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INDAGINI DIFENSIVE

il difensore il più delle volte svolge attività di mera assistenza ad atti della polizia

giudiziaria o del PM, ma dobbiamo tenere presente che egli può svolgere anche

indagini difensive più significativa e innovativa del c.p.p. Cosa sono le

parte

INDAGINI DIFENSIVE?? ce lo dice l’art. 327 bis cpp , introdotto dalla legge 397/2000.

Obiettivo della riforma è offrire alla difesa una serie di strumenti processuali che le

permettano di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con l’accusa,

rispettando in tal modo il principio affermato nell’art. 111 della Costituzione.

( soprattutto nella fase delle indagini preliminari)

l’art. 327 bis è una NORMA PROGRAMMATICA , la quale dispone che “Fin dal momento

dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere

investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio

assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro “ Cosi

come il PM o la polizia giudiziaria svolgono le indagini per le loro determinazioni, cosi il

difensore fin dal momento dell’incarico professionale ( NON PRIMA) , deve individuare

e cercare elementi di prova a favore del proprio assistito. Da precisare che l’avvocato

comunque non può fare quello che gli pare.

ART 358 CPP: originariamente il codice per sopperire a questa esigenza difensiva, non

aveva dotato il difensore di poteri investigativi ma aveva introdotto una norma che è

l’art. 358 cpp ( che ancora oggi esiste ma è priva di rilevanza pratica): prima norma

del codice dedicata all’attività del P.M.

Essa dispone che il PM nel corso delle attività di indagine deve raccogliere anche le

prove a favore della persona sottoposta ad indagini. il legislatore aveva quindi messo

nelle mani del pm anche la ricerca delle prove a favore del difensore. si tratta di una

logica fortemente INQUISITORIA, perché in questo modo tutto passa nelle mani dello

stato e anche IPOCRITA, perché è vero che il PM inizialmente deve effettuare indagini

per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale e quindi non sa se quello

su cui sta indagando un giorno sarà imputato oppure no, ma per quanto il pm non

persegua interessi privatistici si tratta pur sempre di un soggetto che un giorno sarà

parte processuale, e quindi un organo che oggi indaga sulla notizia di reato ma che

domani dovrà andare a sostenere tale notizia di reato in dibattimento per chiedere la

condanna dell’indagato. È dunque da ipocriti pensare che il PM deve andare a fare

delle indagini a favore della persona sottoposta all’indagine. E’ per questo che dopo

327

molti anni di lotte degli avvocati nasce la legge sulle investigazioni difensive 

bis 391 bis e ss

e soprattutto che sono le attività delle investigazioni difensive

L’art 358

introdotta la disciplina delle indagini investigativa, appare essere una

norma un pò vuota perché è difficile che un difensore affidi la tutela del proprio

assistito al PM ; resta una norma però che vorrebbe obbligare il pm a delle indagini piu

complete possibili, ricordando al pm che essendo un pubblico ufficiale, quando si

imbatte in una prova a favore dell’indagato non può omettere di acquisirla.

Come il Difensore debba operare quando esegue una indagine difensiva è

oggetto degli articoli da 391 bis a 391 decies c.p.p .

DOMANDA DI UNA STUDENTE: NELLE INDAGINI DIFENSIVE C’E’ IL SEGRETO

INVESTIGATIVO?? assolutamente sì, e si tratta di una norma contenuta nella legge

professionale. (non nel codice di procedura penale) Innanzitutto il difensore ha un

dovere di riservatezza e di segreto professionale. ( di quello che faccio verso l’esterno,

e quello che faccio non deve essere oggetto di investigazione da parte del p.m.)

CHI PUO FARE LE INDAGINI DIFENSIVE???

innanzitutto il DIFENSORE. L’ART. 327 BIS dispone: Le attività previste dal comma 1

possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori

privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,

da consulenti tecnici

chi sono gli INVESTIGATORI PRIVATI?? Sono persone dotate di una licenza

amministrative e iscritte in appositi registri tenuti dalle prefetture. L’ investigatore

serve piu che altro a ricercare fonti di prova.

COSA IL DIFENSORE PUO’ FARE??

- ART 391 BIS: la principale attività è quella di individuare persone informate di

circostanze o fatti utili ai fini dell’attività investigativa e di poter avere con loro

colloqui investigativi ( e quindi di ricevere dichiarazioni o di assumere

informazioni). Tale attività prima dell’entrata in vigore della legge del 2000, era

preclusa al difensore ( vi era infatti una giurisprudenza del Consiglio Nazionale

Forense che impediva al difensore, a pena di sanzione disciplinare, di parlare

con i testimoni. quindi se il cliente ad esempio individuava possibili testimoni

che avrebbero potuto riferire circostanze a favore, vi era il rischio che il

difensore li portasse in dibattimento non sapendo cosa questi avrebbero detto.

perché vi era tale divieto??? per paura che il difensore suggerisse al testimone

quello da dire in dibattimento; per paura che si intaccasse la genuinità della

deposizione e che il testimone venisse condizionato).

Per effetto della disciplina delle investigazioni difensive, il difensore oggi ha la

libertà di colloquiare liberamente con tutte le persone informate sui fatti.

Questo non solo è un diritto, ma anche un dovere, perché non si può correre il

rischio di far venire in dibattimento una persona che poi dice cose diverse da

quelle del tuo cliente. Per ovviare al rischio che il difensore possa in qualche

modo con il suo comportamento condizionare la persona informata su

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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