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III°pilastro
Le informazioni hanno un ruolo fondamentale nell'esercizio del controllo e nel giudizio dei soggetti che a diverso titolo
sono interessati al buon funzionamento della compagnia di assicurazione.
La direttiva europea 2002/87/CE sui conglomerati finanziari
Un conglomerato finanziario è un gruppo di imprese soggette a controllo comune con una significativa operatività in al-
meno due dei tre settori in cui viene tradizionalmente ripartita l'intermediazione finanziaria: bancario, mobiliare e assi-
curativo.
• Conglomerati finanziari omogenei, formati da banche e intermediari mobiliari;
• conglomerati finanziari eterogenei, in cui accanto a intermediari bancari e mobiliari operano intermediari assi-
curativi.
La tradizionale vigilanza settoriale non consente un controllo globale e onnicomprensivo nei confronti dei conglomerati
finanziari eterogenei. La vigilanza supplementare non si sostituisce a quella settoriale su base individuale e consolidata,
ma le integra per tenere conto delle peculiari caratteristiche dei gruppi a maggiore diversificazione.
L'identificazione del conglomerato è basata sui seguenti requisiti:
• presenza di almeno una banca/intermediario mobiliare e di una compagnia assicurativa (eterogeneità);
• rilevanza dell'attività svolta sia nel settore bancario/mobiliare sia in quello assicurativo, secondo precisi para-
metri quantitativi (significatività);
• anche in presenza di una capogruppo non costituita da un'impresa regolamentata, prevalenza delle attività svol-
te in ambito finanziario, per almeno il 40% degli impieghi (finanziarietà).
I principali obiettivi della vigilanza supplementare possono essere così sintetizzati:
• assicurare che la stabilità e la solvibilità dei conglomerati finanziari non siano compromesse da fenomeni di
utilizzo del medesimo capitale per soddisfare requisiti relativi a diversi rischi in più parti del gruppo;
• valutare le operazioni infragruppo e il livello di concentrazione dei rischi;
• accertare l'esistenza di adeguate strutture organizzative e sistemi di controllo interno, ai fini di una corretta ge-
stione dei rischi e del contenimento delle situazioni di conflitto d'interesse.
Figura del coordinatore, cioè dell'Autorità di vigilanza, tra quelle già coinvolte nella supervisione delle singole entità,
che assume l'ulteriore ruolo di coordinamento. Identificata in base alle caratteristiche del conglomerato, coordina la rac-
colta e la diffusione delle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza supplementare, verificare l'osservanza delle di-
sposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo, nonché della
struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni. Guida e pianifica il lavoro da svolgere in collaborazione tra di-
verse autorità.
Le forme di previdenza complementare
La funzione della previdenza complementare
Integrare la pensione pubblica e integrare il portafoglio previdenziale. Il portafoglio previdenziale è formato dalla pen-
sione pubblica, che rappresenta il primo pilastro, e dalla pensione complementare, che a sua volta è formata dalla pen-
sione complementare e dalla pensione integrativa. La pensione complementare è destinata a integrare la pensione pub-
blica al fine di raggiungere il tasso di copertura del'80%, mentre la pensione integrativa serve a costituire un reddito ul-
teriore rispetto al reddito rappresentato dalla pensione pubblica e dalla pensione complementare, ed è quindi destinata a
soddisfare necessità personali al di là dei bisogni di cui è espressione il tasso di copertura del'80%.
Il risparmio destinato alla previdenza complementare confluisce periodicamente alla forma previdenziale scelta dal la-
voratore e va a costituire la sua posizione previdenziale.
Ogni anno la posizione previdenziale subisce una variazione in ragione del risultato conseguito. Dipende essenzialmen-
te dal rendimento degli investimenti effettuati con il risparmio previdenziale e dai costi sostenuti per ottenere il rendi-
mento stesso da parte della forma previdenziale: in tal modo i contributi vengono capitalizzati sulla base del rendimento
conseguito e concorrono a formare il montante previdenziale.
Il lavoratore può utilizzare anzitempo il montante a titolo di anticipazione o di riscatto sulla base di predefinite esigenze
e condizioni fissate dal legislatore.
Il montante previdenziale (il cosiddetto Attivo Netto Destinato alle Prestazioni) viene trasformato in rendita pensionisti-
ca o in capitale. Secondo il legislatore italiano la trasformazione in capitale può riguardare al massimo metà del montan-
te previdenziale, fatta eccezione per il caso in cui la rendita pensionistica ottenibile dalla trasformazione del 70% del
montante previdenziale non superi il 50% dell'importo dell'assegno sociale: solo in questo caso il lavoratore otterrà l'in-
tegrale trasformazione in capitale del montante previdenziale.
La tassazione della pensione complementare è ispirata da un principio di favore teso a incentivare l'adesione alla previ-
denza privata e da un principio di neutralità rispetto alla forma scelta.
