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GARANZIA

Elezione

  • Parlamento in seduta comune
  • Integrato dai delegati regionali
  • Assenza di "candidature"
  • A scrutinio segreto
  • Prime tre votazioni 2/3 del collegio
  • Dalla quarta: magg. assoluta

Mandato

  • 7 anni
  • Teoricamente è rinnovabile
  • Supplenza in caso di impedimento temporaneo: Presidente del Senato
  • Ruolo: fortemente influenzato dalla prassi e dalla personalità di ogni presidente

Controfirma

  • Art. 90 "Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni"
  • Art. 89 "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità"

Competenti Atti

  • Formalmente e sostanzialmente presidenziali
  • Formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi
  • Complessi
  • Difficoltà interpretative, es. grazia
  • Messaggi alle Camere
  • Rinvio delle leggi alle Camere
  • Nomina 5 senatori a vita
  • Nomina 5 giudici costituzionali
  • Atti formalmente presidenziali esostanzialmente governativi
    • Emanazione dei decreti
    • Promulgazione delle leggi
    • Indizione di elezioni e referendum
    • Nomina dei ministri
    Atti complessi
    • Nomina del Presidente del Consiglio
    SEMESTRE
    • Scioglimento delle Camere BANCO(art. 89, c. 2)
    Forte rilevanza politica Responsabilità
    • Alto tradimento
    • Attentato alla Costituzione
    • Messa in stato d'accusa (Parl. sedutacomune)
    • Giudizio: Corte costituzionale "integrata"
    Le fonti del diritto Definizione
    • Fonti del diritto: atti o fatti cui l'ordinamento giuridico attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche
    • Fonti atto: manifestazioni della volontà di produrre norme
    • Fonti fatto: comportamenti o accadimenti che

    determinano regole obbligatorie

    Entrata in vigore

    • Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo... (art. 73, c. 3, Cost. + art. 10 disposizioni sulla legge in generale)

    Vacatio Produzione pubblicazione legis effetti

    Struttura gerarchica delle fonti

    • Fonti costituzionali
    • Fonti primarie
    • Fonti secondarie

    Sistema delle fonti

    Antinomie

    • Antinomie apparenti: possono essere risolte attraverso l'interpretazione
    • Antinomie reali: Possono essere risolte solo attraverso l'applicazione di appositi principi (o criteri) posti dall'ordinamento

    Interpretazione

    • art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
    • Letterale (significato delle parole)
    • Intenzione del legislatore
    • Analogica (mai nel diritto penale)
    • Interpretazione autentica
    • Sistematica

    Criteri ordinatori delle fonti risoluzione delle antinomie

    • Gerarchico, la fonte sovraordinata prevale su quella
    sottordinata • Cronologico, la fonte successiva prevale su quella anteriore • Competenza, si applica la fonte competente in quell'ambito Irretroattività • Principio dell'irretroattività (anche se art.25, c. 2, vale solo per legge penale) • la legge non dispone che per l'avvenire (art.11 disposizioni sulla legge in generale) – salvo il caso di norme espressamente retroattive Criterio cronologico • Cronologico, la fonte successiva nel tempo prevale su quella anteriore (lex posterior derogat priori) – Specialità, la fonte più specifica prevale su quella più generale (lex specialis derogat generali) NO ABROGAZIONE Abrogazione applicazione del criterio cronologico fra fonti pariordinate • Art. 15 Disp. prel. Cod. civ.: "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova"

    legge regola l’intera”materia già regolata dalla legge anteriore• abrogazione esplicita• abrogazione tacita (incompatibilità puntuale)• abrogazione implicita (nuova disciplina)

    Abrogazioneapplicazione del criterio cronologico fra fonti pariordinate• Cessazione dell’efficacia di una normanormalmente opera ex nunc(perché non è retroattiva)• La norma abrogata è ancora:– esistente Continua ad essere applicata aicasi che si sono realizzati prima– valida dell’abrogazione

    Effetti dell’abrogazione - esempioTempo 2Tempo 1 Entra in vigore norma yEntra in vigore norma x ed x è abrogataessere applicata neltempo 2 alle fattispecierealizzatesi nel tempo 1

    Atti aventi forza di leggeRiserva di leggeapplicazione del criterio gerarchico• Una materia è di esclusiva competenza dellalegge, non di fonti subordinate– assoluta– relativa• principio di legalità

    normative del Governo

    • Atti aventi forza di legge
      • Fonti primarie
        • decreto legislativo
        • decreto legge
      • Regolamenti
    • Fonti secondarie
    • È necessario l'intervento parlamentare, successivo o preventivo

      • "Atti aventi forza di legge" e "legge"

      Sfere di competenza sovrapponibili, salvo il caso delle riserve di "legge formale"

      • legge di aut. ratifica trattati
      • legge di bilancio

      Approvata dal

      • conversione decreto legge Parlamento
      • legge di delega si tratta di settori in cui è necessaria la funzione di controllo parlamentare

      Delegazione legislativa, art. 76 Cost.

