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L’effetto del contratto è che le parti sono vincolate a quel contratto , ( ha forza di legge tra
le parti ) può essere sciolto per mutuo consenso o unilateralmente per cause ammesse dalla
legge. Art 1372 comma 2
: sancito il principio di relatività degli effetti del contratto (cd.
privity
) → la legge riconosce l’autonomia dei privati e dà loro il potere di “autogovernare” le
proprie relazioni patrimoniali, ma nessuno può subire un cambiamento della propria
situazione patrimoniale o essere vincolato ad un rapporto obbligatorio se non per la propria
volontà, mai per volontà di altri . Art 1381 :
promessa dell’obbligazione o del fatto terzo . Il
contratto non può produrre effetti negativi in favore di terzi : Se si fa un contratto mettendo in
caso che il terzo faccia qualcosa, il terzo non è tenuto a eseguire quanto promesso del
contratto, quella è una promessa del contraente e sarà lui a risarcire il danno se quella cosa
non viene svolta dal terzo.
Gli effetti del contratto sono integrati rispetto a quello che le parti hanno previsto, ma
anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge. Art 1374: integrazione del
contratto .Contenuto del contratto è integrato dalla legge: norme dispositive, norme
imperative, usi normativi .
Usi normativi: sono raccolti dalle camere di commercio (usi delle
varie province). Non sono degli atti normativi in senso proprio. Art 9 delle disposizioni sulla
legge in generale. Si presumono esistenti fino a prova contraria. Questi usi riguardano
anche i contratti, entrano nell’integrazione del contratto se le parti non lo hanno espresso
esplicitamente. Se le parti vogliono fare diversamente possono. Effetti voluti dalla legge
colmano le lacune degli effetti disposti dalle parti. vd modalità di int: suppletiva, cogente .
Art 1375: esecuzione di buona fede . Equità del 1374 si collega al 1375. Eseguito secondo
buona fede ed integrato secondo principio di equità : nel contratto ognuna delle parti è
obbligata non solo a quanto in esso espressamente previsto ma altresì in quelle attività che
consentono di tutelare gli interessi dell’altra parte quando questo sia possibile senza un
significativo sacrificio dei propri interessi . Queste norme servono perchè una parte potrebbe
essere portata a far pagare un maggior prezzo. Non bisogna essere l’esecutore inflessibile,
bisogna fare il possibile per seguire gli interessi dell’altra parte se ciò non crea problemi.
Le parti possono sciogliersi dal vincolo contrattuale , e sottrarsi ai suoi effetti, nei casi di
mutuo consenso ( art 1372 ) + art 1373 : recesso unilaterale . Recesso unilaterale
convenzionale → quando questa facoltà sia stata pattuita + ne fissa il limite a quando il
contratto abbia avuto un principio di esecuzione. Eccezioni: contratti ad esecuzione
continuata o periodica → recesso è ammesso ma non ha effetto per le prestazioni già
eseguite o in corso di esecuzione. Ci sono contratti che autorizzano a una delle due parti il
diritto di recesso . Ammette il recesso quando il contratto è volto a tutelare l’interesse di uno
dei due. Il recesso è previsto dalla legge in molti casi e può essere previsto dal contratto. Il
diritto di recesso è previsto molto spesso per i contratti a tempo indeterminato, ognuna delle
parti può recedere se c’è un congruo preavviso se non si specifica quanto dura un
contratto. La giurisprudenza dice che per tutti i contratti a tempo indeterminato è sempre
possibile recedere per le parti con un congruo preavviso . Art 1373 co. 3 : multa penitenziale
→ indennizzare la controparte nell’ipotesi di diritto di recesso.
Art 1386 : caparra penitenziale → somma versata da una parte all’altra all’atto della stipula;
può svolgere la funzione di corrispettivo del recesso convenzionale eventualmente
esercitato. Art 1385 : caparra confirmatoria → pattuiscono che una parte deve dare all’altra
al momento della conclusione del contratto una somma di denaro o altre cose fungibili.
Viene in rilievo quando in caso di inadempimento la si usa al posto della risoluzione per
inadempimento e del relativo diritto di risarcimento. Tuttavia si può decidere di agire per la
risoluzione giudiziale per inadempimento, ma in questo caso si dovrà provare l’intero danno
→ electa una via non datur recursus ad alteram
.
Categorie di contratti in base agli effetti :
Gli effetti del contratto sono di due tipi:
(Molti contratti hanno entrambi gli effetti. Solo obbligatori es:appalto.Ci sono contratti in cui
non c’è da pagare un prezzo es: permuta. Produce effetti obbligatori perchè il trasferimento
produce anche obbligazioni. In generale non ci sono contratti che producono solo effetti
reali).
Effetti obbligatori: nascono delle obbligazioni (solo obbligatori). Effetti reali: costruire diritti
reali su una cosa, trasferire la proprietà di una cosa. es:compravendita (oltre che a sancire
un vincolo obbligatorio). Quando si trasferisce la proprietà? O in un momento successivo o
nel momento della conclusione del contratto.
