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Informazione, diritti e mercati digitali

La libertà di informazione nell'evoluzione storica

La libertà di stampa nasce con la nozione moderna di stato di diritto → la legge inizia a limitare i poteri anche del sovrano. Frutto di un cammino di evoluzione che ha come fulcro la rivoluzione francese.

Modelli di libertà di stampa

  • Francese: art. 11 (1789) “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo, ogni cittadino può parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di queste libertà nei casi determinati dalla legge”. (Es. reati di istigazione, apologie).
  • Americano: primo emendamento della costituzione federale americana: ordinamento giuridico che non è di diritto positivo, ma è caratterizzato dal valore del precedente. Si parte dal congresso: non potrà adottare leggi che riducano la libertà di parola o di stampa → tutela intesa in negativo come limite del congresso. Include il diritto delle persone di riunirsi in maniera pacifica o di firmare petizioni o chiedere risarcimenti.

Italia

I primi riferimenti alla libertà di stampa nello Statuto Albertino nel 1848 → costituzione concessa da Carlo Alberto, ha avuto la particolarità di sopravvivere a tutto fino all’adozione della costituzione repubblicana. È sopravvissuto quindi anche al governo fascista in cui la stampa era fortemente compromessa. Rispetto a oggi era flessibile e quindi era facile modificarla e anche limitarla → no procedimento di revisione costituzionale che c’è oggi: per modificare la costituzione c’è un procedimento garantista (difficilissimo modificarla).

Se la stampa rappresenta una minaccia può essere limitata.

Costituzione repubblicana

  • Art. 21 riprende il modello francese: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  • Libertà di manifestazione del pensiero e diritti dell’informazione:
    • Libertà di pensiero
    • Libertà di manifestare il pensiero
    • Diritto di informare
    • Diritto di essere informati
    • Diritto di ottenere informazioni
  • Art. 15 la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Il pluralismo informativo

Rappresenta il carattere della costituzione italiana. Questo principio si è affermato grazie alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e fa riferimento a vari aspetti:

  • Di fonti → divieto di posizioni dominanti
  • Obiettività e imparzialità dei dati forniti (comunicazione politica)
  • Completezza, correttezza dell’informazione → la RAI è tenuta ad obblighi ulteriori rispetto ad altre emittenti
  • Intervengono delle autorità pubbliche che garantiscano il rispetto delle normative come AGICOM

Altri articoli di riferimento

  • Art. 2 della Costituzione → diritto di realizzare la propria personalità
  • Art. 13 → libertà personale

Europa

Carta dei Diritti Fondamentali UE → viviamo in un contesto europeo, questa carta voleva essere una sorta di piccola costituzione dell’unione. Ha messo insieme dei principi, un minimo comune denominatore tra i paesi dell’unione. Ha formulato in modo innovativo un catalogo dei diritti.

Art. 11 libertà di espressione e di informazione: ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

La stampa

Articolo 21: la stampa non può essere soggetta a limitazioni o censure, ma si può procedere a sequestro per atto motivato dall’autorità giudiziaria (provvedimento del giudice), che deve essere adottata sulla base di alcune ipotesi individuate dall’art. 21: violazioni di norme o reati previste dalla legge sulla stampa.

L’articolo 21 è un articolo fortemente garantista → riserva di legge → nasce con riferimento a diritti fondamentali. Le forme di limitazione di questi diritti devono avvenire attraverso la legge.

Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

Non esiste un diritto senza un limite che si contrappone ad esso per la tutela di altri interessi giuridici.

L’art. 21 ha un solo limite espresso → buon costume: limite che può avere una valenza di tipo civilistico e penalistico identificandolo con il comune senso del pudore e identificato prevalentemente con la morale sessuale. Il buon costume è stato inteso in senso molto ampio.

