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La natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro
Bisogna tener presente che neppure questi indici sono veritieri in assoluto e sono comunque degli elementi sussidiari nel senso che vanno ad integrare una situazione determinante e cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro. Quindi per determinare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro è del tutto irrilevante la denominazione giuridica che le parti attribuiscono al contratto. Si deve privilegiare il comportamento che le parti hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto piuttosto che la volontà che hanno manifestato al momento della stipulazione del contratto.
Il lavoro para-subordinato. Si tratta di un tipo di lavoro che con il tempo ha acquisito sempre maggiore importanza e spazio. Il lavoro autonomo talvolta si può svolgere con delle caratteristiche che assomigliano molto a quelle del lavoro subordinato. Ci sono lavoratori che possono essere qualificati come autonomi ma che però sono
In una posizione di dipendenza economica, contrattuale nei confronti del datore di lavoro. Questo ha portato nel 1973 a creare questa nuova categoria che prende il nome di para-subordinazione. Il primo riconoscimento legislativo lo ritroviamo nell'ambito del diritto processuale civile nella legge n°533 del 1973 che ha innovato il processo del lavoro e che ha modificato l'articolo 409 del Codice di procedura civile.
L'articolo 409 ha esteso l'applicazione delle disposizioni sul processo del lavoro ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale a tutti gli altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione d'opera continuativa, coordinata, svolta a carattere prevalentemente personale anche se non è subordinata.
Questi rapporti vengono identificati come rapporti para-subordinati; successivamente sono stati denominati "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.Co.Co).
A questi rapporti di lavoro para-subordinato sono
lavoro per i lavoratori a tempo determinato in caso di licenziamento ingiustificato;- l'articolo 2103 del Codice Civile prevede che il lavoratore subordinato abbia diritto ad un periodo di prova, durante il quale il datore di lavoro può valutare le sue capacità e competenze;- l'articolo 2104 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore subordinato ha diritto ad un periodo di preavviso in caso di licenziamento, che varia in base all'anzianità di servizio;- l'articolo 2105 del Codice Civile prevede che il lavoratore subordinato abbia diritto ad un'indennità di licenziamento in caso di licenziamento senza giusta causa;- l'articolo 2106 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore subordinato ha diritto ad un'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento senza preavviso;- l'articolo 2107 del Codice Civile prevede che il lavoratore subordinato abbia diritto ad un'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento con preavviso ridotto;- l'articolo 2108 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore subordinato ha diritto ad un'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento con preavviso non corrisposto.maternità indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, come pure si è garantita la fruizione dei congedi parentali per 6 mesi che per 3 mesi previsti originariamente. Questa forma di lavoro, che è a cavallo tra il lavoro autonomo e quello subordinato, a suo tempo è stata disciplinata nella sua instaurazione dal contratto di lavoro a progetto. Queste collaborazioni coordinate e continuative hanno trovato una diffusione molto ampia perché hanno consentito ai datori di lavoro di avvalersi di rapporti molto simili al lavoro dipendente nelle modalità di svolgimento ma non hanno i limiti e i vincoli del lavoro subordinato. Questo ha portato ad una diffusione oltre i limiti accettabili di queste forme di lavoro. Proprio per contrastare il diffondersi di queste forme di collaborazione, che in realtà risultavano fittizie perché erano forme autonome ma che in realtà si svolgevano in modo subordinato, nel
2003 il decreto legislativo n°276, con finalità antielusivasulla disciplina del lavoro subordinato, ha introdotto la forma contrattuale specifica delcontratto di lavoro a progetto.Dopo la legge n°276 del 2003, salvo alcune eccezioni, tutti i rapporti di collaborazionecoordinata continuativa dovevano essere riconducibili ad uno o più progetti specificiche venivano determinati dal committente del lavoro ma gestiti autonomamente dalcollaboratore.In particolare, il committente doveva indicare per iscritto il progetto che diventavaparte integrante del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore. Il progetto dovevaessere descritto in modo minuzioso nel suo contenuto caratterizzante e andava conchiarezza indicato in modo molto esplicito il risultato finale che si intendevaconseguire.Quindi, in pratica, il lavoro a progetto era una sorta di modalità operativa obbligatorianelle collaborazioni coordinate e continuative che non potevano essere attuate senzachefosse stato individuato all'interno del contratto un progetto specifico. Il jobs act nel 2015, in un discorso più ampio di rimaneggiamento delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto. A partire da quella data non può più essere stipulato pur rimanendo validi i contratti già in atto all'entrata in vigore della legge n°81 del 2015. Dopo il jobs act le collaborazioni coordinate e continuative possono essere ancora stipulate ex articolo 409 del Codice di procedura civile senza più essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere stipulate senza che il datore debba rispettare i limiti formali e temporali, quindi neppure il lavoratore è più garantito in quei diritti che prima erano previsti dal contratto di lavoro a progetto. Se da una parte però il legislatore ha tolto con il jobs act, dall'altra ha dato. Ha previsto anche che aA partire dal gennaio del 2016 ci sia una presunzione di subordinazione per quei rapporti di collaborazione che abbiano delle caratteristiche tali da far pensare ad un tentativo di erosione dello schema tipico del lavoro subordinato.
