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CALCOLO INDEBITAMENTO MEDIO
((2000*4)+(500*3)+(750*1))/4 2.562.500
CALCOLO TASSO INDEBITAMENTO DEL
PERIODO
96.250/2562500 3,756%
CALCOLO TASSO ANNUO DI INDEBITAMENTO
(3,756%*12)/4 11,268%
CALCOLO INTERESSI DA CAPITALIZZARE
Costo medio ponderato asset*tan*periodo
((475.000*0,11268*4)/12 17.841
ovvero (475.000*0,03756)
IAS 24 – PARTI CORRELATE
Si tratta di uno standard contabile che non dà criteri di misurazione, cioè non ci dice quale valore
attribuire a ciascun elemento dello stato patrimoniale e/o del conto economico; ma impone alle
imprese di dare informazioni nella nota integrativa (cioè la disclosures notes). Si tratta di dare
informazioni su tutti i saldi e le operazioni che sono intercorse nel corso dell’esercizio con parti o
entità correlate all’impresa.
Queste informazioni sono utili al lettore di bilancio perché le operazioni con parti correlate non
necessariamente sarebbero state poste in essere con soggetti terzi oppure avrebbero potuto
essere negoziate con soggetti terzi a condizioni diverse.
Le entità correlate sono enti (soggetti) che non sono completamente terzi (estranei) all’impresa
ma che hanno un legame partecipativo almeno significativo (controllo e collegamento) con la
società stessa.
È lasciata poi facoltà all’impresa di decidere varie percentuali, più basse di quelle che danno una
partecipazione rilevante.
Tuttavia, in linea generale, il principio fornisce un elenco di parti correlate:
1. Società con legame partecipativo almeno significativo:
verso l’alto cioè la controllante della controllata o le controllanti (cioè le società
“madri”);
verso il basso cioè le controllate (cioè le società “figlie”);
a lato le società cosiddette “sorelle”, cioè se A controlla B e C, tra B e C non vi è
alcun legame partecipativo però sono collegate dal fatto che A le controlla
entrambe. Si tratta di società sottoposte a comune controllo;
2. Membri dell’alta direzione (società e controllanti) se una società fa un’operazione con il
proprio amministratore o membro dell’alta direzione, vi sarà il sospetto che quest’ultima
sia avvenuta con prezzi non proprio remunerativi (non a prezzi di mercato) è necessario
quindi indicare tali rapporti. In tal caso si usa il termine key management;
3. Parenti stretti dei membri dell’alta direzione;
4. Società di 1. e 2. 41
Per ogni tipo di operazione è necessario tener conto della significatività, principio secondo il quale
si devono dare informazioni su queste operazioni se hanno per oggetto importi significativi, cioè
importi tali da poter far cambiare idea ad un lettore del bilancio mediamente informato.
Per ognuna delle classi viste prime sarà necessario specificare:
L’importo;
I saldi;
Le condizioni l’impresa può dichiarare che le condizioni pari a quelle normali di
mercato, tuttavia in tal caso la si può dare in bilancio solo se è supportata da evidenze;
Le eventuali garanzie ricevute e date.
Per quanto riguarda i compensi dei membri dell’alta direzione è necessario dare un dettaglio degli
stessi (quanti sono benefici non monetari, quanta parte sono stock option, quanta parte è una
componente di stipendio fisso, ecc), disaggregandoli per tipologia.
Lo IAS 24 prevede alcune esenzioni per le entità controllate dallo Stato.
La Consob pretese 2 disclosure : 1)sulle operazioni inusuali e atipiche - 2) pretese che per quanto
concerne le parti correlate, in aggiunta alle informazioni che stanno nelle note, i saldi e gli
aggregati economici e finanziari fossero esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e
nel rendiconto finanziario.
Nel TUF è previsto che l’impresa quotata, non solo indichi nel bilancio tutti i compensi dati all’alta
direzione, ma che vi sia un documento che identifichi per ciascun membro dell’alta direzione
(identificato attraverso il nominativo), le varie tipologie di compensi.
Quando si parla di condizioni avvenute con le parti correlate, l’impresa può affermare che tali
operazioni siano state svolte a condizioni di mercato; tuttavia tale affermazione può essere fatta
solo se è supportata da evidenze.
In base alla normativa italiana, all’interno delle società quotate vi deve essere un comitato per le
parti correlate che deve essere formato per la maggioranza da amministratori indipendenti, in tale
comitato devono essere resi noti tutti i termini delle operazioni messe in atto se gli importi sono
rilevanti e significativi; tale comitato dovrà pronunciarsi sul fatto che l’operazione sia negli interessi
della società e avvenga a condizioni di mercato. In caso di parere negativo e quindi di rilevazione di
operazioni importanti con le parti correlate, che non è negli interessi della società o non è a
condizioni di mercato, sarà necessario andare in assemblea e farla approvare.Tuttavia la Consob ha
imposto che si applichi il concetto del white washing, con il quale si va sì in assemblea, ma coloro
che hanno interesse affinché tale operazione avvenga non avranno diritto di voto; quindi possono
votare soltanto le minoranze.