Limiti impliciti

  • Diritti della personalità → onore e reputazione (diffamazione), identità personale (diritto a essere se stesso), riservatezza, segreti della sfera privata (segreto professionale)
  • Interessi pubblici → amministrazione della giustizia, prestigio del governo, sicurezza dello stato

Diritto di cronaca o diritto di informare?

Riferire, diffondere, commentare notizie e informazioni di interesse generale → componente attiva alla quale si associa una componente passiva ovvero il diritto di ricevere informazioni. Possiamo fare informazione anche se non siamo giornalisti: ampio spettro del diritto di cronaca con regole giuridiche differenziate a seconda dello status della persona che fa informazione.

Si riconnette al principio della sovranità popolare.

  • Articoli → 21 della Costituzione, 11 della Carta dei Diritti Fondamentali UE (“libertà d’espressione e d’informazione”).

Limiti al diritto di cronaca → Il diritto di cronaca può scontrarsi con altri diritti fondamentali → diritto alla reputazione, immagine, nome, onore, riservatezza (diritti della persona): è necessario operare un attento bilanciamento degli interessi in gioco, per evitare un danno irreversibile (non si ritorna alla situazione ex ante).

La diffamazione

Articolo 595 codice penale: diffamazione

  • Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (Ingiuria), comunicando con più persone (2), offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
  • Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (3), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
  • Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
  • Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate (5)(6).

La diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata del reato base che è la diffamazione.

Elementi costitutivi del reato

  • Offesa della reputazione del singolo (la reputazione è un bene giuridico tutelato: opinione o stima di cui gode il soggetto in ambito sociale per carattere, ingegno, abilità professionale, qualità fisiche o altri attributi personali).
  • Comunicazione a più persone → a differenza dell’ingiuria che avviene in presenza della persona, la diffamazione avviene in assenza della persona interessata ma in presenza di altre persone (almeno due, tolta la persona che sta diffamando).
  • Inoltre ci deve essere il dolo → volontà di diffamare una determinata persona.
  • Esatta individuazione del destinatario → non serve per forza che ci sia il nome nel caso in cui le circostanze rimandino in modo inequivocabile ad una persona.

In un reato ci sono sempre un soggetto attivo → diffamatore e un soggetto passivo → diffamato.

Analogia

Problema che si lega alla nascita dei nuovi media e dei social: si può utilizzare l’articolo 595 con riferimento ad internet? La prima parte no: la stampa è solo quella tradizionale, si può utilizzare la parte che dice “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” → non c’è l’identificazione con un determinato mezzo. L’applicazione analogica delle norme di diritto penale pone divieti e sfavorisce le parti allargando la possibilità di incriminare.

Diffamazione aggravata

  • Attribuzione di un fatto determinato (es. Tizio è un disonesto perché ha rubato in quella circostanza).
  • Con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Le scriminanti del diritto di cronaca

Il diritto di cronaca è esplicazione dell’art 21 cost.

  • Si può usare l’art. 51 codice penale? L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo escludono la punibilità.
  • Anche lo stato di necessità esclude la punibilità.

Sentenza decalogo della Cassazione

Nel 1984 la cassazione elenca gli elementi che deve avere il diritto di cronaca:

  • Utilità sociale (anche gossip)
  • Verità del fatto narrato
  • Forma civile dell’esposizione → viene meno nel caso della satira, è una forma esasperata di comunicazione che usa termini e modalità particolari, ma devono essere presenti gli altri due elementi

Intervista diffamatoria

Prima tesi → principio della doppia verità in cui c’era l’obbligo di riproduzione fedele e anche l’obbligo da parte del giornalista di controllare la veridicità delle affermazioni dell’intervistato, perché le parole di quest’ultimo possono contenere frasi diffamatorie. Si tratta di una richiesta molto esigente.

Oggi è prevalsa una tesi meno esigente → la responsabilità penale è personale e sta all’intervistato rispondere delle proprie affermazioni. Di fatto anche il giornalista non è del tutto neutrale e dovrebbe effettuare qualche controllo.

