MERCATI DIGITALI
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social media:
- servizi apparentemente gratuiti
- il ruolo delle piattaforme social diventa sempre più pervasivo e ha effetti anche in ambiti molto
diversi tra loro → anche in ambito politico (caso trump). La profilazione e acquisizione di dati non
è solo legata a beni privati o alla commercializzazione di beni e servizi
- caso gamestop
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NORMATIVE → 2018 regolamenta i servizi di intermediazione online. Per monitorare gli sviluppi
e l’evoluzione della platform economy prevede l’istituzione di uno specifico gruppo di esperti
Esempi:
- piattaforme di vendita di beni e servizi
- piattaforme social media
- piattaforme collaborative
problemi che vengono analizzati:
- ruolo degli algoritmi nel processo decisionale e classificazione
- accesso e utilizzo dei dati
- pratiche discriminatorie
questi rientrano nell’ambito delle soft law → danno un indirizzo su cosa fare, ma non sono
regolamenti o direttive che hanno un’efficacia di tipo diverso: se non rispetto il regolamento o non
do attuazione alla direttiva vado incontro a un provvedimento cosa che non avviene nel caso della
soft law.
Il regolamento del 2019 è abbastanza complesso → si fa riferimento a tre requisiti delle piattaforme
online per i servizi di intermediazione:
- società di informazione
- commercializzazione beni e servizi ai consumatori
- rapporti contrattuali
definizioni che coinvolgono molte attività diverse, il joint reasearch centre ha individuato:
1. e commerce
2. app stores
3. social media
4. online advertisting
problema → individuare il settore di attività o il settore principale: quando consideriamo un
operatore la normativa ci dice come si identifica questo operatore e in base all’attività che svolge
dovrà sottostare alle normative di settore e si può vedere se rispetta le norme oppure no. La
questione non è chiara per le attività online: si tratta solo di intermediazione o si va oltre nella
modalità del servizio? Se questo avviene non è più vero che quella piattaforma può essere inscritta
come piattaforma di intermediazione.
es. uber → lui dice che non deve seguire le norme del trasporto non di linea, ma si definisce un
operatore digitale che opera in uno spazio virtuale e quindi deve seguire le normative della società
di informazione.
LE PRIME DEFINIZIONI DI PIATTAFORME
la commission staff working le definisce imprese che operano su più versanti di mercato e
consentono l’interazione tra diverse categorie di utenti. In esse rientra una vasta gamma di attività
tra cui piattaforme pubblicitarie online, mercati, motori di ricerca, social media e punti vendita di
contenuti creativi, piattaforme di distribuzione di applicazioni, servizi di comunicazione, sistemi di
pagamento.
Beneficiano inoltre degli effetti di rete (il valore del servizio aumenta con l’aumentare degli utenti)
e raggiungono gli utenti in modo istantaneo e con facilità
altre definizioni:
- l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) le definisce come un:
“digital service that facilitates interactions between two or more distinct but interdipendent sets of
users who intercat through the service via internet”
- bill gates: “a platform is when the econonmic value of everybody that uses it, exceeds the values of
the company that creates it”
CASO UBER
sentenza e interesse per sfruttamento della tecnologia
il caso è stato un fenomeno dirompente che ha avuto rapida affermazione nel mercato di riferimento
fino a quel momento caratterizzato da scarsa apertura dovuta alle difficoltà nell’inquadramento
giuridico. La portata del fenomeno è stata tale che oggi si utilizza il termine uberizzazione
dell’economia in rapporto a piattaforme che hanno cambiato o stanno cambiando i mercati e
permettono l’interazione tra piattaforme e utenti senza intermediazione
funzionamento classico del servizio di trasporto:
occorre una licenza che autorizza lo svolgimento dell’attività: le licenze sono rilasciate dai comuni
sulla base di regolamenti regionali oppure vengono acquistate sul mercato secondario o da un
proprietario che abbandona l’attività. Il possesso della licenza permette di operare solo sul territorio
del comune che ha rilasciato la licenza. Anche corrispettivi per le corse vengono fissati dal comune
in cui si sta operando.
Il servizio classico prevede quindi che ci siano controlli su: accesso al mercato, condizioni di
svolgimento del servizio, modalità di svolgimento del servizio. La legge che interviene è la legge n.
21/1992 “legge quadro per il trasporto di persone mediate autoservizi pubblici non di linea”.
Il servizio classico però presenta alcuni punti deboli: situazioni in cui la domanda restava inevasa e
altre in cui c’era un eccesso di offerta a cui si aggiungono squilibri informativi per i clienti e sul
piano della remunerazione del servizio.
