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CHI PUO FARE LE INDAGINI DIFENSIVE???
innanzitutto il DIFENSORE. L’ART. 327 BIS dispone: Le attività previste dal comma 1
possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori
privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,
da consulenti tecnici
chi sono gli INVESTIGATORI PRIVATI?? Sono persone dotate di una licenza
amministrative e iscritte in appositi registri tenuti dalle prefetture. L’ investigatore
serve piu che altro a ricercare fonti di prova.
COSA IL DIFENSORE PUO’ FARE??
- ART 391 BIS: la principale attività è quella di individuare persone informate di
circostanze o fatti utili ai fini dell’attività investigativa e di poter avere con loro
colloqui investigativi ( e quindi di ricevere dichiarazioni o di assumere
informazioni). Tale attività prima dell’entrata in vigore della legge del 2000, era
preclusa al difensore ( vi era infatti una giurisprudenza del Consiglio Nazionale
Forense che impediva al difensore, a pena di sanzione disciplinare, di parlare
con i testimoni. quindi se il cliente ad esempio individuava possibili testimoni
che avrebbero potuto riferire circostanze a favore, vi era il rischio che il
difensore li portasse in dibattimento non sapendo cosa questi avrebbero detto.
perché vi era tale divieto??? per paura che il difensore suggerisse al testimone
quello da dire in dibattimento; per paura che si intaccasse la genuinità della
deposizione e che il testimone venisse condizionato).
Per effetto della disciplina delle investigazioni difensive, il difensore oggi ha la
libertà di colloquiare liberamente con tutte le persone informate sui fatti.
Questo non solo è un diritto, ma anche un dovere, perché non si può correre il
rischio di far venire in dibattimento una persona che poi dice cose diverse da
quelle del tuo cliente. Per ovviare al rischio che il difensore possa in qualche
modo con il suo comportamento condizionare la persona informata sulle
circostanze o fatti, il difensore quando si rivolge al futuro testimone, lo deve
avvertire :
1. della propria qualità ( che lui è avvocato) e dello scopo del
colloquio (che sta svolgendo indagini investigative )
2. chiedere se intende avere solo un colloquio o sia disposto a
rilasciare una dichiarazione ovvero informazioni
3. chiedere se è persona indagata o imputata nello stesso
procedimento o in procedimento connesso o collegato
4. informarla del divieto di rivelare le domande ricevute e le
risposte rese alla p.g. o al. pm.
5. della facoltà di non rispondere o non rendere dichiarazioni
6. delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
grazie a queste direttive su come deve comportarsi il difensore si è potuta
superare quella giurisprudenza che impediva al difensore stesso di colloquiare
con il testimone. Violando tali direttive il difensore metterebbe a rischio il
proprio onore la propria reputazione la propria fama di persona corretta.
il difensore può AVERE UN COLLOQUIO, RICEVERE DICHIARAZIONI O
ASSUMERE INFORMAZIONI.
1 LIVELLO. Il primo livello è sicuramente il colloquio non documentato per
colloquio si intende una conversazione di cui non si redige alcuna
documentazione, ne scritta ne fotografica. (anche perché da questo colloquio
può accadere che il testimone ascoltato dica cose che non sono favorevoli al
proprio assistito e allora con il cliente ci si accorda per cambiare strada).
DIFFERENZA COL P.M. Il difensore può NON documentare le informazioni che
riceve da probabili futuri testimoni. Il p.m. quando sente una persona ha
l’obbligo giuridico di verbalizzare ciò che la persona gli ha riferito , perché a
differenza del difensore il PM non ha a disposizione un colloquio non
documentato.
