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Estratto del documento

A LEGGE SUL RISPARMIO L

Intitolata “Disposizioni per la tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

Novità rilevanti:

 Obbligo del prospetto informativo per tutti gli strumenti finanziari

 Si introduce l’aggravante del reato di falso in bilancio per il danno ai risparmiatori (reclusione da 2 a 6 an-

ni per i responsabili)

 d’Italia (mandato a termine per il

Tentativo di riforma degli organi di vigilanza, in particolare della Banca

governatore della Banca d’Italia).

L M FID (Market in Financial Instrument Directive)

A I

Va ad abrogare interamente il Decreto Eurosim e a modificare il Testo Unico sulla Finanza; venne emanata nel

dall’Italia solo nel 2007.

2004 ma recepita 47

CAPITOLO 13 – MERCATO AZIONARIO

Punti essenziali:

 Reintroduce l’attività di consulenza;

 Introduce la gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ovvero piattaforme per lo scambio ti-

l’obbligo

toli fuori Borsa e di conseguenza abolisce della concentrazione degli scambi nei mercati re-

golamentati;

 Introduzione per le banche dell’obbligo di best execution, ovvero le banche devono svolgere le transazioni

per conto degli investitori alle migliori condizioni per quest’ultimo (sulla base del prezzo del titolo, dei co-

sti di esecuzione dell’ordine, della rapidità e probabilità di esecuzione e della dimensione e della natura

dell’ordine);

 Ridisegno della tutela dell’investitore:

 Tutti gli intermediari devono suddividere la clientela in tre categorie: qualificati (investitori istitu-

(coloro che hanno un’esperienza nel settore finanziario, come gli operatori

zionali), professionali

di banca) e al dettaglio (i piccoli risparmiatori);

 Due gruppi di servizi: a valore aggiunto (consulenza e gestione di patrimoni) ed esecutivi (raccol-

ta ed esecuzioni di ordini);

 Test di adeguatezza per stabilire se le strategie di investimento sono adeguate al profilo ri-

schio/rendimento desunto dalle domande del test: gli intermediari devono sottoporre a questo test i

clienti al dettaglio e professionali per i servizi a valore aggiunto;

 Test di appropriatezza, invece, per i servizi esecutivi erogati a clienti al dettaglio per valutare se

il tipo di operazione che richiede il cliente sia adeguato al suo profilo;

 Execution only: caso in cui i test non sono necessari, ovvero nel caso di esecuzione di ordini su

strumenti finanziari non complessi l’intermediario non ha l’obbligo di verificare se l’operazione ri-

chiesta dal cliente sia adeguata o meno al suo profilo rischio/rendimento.

13.4 I TITOLI DEL MERCATO AZIONARIO

I mercato azionario comprende tutti quegli strumenti di capitale che comportano la partecipazione diretta

dell’investitore alla gestione e al rischio di impresa, ovvero:

 Azioni

 Obbligazioni convertibili

 Obbligazioni cum warrant

 ETF (Exchange Traded Funds)

Le azioni sono titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di rischio della società; non possono essere

emesse sotto la pari e sono a scadenza “indeterminata”, ovvero il capitale investito verrà restituito all’azionista solo

nel caso di liquidazione della società oppure nel caso in cui l’azionista venda il titolo sul mercato secondario.

A differenza delle obbligazioni, le azioni sono titoli a reddito variabile, ovvero non garantiscono pagamenti pe-

che dipendono dall’effettivo conseguimento di utili e dalla decisio-

riodici a scadenze predeterminata ma dividendi

ne della società di distribuirli agli azionisti.

Il socio ha principalmente tre diritti:

 Diritti amministrativi

o Diritto di voto (ad eccezione delle azioni privilegiate);

Diritto di partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria;

o

o Diritto di prendere visione dei libri delle adunanze, del libro dei soci e delle delibere assembleari;

Diritto di convocare l’assemblea e di denunciare gravi irregolarità

o commesse da amministratori e

sindaci.

 Diritti patrimoniali: diritto agli utili e alla quota di liquidazione;

 Diritti misti:

o Diritto di opzione: è il diritto che spetta ai vecchi azionisti di sottoscrivere, in proporzione alle quo-

te già possedute e prima di terzi estranei alla società, azioni di nuova emissione, in occasione di

aumenti di capitale a pagamento. In questo modo i vecchi azionisti mantengono invariate le proprie

quote di partecipazione alla società (se un azionista prima aveva il 4% del capitale sociale gli vie-

ne offerto il 4% delle nuove azioni emesse);

o Diritto di recesso: ovvero di ricevere la liquidazione della quota posseduta nel caso di cambiamen-

to dell’oggetto sociale o di trasferimento della sede all’estero. 48

CAPITOLO 13 – MERCATO AZIONARIO

Abbiamo diverse categorie di azioni:

1) Azioni ordinarie: costituiscono il tipo base di azioni e riconoscono uguali diritti ai loro possessori (questo

vale anche per le altre categorie di azioni, è possibile che lo statuto preveda diverse categorie di azioni a

patto che queste riconoscano gli stessi diritti a tutte le azioni che fanno parte di una determinata categoria,

con l'unico limite di legge del divieto di emissione di azioni a voto plurimo, ovvero quelle che attribuisca-

no a ciascuna azione più voti). I diritti delle azioni ordinarie sono:

o Diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazio-

ne (art. 2350 c.c.);

o diritto di voto in Assemblea (art. 2351 c.c.);

2) Azioni privilegiate: categoria di azioni che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti

ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, com-

portando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle deli-

bere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione). Generalmente le società riconoscono un rendimento

addizionale (e una prelazione) rispetto al dividendo delle azioni ordinarie. Inoltre gli azionisti privilegiati

godono di una prelazione nel riparto del patrimonio a seguito del fallimento o dello scioglimento della so-

cietà rispetto ai soli azionisti ordinari.

