Appunti di diritto del lavoro
Indice degli argomenti
- Introduzione al diritto del lavoro
- Storia, principi fondamentali e fonti
- Sindacato: regolamentazione nell’ordinamento giuridico italiano e rilevanza all’interno del contesto sociale
- Principio della libertà sindacale (articolo 39 della Costituzione)
- Concetto di sindacato maggiormente rappresentativo e di sindacato comparativamente più rappresentativo
- Profilo negativo della libertà sindacale
- Struttura organizzativa sindacale, RSA e RSU
- Statuto dei lavoratori
- Contratto collettivo
- Evoluzione e caratteristiche principali
- Struttura e problemi principali
- Contrattazione collettiva nell’ambito dei sistemi di relazioni industriali
- Sciopero
- Nozione, storia, limiti del diritto di sciopero
- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Commissione di garanzia e precettazione
- Regolamentazione del rapporto individuale di lavoro
- Collocamento dei lavoratori
- Somministrazione di lavoro e contratto di somministrazione
- Collocamento mirato dei disabili
- Lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporti associativi, lavoro gratuito, prestazione occasionale
- Contratto individuale di lavoro
- Caratteristiche, requisiti soggettivi, elementi essenziali, elementi accessori
- Diritti e obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro
- Mansione, qualifica, categoria, ius variandi e Jobs Act
- Orario di lavoro, ferie, retribuzione e sicurezza sul posto di lavoro
- Rapporti di lavoro speciali
- Contratto di lavoro a termine e lavoro a tempo parziale (part-time)
- Contratto di apprendistato e tirocinio formativo e di orientamento
- Telelavoro, lavoro domestico e smart working
- Ammortizzatori sociali
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Licenziamenti collettivi e individuali e loro evoluzione (Legge Fornero, Jobs Act e Decreto cura Italia)
- Lavoro femminile
- Periodo della tutela, periodo della parità, periodo delle pari opportunità, periodo della differenza di genere
La legge contenuta nello Statuto dei lavoratori è stata emanata nel 1970 ed è una legge che tutela sia i lavoratori che i sindacati. Il rapporto di lavoro nasce dall’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il contratto individuale di lavoro è lo strumento giuridico che disciplina il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il diritto del lavoro si occupa del lavoro subordinato, non del lavoro autonomo. Quest’ultimo infatti è regolamentato dal diritto commerciale. Il lavoro si distingue in subordinato, autonomo e parasubordinato. In virtù dell’evoluzione che ha interessato il diritto del lavoro nel corso del tempo sono cresciuti sempre di più in termini di numero i contratti di lavoro speciali. Si dicono speciali perché hanno degli elementi che non si trovano nel contratto di lavoro subordinato.
Sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno dei diritti e dei obblighi. Per esempio, il primo obbligo del datore di lavoro è quello di retribuire il lavoratore. Lo stesso lavoratore ha degli obblighi nei confronti del datore di lavoro: deve svolgere la propria attività con diligenza, ha obblighi di segretezza, di fedeltà. Se il lavoratore viene meno a questi obblighi la legge ha attribuito al datore di lavoro il potere disciplinare, che è regolato sia dal Codice civile che dallo statuto dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’estinzione del rapporto di lavoro, si parla spesso di licenziamento individuale. Ogni rapporto di lavoro che si estingue perché c’è un licenziamento alle spalle crea un disagio sociale non indifferente. Rispetto al passato oggi c’è tutta una normativa di tutela dei licenziamenti individuali. Un esempio è l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che riguarda solo i nuovi assunti, quelli che vengono assunti con il contratto a tutele crescenti. Per i vecchi assunti ancora c’è il presidio dell’art. 18. L’art. 18 è così importante perché impedisce non solo che il datore di lavoro in modo illegittimo licenzi il lavoratore, ma impone al datore di lavoro di riassumere il lavoratore qualora lo abbia licenziato illegittimamente. È per questo che quella dell’articolo 18 si chiama tutela reale: tutela realmente il lavoratore nel suo lavoro perché impone giuridicamente al datore di lavoro di riassumerlo se lo ha licenziato illegittimamente.