La cronaca giudiziaria

Presenza di interessi contrapposti:

  • Presunzione di innocenza → diritto di essere informato privatamente e prima della stampa delle accuse che gli vengono mosse.
  • Segretezza delle indagini → limiti alle indagini preliminari. Una persona non può essere sottoposta a indagini preliminari per troppo tempo senza che questa persona ne sia a conoscenza.

Requisiti della cronaca giudiziaria

  • Criterio della verità → non ci devono essere letture colpevoliste
  • Criterio del pubblico interesse
  • Continenza formale

I segreti professionali

  • Segreto investigativo – segreto interno (art. 329) → gli atti del pm o della polizia giudiziaria sono coperti dal segreto assoluto fino a che l’indagato non può venirne a conoscenza
  • Divieto di pubblicazione di certi atti – segreto esterno (art. 114) → divieto di pubblicazione fino al termine dell’indagine preliminare, ammessa la pubblicazione del contenuto

Esempio 1: sentenza di diffamazione

Ricorso degli imputati in Cassazione → una testata giornalistica ha pubblicato degli articoli con titoli diffamatori nei confronti di un magistrato, offendendone la reputazione insinuando che quest’ultimo era un amico del giudice. La testata è stata condannata perché doveva verificare la veridicità delle informazioni: non potendo verificare non doveva pubblicare la notizia. La testata allora ha fatto ricorso → condannato in Cassazione.

Esempio 2: diritto di cronaca

Persona che ha impugnato una sentenza con cui la corte aveva respinto la richiesta di risarcimento danni. Al giornalista è stato riconosciuto il diritto di cronaca: nel 2010 c’era stata la nomina di un ingegnere come direttore per il restauro degli Uffizi e aveva avuto un ruolo importante anche nel G8 della Maddalena e compaiono degli articoli dal titolo “Inchiesta G8, B e i lavori degli Uffizi ad un ingegnere parrucchiere” o “Il fratello lavora per impresa controllata dalla mafia”. Questi articoli di giornale puntualizzano il curriculum dell’ingegnere, aveva delle quote di partecipazione in un franchise di parrucchieri. Lui si vuole proteggere, si ritiene diffamato e chiede un risarcimento danni. In questo caso il giudice in primo grado aveva applicato l’esimente del diritto di cronaca → il tribunale aveva ritenuto sussistenti i risultati della verità oggettiva del fatto: i giornalisti si erano basati su indagini dei ROS.

C’era un interesse pubblico sull’uscita delle notizie → lavori pagati dallo stato e quindi dai cittadini.

Responsabilità penali sul web

  • Diffamazione→ reclusione fino a un anno
  • Diffamazione con attribuzione di un fatto determinato → reclusione fino a due anni
  • Diffamazione a mezzo stampa → reclusione da sei mesi a tre anni → con il mezzo stampa è più grave perché può raggiungere un numero indeterminato di soggetti e quindi essere maggiormente lesiva

I reati a mezzo stampa sono previsti anche dalla legge sulla stampa e non solo dal codice penale → legge coeva alla costituzione (l. 47/1948) in cui si trovano diverse previsioni in proposito. Si trova una disciplina sanzionatoria specifica in cui la reclusione può arrivare fino a sei anni e viene introdotta anche la riparazione pecuniaria. La legge sulla stampa introduce per la prima volta la possibilità di prevedere una somma a titolo di riparazione.

Internet

La diffamazione può avvenire anche con mezzi diversi da quello della stampa, ma la l. 47/1948 circoscrive le sanzioni della norma allo stampato e quindi non si possono estendere le sanzioni della legge alla realtà digitale.

La diffamazione su internet → prima c’è il problema di qualificare le fattispecie di reati come ingiuria o diffamazione veicolare attraverso internet: il problema sta nel fatto che la percezione dei due reati è più labile: può esserci collegata la persona e quindi non è più diffamazione o ingiuria. L’ingiuria viene depenalizzata e quindi viene sottoposta a una sanzione pecuniaria.