      • Parlamento: legge di delega

      Esercizio della funzione legislativa

      • Governo: decreto legislativo

      Legge di delega

      • Riserva di legge formale (procedimento ordinario)
      • destinatario: Governo = Consiglio dei Ministri

      In caso di violazione si è in presenza di un decreto legislativo incostituzionale

      Segue: legge delega

      Contenuto eventuale: – limiti procedurali = consultazione di Commissioni parlamentari Previsti ad hoc nella legge di delega L. 400/88, art. 14: in generale per le deleghe ultrabiennali è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari Decreto legislativo – Attuazione in dettaglio dei principi contenuti nella legge delega Procedimento:

      • proposta di uno o più ministri - eventuali pareri
      • delibera del Consiglio dei ministri - eventuale
      • emanazione da parte del Presidente della Repubblica – delle fasi procedimentali è data notizia nel preambolo
      Caratteri della delegazione
      • Non obbligatorietà dell’esercizio
      • Istantaneità, salva la previsione di interventi di tipo correttivo
      • In generale svolge una funzione di legislazione di natura tecnica, difficile da realizzare in Parlamento – innovativi AGEVOLA IL GOVERNO – (compilativi) Decreto legge, art. 77 Cost.

      Governo: decreto legge

      Entro 60 gg.• Parlamento: legge di conversione

      Presupposti• Casi straordinari di necessità ed urgenza• Controllo:– Parlamento– Corte costituzionale (“evidente mancanza delpresupposto” sent. 29/1995)Risulta dal preambolo (in termini vaghi)

      Procedimento• Deliberazione del Consiglio dei ministri• emanazione con dPR• pubblicazione ed immediata entrata invigore• immediata presentazione alle Camereper la conversione (clausola di conversione)

      Fase di conversione• Riunione delle Camere, anche se sciolte,entro 5 giorni• procedimento legislativo particolare– controllo Comitato per la legislazione (alSenato della Commissione aff. cost.)• la legge si compone di un unico articolo checonverte il decreto allegato• eventuali emendamenti (art. 15 l. 400/1988)

      Conversione e mancata conversione• Conversione: entra in vigore la legge diconversione• Mancata conversione:– nessun

      voto entro i 60 gg.– voto contrario del Parlamento

      Conseguenze della mancata conversione:

      • il decreto perde di efficacia ex tunc

      Mancata conversione

      • Art. 77, c. 3, Cost.
      • “i decreti perdono di efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”
      • “Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”

      Reiterazione

      • Prassi invalsa sino al 1996 ed ammessa solo in assenza di un voto contrario del Parlamento
      • accentua il ruolo del Governo: ddl “rinforzati”
      • problemi di incertezza del diritto
      • abusi nella reiterazione
      • decreti “catenaccio”

      Sentenza 360/1996

      • Corte costituzionale: è una prassi incostituzionale, perché altera la natura del decreto legge che è un atto provvisorio - viene meno la straordinarietà - cade la sanzione della

      perdita• possibile reiterazione: di efficacia– solo in presenza di nuovi presupposti di urgenza– o se il decreto reca disposizioni sostanzialmente diverse

      Regolamenti dell’esecutivo

      • Nozione generica che indica atti diversi fraloro:
      • regolamenti parlamentari
      • regolamenti comunitari
      • regolamenti comunali
      • regolamenti condominiali … …

      regolamenti dell’esecutivo

      • Regolamenti del Governo
      • Regolamenti ministeriali
      • Fonti secondarie non disciplinate mapresupposte dalla Costituzione: art. 87, c. 5,“il Presidente della Repubblica emana iregolamenti”
      • disciplina legislativa: art. 17 l. 400/1988

      Fonti secondarie

      • Subordinazione rispetto alle fonti primarie
      • Preferenza di legge
      • Principio di legalità
      • necessario fondamento legislativo delpotere regolamentare, che ha caratterenormativo ma natura amministrativa

      Fondamento legislativo -

      Le distinzioni sono importanti per comprendere e classificare le diverse caratteristiche di un oggetto, un concetto o una situazione. Possono essere utilizzate per creare categorie, definire relazioni e identificare differenze significative.

    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2012-2013
    133 pagine
    SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Gratteri Andrea.