Il diritto del lavoro ha degli antefatti che riguardano sia la dimensione sociologica che politica, non nasce dal nulla. Il diritto non è una scienza neutra perché le leggi vengono fatte in parlamento, in Parlamento ci sono i rappresentanti dei partiti eletti attraverso le votazioni. La nostra è una democrazia parlamentare. In Parlamento ci sono maggioranze e minoranze. Se un governo è a maggioranza di destra esprimerà un certo tipo di politica e di indirizzo sulla materia del lavoro. La materia del lavoro è una di quelle materie sensibili al clima politico del paese. Se la maggioranza è di sinistra esprimerà un indirizzo diverso. Quindi in questo il diritto del lavoro è diverso rispetto agli altri diritti.
Il diritto del lavoro quindi risente del clima politico e del clima sociale del paese. Al di là di questo il diritto del lavoro si ispira a due principi fondamentali:
- Il principio di libertà
- Il principio di eguaglianza
È libero chi può fare quello che vuole senza coercizioni da parte di nessun altro soggetto. L’uguaglianza è di due tipi:
- Di natura: tutti allo stato di natura siamo uguali
- Prescrittiva di natura giuridica: non è un fatto di natura. L’eguaglianza da questo punto di vista è un elemento sottoposto ad un giudizio.
Quello che accomuna questi due concetti è che sono due principi che nessuno può mettere in contestazione. Nessun partito politico negherebbe la libertà e l’eguaglianza. Persino nelle tirannie, in cui non c’è libertà, si ispirano a dei principi di uguaglianza (pensiamo al comunismo russo). Si tratta di due principi che sono universalmente accettati e condivisi da tutti. Ma questo determina che effettivamente siamo tutti liberi e uguali? No. Ci sono dei condizionamenti ben difficili. Per esempio, un operaio della FIAT non è uguale ad Agnelli nell’espressione della sua libertà. Questo perché l’operaio ha bisogno del suo salario se vuole sostentarsi. Il salario glielo dà Agnelli.
Quindi i principi di uguaglianza e libertà sono ampiamente condivisi, ma all’atto pratico sono dei principi più teorici che realmente effettivi all’interno del sociale. Per arrivare alla nascita del diritto del lavoro si devono creare delle condizioni. In uno stato di tipo liberale i principi di libertà e uguaglianza hanno poco spazio per farsi strada: non ci sono le condizioni politiche e sociali per realizzarli.
Uno stato di tipo liberale è uno stato in cui il potere è in mano a pochi o in mano ad una sola persona e quella persona non concede dei diritti ai cittadini: a suo piacimento gli dà delle facoltà. Bisogna quindi superare quel tipo di stato. Lo stato liberale non può realizzare il diritto del lavoro: non ha le capacità culturali per farlo.
Allo stato liberale si deve sostituire lo stato sociale. Noi oggi viviamo in uno stato sociale, welfare state. Dallo stato liberale si arriva allo stato sociale con una dinamica storica. Per esempio, le rivoluzioni: la rivoluzione americana, la rivoluzione francese sono eventi che spingono a questo passaggio. Non solo, la nascita dei movimenti sindacali, la nascita di partiti di sinistra, la dottrina sociale della Chiesa sono tutti elementi che spingono verso il risultato della creazione dei diritti sociali, quei diritti cioè che erano assenti nello stato liberale.
Attraverso questi avvenimenti storici ci si avvia lentamente all’affermazione dei diritti sociali. Qualsiasi tipo di diritto e quindi qualsiasi tipo di legge che crea un diritto viene emanata in Parlamento. È soggetta quindi alle maggioranze e alle minoranze parlamentari. Quindi i diritti sociali di per sé sono instabili. Per raggiungere uno stato di stabilizzazione dei diritti sociali ci si deve rifare alla fase della costituzionalizzazione. Ci vuole una Costituzione che recepisca i diritti sociali e li incorpori. Il procedimento per correggere e modificare le norme della Costituzione non è per niente semplice per cui la costituzionalizzazione di questi diritti dà certamente una forma di stabilità.
La nostra Costituzione è piena di diritti sociali ed è improntata ai principi di libertà ed eguaglianza e pone al suo centro il lavoro. Il lavoro diventa uno degli elementi caratterizzanti la persona, non è più il censo. Da questo punto di vista lo stato sociale è una condizione affinché si possano affermare quei principi di libertà ed eguaglianza e possa incominciarsi a parlare di diritto del lavoro.
