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FORMA DI GOVERNO COSTITUZIONALE PURA
In tale forma di governo esiste una netta separazione dei poteri: al re e al Governo spetta il potere
esecutivo, al Parlamento il potere legislativo, alla magistratura il potere giudiziario. Re e
Parlamento sono entrambi titolari dell’indirizzo politico ma con forme di legittimazione distinte: il
re manteneva la legittimazione dinastica e il Parlamento era formato sulla base del principio
rappresentativo anche se la rappresentanza era limitata a una parte del popolo a causa del
suffragio limitato. Tale forma di governo si sviluppò in Inghilterra alla fine del XVII successivamente
tale monarchia costituzionale arrivò sul continente europeo nel periodo delle costituzioni
octroyèes. In tali esperienze il potere esecutivo spettava al re e al suo Governo. I membri del
Governo erano liberamente nominati e revocati dal re e solo a lui rispondevano. Il potere
legislativo era affidato al Parlamento ma il re aveva un diritto di veto sulle leggi. Il Parlamento era
solitamente composto da due Camere di cui soltanto una elettiva (suffragio limitato). La funzione
giurisdizionale era esercitata nel nome del Re, per cui la magistratura non riuscì mai a godere di
una sua indipendenza.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
La forma di governo parlamentare deriva da quella costituzionale pura. È la forma di governo nella
quale il Governo è legato al Parlamento da un rapporto di fiducia. La fiducia è un elemento
costitutivo del rapporto tra Governo e Parlamento. Il primo ordinamento ad attuare tale forma fu
l’ordinamento britannico: il re cominciò a disertare le riunioni del Governo e se ne determinò
l’esigenza di un ministro che assunse un ruolo di coordinamento diventando successivamente
primo ministro. Di conseguenza si venne a creare una forma di governo parlamentare dualista,
nella quale il Governo aveva una “doppia fiducia”, legato sia al Parlamento che al re.
Successivamente con l’allargamento del suffragio si venne a creare la forma di governo
parlamentare monista: il re perde qualsiasi possibilità di decidere sulla composizione del Governo,
determinata soltanto dal Parlamento. Il sovrano comunque titolare degli stessi poteri ma non
poteva più esercitarli. Inseguito alle trasformazioni della forma di stato si cercò di rendere più
funzionale tale forma di governo attraverso la sua razionalizzazione scrivendo nella Costituzione
delle regole che regolavano il rapporto di fiducia cercando di assicurarne la governabilità.
Tra le esperienze di parlamentarismo razionalizzato troviamo l’tali la Germania e la spagna, esse
hanno introdotto regole molto più incisive: in ambito del Governo la figura del primo ministro o
cancelliere era l’unico destinatario della fiducia. Esso proponeva la nomina e la revoca dei ministri,
per tale motivo tale forma di governo venne definita anche cancellierato o premierato. Inoltre, per
assicurarne la stabilità dell’esecutivo era prevista la mozione di sfiducia costruttiva, il Parlamento
poteva votare la sfiducia al primo ministro eleggendone contestualmente un altro.
FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE
Forma di governo presidenziale è simile a quella costituzionale pura per la separazione dei poteri.
Si caratterizza per la presenza di un potere esecutivo monocratico, affidato a un Presidente della
Repubblica eletto direttamente dal popolo, non legato al Parlamento da un rapporto di fiducia. Il
presidente della repubblica non è solo capo dello Stato ma anche capo del Governo. L’esecutivo è
quindi monocratico, il presidente comunque si avvale di segretari di Stato che non rispondono al
Parlamento ma al Presidente. Il gabinetto formato dal Presidente e dai segretari non è un organo
dotato di uno specifico rilievo e di competenze proprie. I due poteri sono separati l’esecutivo non
necessita della fiducia del Parlamento e il Presidente può sciogliere anticipatamente le Camere;
però i due poteri non sono separati in maniera assoluta, i rapporti tra gli organi sono strutturati in
modo da creare un sistema di pesi e contrappesi che eviti i comportamenti arbitrari. Inoltre, anche
se non esiste il rapporto di fiducia tra il Presidente e il Governo, tutti i titolari di cariche pubbliche
civili posso essere messi in stato d’accusa dal Congresso tramite l’impeachment (istituto che non
ha valenza penale).
LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE
La forma di governo direttoriale prende il nome dal direttorio. La caratteristica di tale forma di
governo direttoriale è quindi l’assenza di figure monocratiche di rilievo costituzionale e la divisione
del potere politico tra un Parlamento eletto e un direttorio (Governo) che svolge sia le funzioni di
Esecutivo che di capo dello Stato ed è composto da ministri individuati dal Parlamento.
LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE
La forma di governo semipresidenziale nella quale convivono un Presidente della Repubblica
dotato di legittimazione popolare diretta, a cui spettano competenze proprie del potere esecutivo
e un Governo collegiale condizionato all’esistenza di un rapporto di fiducia col Parlamento.
L’esistenza di un Presidente della Repubblica dotato di rilevanti poteri e di un Governo
responsabile davanti al Parlamento comporta un carattere bicefalo del potere esecutivo. Vi furono
degli accenni in Finlandia e con la Repubblica di Weimar, in realtà però queste esperienze vengono
considerate semipresidenziali apparenti poiché il Presidente non esercitava un ruolo di primo
piano nell’indirizzo politico.
FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE
La forma di governo neoparlamentare, basata sulla elezione diretta del vertice dell’esecutivo, ché
però è al contempo vincolato dal rapporto di fiducia con l’assemblea legislativa. I due organi,
vertice dell’esecutivo e assemblea legislativa sono legati dal principio che se uno dei due per
qualche motivo viene meno anche l’altro è costretto a dimettersi e si torna a votare
contestualmente entrambi.
Esiste un legame fondamentale tra le forme di governo e i sistemi politici in cui esse
concretamente vivono. I sistemi politici sono influenzati dalle diverse legislazioni elettorali che
regola le modalità mendiate le quali il popolo esprime la sovranità attraverso l’elezione dei propri
rappresentati.
La parte centrale della legislazione elettorale è il sistema elettorale, ossia il meccanismo volto a
trasformare i voti in seggi.
Un sistema è maggioritario quando chi ottiene più voti all’interno di una circoscrizione (collegio
elettorale) conquista tutti i seggi segnati alla circoscrizione stessa. Tra i sistemi maggioritari si
collocano: i sistemi a turno unico e quelli a doppio turno in questo caso viene eletto il candidato
più votato. Se questa percentuale non viene raggiunta si effettua una seconda votazione detta
ballottaggio alla quale partecipano i due candidati che hanno preso il maggior numero di voti.
I sistemi proporzionali invece prevedono circoscrizioni plurinominali nelle quali la competizione si
svolge non tra candidati ma tra liste concorrenti: i seggi sono attribuiti alle liste in proporzione ai
voti che ottengono. Tale sistema assicura una tendenziale corrispondenza tra l’organo elettivo e la
volontà popolare espressa dai voti, ma in paesi in cui vi è un multipartitismo elevato non ne
assicura la governabilità. In assenza di una maggioranza chiara è necessario formare governi di
coalizione, molto instabili.
I sistemi misti introducono correttivi di tipo maggioritario nel sistema proporzionale. I correttivi
più usati sono la soglia di sbarramento con la quale sono ammesse alla ripartizione dei seggi le
forze politiche che raggiungono una certa percentuale e il premio di maggioranza, ovvero
nell’assegnazione di un numero di seggi supplementari rispetto a quello ottenuto nel
proporzionale in favore della forza politica che ha ottenuto più voti.
FORMA DI GOVERNO
La forma di governo nel regno d’Italia inizia con l’ordinamento del Regno di Sardegna proclamato
dallo Statuto del 1848 aveva i caratteri di una forma costituzionale pura e successivamente si
trasformo in una forma di governo parlamentare. Nel 1861 la camera elettiva si era imposta al
sovrano nella scelta del Presidente del consiglio e dei ministri. Il ruolo svolto dal sistema elettorale
in questo periodo era minimo: si alternavano sistemi di tipo maggioritario. Nel 1919 si giunse al
suffragio universale maschile portando la nascita di partiti politici di massa e nel 1919 si introdusse
una nuova legge elettorale di tipo proporzionale. Nel periodo tra il 1919 e il 1921 si sperimentò
una democrazia parlamentare ma si scontrò con la crisi del dopoguerra e portò all’affermazione
violenta del movimento fascista con la Marcia su Roma il re nomino Benito mussolini presidente
del consiglio il 30 ottobre 1922. Il Governo nel 1923 introdusse una legge elettorale denominata
legge Acerbo essa attribuiva i due terzi dei seggi alla lista che avesse ottenuto la maggioranza dei
voti nel collegio unico nazionale. Nel 1924 grazie alla legge Acerbo il partito fascista raggiunge la
maggioranza dei voti in un clima di violenza e scorrettezza.
Nel 1946 l’assemblea costituente sceglie la forma di governo parlamentare, prefigurata dalla
costituzione provvisoria e dai principali partiti politici che ne erano forti sostenitori, consapevoli
che la frammentazione partitica aveva portato all’avvento del fascismo. Posero dei (deboli)
dispositivi di razionalizzazione per evitare le “degenerazioni del parlamentarismo” (Art. 94 Cost.).
Quanto al sistema elettorale optarono per quello proporzionale e decisero inoltre di non
costituzionalizzarlo. Il sistema elettorale era diverso per le due Camere. Per l'elezione della
Camera dei deputati si stabiliva il sistema proporzionale, per il Senato quello maggioritario con
una percentuale del 65%, un quorum difficile da raggiungere. I due sistemi hanno finito per
funzionare in modo simile. Nella I legislatura (1948-1953) Emersero la difficoltà a garantire la
stabilità di governo per il suo funzionamento bipolare. Con la Riforma del1953 “legge truffa”,
veniva assegnato un premio di maggioranza (il 64% dei seggi della Camera dei deputati) ai partiti
''apparenti'' che avessero ottenuto la metà più uno dei voti validi. Ma nessun partito raggiunge il
50%, legge fu abrogata e si tornò al sistema proporzionale.
Le successive legislature ebbero una durata molto limitata perché si trattava di Governi di
coalizione, si susseguirono ben 42 Governi in periodo che doveva prevedere nove legislature. La
causa di questa instabilità è stata individuata in un multipartitismo estremo e polarizzato (forte
frammentazione nella composizione delle Camere). Durante la XI legislatura (1992-1994) è
avvenuto