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REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(Art. 14 legge 87/1953) La Corte Costituzionale ha il potere di emanare un regolamento che disciplina l'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, può adottare con regolamento norme integrative per i giudizi dinanzi a sé. Esiste anche un regolamento generale che riguarda l'organizzazione interna della Corte Costituzionale.

ALTRI REGOLAMENTI

Alcuni altri regolamenti di rilievo sono:

  • Regolamento interno del Consiglio dei Ministri
  • Regolamenti esterni
  • Regolamenti interni
  • Regolamenti di esecuzione
  • Regolamenti di attuazione e di integrazione
  • Regolamenti indipendenti
  • Regolamenti di organizzazione
  • Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie

I regolamenti devono rispettare alcuni limiti, tra cui:

  • Non possono mai derogare o contrastare la Costituzione
  • Non possono derogare né contrastare le leggi ordinarie

Il diritto è il complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni tra i membri di una società.

collettività in unadeterminata epoca storica al fine di prevenire o reprimere l'insorgere dei conflitti" (il nostro diritto è figlio del diritto romano) DIRITTO PUBBLICO: complesso di norme che regola l'esercizio dei poteri autoritativi dello Stato -Dunque è il complesso di norme che disciplina la formazione, l'organizzazione e l'attività dello stato edegli enti pubblici, non che i loro rapporti con i privati nel caso essi siano in posizione di superiorità derivante dal loro agire in veste di pubblica autorità. PUBBLICO INTERNAZIONALE → DIRITTO DIRITTO PUBBLICO INTERNO → costituzionale: rappresenta quel ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali della vita e dello stato dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. La costituzione contiene proprio le più importanti norme che il gruppo sociale organizzato si è dato. DIRITTO PRIVATO: Intesocome quella branca del diritto che regola i rapporti tra i soggetti del gruppo sociale organizzato, sia per quanto riguarda la loro sfera personale e famigliare sia per quanto riguarda la sfera dei rapporti patrimoniali. Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la civile convivenza fra gli uomini. È quindi formato da un complesso di norme giuridiche precostituite che disciplinano in astratto la condotta dei soggetti. Il diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto a che altri assuma il comportamento indicato dalla norma. Una situazione giuridica complessa che risulta da una serie di libertà, immunità e pretese è chiamata rapporto giuridico. I diritti soggettivi assoluti sono riconosciuti nei confronti di tutti.di tutti:
  1. diritti reali: diritti sulle cose (diritto di proprietà)
  2. DIRITTI DELLA PERSONALITA (diritto all'identità personale; diritto alla riservatezza; diritto all'immagine; diritto all'onore ed alla reputazione)

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

  • DEFINIZIONE:
    • Diritti che tutelano l'integrità fisica della persona biologicamente intesa: diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute
    • Diritti che hanno ad oggetto la persona nel suo rapporto con gli altri: diritto al nome, all'immagine, all'onore ed alla reputazione, alla riservatezza, diritto morale d'autore o di inventore, diritto all'oblio (dimenticanza, il diritto all'essere dimenticati cioè alla cancellazione dei propri dati), diritto all'identità personale
  • Sono diritti soggettivi assoluti (possono essere fatti valere nei confronti di tutti)

in quali norme sono disciplinati:

COME SONO TUTELATI?

- a livello costituzionale

La Costituzione (art.2) riconosce le libertà fondamentali dell'individuo: - a livello penale: previsione di una sanzione penale per chi viola tali diritti, - a livello civile: previsione a carico di chi viola tali diritti di: - Risarcimento del danno - Reintegrazione in forma specifica (vuole dire ripristinare la situazione che esisteva precedentemente al compimento del fatto che ha danneggiato un determinato soggetto es. articolo di diffamazione) - Pubblicazione della sentenza (rendere pubblica la circostanza che vi era stata una diffamazione, ma impropriamente, una riabilitazione di immagine agli occhi dell'opinione pubblica) CARATTERI GENERALI: - assolutezza: sono protetti nei confronti di tutti - indisponibilità: il titolare non può alienarli (venderli) né rinunciarvi, ad oggi non è così rigida e assoluta quanto lo era in passato - imprescrittibilità: non si estinguono (anche se il soggetto non liutilizzate.
  • Non utilizzare per un uso prolungato nel tempo (anche per tutta la vita)
  • Non patrimonialità: non si possono cedere, non sono suscettibili di controvalore economico (si collega all'indisponibilità, se non lo posso vendere non ne posso trarre guadagno), questa caratteristica col tempo si sono venuti ad attenuare es. testimonial
  • Inviolabilità: non possono essere violati né dalla pubblica amministrazione, né da altri individui

A) Diritto all'identità personale

Ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria proiezione sociale e a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico e religioso.

