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INTERROGATORIO DELL’INDAGATO
Il pm che intende sottoporre l’indagato ad interrogatorio (ma anche a confronto
o ad ispezione) deve fargli notificare un “invito a presentarsi” almeno 3 giorni
prima dell’interrogatorio, eccezionalmente per ragioni di urgenza invece il pm
può abbreviare il termine di avviso purchè sia lasciato il tempo per comparire.
Nell’invito a presentarsi sono contenute le generalità dell’indagato, il giorno, il
luogo e l’ora della presentazione, l’autorità dinanzi alla quale deve presentarsi
la persona, ovviamente l’avviso che si effettuerà un interrogatorio, in caso di
mancata presentazione l’avvertimento che il pm potrà disporre
l’accompagnamento coattivo e ovviamente l’addebito provvisorio nei confronti
dell’indagato.
Deve essere avvisato dell’interrogatorio anche il difensore dell’indagato almeno
24 ore prima, in casi eccezionali invece il pm può procedere a interrogatorio
anche prima del termine fissato dando avviso al difensore senza ritardo e
tempestivamente.
INTERROGATORIO DELL’INDAGATO LIBERO
l’interrogatorio dell’indagato libero può essere compiuto dal PM
personalmente o su delega dalla polizia giudiziaria. Gli unici atti non delegabili
alla polizia giudiziaria sono l’interrogatorio dell’indagato fermato, arrestato o
sottoposto a misura cautelare e non è possibile neanche delegare
l’accertamento tecnico non ripetibile e sussiste un divieto di compiere
ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori in quanto ad essi
può provvedere solamente il pubblico ministero previa autorizzazione del
giudice.
Se viene svolto direttamente dal pm l’interrogatorio può svolgersi anche senza
la presenza del difensore nonostante però debba essere avvisato, mentre se
viene svolto dalla polizia giudiziaria il difensore dell’indagato deve essere
necessariamente presente.
Inoltre l’interrogatorio che viene svolto nei confronti di indagato sottoposto a
fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto solamente dal PM e
non è dunque ammessa la delega alla polizia giudiziaria.
INTERROGATORIO DELL’INDAGATO ARRESTATO, FERMATO, O IN STATO DI
CUSTODIA CAUTELARE
Tale tipo tipo di interrogatorio può essere condotto soltanto dal pubblico
ministero e non in delega anche dalla polizia giudiziaria. La cartabia ha previsto
che tale tipo di interrogatorio (svolto fuori dall’udienza e con indagato
arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare) deve essere documentato
integralmente a pena di inutilizzabilità con mezzi di riproduzione audiovisivi o
fonografici.
L’interrogatorio ha una duplice funzione: sia di garanzia perché consente
all’indagato di conoscere in forma chiara e precisa l’addebito provvisorio nei
suoi confronti, e ha anche una funzione probatoria perché l’indagato
rispondendo fornisce elementi conoscitivi.
INTERROGATORIO DI PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O
COLLEGATO
Il pm nel corso delle indagini preliminari può interrogare un imputato di un
procedimento connesso o collegato che si svolga separatamente. Il soggetto in
questione ovviamente conosce i fatti solamente per aver avuto contatti con il
responsabile del reato principale.
L’interrogatorio dell’imputato connesso o collegato si svolge in segreto rispetto
agli altri imputati, solamente il difensore è presente all’atto.
L’imputato/indagato di un procedimento connesso o collegato citato dal pm ha
l’obbligo di presentarsi e in caso in cui non si presenti senza dichiarare un
legittimo impedimento può essere portato all’interrogatorio coattivamente.
Dobbiamo fare una distinzione tra interrogatorio dell’imputato concorrente
nel medesimo reato e interrogatorio dell’imputato in un procedimento
connesso o collegato teleologicamente.
INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO CONCORRENTE NEL MEDESIMO REATO
In virtù del privilegio sull’autoincriminazione l’imputato concorrente ha la
facoltà di non rispondere e quindi non ha nemmeno l’obbligo di verità perché
eventuali sue dichiarazioni potrebbero pregiudicarlo nel procedimento a suo
carico.
INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO CONNESSO O COLLEGATO
TELEOLOGICAMENTE
Come in dibattimento anche nell’interrogatorio svolto in sede di indagini
preliminari si applica la norma dell’art 210 che prevede che in caso in cui
l’imputato connesso o collegato teleologicamente se in sede di interrogatorio
renderà dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui su determinati fatti
allora egli assumerà lo status di “testimone assistito” (vediamo quindi che tale
qualifica scatta gia nelle indagini preliminari e non solo in dibattimento).
La cartabia ha previsto una documentazione rafforzata per l’interrogatorio
dell’indagato/imputato connesso o collegato per cui si procede anche con
mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografici, la trascrizione del verbale in
maniera analogica è disposta solo se veramente necessaria.
