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Elementi caratterizzanti della subordinazione

Nella parte conclusiva della norma viene enunciata la subordinazione vera e propria:

  • Sotto la direzione;
  • Alle dipendenze: se lavoro alle dipendenze significa che il mio lavoro è etero determinato. A questo concetto si affianca una subordinazione tecnico-funzionale, perché il soggetto che pone sé stesso alle dipendenze di un altro soggetto deve seguire gli ordini impartiti dal datore di lavoro.

Questa prima definizione è stato un concetto cardine per definire il lavoro subordinato, ma alcuni studiosi si sono posti la problematica di attualizzare il concetto di subordinazione. È vero che ho un etero determinazione, ma ho comunque un certo grado di autonomia, ecco perché alcuni studiosi hanno cercato di modificare questa prima teoria parlando perciò di subordinazione in senso stretto.

Si può definire colui che lavora come subordinato quando vi è il principio dell'estraneità.

in un senso doppio: dal risultato della produzione stessa (perché alla fine il risultato viene imputato direttamente al datore di lavoro) e dall'organizzazione produttiva (perché l'organizzazione è impostata sempre dal datore di lavoro). Altra caratteristica che si può evincere dalla definizione di lavoro subordinato è la retribuzione: presto la mia opera dietro corrispettivo. È un contratto sinallagmatico. La particolarità è che i soggetti non sono nella stessa posizione, perché il lavoratore è in una situazione di svantaggio. Nel momento stesso in cui un soggetto diventa lavoratore subordinato gli vengono conferite determinate facoltà previste ed evolute dall'ordinamento al fine della sua tutela, perché parte debole. La tutela è fornita da norme inderogabili, cioè per volontà delle parti non può essere modificata. Il datore di lavoro è obbligato a registrare.

Il lavoratore deve dare comunicazione ai competenti centri dell'avvenuta assunzione, così come deve dare comunicazione del mantenimento del rapporto di lavoro (questa è una garanzia per il lavoratore).

Il lavoratore deve essere inquadrato all'interno dell'azienda, deve essere dichiarata la qualifica e la categoria, deve essere adibito per le mansioni per le quali è stato assunto, gli spetta la retribuzione (che viene garantita dalla contrattazione collettiva), devono essergli garantiti i riposi, le ferie, le pause, la tutela previdenziale (INPS e INAIL). Tutto ciò non è derogabile, salvo casi eccezionali. Il datore di lavoro non può recedere a caso dal contratto di lavoro.

Altro punto importante sono le forme di tutela. L'ordinamento quando dà un diritto predispone i mezzi di tutela. Il diritto del lavoro ha delle norme particolari di procedura civile: rito del lavoro. Il rito del lavoro ha una grande velocità.

rispetto al rito ordinario, per dare nel più breve tempo possibile la tutela al lavoratore. Questa situazione di subordinazione è stato l'input per la nascita del diritto del lavoro che ha messo insieme un pacchetto di norme di tutela inderogabili, che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. Con questa evoluzione si è passati dall'etero determinazione, ad un criterio più nuovo che è quello dell'estraneità del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva. Lavoro autonomo L'altra forma di lavoro è quella autonoma. Un lavoro autonomo consiste nel compimento di un'opera o di un servizio con il lavoro prevalentemente proprio, con un corrispettivo da parte del committente, ma lavoro che viene svolto senza vincolo di subordinazione. L'art. 2222 disciplina quello che è il contratto che dà vita ad un rapporto di lavoro autonomo, il contratto d'opera. Dal punto di vista giuridico,

Nel lavoro autonomo si parla di obbligazione nel risultato, il lavoratore si obbliga nei confronti del committente che gli assegna di fare una certa cosa, si tratta di un'obbligazione di risultato. Nel caso di lavoro subordinato invece c'è un'obbligazione che si definisce di mezzi, il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro la propria attività lavorativa.

Questo criterio distintivo col passare del tempo non è stato più l'unico elemento di differenziazione. Questo ha spinto la giurisprudenza ad elaborare dei suoi criteri della subordinazione. La giurisprudenza ha elaborato il metodo tipologico, indicando degli indici che a livello teorico dovrebbero indicare l'esistenza della subordinazione, questi indici (indici presuntivi o giurisprudenziali) sono:

  • L'osservanza di un certo orario di lavoro
  • Collaborazione
  • L'assenza di rischio in capo al lavoratore
  • Versamento a scadenze fisse della retribuzione
  • Coordinamento

dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro

Questi indici non risolvono in assoluto la questione, perché sono elementi sussidiari.

