Fattispecie: quando c’è un contratto ed è valido + regole invalidità.
Interpretazione: consiste nell’attività volta a determinare il significato del testo e gli effetti
che il negozio sia idoneo a produrre .
Il contratto deve essere interpretato → sottoposto ad un’operazione ermeneutica volta a
ricostruire la “comune intenzione delle parti” il codice civile detta una serie di regole art
⇒
1362 ss . Sono riferiti soprattutto quando il contratto sia un testo da interpretare. Problemi
connessi ad un contratto che consiste in dichiarazioni scritte significato del testo. Quando
⇒
si parla di interpretazione del contratto il modo di interpretazione è diverso da quello della
legge (soggettiva = cosa vuole dire il dichiarante, oggettiva = cosa obiettivamente vuol dire
un certo testo). Nel contratto si pensa in primo luogo all’interpretazione soggettiva (artt.
1362-1365) cosa le parti hanno voluto perchè il contratto è un atto di autonomia
⇒
privata .
Art 1362 : intenzione dei contraenti . Nell’interpretare il contratto bisogna ricostruire la
comune intenzione delle parti , non bisogna fermarsi al senso letterale delle parole se le
⇒
parti hanno scritto un contratto che chiunque interpreterebbe in un altro modo non è
rilevante: quello è comunque il significato del contratto. Art 1362 comma 2
: considerare il
comportamento a posteriori della conclusione del contratto. Atipicità dei mezzi
ermeneutici =non sono prestabiliti dei mezzi di interpretazione particolari
.
Si possono porre
due situazioni diverse :
1. Si riesce a ricostruire la volontà delle parti. Le parti hanno davvero voluto qualcosa
insieme, hanno voluto la stessa cosa. Il contratto è un accordo della volontà delle
parti. Stabilito dalla condizione ideale dell’ art 1362 → in claris non fit interpretatio = la
chiarezza che preclude ogni altra indagine interpretativa non è una chiarezza
lessicale in sè e per sè considerata, ma è la chiarezza delle intenzioni dei contraenti
→ criterio del comportamento complessivo delle parti . In un certo senso si parla
ancora di criteri soggettivi = elementi plausibili per ricostruire la volontà dei
contraenti . Art 1363 : interpretare ciascuna parola per mezzo delle altre e dunque
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Art 1364 :
all’interno del testo dovrà ricondursi l’uso di espressioni generali, che dovranno
intendersi riferite solo agli oggetti su cui le parti intendevano contrattare. Art 1365 : le
indicazioni esemplificative non escluderanno altri casi pur non espressi se
ragionevolmente pertinenti al patto concluso dalle parti. + criterio
dell’interpretazione contestuale .
2. Non è dato ricostruire se effettivamente le due parti avevano in mente la stessa cosa.
Le parti non hanno voluto affatto l’accordo, non intendevano la stessa cosa.
Principio del gradualismo → riferimento ai criteri sussidiari (cd. oggettivi) quando
non siano stati sufficienti i criteri soggettivi . Regole di interpretazione oggettiva :
anche se ci si stacca dal testo contrattuale si dice all’interprete in qualche modo
verso quale interpretazione orientarsi a prescindere dalla comune intenzione delle
parti. Bisogna dare il significato più ragionevole in quel dato contesto. Art 1367 :
principio di conservazione del contratto → nel dubbio il giudice deve scegliere tra
le interpretazioni possibili di una clausola quella che consenta ad essa di produrre
qualche effetto. Art 1368 : clausole ambigue saranno interpretate in base alla prassi
del luogo in cui si è concluso il contratto. Interpretazione secondo gli usi interpretativi
= ciò che si fa normalmente → criterio degli usi interpretativi . Art 1369 :
espressione con più sensi deve avere il significato più coerente alla natura e
all’oggetto del contratto → criterio dell’interpretazione contra stipulatorem
. Art
1370: se un contraente predispone le clausole contrattuali (clausole generali o in
moduli formulari) e se ci sono clausole poco chiare sono interpretate in favore
dell’altro contraente → incentivare chi predispone le condizioni del contratto ad
essere il più chiaro possibile. Art 1371 cd. regole finali : in senso meno gravoso per
l’obbligato se è a titolo gratuito e nel senso che realizzi l’equo temperamento delle
parti se è a titolo oneroso.
Art 1366: interpretazione secondo buona fede → di carattere trasversale. Tutte le volte in
cui una delle parti non si comporta correttamente allora si deve interpretare il contratto
secondo buona fede come se quella parte si fosse comportata secondo buona fede. Si
⇒
costruisce una intenzione finta che sarebbe l’intenzione di un soggetto in buona fede che
avesse avuto quel comportamento. Si tratta di buona fede in senso oggettivo come canone
di lealtà e correttezza.
Regolamento contrattuale e buona fede : in nome dell’interpretazione secondo buona fede la
giurisprudenza perviene ad arricchire il contenuto del regolamento contrattuale, sì da
prospettare un’integrazione piuttosto che un’interpretazione. 1374 → ove si ammetta che il
canone di buona fede sia implicitamente richiamato attraverso il rinvio all’equità, si
tratterebbe pur sempre di una integrazione degli effetti, per completare una lacuna nell’atto
di autonomia privata. 1375 → eseguire il contratto secondo buona fede → strumento di
integrazione del contratto, idonea a farne discendere obblighi e pretese ulteriori onde
ricondurre l’assetto di interessi al rispetto del parametro di correttezza. La relazione al
codice attribuiva di già alla buona fede la funzione di chiamare “nella sfera del creditore la
considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo
all’interesse del creditore” . Dovere di buona fede inteso come senso oggettivo ed enuncia un
dovere di solidarietà ex art 2 Cost
. La buona fede interviene a imporre un principio di
“proporzionalità”, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, nell’esercizio dei diritti che
discendono dal cont