Diritto di ogni persona a che non sia travisata la propria immagine intellettuale, politica, etica, religiosa, professionale o sociale con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni dallo stesso non utilizzate.

professate (diritto che non vengano travisate le nostre intenzioni, cioè attribuendo alla persona azioni che questa non ha compiuto o attribuendoli delle convinzioni che non gli appartengono o che non ha mai esplicitato)

Diritto riconosciuto dai Tribunali a partire dagli anni '70

È incluso nel catalogo aperto dei diritti della personalità (con integrità morale, identità sessuale, identità informatica, riservatezza)

Si specificherebbe nel diritto al nome, diritto all'identità sessuale e morale

Trova il suo fondamento nell'art.2 della Costituzione

Presenta i caratteri tipici dei diritti della personalità

Ha natura giuridica di diritto soggettivo, assoluto, personalissimo, non patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile e irrinunciabile (caso Veronesi) - ESEMPIO LEGATO A QUESTO ARGOMENTO CASO DI STUDIO CONCRETO

*prof Venoresi famoso oncologo, un pioniere della scienza oncologica

Corte di Cassazione,

sent.n.3769/85 (Soc.Austria /Tabakwarke c. Prof Veronesi): E' il c.d. leading case in materia (caso Veronesi)

Caso: Veronesi concede una intervista al quotidiano Oggi. Da quella intervista in maniera non consentita avviene una estrapolazione a fini pubblicitari di una parte di un'intervista resa al famoso settimanale dall'oncologo Prof. Veronesi avente ad oggetto "la minore nocività della sigarette a basso contenuto di nicotina". La frase relativa alle sigarette leggere veniva inserita nella pubblicità delle sigarette Milde Sorte.

Ciò rappresentava una subdola distorsione dell'immagine del Prof. Veronesi

MASSIMA DELLA SENTENZA: "Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e"

"solidificandosi" - Il diritto all'identità personale trova il suo fondamento nell'art.2 della Costituzione ed è deducibile per analogia dalla disciplina prevista per il diritto al nome e subordinatamente per il diritto all'immagine. Il tribunale e la Corte di appello avevano dato ragione a Veronesi ma non seguendo il diritto all'identità personale ma perpetuando il diritto di nome, è la cassazione che in un secondo momento contestualizzerà meglio questo fatto rispetto alla lesione del diritto personale.

Diritto all'identità personale e nuove tecnologie

Con la diffusione delle nuove tecnologie alla visione che gli altri soggetti hanno di noi si è aggiunta l'immagine che i nostri dati, diffusi sui social network o raccolti da soggetti terzi, riflettono verso chiunque desideri consultarli. I dati inseriti online, raccolti ed analizzati consentono a chiunque di formarsi un'idea precisa e

dettagliata sull'identità di una persona ovvero sulla sua identità digitale Come si forma l'identità digitale (= identità informatica)? - La rappresentazione online dell'identità di un soggetto è complessivamente formata da diversi elementi combinati tra loro e considerati nel loro insieme: - dati che l'utente immette volontariamente online (es. dati acquisiti dalle società commerciali ai fini di profilazione diretta alla definizione dei gusti ed alla propensione all'acquisto da parte dei consumatori; cookie) - dati e tracce che l'utente immette inconsapevolmente durante la navigazione - dati ed informazioni che descrivono l'utente ma che sono generati ed immessi online da terzi soggetti e di cui l'utente non ha il controllo B) Diritto all'onore ed alla reputazione - La tutela di tale diritto non risulta espressamente prevista dalla Costituzione, ciò non prende inConsiderazione questo diritto- Secondo alcuni Autori deriva dall'art.2 Cost. mentre secondo altri dall'art.3 Cost. (principio di pari dignità sociale)

Onore= complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale di una persona, è un bene giuridico

Può essere inteso:

in senso soggettivo= sentimento che ognuno ha di se stesso e della propria dignità

(percezione che ognuno di noi ha di se stesso quando si mette in relazione con gli altri)

in senso oggettivo= la stima che le altre persone hanno di un determinato soggetto

(reputazione)

Delitti contro l'onore:

- Ingiuria (lede l'onore ed il decoro) prevede che la persona offesa sia presente

è stata depenalizzata con d.lgs.n7/2016 che ha reso l'ingiuria un illecito civile con sanzione pecuniaria (da E.100 a E.8000)

- Dif

Dettagli
A.A. 2021-2022
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia_Borgatti97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia digitale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Iocca Maria Grazia.