APPLICABILITA’ DELLE NORME SULLE PROVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Si considerano applicabili le norme sulle prove in dibattimento anche agli atti di
indagine, esse sono applicabili in tutto il procedimento penale (a meno che non
siano incompatibili con il singolo atto). Gli atti di indagine infatti sono molto
importanti, servono per adottare provvedimenti come l’archiviazione o il rinvio
a giudizio, costituiscono inoltre la base per l’attuazione di misure cautelari o di
intercettazioni e nel caso in cui si scelga e venga attuato un rito speciale come
il patteggiamento o il giudizio abbreviato gli atti di indagine sono la base per la
decisione finale (in quanto non si arriva al dibattimento in tali riti).
Proprio per tale rilevanza degli atti di indagine, i quali non possono essere
paragonati ad una mera inchiesta di parte ha fatto si che venissero applicate
ad essi le disposizioni generali sulle prove.
Es: sussiste il divieto di utilizzare le dichiarazioni degli informatori di polizia
quando non sono stati sentiti, il divieto di utilizzare il contenuto delle
intercettazioni che sono state acquisite in violazione delle norme che le
disciplinano ecc
ACCERTAMENTO TECNICO
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ma anche il difensore
della parte privata può avere la necessità di svolgere accertamenti che
comportano specifiche conoscenze scientifiche o tecniche, in particolar modo
accertamenti, rilievi, ecc per cui è possibile che essi nominino dei “consulenti
tecnici” il consulente tecnico non può rifiutarsi.
Esistono due tipi di accertamento tecnico: ACCERTAMENTO TECNICO RIPETIBILE
e ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE
1) Qualora l’accertamento tecnico appaia ripetibile il pm o il difensore fanno
svolgere l’accertamento in segreto, tale atto viene verbalizzato e
collocato nel fascicolo delle indagini.
2) Vi possono essere casi però in cui l’accertamento tecnico non sia
ripetibile perché ad es riguarda persone o cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazioni oppure perché può essere che l’accertamento
stesso vada a modificare la situazione. In tali casi il pm deve dare previo
avviso all’indagato, all’offeso ed ai difensori che possono avvalersi
durante l’accertamento tecnico del lavoro di consulenti tecnici che
insieme ai difensori hanno il diritto di assistere e di partecipare e di
formulare osservazioni e riserve.
Il verbale relativo all’accertamento tecnico non ripetibile viene inserito
direttamente nel fascicolo per il dibattimento in caso di rinvio a giudizio.
l’accertamento tecnico è strettamente collegato con l’incidente probatorio
perché esso viene richiesto attraverso l’incidente probatorio oppure in
alternativa attraverso uno strumento piu semplice ossia la “consulenza tecnica
di parte” .
RISERVA DI INCIDENTE PROBATORIO
nel caso in cui l’indagato e il suo difensore non siano soddisfatti del
consulente del pubblico ministero e voglia un esperto nominato dal giudice ha
il potere di formulare prima del conferimento dell’incarico riserva di
promuovere incidente probatorio: in particolare l’indagato deve proporre prima
la riserva e poi entro 10 giorni deve proporre la richiesta di incidente
probatorio, infatti la riserva di promuovere incidente probatorio perde efficacia
e non potrà essere formulata se l’indagato non propone la richiesta di incidente
entro i 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa. è prevista questa
modalità al fine di evitare che l’indagato formuli solamente una riserva fittizia
che poi non è seguita dalla richiesta di incidente probatorio e questo potrebbe
portare il pubblico ministero a desistere dall’accertamento tecnico andando
quindi a compromettere l’acquisizione di una prova.
Ovviamente se l’indagato formuli nel modo giusto la riserva, e quindi richieda
entro 10 giorni al gip l’incidente probatorio, il pubblico ministero deve disporre
che non si proceda agli accertamenti e se viola tale divieto gli elementi raccolti
comunque non possono essere utilizzati in dibattimento. invece se l’indagato
entro 10 giorni non chiede l’incidente probatorio il pm potrà tranquillamente
compiere gli accertamenti necessari e gli elementi potranno essere utilizzati in
dibattimento.
INCIDENTE PROBATORIO
È previsto dal legislatore che la prova debba essere a forza formata in
dibattimento nel contraddittorio tra le parti e ciò permette anche di applicare
meglio il principio di immediatezza che afferma che la deliberazione della
sentenza debba avvenire da parte dello stesso giudice che ha partecipato al
dibattimento vi sono però casi in cui non si può attendere la formazione della
prova in dibattimento perché a distanza di tempo dal fatto di reato per vari
motivi la prova potrebbe non esistere piu… a tal riguardo è stata prevista la
possibilità di assumere la prova in contraddittorio già nel corso delle indagini
preliminari attraverso lo strumento dell’incidente probatorio che consiste in un
udienza in camera di consiglio nella quale dinanzi al GIP si assumono le prove
(le prove vengono assunte nelle stesse forme previste per il dibattimento, per
cui la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato).
L’incidente probatorio ha la funzione di anticipare la formazione della prova
garantendo il diritto di difesa dell’indagato.
I casi di incidente