Nel nostro diritto la soluzione generale è quella del principio consensualistico = art
❏
1376: contratto con effetti reali . La proprietà si acquista o trasferisce per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato . Anche se consegna o trascrizione
avvengono in un momento successivo. Si considera importante il momento del
contratto. La differenza tra diritto tedesco e italiano per quanto riguarda gli effetti
reali. Cè il rischio che la cosa possa perire per ragioni non imputabili a
nessuno.Responsabilità = quando qualcosa perisce per colpa di qualcuno allora
deve risarcire. Res perit domino = la cosa muore al proprietario in linea di
⇒
principio la responsabilità del rischio è del proprietario della cosa. Se la cosa perisce
tra la conclusione del contratto e la consegna: art 1465: contratto con effetti
traslativi o costitutivi . Nei contratti a effetti reali se il perimento della cosa non è
imputabile all’alienante l’altro contraente è comunque obbligato a pagare = res perit
domino.
L
’alienante ha smesso di essere proprietario al momento del contratto.Le
conseguenze del principio consensualistico danneggiano il compratore Art 1465 vale
solo se la proprietà trasferisce una cosa determinata e non individuata solo nel
genere.
Art 1378 trasferimento di cosa determinata solo nel genere .
La proprietà di una
❏ cosa determinata solo nel genere si trasferisce nel momento dell’individuazione =
quando si individua nel genere l’oggetto preciso del contratto. Individuazione è
diversa da consegna. es: 1 kg di grano è solo determinato per genere. Si è posto il
problema del trasporto delle cose:spedizione alla rinfusa = non si individuano le
singole cose quando si danno da trasportare, se capita qualcosa durante il viaggio è
diverso rispetto alla spedizione di cose individuate. Se sono spedite alla rinfusa colui
che consegna deve comunque consegnarle perchè la cosa non era individuata. Colui
che consegna è ancora proprietario. Queste cose si risolvono con l’assicurazione.
Contratti ad esecuzione istantanea → ed esecuzione immediata/differita : l’esecuzione si
concentra in un unico effetto e in un’unica operazione (anche se si colloca in momenti
diversi). Contratti di durata : le prestazioni o almeno una di esse non si esauriscono in
un’unica operazione → obbligazioni il cui adempimento si protrae nel tempo o con continuità
o con periodicità ( ad esecuzione continuata/ad esecuzione periodica ).
Figure che possono determinare una divaricazione tra l’autore del contratto e il destinatario
dei suoi effetti :
Artt 1411 ss : contratto a favore di terzi
. una parte ( promittente ) si obbliga ad eseguire
una prestazione in favore di un terzo ( beneficiario ) indicato dall’altra parte ( stipulante )
, che
abbia interesse ad attribuire il diritto al terzo; figura ammessa quando il terzo sia beneficiario
di una posizione di vantaggio (diritto di credito), senza che occorra la sua accettazione, ma
salvo il suo il rifiuto.
Il contratto vincola solo le parti,ma in termini generali il contratto può produrre effetti
favorevoli per i terzi es: assicurazione sulla vita. Il terzo non deve per forza aderire.
es.nell’assicurazione nasce in capo al beneficiario un diritto anche se lui non aderisce. Il
terzo beneficia degli effetti per effetto della stipulazione. Finchè non vi aderisce il terzo non è
un contraente la clausola può essere revocata o modificata . Il terzo non è parte nè in
⇒
senso formale nè in senso sostanziale del contratto, non partecipa con la propria
manifestazione di volontà al contratto, ma deve limitarsi a ricevere, salva ovviamente la
libertà di rinunciarvi. La circostanza che sia solo un effetto favorevole per il terzo e che
questi possa comunque rifiutare conduce la dottrina a negare che si tratti di una vera e
propria deroga al principio di relatività del contratto.
Artt. 1406 ss : cessione del contratto : accordo trilaterale in base al quale una parte
(cedente) di un contratto a prestazioni corrispettive, non ancora eseguite, lo trasferisce a un
terzo (cessionario), con il consenso del contraente (ceduto) ( ≠ cessione del credito).
Possibile che la cessione non sia liberatoria ( pro soluto
), ma pro solvendo
: il cedente
assume la garanzia dell’adempimento (da parte del ceduto nei confronti del cessionario) ed
in tal caso, risponde come fideiussore del ceduto ( art. 1410 ). Con la cessione, se valida ed
efficace ad intervenuta con il consenso del cedente, tutte le pretese e gli obblighi nascenti
dal contratto ceduto passano dal cedente al cessionario → ceduto può opporre al
cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto e viceversa, ma rimangono
estranee al loro rapporto le vicende che attengono ai rapporti tra ceduto e cedente.
Artt. 1401 ss : contratto per persona da nominare : al momento della conclusione, una
parte di riserva di nominare successivamente la persona che acquister