A fronte di questi vantaggi patrimoniali vi sono, in genere, alcune restrizioni dei diritti amministrativi, in-

fatti gli azionisti privilegiati possono votare soltanto nelle assemblee straordinarie, ma non ordinarie.

3) Azioni di risparmio: le azioni di risparmio attribuiscono all'azionista vantaggi ancora maggiori a fronte di

una compressione quasi totale del suo diritto alla partecipazione alla vita sociale. Attribuiscono i seguenti

diritti:

o Possono essere emesse solo dalle società quotate;

o Non danno diritto al voto ma possono partecipare all'Assemblea ordinaria;

o Sono dotate di particolari privilegi patrimoniali stabiliti nell'atto costitutivo;

o È possibile attribuirgli il diritto di opzione anche su una diversa categoria di azioni;

4) Azioni di godimento: può accadere che la società decida di ridurre il capitale sociale perché esuberante ri-

spetto al conseguimento dell'oggetto sociale; di conseguenza dovrà rimborsare il valore delle azioni ai so-

ci. Se il valore di mercato delle azioni è superiore a quello nominale si può decidere, dopo il rimborso del

valore nominale, di convertire la differenza in azioni di godimento. I titolari di queste azioni avranno mi-

nori diritti rispetto ai titolari di azioni non rimborsate:

o Gli utili verranno distribuiti solo dopo che gli altri azionisti avranno percepito un utile pari all'inte-

resse legale;

o se la società è messa in liquidazione avranno diritto al rimborso solo dopo che saranno state rim-

borsate le altre azioni al loro valore nominale;

o salvo patto contrario non conferiscono diritto al voto.

5) Azioni con prestazioni accessorie: nella società per azioni non è possibile conferire un'attività lavorativa.

Tuttavia può accadere che alcuni azionisti si siano impegnati, oltre al conferimento, ad eseguire delle pre-

stazioni accessorie come un'attività lavorativa. In tal caso a questi azionisti spetterà anche un compenso

per l'attività svolta; queste azioni sono necessariamente nominative:

o la prestazione accessoria non deve consistere in denaro;

o l'atto costitutivo deve determinare il contenuto, la durata, le modalità e il compenso;

o le azioni non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

6) Azioni postergate: la nuova formulazione dell'art. 2348 c.c. ha introdotto le c.d. azioni postergate. Si

tratta di azioni che si caratterizzano per la diversa incidenza nei confronti delle perdite; si può stabilire, in-

fatti, che le perdite incideranno su questo tipo di azioni solo dopo che abbiano inciso sulle altre categorie di

azioni. Le azioni postergate si sono rivelate strumento spesso utile ed a volte indispensabile per il finan-

ziamento dell'impresa sociale, specialmente nell'ambito di processi di ristrutturazione e tentativi di supera-

mento di situazioni di crisi.

7) Azioni per i dipendenti o di lavoro: lo statuto può prevedere azioni in favore dei prestatori di lavoro

(art. 2349 c.c.). La decisione è presa dall'assemblea straordinaria, ma la particolarità di queste azioni sta

non tanto nel fatto che la decisione sia presa, addirittura, dall'assemblea straordinaria, ma nel meccanismo

attraverso il quale si giunge alla loro emissione: sappiamo che di solito per poter divenire proprietari di

49

CAPITOLO 13 – MERCATO AZIONARIO

azioni è necessario effettuare un conferimento, e questo può avvenire in sede di costituzione della società

o in sede di aumento del capitale sociale.

Qui, invece, accade che la società ha prodotto degli utili, e tali utili andrebbero distribuiti ai soci, se le

condizioni lo permettono, ma la società decide diversamente; decide che una parte degli utili (o anche tut-

ti) devono essere distribuiti ai prestatori di lavoro della società o di una società controllata. La cosa più

semplice da fare sarebbe quella di dare tali utili direttamente ai prestatori di lavoro, magari direttamente in

"busta paga", e ciò di certo li farebbe contenti, ma in tal modo i prestatori di lavoro, oltre ad abituarsi a una

cosa del genere, non rimarrebbero solo per questo motivo più legati alla società. Ed allora l'assemblea

straordinaria decide che tali utili sono trasformati in azioni, e, conseguentemente, decide di aumentare il

capitale sociale per il corrispondente valore. Bene, ma a chi si assegneranno tali azioni, a tutti i prestatori di

lavoro o solo ad alcuni? E tali azioni conferiscono gli stessi diritti e obblighi delle altre?

E i prestatori di lavoro riceveranno gr

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
83 pagine
18 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kika1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof De Sury Paul.