ELEMENTI DISTINTIVI LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

Posizione del lavoratore

  1. subordinato è alle dipendenze di qualcuno, autonomo no;

Organizzazione dell'impresa o del lavoro

  1. presente solo nel lavoratore autonomo;

Incidenza del rischio

  1. cade esclusivamente sul lavoratore autonomo;

Corrispettivo: nel lavoro subordinato è "a ora", in quello autonomo "a risultato".

Para subordinazione

Tipologia che si è sviluppata nel tempo, e risale ai primi anni '70, in particolare alla modifica dell'art. 409 del Codice di procedura civile. Questa modifica ha previsto che le disposizioni in materia di processo del lavoro si estendessero anche ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e a tutti quei rapporti di collaborazione

che si concretizzino in una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. Da questa formula nascono i rapporti para subordinati, chiamati in quel momento co.co.co. A questi nuovi rapporti para subordinati si sono estese anche altre norme, l'art. 2113 del c.c. quest'articolo riguarda il tema delle rinunzie e transazioni, che dice che esse sono invalide se derivanti da norma imperative e da contratti collettivi. Queste collaborazioni hanno trovato una diffusione così ampia che a un certo punto se ne è abusato, anche in modo fittizio. Per contrastare il diffondersi di queste collaborazioni si è nel 2003 con la legge 276 (legge Biagi) introdotta una figura che prende il nome di contratto di lavoro a progetto che è andato a sostituire i co.co.co. con i co.co.pro. Le caratteristiche del co.co.pro. erano: - Attività lavorativa gestita autonomamente; - La caratteristica era il progetto.

Che doveva essere espresso nel dettaglio punto per punto, indicato nello specifico insieme al risultato;

Forma scritta a fini probatori.

Se non fossero stati rispettati questi requisiti si sarebbe passato in automatico ad un contratto a tempo subordinato.

Il datore doveva presentare un vero e proprio progetto che giustificasse l'assunzione dei lavoratori come co.co.pro. e non subordinati.

Questo lavoro a progetto fu abolito, e rimasero invece i co.co.co. nel pubblico.

Ora queste collaborazioni possono essere attuate senza più dover essere condotte al lavoro a progetto. Dal 2016 per legge si è prevista una presunzione di subordinazione per quelle forme collaborative che presentassero delle caratteristiche tali da poter essere inserite all'interno dello schema del lavoro subordinato.

Sono esclusi dall'ambito della disciplina del lavoro a progetto:

  • lavoro occasionale
  • agenti e rappresentanti di commercio
  • rapporti con professionisti iscritti all'albo

Rapporti con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società

Il lavoro occasionale

Le prestazioni di lavoro con le caratteristiche dell'occasionalità si suddividono in collaborazione occasionale (o mini-co.co.co.) e in lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale, invece, è una prestazione che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, ha carattere non continuativo, ma episodico e non è legato al potere di coordinamento del committente.

Il lavoro in società

Il lavoro può essere regolato all'interno di più contesti: non solo lavoro subordinato (nell'impresa) o lavoro autonomo (nel libero mercato), ma anche lavoro in società, nelle imprese familiari e nell'associazione in partecipazione. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto ad un trattamento salariale e previdenziale: il suo compenso è

rappresentato dallapartecipazione ai guadagni della società e come tutti gli altri soci avrà diritto aduna remunerazione solo se la società avrà generato utili, mentre in casocontrario il socio d'opera non percepirà nessun compenso per l'opera prestata.Nel caso in cui il socio d'opera è impossibilitato ad effettuare la prestazione,egli potrebbe anche essere escluso dalla società e avrà diritto alla liquidazionedella sua quota del capitale sociale. In caso di liquidazione della società, il sociod'opera avrà diritto alla liquidazione della sua quota SOLO SE si avrà un residuodopo la soddisfazione della quota degli altri soci che hanno conferito benimateriali o denaro.Una particolare forma di società avente scopo mutualistico e non di lucro èquella cooperativa, allorquando abbia come fine primario la creazione abeneficio dei soci di più vantaggiose condizioni od

Opportunità di lavoro, assume la forma di cooperativa di lavoro. Componente strutturale del contratto di lavoro è l'onerosità secondo quanto sancito dall'art. 2094 c.c., è tuttavia possibile che la prestazione lavorativa sia svolta a titolo gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso. Il datore di lavoro al quale sia richiesto il pagamento della retribuzione, se eccepisce la gratuità della prestazione deve provare la finalità ideale alternativa a quella lucrativa. La giurisprudenza ha ritenuto configurabile una sorta di presunzione di gratuità della prestazione, sul presupposto che l'attività del familiare verrebbe svolta non in attuazione di un rapporto di lavoro, ma solo in ragione dell'esercizio paretalis. Quando il familiare riesca a dare la prova di un vincolo di subordinazione rispetto all'.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nico_paoletti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Introduzione al diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Catalini Paola.