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Legge n. 405 del 22 luglio 1975 - Istituzione dei consultori familiari
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:
- l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
- la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di
comunidirettamente o attraverso altre forme da essi stabilite.Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario medianteriduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoroper l'anno medesimo.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione eil controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai seguenti principi:
- sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternitàquali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
- i consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali,sanitarie e assistenziali senza
strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell'abitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.
Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.