Oggi si ritiene che i contenuti offensivi destinati ad una pluralità di persone attraverso internet configurino la fattispecie di diffamazione dell’art. 595 (in parte, non l’aspetto legato alla stampa).

Specificità di internet

  • Libertà della rete → possibilità più ampia di manifestare il pensiero e di accedere ai contenuti
  • Problemi → contenuti illeciti, discriminatori, apologia di reati, immagini pedopornografiche
  • Necessità di superare le nozioni tradizionali di condotta penalmente rilevante → la condotta è disciplinata dalla legge al fine di incasellamento in una specifica categoria di reati

Caratteristiche di internet

Aterritoriale, caratterizzato dalla globalità e transnazionalità. Diversi anni fa c’era l’idea secondo cui il diritto sottostava alla nazionalità e al limite territoriale della legge penale.

Nei casi di reati di particolare gravità c’è una cooperazione tra i paesi con le convenzioni internazionali.

Problema → immissione in rete di contenuti non considerati illeciti dal paese in cui si opera ma destinati ad un paese in cui illeciti.

Giurisdizione

Realizzato sul territorio italiano da parte di un soggetto operante in Italia o collegato a un server installato in Italia.

Art. 6 c.p. il reato di considera commesso nel territorio dello stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o omissione.

La giurisprudenza ha esteso la giurisdizione italiana a fatti diffamatori compiuti all’estero:

  • Criterio di condotta → memorizzazione, duplicazione, ritrasmissione dei dati immessi
  • Criterio dell’evento → avvenimento esterno dell’agente e collegato al comportamento di costui

Art 595 in internet come reato di evento:

  • Evento non fisico ma psicologico
  • Momento della consumazione nella percezione dei contenuti offensivi da parte di soggetti terzi

Aspetti problematici

  • Per gli altri mass media non è richiesto l’elemento della percezione → all’interno dello stesso reato si genera una discriminazione. Con riferimento alle altre tipologie di reato di diffamazione non è richiesta la percezione.
  • Problema di identificazione del luogo in cui si è consumato il reato e quindi capire quale sia la giurisdizione territoriale competente.

Diverse responsabilità

  • Posta elettronica
  • Pagine web
  • Tendenza a responsabilizzare i fornitori dei servizi in rete con diversi ruoli

Problema: capire l’autore del contenuto illecito → capire le responsabilità dei vari soggetti che operano sul mercato.

Norma che interviene → art. 17 direttiva europea sul commercio elettronico: esclude che il prestatore di servizi sia tenuto a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza.

Limite all’esonero di responsabilità

  • Art. 14 → quando l’autore da origine alla trasmissione o modifica del contenuto
  • Art 15 art → limitazioni più stringenti per attività di memorizzazione temporanea
  • Inasprimento degli obblighi nel caso di pedopornografia

Autoria e concorso di persone

  • Autore → chi immette contenuti illeciti, chi modifica le informazioni, chi riprende da altri siti contenuti illeciti
  • Concorso → necessità di un dolo, chi agevola il reperimento dei contenuti illeciti

Posizione di garanzie e obbligo di impedimento dell’evento → norma del c.p. secondo cui non impedire un evento equivale a cagionarlo (causarlo). Es. Persona che svolge il ruolo di vigilante (es. Insegnante).

Violazione del diritto d’autore → la giurisprudenza ha ammesso una responsabilità concursuale di natura omissiva per il provider che si astiene dall’intervenire per evitare la prosecuzione del reato dopo che ne sia venuto a conoscenza.

Sentenza 1: diffamazione attraverso social network

Signore che riprende sulla sua pagina Facebook la multa fatta alla convivente e ha pubblicato frasi offensive nei confronti degli agenti. Uno dei due agenti denuncia querela...

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolaam di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informazione, diritti e mercati digitali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Musselli Lucia.
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