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Indagini difensive

Processo accusatorio e prova

Art. 190: nel processo accusatorio, le prove sono veicolate attraverso la domanda della parte. Con una linea di guida di massima, nel dubbio la prova la ammette e non la rifiuta.

Funzione delle indagini

Le indagini hanno questa funzione: consentire al PM di raccogliere le informazioni per sapere come presentare il caso in giudizio, sulla base dell'esercizio dell'azione penale. Il problema è che per capire meglio quale strategia seguire, le parti devono potersi informare prima. Se si usano delle strategie improprie ci si potrebbe però scavare la fossa da soli, perché certe prove potrebbero essere lette in maniera diversa, contro di me.

Indagini proprie e difensive

Indagini proprie: indagini difensive consacrate nel libro V ma risale al 2000, fino al 2000 avevamo una disciplina diversa delle indagini difensive. Prima dell'88 non esisteva alcuna previsione (prima del codice attuale), il difensore dell'indagato o della parte civile ecc., dovevano affidarsi solo al fascicolo istruttorio di allora (del giudice istruttorio).

Con il codice accusatorio ci si rende conto che è necessario introdurre l'art. 38 delle disposizioni di attuazione: prima disposizione che consente al difensore di condurre delle indagini. Previsione generica che prevedeva che il difensore potesse condurle, però era troppo generica e dunque non effettiva.

Legislazione e disciplina

L'art. 38 non riferisce nulla nemmeno sulla disciplina di queste indagini per cui si pensava che non impedisse il difensore di condurle ma nulla di tutto quello che trovava era spendibile nel procedimento, solo per capire chi chiamare a deporre. Dunque, attività libera ma non regolamentata. Aveva una sua utilità per scegliere quali prove portare in dibattimento; punto negativo nessuna spendibilità in processo, non aveva rilievo nemmeno per chiedere un patteggiamento o archiviazione.

L. 332/2000 legge in particolare sulle misure cautelari e viene aggiunto un comma all'art. 38: si prevede che il difensore possa consegnare al gip il frutto delle indagini difensive svolte. Se non che anche quella riforma si rileva non effettiva sul piano pratico di nuovo l'art. 38 era troppo generico.

Teoria di canalizzazione

Teoria di canalizzazione proposta della giurisprudenza per cui il difensore potesse condurre le indagini ma che non dovevano essere spese in processo perché non erano regolamentate. Nel caso fosse urgente raccogliere delle prove doveva essere fatto presente al PM in modo che lo facesse lui (considerando che al PM era imposto di raccogliere anche le prove a favore dell'indagato).

Riforme legislative

Legge 397 del 2000 (prima riforma costituzionale L. 2 del 1999 sul contraddittorio): è introdotto un diritto alla prova a livello costituzionale. Da qui la legge disciplina le indagini difensive esaustiva, durante la fase investigativa in modo autonomo rispetto al PM. Ci sono un paio di fonti internazionali (direttiva n. 41 del 2014 già recepita, il regolamento del 2017 istitutivo del PM europeo già recepito) che ci dicono che la prova all'estero può essere disposta dal giudice anche su richiesta della parte. Prima solo su richiesta della parte pubblica. Ora la prova all'estero può essere richiesta con sollecitazione come richiesta europea di indagine.

Indagini oltre confini nazionali

Le indagini sono fatte per consentire alla parte di esercitare il proprio diritto alla prova e se ci sono prove oltre il confine nazionale, anche in questo caso la parte può chiedere una rogatoria parità di trattamento. Adesso addirittura la difesa può farsi parte promotrice, cosa che fino al 2017 non era possibile.

La giurisprudenza è ancora recalcitrante, contraria in alcuni casi a questa visione.

Vantaggi e rischi

Il dilemma che si pone è il seguente: alcuni difensore anche molto bravi prima della legge del 2000 non erano entusiasti di fare indagini molto regolamentate, perché non erano completamente liberi di scegliere cosa fare. Nel momento in cui mi dai la possibilità di compiere quegli atti, è ovvio che sia regolamentato.

Ipotesi di falso

Ipotesi in cui è emerso che il difensore presentasse un atto di indagine alterando quanto la persona gli aveva riferito: ipotesi di falso. Come si trattano queste situazioni? La cassazione con una sentenza di molti anni, criticata, ha considerato quell'atto come falso in atto pubblico, come se l'avesse fatto il PM, ma l'avvocato non è un pubblico ufficiale.

Obblighi del difensore

Il difensore che compie le indagini non può barare, deve essere fedele nel ricercare e apportare le prove: se la prova è nociva per il proprio assistito e il difensore se ne accorge? La linea prescelta dal legislatore è che il difensore non debba apportare prove che vadano contro il proprio assistito: può raccogliere senza produrre in procedimento (penalmente legittimo). Questo lo fa diventare pubblico attestatore, essendo pubblico sia il verbale del difensore sia l'omologo redatto dal p.m. ne consegue che al difensore vengono concessi gli stessi diritti e doveri del p.m. per quanto riguarda la modalità di documentazione.

Colloqui

I colloqui hanno diverse forme: documentati o meno. Il primo può essere fatto anche da una persona incaricata dal difensore per le indagini difensive. Il difensore deve sempre comunicare chi è e per quale procedimento sta "agendo". Entrambi i difensori possono farlo, sia quello dell'

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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