IAS 27 e IFRS 10 – BILANCIO CONSOLIDATO
o IL BILANCIO CONSOLIDATO
In Italia il bilancio consolidato è visto come uno strumento informativo mentre nel resto del
mondo è visto come uno strumento caratterizzato da maggior importanza.
Lo IAS 27 afferma l’obbligo a redigere il bilancio consolidato, se si è in presenza di un gruppo in cui
la casa madre e le controllate (subsidiaries) sono presentate come un’unica entità; includendo
all’interno del bilancio stesso tutte le imprese sulle quali la controllante esercita, direttamente o
indirettamente, il controllo. Si definisce controllata, l’entità controllata da un’altra entità; e l’area
di consolidamento è costituita da tutte le controllate.
L’IFRS 10 parla del controllo, modificando le condizioni di controllo che già c’erano nello IAS 27.
Anche questo è un progetto di convergenza con gli Stati Uniti con la quale si cerca di dare una
definizione di controllo comune per il FASB e per lo IASB. L’IFRS 3 tratta dei tecnicismi di come
acquisire il controllo.
42
Per il FASB (organismo di contabilizzazione statunitense) il controllo c’è quando si un’entità ha il
50%+1 dei voti, mentre il vecchio IAS 27 affermava che il controllo poteva essere non solo di diritto
(50%+1) ma anche “di fatto”; si pensava quindi che poteva esserci il controllo anche in altre
situazioni, che facevano riferimento alla possibilità di governare le attività economiche e finanziarie
di altre imprese (controllo di fatto). Tale controllo si poteva avere nel momento in cui non si
possedeva il 50%+1 dell’impresa ma si riusciva comunque a controllare l’impresa; ad esempio nel
caso in cui si deteneva una quota inferiore al 50%+1, ma il resto delle quote era molto frazionato.
Quindi, nel vecchio IAS 27 vi era il concetto mal scritto del controllo di fatto.
Il FASB e lo IASB hanno iniziato a costruire così un progetto di convergenza per arrivare ad una
soluzione comune, il nocciolo della questione si aggirava intorno alla definizione di controllo; per
definire meglio il controllo è stato emesso l’IFRS 10, il quale afferma che “si ha controllo se
l’investitore è esposto o ha dei diritti sui ritorni variabili del suo investimento e inoltre ha l’abilità di
influenzare tali ritorni tramite il suo potere all’interno della società in cui ha investito”; si ha
tuttavia, comunque un ricollegamento al controllo di fatto.
Nell’IFRS 10 nel determinare il controllo si tiene conto anche dei cosiddetti diritti potenziali,
quest’ultimi si hanno quando a fronte di un contratto si ha la potenziale possibilità di entrare nella
maggioranza di una società, allora si terrà conto anche di tali diritti, a condizione che quest’ultimi
siano esercitabili in qualsiasi momento e sia economicamente conveniente esercitarli
(quest’ultima condizione è rilevante poiché si aggiunge a ciò che affermava in precedenza lo IAS27,
il quale non includeva anche la convenienza economica come condizione). Mentre vengono esclusi
i cosiddetti diritti protettivi (protective rights), cioè quei diritti che qualcuno si è riservato nei
confronti di un’impresa (per esempio il diritto di entrare in maggioranza), e che possono essere
esercitati allo scattare di determinate condizioni; tali diritti sono tipici degli istituti finanziari, i quali
potrebbero dare dei finanziamenti alle imprese ma con allegati tali diritti, attraverso i quali gli
istituti finanziari potrebbero entrare a far parte della proprietà dell’impresa al verificarsi di
determinate situazioni; si ha così l’introduzione nel controllo da parte dei finanziatori.
Si considera esistente il controllo anche in quelle situazioni in cui si costituisce un’entità
formalmente autonoma destinata a condurre nell’interesse di un’impresa uno specifico affare per
la cui gestione lo statuto prevede tutti i relativi compiti (i cosiddetti special purpose vehicles o
special purpose entities); per esempio una cartolarizzazione dei crediti. La cartolarizzazione dei
crediti si ha quando una banca trasferisce dei crediti (per esempio dei mutui) in un ente (società
veicolo), il quale emette delle obbligazioni sul mercato garantite dagli asset sottostante (asset
backed security), cioè i mutui. Quindi il rimborso delle obbligazioni avverrà man mano che le rate
del mutuo vengono pagate.
In sede di endorcement l’Unione Europea ha deciso di differire di un anno dell’entrata in vigore
dell’IFRS 10, 11 e 12 (il 10 parla del controllo, l’11 parla delle forme di controllo congiunto, il 12
parla delle disclosures date sulle controllate), entrando così in vigore dal 2014.
Lo IAS27 inoltre, afferma l’obbligatorietà del consolidato nel caso in cui vi siano delle subsidiaries,
tuttavia, premesso che se si considerano le public company non vi è alcuna esenzione, concede
anche la facoltà di non redigere il bilancio consolidato (esenzioni):
Se la società non quotata è controllata (risalendo la catena) da un’altra società che redige
comunque il bilancio consolidato e lo redige secondo gli IAS/IFRS.
Ciò deriva dal fatto che all’analista di bilancio interessa il gruppo nel suo complesso, quindi
vuole un bilancio consoli