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INTERROGATORIO DELL’INDAGATO

Il pm che intende sottoporre l’indagato ad interrogatorio (ma anche a confronto

o ad ispezione) deve fargli notificare un “invito a presentarsi” almeno 3 giorni

prima dell’interrogatorio, eccezionalmente per ragioni di urgenza invece il pm

può abbreviare il termine di avviso purchè sia lasciato il tempo per comparire.

Nell’invito a presentarsi sono contenute le generalità dell’indagato, il giorno, il

luogo e l’ora della presentazione, l’autorità dinanzi alla quale deve presentarsi

la persona, ovviamente l’avviso che si effettuerà un interrogatorio, in caso di

mancata presentazione l’avvertimento che il pm potrà disporre

l’accompagnamento coattivo e ovviamente l’addebito provvisorio nei confronti

dell’indagato.

Deve essere avvisato dell’interrogatorio anche il difensore dell’indagato almeno

24 ore prima, in casi eccezionali invece il pm può procedere a interrogatorio

anche prima del termine fissato dando avviso al difensore senza ritardo e

tempestivamente.

INTERROGATORIO DELL’INDAGATO LIBERO

l’interrogatorio dell’indagato libero può essere compiuto dal PM

personalmente o su delega dalla polizia giudiziaria. Gli unici atti non delegabili

alla polizia giudiziaria sono l’interrogatorio dell’indagato fermato, arrestato o

sottoposto a misura cautelare e non è possibile neanche delegare

l’accertamento tecnico non ripetibile e sussiste un divieto di compiere

ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori in quanto ad essi

può provvedere solamente il pubblico ministero previa autorizzazione del

giudice.

Se viene svolto direttamente dal pm l’interrogatorio può svolgersi anche senza

la presenza del difensore nonostante però debba essere avvisato, mentre se

viene svolto dalla polizia giudiziaria il difensore dell’indagato deve essere

necessariamente presente.

Inoltre l’interrogatorio che viene svolto nei confronti di indagato sottoposto a

fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto solamente dal PM e

non è dunque ammessa la delega alla polizia giudiziaria.

INTERROGATORIO DELL’INDAGATO ARRESTATO, FERMATO, O IN STATO DI

CUSTODIA CAUTELARE

Tale tipo tipo di interrogatorio può essere condotto soltanto dal pubblico

ministero e non in delega anche dalla polizia giudiziaria. La cartabia ha previsto

che tale tipo di interrogatorio (svolto fuori dall’udienza e con indagato

arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare) deve essere documentato

integralmente a pena di inutilizzabilità con mezzi di riproduzione audiovisivi o

fonografici.

L’interrogatorio ha una duplice funzione: sia di garanzia perché consente

all’indagato di conoscere in forma chiara e precisa l’addebito provvisorio nei

suoi confronti, e ha anche una funzione probatoria perché l’indagato

rispondendo fornisce elementi conoscitivi.

INTERROGATORIO DI PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O

COLLEGATO

Il pm nel corso delle indagini preliminari può interrogare un imputato di un

procedimento connesso o collegato che si svolga separatamente. Il soggetto in

questione ovviamente conosce i fatti solamente per aver avuto contatti con il

responsabile del reato principale.

L’interrogatorio dell’imputato connesso o collegato si svolge in segreto rispetto

agli altri imputati, solamente il difensore è presente all’atto.

L’imputato/indagato di un procedimento connesso o collegato citato dal pm ha

l’obbligo di presentarsi e in caso in cui non si presenti senza dichiarare un

legittimo impedimento può essere portato all’interrogatorio coattivamente.

Dobbiamo fare una distinzione tra interrogatorio dell’imputato concorrente

nel medesimo reato e interrogatorio dell’imputato in un procedimento

connesso o collegato teleologicamente.

INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO CONCORRENTE NEL MEDESIMO REATO

In virtù del privilegio sull’autoincriminazione l’imputato concorrente ha la

facoltà di non rispondere e quindi non ha nemmeno l’obbligo di verità perché

eventuali sue dichiarazioni potrebbero pregiudicarlo nel procedimento a suo

carico.

INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO CONNESSO O COLLEGATO

TELEOLOGICAMENTE

Come in dibattimento anche nell’interrogatorio svolto in sede di indagini

preliminari si applica la norma dell’art 210 che prevede che in caso in cui

l’imputato connesso o collegato teleologicamente se in sede di interrogatorio

renderà dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui su determinati fatti

allora egli assumerà lo status di “testimone assistito” (vediamo quindi che tale

qualifica scatta gia nelle indagini preliminari e non solo in dibattimento).

La cartabia ha previsto una documentazione rafforzata per l’interrogatorio

dell’indagato/imputato connesso o collegato per cui si procede anche con

mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografici, la trascrizione del verbale in

maniera analogica è disposta solo se veramente necessaria.