Si è stabilita l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato per quei rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, che sono continuativi e in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Quindi, in presenza di queste caratteristiche, si viene a realizzare una situazione che richiama sotto molte connotazioni la situazione della subordinazione del lavoro subordinato.
Le parti possono anche attuare la procedura di certificazione presso apposite commissioni che indicano la genuinità del rapporto di collaborazione.
In particolare, le collaborazioni continuate e coordinate soggiacciono alla normativa sul lavoro subordinato.
se si tratta congiuntamente di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i tempi e i luoghi del lavoro vengono previsti ed organizzati dal committente. La presunzione di subordinazione è esclusa, per esempio: - per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - per le attività che sono prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società o dai partecipanti a collegi o commissioni; - per le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive e dilettantistiche che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali; - per i rapporti di collaborazione attivati nelle pubbliche amministrazioni dove ancora esistono le collaborazioni coordinate e continuate. I rapporti associativi Si tratta di rapporti che non possiamo definire rapporti di.Il lavoro può essere suddiviso in due categorie principali: lavoro subordinato e lavoro autonomo. Entrambi sono rapporti in cui una persona svolge un'attività lavorativa per conto di qualcun altro o di qualcosa.
I rapporti associativi, invece, sono rapporti in cui c'è un socio o un associato che svolge un'attività lavorativa. Ci sono diverse situazioni in cui si possono trovare questi rapporti:
- socio d'opera nelle società di persone;
- associato nell'associazione in partecipazione;
- socio lavoratore nelle cooperative di lavoro.
La peculiarità di queste situazioni è che, mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'attività lavorativa è inserita in un contratto di scambio, nei rapporti di tipo associativo lo svolgimento di un'attività lavorativa è di solito una conseguenza del vincolo associativo che si è instaurato.
Le caratteristiche del rapporto associativo fanno sì che manchino quegli elementi indispensabili per l'esistenza di un rapporto di lavoro.
società. In altre parole, se il socio d'opera svolge un lavoro subordinato che non è direttamente collegato all'attività della società, il rapporto di lavoro subordinato può coesistere con il rapporto associativo. Tuttavia, è importante sottolineare che il socio d'opera non riceve una retribuzione per il proprio lavoro, ma partecipa agli scopi della società e ha gli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. In conclusione, il rapporto di lavoro del socio d'opera ha un fondamento giuridico nel contratto di società e non nel contratto di lavoro subordinato.società. L'associazione in partecipazioni è prevista dagli articoli 2549 e successivi. L'associante attribuisce all'associato la partecipazione agli utili dell'impresa come corrispettivo dell'apporto che viene dato e, prima del jobs act, nello svolgimento di una prestazione di lavoro. L'associato quindi è coinvolto nelle sorti dell'impresa, cioè assume sulla propria persona il rischio economico dell'impresa. Dunque, esercita anche un controllo sull'andamento della stessa, ha diritto di partecipare agli utili dell'impresa. In attuazione del jobs act si è previsto il definitivo superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte dell'associato. Questo significa che per i nuovi rapporti di associazione in partecipazione l'associato, in quanto persona fisica, potrà partecipare solo con apporto di capitale e non con la sua prestazione di lavoro.societàà coope