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La parcellizzazione delle acque irrigue e le opere ostacolanti

Ae costretta ad una rigida parcellizzazione delle acque irrigue. Questa condizione corrispose sul piano normativo la necessità di impedire opere che ostacolassero il flusso continuo dell'irrigazione. Che la risposta a nuove istanze ambientali e sociali sia il movente ultimo dell'esegesi accursiana lo testimonia il primo dei frammenti richiamati: frammento D.39,3,1: in esso Labeone si limita ad affermare che, nei confronti delle opere compiute dal dominus per raccogliere frumento e frutta, non possa essere intenta l'actio aquae pluviae arcendae, l'interprete tradisce sensibilmente il tenore del dettato normativo, "tuttavia, credo, in verità, che questo atto non venne inserendo l'inciso compiuto con la volontà di nuocere" ed estendendo, anche in questo caso arbitrariamente, l'ambito di applicazione dell'actio alle fattispecie in cui l'indagine soggettiva abbia rilevato la crudele volontà del proprietario. Una

volontà che sembrava addirittura prevalere sull'indubbia, oggettiva utilità che il medesimo proprietario trae dalla raccolta dei frutti. Frammento pauliano D. 39,3,2,9: la glossa a tale frammento è "se la volontà del vicino non è argomentata sulla base del principio di nuocere ma è solo quella di migliorare il suo terreno" espressa da D. 39,3,1,12. Il frammento pauliano è riferito, dal punto di vista di Labeone, in merito al danno prodotto dalla deviazione delle acque di un torrente. Caso deciso in coerenza con la regola per cui l'actio in oggetto è destinata ad allontanare le minacce di danno cagionate da un immissio e non dalla sottrazione di acque necessarie ai bisogni del fondo. "Questa opinione è vera se solo non avesse fatto ciò con la volontà di nuocere, pur nuocendo a tema non a sé stesso." Al di là del complesso.

dibattito dottrinale sviluppatosi circa la presunta interpolazione di quest'ultimo capoverso, che sposta completamente il fulcro del casus dai requisiti oggettivi dell'actio, ossia un danno puramente negativo, verso la ricerca, tutta soggettiva, dell'animus con il quale questo danno è stato prodotto, importa in questa sede rilevare come il glossatore non manchi di accentuare ed amplificare la responsabilità per dolo del dominus che abbia agito esclusivamente animo nocendi. Una responsabilità ribadita anche nel limitrofo contesto di un frammento di Pomponio, tra i meno sfruttati del medesimo titolo che decreta la liceità della condotta di chi, recidendo le vene della sorgente che sgorga sul proprio fondo, privià dell'acqua il vicino ed a proposito del quale la glossa puntualizza meno che il proprietario della sorgente e non abbia agito nei confronti del vicino animo nocendi, non alius.

Contestualità di entrambi i suddetti elementi al fine di evitare l'esercizio di un diritto. Questo gruppo di glosse ci permette di saggiare la maturità raggiunta dalla teoria del divieto ad aemulationem in quanto esse coniugano i due elementi presi in considerazione fino a questo momento cioè l'esistenza di un limite all'esercizio del diritto di proprietà solo quando l'esercizio del medesimo non comporti alcuna oggettiva utilità per il proprietario ma abbia lo scopo di nuocere agli altri. Analizziamoli nello specifico: in fundo alieno frammento D. 6,1,38: in esso Celso considera il caso del possessore che, in buona fede, abbia edificato o apportato migliorie sul fondo altrui. Rientrato il proprietario nel suo possesso, il giureconsulto precisa che il ius tollendi dell'evitto non deve indulgere a comportamenti maliziosi, come nel caso in cui egli non ne tragga alcun utile, ma sia mosso dall'unico intento di arrecare danno al dominus.

A tal proposito la glossa precisa che a consentire l'esercizio del suddetto ius necessitano due essenziali requisiti: - l'oggettiva utilitas per il possessore - il fine rilevabile ed onesto - la contestuale presenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo per attivare il limite ad aemulationem ricorre, nell'apparato accursiano, ai capitoli Si cui del titolo De aqua et aquae pluviae arcendae 11 e 12 della ulpianea l.(D.39,3,1) proposti nella limpida traduzione di Silvio Perozzi: "Parimenti Sabino e Cassio dicevano che ciascuno può ritenere l'acqua piovana nel suo fondo, o può derivarla dal fondo vicino se è superflua, purché non si faccia opera nel fondo altrui: questo diritto è dato a tutti, giacché a ciascuno è lecito giovare a sé stesso senza nuocere agli altri." Marcello scrive che contro colui il quale scavando nel proprio fondo ha divertito la fonte del vicino, non si può.

proporre alcuna azione, neppure quella di dolo, ed è giusto che non sidebba avere azione, se non fece quello scavo con animo di nuocere al vicino,ma con animo di rendere migliore il fondo.habereGlossa D. 39,3,1,12 presenta molteplici spunti di interesse, definendo,

in primo luogo, l'ambito (quello dei rapporti di vicinato rustico) in cui si agitasiffatta casistica giudiziaria tendente ad un'equa distribuzione delle risorse idriche; contrapponendo, secondariamente, al principio classico permesso fare nel suo ciò che vuole "non è la formula di nuovo coniopermesso nuocere agli altri e a sé stessi allo stesso modo."