Qui entra in gioco il servizio Uber, appetibile perché:
- bassi costi di ingresso collegati alle modalità offerte dal servizio
- rischi finanziariamente bassi
ordinanza del tar della lombardia 25 maggio e 9 giugno 2015: ricorso di sindacati e
organizzazioni di tassisti contro il servizio di uber pop (svolto da privati) in quanto rappresenta
concorrenza sleale e intermediazione di un servizio taxi abusivo → uber replica che il servizio era
semplice applicazione informativa e attivo solo per una comunità di utenti registrati in cui non è
prevista tariffa ma solo un rimborso spese per il viaggio
uber pop → il tar accoglie il ricorso e blocca il sevizio uber pop non si può esimere dal seguire la
normativa sui trasporti secondo la corte. Inoltre il servizio uber pop sarebbe equiparabile a radio
taxi e quindi esiste il presupposto per l’illecito concorrenziale, il servizio realizza anche la
violazione dell’art. 82 del codice della strada perché viene utilizzato il veicolo dietro corrispettivo
senza averne autorizzazione.
Uber quindi non può essere considerata solo una piattaforma per l’incontro di utenti perché:
- si occupa dello sviluppo del servizio uber pop
- fa colloqui preliminari di valutazione vera e propria attivazione d’impresa
- riceve direttamente pagamenti effettuati dagli utenti
secondo la direttiva 2000/31 uber si definisce come una società d’informazione: prestato dietro
retribuzione, a distanza e per via elettronica, a richiesta individuale di un destinatario. Uber
permette attraverso un’applicazione di reperire un conducente e di metterlo in contatto con il
potenziale passeggero ai fini di realizzare una prestazione di trasporto urbano a richiesta → servizio
misto (per metà elettronico e per metà no).
La corte stabilisce invece che non si può parlare di società d’informazione perché i due servizi
rappresentano un insieme (elettronico e non) e l’elemento imprescindibile è che il trasporto non
viene erogato per via elettronica
Autorità che regolano il segmento dei trasporti:
è intervenuta con proposte di regolamentazione delle piattaforme tecnologiche che svolgono
intermediazione nel settore della mobilità
non è collegata e non riceve indicazioni sulle attività da svolgere ne da governo ne da parlamento.
obbligo di registrazione delle piattaforme nella regione dove è svolto il servizio di trasporto
necessità di utilizzo di conducenti non professionali
introduzione di obblighi in tema di RC auto
trasparenza nella fissazione delle tariffe
la legge 21 del 1992 richiede le seguenti modifiche:
- eliminare una serie di vincoli sul servizio: impedimento ai titolari di licenza di praticare sconti,
divieto di cumulare più licenze, aumentare la libertà nell’organizzazione del servizio.
- eliminare previsioni che limitano incontro tra domanda e offerta
- revisione del concetto di territorialità
MYTAXI
mette in comunicazione diretta tassisti e utenti attraverso una app che si può scaricare gratuitamente
sui dispositivi mobili. L’adesione dei tassisti è gratuita, ma pagano una commissione all’app sul
prezzo delle corsa portata a termine. Non devono rilasciare un’esclusiva e possono lavorare anche
con radio taxi.
Risposta di radiotaxi → clausola di non concorrenza che ha come effetto quello di ostacolare la
nascita di qualunque forma di concorrenza come l’app mytaxi
sia a milano che a roma non sono state applicate sanzioni pecuniarie, ma è stata imposta
l’astensione alle cooperative di radiotaxi.
AMAZON
autorità garante della concorrenza → tutela della concorrenza, persegue i comportamenti che
possono incidere sulla concorrenza e disciplinati da:
art. 101: intese – stabilisce che gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche
concordate possono essere vietati qualora comportino una restrizione della concorrenza e siano
idonei a pregiudicare il commercio tra stati membri. Il divieto si applica se l’intesa ha come oggetto
o come effetto di impedire, restringere, falsare la concorrenza
art. 102: abuso di posizioni dominanti – fattispecie composta da due elementi: posizione dominante
su un determinato mercato e sfruttamento abusivo di tale posizione dominante
+ tutela del consumatore con pratiche commerciali scorrette
ad amazon viene contestato un’abuso di posizioni dominanti (A528) → non è solo la posizione
dominante sul mercato ma lo sfruttamento di questa forza sul mercato che da luogo alla condotta
anti concorrenziale.
AMAZON – APPLE
vendita prodotti apple beats su amazon marketplace
art. 101 → stabilisce che gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate
possono essere vietati qualora comportino una restrizione della concorrenza e siano idonei a
pregiudicare il commercio tra stati membri: nel caso di apple e amazon si sono messi d’accordo per
tenere un comportamento che produce effetti sul mercato. La finalità è modificare il regime di
concorrenza sul mercato. L’accordo può essere strutturato in due modi:
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Informazione, diritti e mercati digitali - Moduli Musselli
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Rappresentazione informazione
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Appunti esame Linguaggi e tecniche dell' informazione pubblica
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Rappresentazione dell informazione