APPLICABILITA’ DELLE NORME SULLE PROVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Si considerano applicabili le norme sulle prove in dibattimento anche agli atti di

indagine, esse sono applicabili in tutto il procedimento penale (a meno che non

siano incompatibili con il singolo atto). Gli atti di indagine infatti sono molto

importanti, servono per adottare provvedimenti come l’archiviazione o il rinvio

a giudizio, costituiscono inoltre la base per l’attuazione di misure cautelari o di

intercettazioni e nel caso in cui si scelga e venga attuato un rito speciale come

il patteggiamento o il giudizio abbreviato gli atti di indagine sono la base per la

decisione finale (in quanto non si arriva al dibattimento in tali riti).

Proprio per tale rilevanza degli atti di indagine, i quali non possono essere

paragonati ad una mera inchiesta di parte ha fatto si che venissero applicate

ad essi le disposizioni generali sulle prove.

Es: sussiste il divieto di utilizzare le dichiarazioni degli informatori di polizia

quando non sono stati sentiti, il divieto di utilizzare il contenuto delle

intercettazioni che sono state acquisite in violazione delle norme che le

disciplinano ecc

ACCERTAMENTO TECNICO

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ma anche il difensore

della parte privata può avere la necessità di svolgere accertamenti che

comportano specifiche conoscenze scientifiche o tecniche, in particolar modo

accertamenti, rilievi, ecc per cui è possibile che essi nominino dei “consulenti

tecnici” il consulente tecnico non può rifiutarsi.

Esistono due tipi di accertamento tecnico: ACCERTAMENTO TECNICO RIPETIBILE

e ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE

1) Qualora l’accertamento tecnico appaia ripetibile il pm o il difensore fanno

svolgere l’accertamento in segreto, tale atto viene verbalizzato e

collocato nel fascicolo delle indagini.

2) Vi possono essere casi però in cui l’accertamento tecnico non sia

ripetibile perché ad es riguarda persone o cose o luoghi il cui stato è

soggetto a modificazioni oppure perché può essere che l’accertamento

stesso vada a modificare la situazione. In tali casi il pm deve dare previo

avviso all’indagato, all’offeso ed ai difensori che possono avvalersi

durante l’accertamento tecnico del lavoro di consulenti tecnici che

insieme ai difensori hanno il diritto di assistere e di partecipare e di

formulare osservazioni e riserve.

Il verbale relativo all’accertamento tecnico non ripetibile viene inserito

direttamente nel fascicolo per il dibattimento in caso di rinvio a giudizio.

l’accertamento tecnico è strettamente collegato con l’incidente probatorio

perché esso viene richiesto attraverso l’incidente probatorio oppure in

alternativa attraverso uno strumento piu semplice ossia la “consulenza tecnica

di parte” .

RISERVA DI INCIDENTE PROBATORIO

nel caso in cui l’indagato e il suo difensore non siano soddisfatti del

consulente del pubblico ministero e voglia un esperto nominato dal giudice ha

il potere di formulare prima del conferimento dell’incarico riserva di

promuovere incidente probatorio: in particolare l’indagato deve proporre prima

la riserva e poi entro 10 giorni deve proporre la richiesta di incidente

probatorio, infatti la riserva di promuovere incidente probatorio perde efficacia

e non potrà essere formulata se l’indagato non propone la richiesta di incidente

entro i 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa. è prevista questa

modalità al fine di evitare che l’indagato formuli solamente una riserva fittizia

che poi non è seguita dalla richiesta di incidente probatorio e questo potrebbe

portare il pubblico ministero a desistere dall’accertamento tecnico andando

quindi a compromettere l’acquisizione di una prova.

Ovviamente se l’indagato formuli nel modo giusto la riserva, e quindi richieda

entro 10 giorni al gip l’incidente probatorio, il pubblico ministero deve disporre

che non si proceda agli accertamenti e se viola tale divieto gli elementi raccolti

comunque non possono essere utilizzati in dibattimento. invece se l’indagato

entro 10 giorni non chiede l’incidente probatorio il pm potrà tranquillamente

compiere gli accertamenti necessari e gli elementi potranno essere utilizzati in

dibattimento.

INCIDENTE PROBATORIO

È previsto dal legislatore che la prova debba essere a forza formata in

dibattimento nel contraddittorio tra le parti e ciò permette anche di applicare

meglio il principio di immediatezza che afferma che la deliberazione della

sentenza debba avvenire da parte dello stesso giudice che ha partecipato al

dibattimento vi sono però casi in cui non si può attendere la formazione della

prova in dibattimento perché a distanza di tempo dal fatto di reato per vari

motivi la prova potrebbe non esistere piu… a tal riguardo è stata prevista la

possibilità di assumere la prova in contraddittorio già nel corso delle indagini

preliminari attraverso lo strumento dell’incidente probatorio che consiste in un

udienza in camera di consiglio nella quale dinanzi al GIP si assumono le prove

(le prove vengono assunte nelle stesse forme previste per il dibattimento, per

cui la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato).

L’incidente probatorio ha la funzione di anticipare la formazione della prova

garantendo il diritto di difesa dell’indagato.

I casi di incidente

Dettagli
A.A. 2024-2025
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher greta.marchioni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Monica Giuseppe Della.