Concreta, infine, la più pura vocazione alla sistematica del glossatore ordinario la conseguente allegazione di ben 26 frammenti del corpus giustinianeo che ad hoc concordant, la logica dei quali risponde, con buona approssimazione, ad una triplice serie di requisiti:

Frammenti che evidenziano

L'esercizio di un diritto con danno altrui;

Frammenti che sottolineano la presenza o la mancanza di un'utilità rilevante per il titolare del diritto;

Frammenti nei quali il testo, o la glossa, richiedono, per l'imputabilità del dominus, uno specifico ed esclusivo movente doloso;

Apparato al paragrafo quinto della legge seconda del titolo D. 39,3,2,5: si tratta di un responso di Paolo magistralmente riassunto dalla penna del Romagnosi: "nel fondo del vicino esisteva un argine il quale mi riparava il fondo mio da inondazione. Avviene che l'acqua rompe quest'argine. Si domanda se, volendo io ristabilire l'argine rotto situato nel di lui fondo, posso costringere il mio vicino ad accordarmi quest'opera." Paolo risponde, che sebbene nella legislazione in allora vigente mancasse l'azione propria aquae pluviae arcendae, ciò nonostante era di sentimento competere a me contro il vicino l'azione utile a non opporsi.

alla restaurazione dell'argine con tutto che costituito nel suo fondo, perocchè esso può giovare a me e non nuocere a lui. Questa decisione di Paolo, la quale, quando da lui fu pronunciata potè sembrare suggerita dalla mera equità, fu convertita in legge formale allorchè fu inserita nel Digesto e a lei comunicata la forza di legge." La glossa, che si limita a segnalare l'evidente appiglio testuale che l'invito ad un'equa soluzione del caso ha offerto alla teoria martiniana del primato dell'aequitas sul ius strictum, allega, tuttavia molti argomenti a sostegno della necessaria presenza di un vantaggio del dominus qualora l'esercizio di un diritto comporti un nocumento altrui. De regulis iuris del Digesto: Glosse a due frammenti del titolo in essi sono: "non è permesso quello che nuoce ad un altro, e non giova a sé stesso". In questi frammenti trova

espressione“nessuno che usa il proprio diritto sembral’opposto principio classicocommettere dolo.”

Nel primo, il notissimo responso gaiano, Accursio si spinge ad estendere l’applicazione del divieto di nuocere gratuitamente altrui allamateria successoria, ipotizzando la responsabilità del padre che,esclusivamente per nuocere al figlio, adisca, senza alcun vantaggioeconomico, l’eredità spettante a questi che gli offre in cambio la quotavirile.ù

Nel secondo, rinviando ancora una volta a D. 39,3,1,12 egli esclude l’operatività del principio de quo nei casi in cui il danno materialearrecato al vicino da chi è dedito al restauro della propria domus, sia“non con la volontà di nuocere al vicino ma per migliorare ilcagionatosuo terreno.”

Restano da analizzare tre testi molto distanti dai precedenti per il contesto delle rispettive casistiche, che si muovono nell’ambito delle

vuole, purché rispetti le norme di legge e le regole urbanistiche vigenti. Tuttavia, in presenza di particolari situazioni o contesti, potrebbe essere necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. 2) Un'altra problematica riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti nelle costruzioni, sia pubbliche che private. In caso di danni o incidenti causati da vizi o difetti dell'opera, è importante stabilire chi sia responsabile e quali siano le eventuali azioni da intraprendere per ottenere un risarcimento. In generale, la responsabilità può ricadere sul progettista, sull'esecutore dei lavori, sul committente o su altri soggetti coinvolti nel processo edilizio. 3) Un aspetto fondamentale riguarda la sicurezza delle costruzioni. Sia nel settore pubblico che in quello privato, è necessario rispettare le norme di sicurezza e adottare le misure preventive adeguate per garantire la stabilità e l'incolumità degli edifici. Questo include la corretta progettazione strutturale, l'utilizzo di materiali conformi alle normative, la verifica periodica delle condizioni di stabilità e la manutenzione adeguata nel tempo. 4) Infine, un'altra problematica riguarda la sostenibilità ambientale delle costruzioni. Negli ultimi anni, c'è stata una crescente attenzione verso la riduzione dell'impatto ambientale delle opere edili, sia in termini di consumo energetico che di utilizzo di materiali eco-compatibili. La progettazione e la realizzazione di edifici sostenibili è diventata una priorità, al fine di ridurre l'emissione di gas serra, ottimizzare l'uso delle risorse naturali e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono o lavorano negli edifici. In conclusione, le problematiche nell'ambito dell'edilizia, sia pubblica che privata, sono molteplici e complesse. È fondamentale affrontarle con attenzione e competenza, al fine di garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni.vuole purché non immetta qualcosa nella proprietà altrui. È lo stesso Accursio, a testimonianza di quanto sia in lui radicato il criterio generale del divieto degli atti emulativi, ad imporre una soluzione innovativa, ricomprendendo l'eccezione nella regola, affermando che tanto più deve valere in privato un principio stabilito publica utilitate ed ulteriormente circostanziando l'ambito di applicazione del in esame. 2) In stretto collegamento con il precedente va letto l'apparato alla pluricitata costituzione di Onorio e Teodosio Per provincias C. 8,10,10). Costituzione che, nelle province orientali dell'Impero, consentiva a chiunque di difendere i propri terreni ed, in genere i luoghi di proprietà circondandoli con mura: una facoltà, naturale estensione del ius "se fu fatto dominicale, che viene, da Accursio, arbitrariamente revocata.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sarti Nicoletta.