Il sistema previdenziale italiano si fonda su:
• un pilastro pubblico gestito dalle casse pubbliche a ripartizione fondato, a regime, unicamente sul metodo di
calcolo della pensione basato sui contributi versati (contributivo);
• un pilastro collettivo rappresentato dai fondi pensione chiusi e collettivo o negoziali, dai fondi preesistenti e dai
fondi pensione aperti ad adesione collettiva;
• un pilastro individuale rappresentato dai fondi pensione aperti ad adesione individuale e dai piani individuali
pensionistici.
Le forme di previdenza destinate ai lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, e ai soci lavoratori e ai dipendenti del-
le cooperative possono operare solo in regime di contribuzione definita. Per i lavoratori autonomi e i liberi professioni-
sti, possono essere istituite forme di previdenza in regime di contribuzione definita o di prestazione definita.
I parametri per la scelta e il monitoraggio della forma previdenziale
Il lavoratore deve essere in grado di analizzare l'informativa messa a disposizione dalle diverse forme previdenziali sul-
la base degli standard di comunicazione definiti dall'Autorità di vigilanza. La necessità di consulenti indipendenti per i
lavoratori che non sono in grado di definire autonomamente la propria scelta previdenziale.
La nota informativa si divide in 4 parti:
• scheda sintetica: contiene le informazioni essenziali sul funzionamento della forma previdenziale. Contiene
l'indicazione dei rendimenti storici dei comparti che formano l'offerta previdenziale e l'elenco dei costi collegati
all'ottenimento di tali risultati. Le spese sono distinte in: spese di adesione; spese da sostenere durante la fase di
accumulo, distinguendo tra quelle direttamente a carico del lavoratore e quelle indirette che ricadono sul patrimonio del
fondo; spese per l'esercizio di prerogative individuali. La forma previdenziale è obbligata a individuare una stima dei
costi che graveranno sulla forma previdenziale, vale a dire l'indicatore Sintetico dei Costi ISC (differenza tra il
rendimento di una forma previdenziale su cui ipoteticamente non gravano costi e il rendimento sul quale gravano i costi
della forma previdenziale: è un indice del rendimento assorbito dai costi);
• caratteristiche della forma pensionistica complementare;
• informazioni sull'andamento della gestione: dati circa l'assetto del portafoglio di ciascun comparto e il rendi-
mento, nonché una misura sintetica dei costi effettivamente sopportati (Total Expense Ratio TER). Il TER misura
l'incidenza degli oneri di natura finanziaria e amministrativa sul patrimonio gestito;
• soggetti coinvolti coinvolti nella gestione.
Progetto esemplificativo
Fornisce una stima ex-ante del tasso di copertura della forma previdenziale. Lo scopo è fornire una misura del tasso di
sostituzione alla luce dei costi di gestione della forma previdenziale. Vi sono due forme: una versione standardizzata
frutto di ipotesi dell'autorità di vigilanza e di informazioni della forma previdenziale e una versione personalizzata, che
prende in considerazione le caratteristiche anagrafiche del lavoratore.
I fondi pensione negoziali
Il modello di governance
Il modello di governance del fondo pensione chiuso si basa sull'attività dei seguenti organi:
• l'assemblea dei delegati;
• il consiglio di amministrazione;
• il responsabile del fondo;
• il collegio dei sindaci.
Il fondo si affida a soggetti terzi per l'attuazione della politica di investimento e per l'erogazione delle rendite. Tali sog-
getti sono:
• i gestori dei contributi;
• i gestori delle rendite;
• la banca depositaria.
A essi normalmente si accompagnano:
• le società di revisione;
• il servicer amministrativo.
L'assemblea dei delegati è formata in misura paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il CdA definisce la politica di investimento del fondo, sceglie e controlla i soggetti gestori e la banca depositaria, dispo-
ne circa l'attività amministrativa del fondo.
Il responsabile del fondo è eletto dal CdA, al quale risponde direttamente. Gli spetta il compito di verificare che la ge-
stione sia svolta nell'interesse dei lavoratori aderenti e nel rispetto della legge e dello statuto.
Il Collegio dei sindaci o revisori è eletto dall'Assemblea dei delegati su base paritetica. Si occupa di vigilare sull'osser-
vanza della legge e dello Statuto e di misurare l'adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile del fondi rispetto
alle attese degli aderenti. Svolge un'attività di controllo formale di cui risponde direttamente all'Assemblea dei delegati.
I contributi raccolti dal fondo per essere destinati all'erogazione delle prestazioni sono affidati a soggetti terzi: il legisla-
tore, infatti, non ha affidato il compito di gestire concretamente le risorse raccolte agli organi del fondo, ma ha affidato
loro il compito di controllarne la gestione sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione, per l'importanza che tali ri-
sorse rivestono per il futuro del lavoratore.
Le decisioni circa l'investimento immobiliare possono essere prese unicamente dal Consiglio di amministrazione del
fondo.
Per la fase di erogazione il fondo pensione negoziale ha la possibilità di provvedere direttamente. Al momento nessun
fondo però provvede direttamente all'erogazione della rendita pensionistica, per via delle difficoltà connesse alla gestio-
ne delle rendite sotto il profilo statistico-attuariale.
Il consiglio di amministrazione definisce l'asset alloc