Il problema è stato che questo stato sociale così come è stato descritto sarebbe in sé perfetto. Ebbene questo stato si è deteriorato nel corso del tempo. Pensiamo alla partitocrazia: questa è una delle caratteristiche dell’odierna società. Ancora: un regime fiscale non esattamente equo, l’Italia ha una delle tassazioni più alte che spinge verso l’evasione fiscale. Pensiamo alle pensioni: oggi la gente non riesce ad andare in pensione, mentre anni fa si poteva andare in pensione con 16 anni di lavoro. Quelle sono le baby pensioni. Oppure le pensioni d’oro: gente che prende 500 euro e gente che prende 10.000 euro al mese. Questo è frutto di tutta una serie di disequilibri all’interno dello stato sociale.
Questo modello di stato sociale in realtà si è deteriorato tant’è che nel 2009 il governo Berlusconi ha fatto una proposta di modifica dello stato sociale (libro bianco sullo stato sociale). In quella proposta c’è scritto che, partendo da quello che è l’esame della situazione e delle sue criticità, si debbono modificare i principi e le condizioni su cui lo stato sociale si basa. La prima condizione da realizzare è quella della sostenibilità.
Per cui il modello che è stato proposto e che dovrebbe sostituire il modello deteriorato di stato sociale è lo stato improntato al principio dell’universalismo selettivo: da un punto di vista dei diritti ogni cittadino ha diritto ad accedere alle prestazioni dello stato sociale indistintamente, se ci sono realmente i requisiti e le caratteristiche affinché lo stato eroghi la prestazione. In questo contesto di universalismo selettivo debbono essere valorizzati i soggetti intermedi della società: le autonomie locali. Per cui i compiti verrebbero distribuiti in questo modo: lo stato assume su di sé una funzione di indirizzo, detta i criteri generali, le autonomie locali nella loro azione dovranno uniformarsi a quei criteri. Lo stato dovrà diversificare i compiti con le autonomie locali, manterrà solo una funzione di indirizzo.
Quando parliamo di lavoro ci riferiamo al lavoro subordinato. Il lavoro può avere due dimensioni: una di tipo economico, cioè tutte quelle attività umane dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi; un’altra di tipo giuridico. La dimensione giuridica la ritroviamo nella relazione e nella normazione che interviene tra datore di lavoro e lavoratore.
Il diritto del lavoro interviene nella relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore creando tutta una serie di tutele che possano realizzare i principi di libertà e di eguaglianza partendo dal presupposto che questi due pur essendo validi nella carta, nella realtà non sono sempre operati.
Il termine lavoro può essere visto sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista economico si intende ogni attività volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Da un punto di vista giuridico è il contenuto di una relazione giuridica che intercorre tra due soggetti: lavoratore e datore di lavoro.
Il diritto del lavoro è l’insieme delle norme che regolamentano la relazione giuridica tra lavoratore e datore di lavoro. Il diritto del lavoro si divide in tre parti: diritto del lavoro in senso stretto, previdenza sociale e diritto sindacale.
Lo Stato interviene a tutela di un soggetto debole, contraente debole, e pone in essere tutta una serie di iniziative. Per il diritto sindacale lo Stato attribuisce al sindacato dei poteri attraverso i quali porre in essere delle attività a tutela del contraente debole. Lo Stato interviene con delle leggi per ristabilire l’eguaglianza tra i due contraenti. Nella previdenza sociale lo Stato si fa carico dei bisogni dei cittadini una volta che hanno cessato di lavorare. Diverso dalla previdenza sociale è l’assistenza sociale. La previdenza riguarda coloro che hanno lavorato, l’assistenza riguarda tutti coloro che versano in una situazione di bisogno e di difficoltà. Lo Stato interviene dopo che si crea lo stato sociale perché prima lo Stato era neutro rispetto a queste tematiche.
