Il sistema di diritto comune
Il sistema di diritto comune si sviluppa tra l'XI e il XII secolo all'interno delle scuole dove vennero riconsiderati i testi di diritto romano, soprattutto giustinianeo. È fondato su fonti normative concorrenti su medesime materie ma covigenti e si esaurisce con la nascita delle codificazioni moderne, nel 1800.
Il diritto comune romano canonico
Il diritto comune romano canonico ha valore sussidiario, viene utilizzato nei casi non specificati dalla propria legislazione. Fu un modello di riferimento per creare il diritto locale e svolse una funzione formativa per i giuristi dell'Europa continentale. È una chiave di lettura per i diritti locali, ammoni la pluralità di fonti normative e fornì problemi e soluzioni a livello giuridico-politico.
Il processo romano-canonico
Il medioevo ci ha lasciato in eredità: Corpus iuris civilis, Corpus iuris canonici e interpretatio dottrinale. Il processo romano-canonico si sviluppa a partire dal 1200.
Processo alto-medievale: Placitum
Caratteristiche:
- Scritto e orale
- Giudici tecnici e non dotti
- Basato su testimonianze
- Corte itinerante
- Valore penale accusatorio
- Presenza di ordalie
- Sentenza secondo gli atti
- Penale inquisitorio
Il termine placito, che indica il tipo di processo, deriva dal documento redatto al termine, nel quale vi era scritto "iudex plaquit", cioè ciò che piacque al giudice e quindi la sentenza. Sono giunti a noi quelli dei processi di diritto privato poiché venivano utilizzati come veri e propri documenti per far valere il proprio diritto.
Il processo inquisitorio
Il giudice non è più tertium, diventa parte attiva nel processo: appena giunga la fama del crimine deve iniziare le istruttorie penali, cioè deve cercare prove e responsabili del reato. Non si procedeva d’ufficio ma in seguito a una delle due parti, derivante dall'accusatio ad inquisitio hereticae pravitatis.
Inquisizione
L'inquisizione nasce all'interno delle corti ecclesiastiche, dopo di che si estende al mondo laico, per far fronte ai moti ereticali nati nel sud della Francia. Il papa dava una commissione a degli inquisitori, solitamente di ordine francescano o domenicano, i quali partendo da una presunzione di colpevolezza degli inquisiti erano incaricati della repressione dell’eresia in un dato territorio in aggiunta o in deroga ai tribunali vescovili. I vescovi in ogni diocesi avevano accanto un vicario per l’amministrazione della giustizia che nel corso del Duecento cominciò ad essere un doctor. Si trattava quindi di una forma di inquisizione decentrata, che fu modificata solo nel 1542 con l’istituzione della Congregazione del Santo Uffizio.
Carattere inquisitorio del processo romano canonico
Il carattere inquisitorio del processo romano canonico ha riscontri sia positivi che negativi:
- Positivi: i crimini non rimangono impuniti.
- Negativi: il pubblico ministero faceva parte della stessa corte, manca la separazione tra giudice e accusa. Le parti sono due cioè inquisito e inquisitore, mentre nel processo alto medievale due parti litigavano davanti al giudice.
- Torna la tortura giudiziaria ma nel laico vi era assistenza mentre nell’ereticale no.
Il processo di common law in Gran Bretagna
Diverso è il processo di common law in Gran Bretagna, dove il processo romano canonico arrivò solamente per le cause a carattere ecclesiastico. Il processo di common law è basato sul dibattimento orale di fronte al giudice e alla giuria (trial by jury) in due fasi:
- Grand jury decide se intervenire nei confronti dell’imputato
- Petty jury decide in merito alla fattispecie concreta
Si è quindi giudicati dai propri simili. Questo processo prende anche il nome di Writ che è il pensiero del giudice basato su dei principi che inviava alle corti. Era scritto in una lingua particolare, il low french, parte in inglese e parte in francese importato dai normanni. Non veniva insegnato nelle normali scuole ma solo nelle inns of courts cioè i collegi adiacenti alle corti poiché non aveva altro utilizzo al di fuori del legale. Le scuole più importanti erano locate a Oxford e Cambridge dove il corpus iuris canonici era insegnato per entrare nei tribunali canonici, mentre il corpus iuris civili aveva solo rilevanza storica.
Podestà e tribunali podestarili
In Italia nel 1200, si ebbe un grande sviluppo accompagnato però a livello cittadino da sanguinose lotte di fazione. Per prevenirle si decise nell’istituzione di un podestà. Nel 1100, Federico II detto il Barbarossa, aveva cercato di immettere una sua rappresentanza all’interno dei comuni, l’iniziativa non ebbe successo poiché fu sconfitto dagli stessi comuni nella pace di Costanza nel 1135. Questa volta il podestà non veniva però imposto dall’alto ma ingaggiato dalla cittadinanza attraverso un contratto di condotta di durata di un anno con una retribuzione importante ma rateizzata. Il podestà era solitamente accompagnato, soprattutto nelle città più grandi, da una vera e propria equipe costituita da giudici e ferrovieri di cui era comunque diretto responsabile. Non aveva il solo compito giudiziario ma era una figura complessa paragonabile all’odierno city manager. Negli ultimi dieci giorni del suo incarico si aveva il processo di sindacato.
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