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Sviluppo normativo

Il processo di professionalizzazione ha inizio in realtà già con il D. Lgs. 502/1992 che demanda al ministro della Sanità l’individuazione delle figure professionali da formare e l’istituzione dei relativi profili che ne definiscono gli ambiti di attività e di responsabilità (Art.6) e stabilisce che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria.

Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie (Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n.50)

L’approvazione della L. 42 rappresenta uno dei traguardi di portata storica che hanno visto premiata l’opera degli organi di rappresentanza istituzionale della professione infermieristica impegnati, da molto tempo, sul fronte politico istituzionale per ottenere l’abolizione del mansionario.

Primo di una serie di obiettivi del programma di lavoro dei Collegi e della Federazione Nazionale, l’approvazione della Legge 42/99, ha posto le basi per il raggiungimento dei successivi obiettivi ed ha rappresentato un passo decisivo del cammino verso l’autonomia della professione e del suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.

Oltre all’abolizione del DPR 225/74, la legge sancisce altri due principi:

  • L’abolizione dell’ormai obsoleta denominazione di professione sanitaria ausiliaria, retaggio del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934. Da allora in poi la definizione sarà: Professione Sanitaria di Infermiere.
  • L’equipollenza dei diplomi conseguiti in base alla precedente normativa ai diplomi universitari.

Per ciò che attiene l’esercizio della professione, in base alla stessa Legge 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle seguenti norme: Profilo Professionale dell’Infermiere, Ordinamento didattico del Diploma Universitario, Codice Deontologico dell’Infermiere.

La Legge 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell’infermiere e apre una stagione nuova: la stagione della responsabilità. Viverla al meglio da allora dipende da ognuno di noi.

La formazione universitaria

Introdotta dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche, anche se l’obbligo del diploma di maturità quinquennale per l’accesso ai diplomi universitari è requisito dettato dalla riforma sanitaria del 1990, legge 19 novembre 1990, n.341.

Fino al 1995 tuttavia esiste il doppio canale formativo: dal 1998 la formazione diviene esclusivamente universitaria, attuata con specifici protocolli di intesa stipulati fra Università e Regioni.

Il 2 dicembre 1991 viene recepito il primo ordinamento didattico per il corso di diploma universitario in Scienze Infermieristiche “Modificazioni dell’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche”.

Il secondo ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario viene recepito dal D.M. 24 luglio 1996 che cambia il nome al corso in “Diploma universitario per infermiere”.

Superamento del diploma universitario per infermiere e il nuovo percorso formativo

Il D.M. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” introduce due cicli formativi sequenziali:

  • Il diploma di laurea (DL) di tre anni
  • Il diploma di laurea specialistica (LS) di due anni
  • Oltre a questo percorso è possibile anche il dottorato di ricerca (DR)

La legge n. 251 del 10 agosto 2000 “Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” prevede l’introduzione della LS per la professione infermieristica. Sono previsti inoltre i master di primo livello (dopo la laurea triennale) e di secondo livello (successivi alla laurea specialistica).

Il nuovo percorso formativo secondo il D.M. n. 509 del 1999 è dunque il seguente:

  • Corso di laurea in Infermieristica (L) 180 cfu durata normale di 3 anni
  • Laurea specialistica magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche (LS) 120 cfu durata normale di 2 anni
  • Master di primo e di secondo livello 60 cfu
  • Dottorato di ricerca

Grazie alla legge n.1 del 2002 che ha reso validi gli attuali diplomi di infermiere e infermiere pediatrico, è possibile a coloro che sono in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, accedere al percorso formativo post laurea di base.

Legislazione sanitaria

DPR 225/74 - Mansionario Infermieristico, abrogato dalla legge 42/99 ad esclusione del titolo quinto: Mansionario dell’Infermiere generico.

DLgs 502/92 - Riordino della disciplina in materia sanitaria – programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza. Protocolli d’intesa tra università e regioni per la formazione del personale sanitario infermieristico

DM 739/94 - Profilo Professionale dell’infermiere

L. 42/99 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie – abrogazione del mansionario

Codice Deontologico /99

DLgs 517/99 – Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419. Abroga i commi 1 degli articoli 6 e 6bis del DLgs 502/92, ribadisce i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università

L. 251/00 – Disciplina delle Professioni Sanitarie - infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica – art. 1 Autonomia professionale

L. 1/02 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n° 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

L. 43/06 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali – art. 6 Articolazione professionisti sanitari - Nuovo Codice Deontologico/09

Mansionario dell'infermiere professionale

DPR 225/74 - Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.

Titolo I - Mansioni dell’infermiere professionale

Art. 1

Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:

  • Programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione
  • Annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio
  • Richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti
  • Compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio
  • Tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente
  • Registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto
  • Controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto
  • Sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni.

Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:

  • A partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell’assistenza
  • A promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie
  • Ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.

Art. 2

Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti:

  • Assistenza completa dell’infermo
  • Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico
  • Sorveglianza e somministrazione delle diete
  • Assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria
  • Rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria
  • Effettuazione degli esami di laboratorio più semplici
  • Raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche
  • Disinfezione e sterilizzazione del materiale per l’assistenza diretta al malato
  • Opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari
  • Opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo
  • Interventi d’urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico
  • Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico:
    • Prelievo capillare e venoso del sangue
    • Iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergodiagnostici
    • Ipodermoclisi
    • Vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee
    • Rettoclisi
    • Frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica
    • Applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari
    • Medicazioni e bendaggi
    • Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi
    • Lavande vaginali
    • Cateterismo nella donna
    • Cateterismo nell’uomo con cateteri molli
    • Sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico
    • Lavanda gastrica
    • Bagni terapeutici e medicati
    • Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi.

Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p), debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell’ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.

Profilo professionale dell'infermiere

D.M. 14 settembre 1994, n. 739

Art. 11

È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

L'infermiere:

  • Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
  • Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi
  • Pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico
  • Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
  • Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
  • Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto
  • Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale

L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

  • Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica
  • Pediatria: infermiere pediatrico
  • Salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico
  • Geriatria: infermiere geriatrico
  • Area critica: infermiere di area critica

In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 21

Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 31

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Obiettivi

  • Generali - Hanno carattere piuttosto vago ed una certa valenza universale: corrispondono alle funzioni del personale sanitario formato in un’istituzione. Esempio: assicurare la prestazione di azioni preventive all’individuo e alla collettività in buona salute e in caso di malattia.
  • Intermedi - Devono riflettere i bisogni di salute della popolazione in un determinato contesto geografico. Sono ottenuti attraverso la scomposizione delle funzioni professionali in elementi (attività) il cui insieme fa comprendere la natura di queste funzioni. Esempio: pianificare una seduta di prelievo ematico per un gruppo di adulti della comunità.
  • Obiettivi specifici - Corrispondono o derivano da compiti professionali precisi il cui risultato è osservabile e misurabile in base ad un criterio definito. Esempio: eseguire un prelievo di sangue venoso (5 ml) a livello della piega del gomito in un adulto (criterio = assenza di ematoma; quantità di sangue uguale al 10% in più o meno rispetto a quella richiesta; massimo due tentativi).

Profilo professionale dell’infermiere articolato in funzioni ed attività professionali

Funzione prevenzione/diagnosi precoce ed educazione alla salute

  • Educare alla salute
    • Individuare, in collaborazione con altri professionisti, i rischi psico-fisici e sociali connessi alle condizioni di vita.
    • Realizzare un intervento di educazione alla salute rivolto a persone sane e gruppi
    • Educare le persone ad adottare comportamenti sani e a migliorare la loro qualità di vita.
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Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

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