I romani avevano un loro diritto: diritto romano. La schiavitù si chiamava locatio hominis. Locatio vuol dire locazione, affitto. Letteralmente significa “locazione di un uomo”. Lo schiavo era una merce. Per chi non era schiavo il termine era locatio operarum cioè “locazione di attività, di opere”. Non si mercanteggiava su una persona. Quello che veniva dato in locazione era l’attività svolta dalla persona. Locatio operis: locazione di un’opera. Corrisponde al nostro lavoro autonomo. Tutte le altre attività erano attività liberales, portate avanti da uomini liberi.
Quello che rimane del diritto romano nel diritto del lavoro è la locatio operarum e la locatio operis. Nel Medioevo c’erano le corporazioni. Le corporazioni erano una specie di associazione all’interno delle quali c’erano sia i datori di lavoro sia gli artigiani sia i lavoratori. La corporazione mista sarà poi ripresa durante il regime fascista. Le corporazioni del periodo medievale erano regolamentate per legge. Avevano una regolamentazione di tipo pubblicistico.
Superato il medioevo arriviamo ai tempi a noi più recenti. Il diritto del lavoro parte da un evento storico ben preciso: la creazione della grande industria, quindi dalla rivoluzione industriale (seconda metà del 1700 e 1800). In quel periodo molti abbandonano la campagna a favore del lavoro in fabbrica perché vengono create le grosse industrie. Tutta questa massa di lavoratori costituisce un flusso grande rispetto all’offerta di lavoro (tante persone ambiscono ad entrare in un’unica fabbrica). A questo punto chi offre lavoro detta legge. Si tratta quindi di un gioco a ribasso: il datore di lavoro, data la grande massa di lavoratori, offre salari molto bassi.
I lavoratori lavorano fianco a fianco in condizioni molto pesanti. Si crea la consapevolezza di un bisogno comune, di un problema comune: incomincia a prendere forma la questione sociale. Il clima politico e giuridico di quel tempo, siamo a ridosso della rivoluzione francese, c’è lo stato liberale. C’è l’illuminismo portato dalla rivoluzione francese, lo stato liberale comporta la mancanza di una disciplina legale del lavoro. Questo perché lo stato liberale si basa su un presupposto: tutti nasciamo uguali e lo stato proprio per questo è neutro (neutralità dei pubblici poteri). L’incontro tra domanda e offerta di lavoro viene gestito dalle diverse parti, lo stato non interviene. Dato questo clima si incomincia a intravedersi la questione sociale e la consapevolezza di bisogni comuni il lavoratore capisce che deve creare una coalizione affinché questa sia più forte di fronte al datore di lavoro piuttosto che il singolo lavoratore. Da qui si inizia a intravedere quello che nel tempo verrà chiamato fenomeno sindacale.
Nel 1860 c’è l’unificazione d’Italia, si è affermata la grande industria. Il clima è favorevole affinché ci si renda conto che c’è bisogno di tutele che possono essere raggiunte unendo le proprie forze. Queste tutele nel 1800, inizi 1900, prendono il nome non di diritto del lavoro ma di legislazione sociale. Il genitore del diritto del lavoro è la legislazione sociale che è diversa a seconda del momento storico in cui viene inquadrata. C’è una legislazione sociale preunitaria e una post-unitaria. Il punto di partenza è che le persone possono versare in uno stato di bisogno e se è così non sono libere. Quindi la legislazione sociale nasce con questo intento. Nel corso degli anni i principi che la formano prenderanno il nome di principi di sicurezza sociale. Cioè quei principi che hanno a cuore il soddisfacimento dei bisogni della persona perché una persona libera dal bisogno è una persona libera.
Nel periodo preunitario si creano le società di mutuo soccorso. I lavoratori visto che lo stato liberale non provvede al soddisfacimento dei propri bisogni, non li tutela, si aiutano tra di loro. Accantonano parte del loro salario per creare una cassa mutua a cui ricorrere in particolari momenti di bisogno. All’inizio queste società hanno una certa fortuna e lo stato è favorevole perché in qualche modo tacitano la questione sociale. Lo stato cambia atteggiamento nei loro confronti quando si modificano e diventano una sorta di nucleo, cellula, di quelli che saranno i futuri sindacati. L’associazionismo sindacale a quel punto diventò a quel punto illegale: era lo stato che doveva intervenire.
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Introduzione al diritto del lavoro - appunti
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Diritto del lavoro - Introduzione