INDAGINI DIFENSIVE
il difensore il più delle volte svolge attività di mera assistenza ad atti della polizia
giudiziaria o del PM, ma dobbiamo tenere presente che egli può svolgere anche
indagini difensive più significativa e innovativa del c.p.p. Cosa sono le
parte
INDAGINI DIFENSIVE?? ce lo dice l’art. 327 bis cpp , introdotto dalla legge 397/2000.
Obiettivo della riforma è offrire alla difesa una serie di strumenti processuali che le
permettano di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con l’accusa,
rispettando in tal modo il principio affermato nell’art. 111 della Costituzione.
( soprattutto nella fase delle indagini preliminari)
l’art. 327 bis è una NORMA PROGRAMMATICA , la quale dispone che “Fin dal momento
dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro “ Cosi
come il PM o la polizia giudiziaria svolgono le indagini per le loro determinazioni, cosi il
difensore fin dal momento dell’incarico professionale ( NON PRIMA) , deve individuare
e cercare elementi di prova a favore del proprio assistito. Da precisare che l’avvocato
comunque non può fare quello che gli pare.
ART 358 CPP: originariamente il codice per sopperire a questa esigenza difensiva, non
aveva dotato il difensore di poteri investigativi ma aveva introdotto una norma che è
l’art. 358 cpp ( che ancora oggi esiste ma è priva di rilevanza pratica): prima norma
del codice dedicata all’attività del P.M.
Essa dispone che il PM nel corso delle attività di indagine deve raccogliere anche le
prove a favore della persona sottoposta ad indagini. il legislatore aveva quindi messo
nelle mani del pm anche la ricerca delle prove a favore del difensore. si tratta di una
logica fortemente INQUISITORIA, perché in questo modo tutto passa nelle mani dello
stato e anche IPOCRITA, perché è vero che il PM inizialmente deve effettuare indagini
per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale e quindi non sa se quello
su cui sta indagando un giorno sarà imputato oppure no, ma per quanto il pm non
persegua interessi privatistici si tratta pur sempre di un soggetto che un giorno sarà
parte processuale, e quindi un organo che oggi indaga sulla notizia di reato ma che
domani dovrà andare a sostenere tale notizia di reato in dibattimento per chiedere la
condanna dell’indagato. È dunque da ipocriti pensare che il PM deve andare a fare
delle indagini a favore della persona sottoposta all’indagine. E’ per questo che dopo
327
molti anni di lotte degli avvocati nasce la legge sulle investigazioni difensive
bis 391 bis e ss
e soprattutto che sono le attività delle investigazioni difensive
L’art 358
introdotta la disciplina delle indagini investigativa, appare essere una
norma un pò vuota perché è difficile che un difensore affidi la tutela del proprio
assistito al PM ; resta una norma però che vorrebbe obbligare il pm a delle indagini piu
complete possibili, ricordando al pm che essendo un pubblico ufficiale, quando si
imbatte in una prova a favore dell’indagato non può omettere di acquisirla.
Come il Difensore debba operare quando esegue una indagine difensiva è
oggetto degli articoli da 391 bis a 391 decies c.p.p .
DOMANDA DI UNA STUDENTE: NELLE INDAGINI DIFENSIVE C’E’ IL SEGRETO
INVESTIGATIVO?? assolutamente sì, e si tratta di una norma contenuta nella legge
professionale. (non nel codice di procedura penale) Innanzitutto il difensore ha un
dovere di riservatezza e di segreto professionale. ( di quello che faccio verso l’esterno,
e quello che faccio non deve essere oggetto di investigazione da parte del p.m.)
CHI PUO FARE LE INDAGINI DIFENSIVE???
innanzitutto il DIFENSORE. L’ART. 327 BIS dispone: Le attività previste dal comma 1
possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori
privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,
da consulenti tecnici
chi sono gli INVESTIGATORI PRIVATI?? Sono persone dotate di una licenza
amministrative e iscritte in appositi registri tenuti dalle prefetture. L’ investigatore
serve piu che altro a ricercare fonti di prova.
COSA IL DIFENSORE PUO’ FARE??
- ART 391 BIS: la principale attività è quella di individuare persone informate di
circostanze o fatti utili ai fini dell’attività investigativa e di poter avere con loro
colloqui investigativi ( e quindi di ricevere dichiarazioni o di assumere
informazioni). Tale attività prima dell’entrata in vigore della legge del 2000, era
preclusa al difensore ( vi era infatti una giurisprudenza del Consiglio Nazionale
Forense che impediva al difensore, a pena di sanzione disciplinare, di parlare
con i testimoni. quindi se il cliente ad esempio individuava possibili testimoni
che avrebbero potuto riferire circostanze a favore, vi era il rischio che il
difensore li portasse in dibattimento non sapendo cosa questi avrebbero detto.
perché vi era tale divieto??? per paura che il difensore suggerisse al testimone
quello da dire in dibattimento; per paura che si intaccasse la genuinità della
deposizione e che il testimone venisse condizionato).
Per effetto della disciplina delle investigazioni difensive, il difensore oggi ha la
libertà di colloquiare liberamente con tutte le persone informate sui fatti.
Questo non solo è un diritto, ma anche un dovere, perché non si può correre il
rischio di far venire in dibattimento una persona che poi dice cose diverse da
quelle del tuo cliente. Per ovviare al rischio che il difensore possa in qualche
modo con il suo comportamento condizionare la persona informata su
-
Indagini difensive e atti del procedimento penale
-
Procedura penale - Legge 397/2000 sulle indagini difensive
-
Procedura penale - Investigazioni difensive e chiusura delle indagini preliminari
-
Indagini preliminari