempio, per la ricostruzione dopo

una catastrofe ecc., cioè tutti quelli che raccolgono fondi dai privati per realizzare una data

attività (anche una competizione sportiva; evento singolo [quindi comitato temporaneo] o

attività ripetuta nel tempo). Nei comitati ci sono i sottoscrittori (sono i privati che danno i

soldi e basta, fanno solo questo, hanno una obbligazione a dare al comitato un dato

patrimonio scelto), i promotori o organizzatori del comitato, (cioè coloro che lo istituiscono

e che hanno l’obbligo di creare il comitato nelle forme di legge) e hanno anche l’obbligo di

assegnare allo scopo designato i fondi raccolti (quindi i responsabili di dare i soldi presi dai

privati allo scopo previsto dal comitato; se usano i soldi per loro allora ne pagano

personalmente). Ci sono poi anche i componenti del comitato che sono paragonabili agli

associati dell’associazione, cioè coloro che compongono stabilmente il comitato e verificano

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le attività dei promotori (non sono ovviamente responsabili delle azioni di questi ultimi). Il

comitato devono fare il rendiconto di gestione del comitato (quindi annotare le spese):

questi soldi possono essere presi dai fondi raccolti ma devono essere rendicontati e

approvati (in pratica sono e devono essere delle spese lecite compatibili con lo scopo e

quindi i promotori non devono rispondere di queste, ovviamente se fatte nei limiti). Se la

finalità diventa impossibile o è realizzata da altri, i soldi vanno restituiti ai sottoscrittori e il

comitato viene chiuso. Il comitato viene creato con l’atto costitutivo (atto pubblico se

riconosciuto e quindi autonomia patrimoniale perfetta e viceversa; funziona esattamente

come l’associazione)

Come anticipato, possono anche nascere associazioni di fatto (non riconosciute), cioè sono

associazioni in cui c’è regolamentazione, scopo comune, soci ecc., ma manca l’atto scritto e quindi

queste esistono concretamente ma non esistono legalmente/come diritto (cioè l’associazione esiste

materialmente ma non è registrata da nessuna parte ne ha documenti scritti).

La differenza principale tra associazione riconosciuta e non riconosciuta è che in quella riconosciuta

risponde alle obbligazioni solo il patrimonio dell’associazione, in quelle non-riconosciute rispondono

anche in modo illimitato tutti coloro che hanno agito per conto e in nome dell’associazione (gli

amministratori).

Chi agisce per nome e conto di un ente, è responsabile dell’ente e dei suoi obblighi; il semplice

associato non risponde degli obblighi dell’ente.

CAPITOLO 6.2.1: CREAZIONE DI ENTI – FORME DI DOCUMENTI E NORMATIVE

Nella creazione di enti (sia associazioni sia società più grandi) con due o più persone/soci, c’è

bisogno di creare un documento/sistema che regola i rapporti tra questi: i potenziali associati infatti

devono condividere le regole di funzionamento dell’ente (come si chiama l’ente, la sua sede, cosa

farà, come lo farà ecc.) e lo fanno tramite l’atto costitutivo.

L’atto costitutivo e l’atto che costituisce l’ente e in cui gli associati manifestano la volontà di dare

vita all’ente; è un atto di natura contrattuale in cui tutte le volontà dei singoli devono essere

perfettamente uguali e pieno consenso su tutti gli elementi di questo come la denominazione, lo

scopo, il patrimonio inteso come beni conferiti all’ente per il raggiungimento dello scopo, la sede e

colui che lo rappresenta e agisce in nome e per conto di esso.

Allegato all’atto costituivo c’è lo statuto che invece è il documento che contiene le regole di

funzionamento dell’ente: cioè come si persegue lo scopo e come si risolvono i problemi che possono

esserci durante la vita dell’ente (quindi come si riunisce e decide l’assemblea, cosa può deliberare,

come si nominano nuovi rappresentati, come si escludono gli associati, come si scioglie l’ente ecc.).

La scrittura privata autenticata è un documento redatto per iscritto dalle parti, sottoscritto da

queste in presenza del pubblico ufficiale (a differenza dell’atto pubblico, il pubblico ufficiale attesa

solamente l’identità del sottoscrittore, cioè tizio è veramente tizio e quella è la sua volontà, non

garantisce però che quella scritta nel documento sia l’effettiva volontà del soggetto in quanto il

documento non lo scrive lui). Di questo documento quindi, si può contestare solamente il contenuto

ma non la paternità/riconducibilità del documento in quanto questa viene verificata (la

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contestazione della paternità si pu&o

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A.A. 2017-2018
76 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MimmoScogna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Nuzzo Matteo.