Perché il difensore lo può fare? Perché il difensore prima di documentare, deve
sapere cosa quella persona dirà nel dibattimento. Il PM invece è un pubblico
ufficiale, il suo datore di lavoro è lo Stato e lo stato dal PM vuole la
ricerca della verità per quanto sia possibile. Il difensore ha invece un
contratto di diritto privato il cui oggetto non è la ricerca della verità,
ma di difendere. ( ma ovviamente il difensore si deve muovere nell’ambito
delle regole stabilite dalla legge, si deve muovere all’interno di un preciso
confine) . il difensore che è coperto dal segreto professionale non può
essere chiamato a testimoniare su ciò che ha saputo da un testimone
con il quale ha parlato.
Il difensore uno dei primi atti che deve fare è il colloquio con il suo assistito,
e questo colloquio è sottoposto al segreto professionale insormontabile. Il
dialogo e la corrispondenza con il proprio assistito sono inintercettabile. Le
perquisizioni presso lo studio del difensore non possono essere eseguite per
cercare la corrispondenza con il proprio assistito e il difensore che dovesse
essere chiamato a rispondere su ciò che gli ha detto il cliente ha il dovere di
opporre il segreto professionale.
2 LIVELLO. c’è un grosso RISCHIO. che il testimone dica in dibattimento cose
diverse rispetto a quelle dette durante il colloquio con il difensore. per evitare
ciò, il difensore ha un’altra possibilità, quella di documentare per iscritto ciò
che il testimone dice Ciò significa che il difensore può fare un verbale
esattamente identico a quello che fa il PM.
quindi il difensore può RICEVERE DICHIARAZIONI ( atto scritto contenente
affermazioni di colui che le rende); o ASSUMERE INFORMAZIONI ( colloquio
documentato in cui il sogg, risponde alle domande del difensore). In questo caso
al difensore il testimone deve fare altri avvertimenti:
testimone non ha il dovere di parlare con il difensore (altra
il
differenza tra difensore e PM: il cittadino non si può rifiutare mai di riferire
all’Autorità giudiziaria. invece il difensore convoca la persona informata e
questa non ha l’obbligo di presentarsi al difensore.).
raccomandare al testimone che se viene e decide di parlare
di
deve dire il vero perché la falsa testimonianza è punita fino a sei
anni
Il verbale è importantissimo perché in caso di difformità tra ciò che ha scritto e
ciò che ha difensore ha un’arma per recuperare il dibattimento. Ps: il verbale è
sempre sottoscritto, altrimenti è giuridicamente inesistente.
IL DIFENSORE HA QUESTA DOPPIA FORMA DI AUDIZIONE DEL
TESTIMONE ( domanda esame ricorrente).
la documentazione avviene con le forme previste dall’art. 391 ter. ( deve essere
autenticata dal difensore o da un suo sostituto e contenere: la data in cui ha
ricevuto la dichiarazione; le generalità proprie e quelle della persona che parla, i
fatti su cui verte la dichiarazione; ecc)
DOMANDA STUDENTE : QUANDO IO, DIFENSORE, ASCOLTO UN TESTIMONE, POSSO
SELEZIONARE SOLO LA “PARTE BUONA” E TOLGO QUELLA “CATTIVA”? NO, in quel
momento io perdo la natura di difensore e divento un pubblico ufficiale alla stregua di
un notaio e come tale deve recepire la dichiarazione nel modo in cui la fa il testimone.
Principio sacrosanto (secondo il prof., altri non l’hanno condiviso) confermato da una
sentenza della Cassazione. Nel momento in cui si verbalizza bisogna prendere tutto,
parte buona e cattiva. )Vi è stato un avvocato che ha raccolto una dichiarazione
depurando la parte che non gli piaceva nella stessa ed è stato imputato di Falso
ideologico di un atto pubblico. )
DOMANDA. MA TU DIFENSORE CHE FAI CON LA DICHIARAZIONE CHE HAI RACCOLTO E
CHE CI SONO DENTRO COSE CHE NON TI VANNO BENE PER IL TUO CLIENTE? HAI
L’OBBLIGO DI DARLA AL PM? NO! perchè il mio rapporto di diritto privato è regolato dal
segreto professionale.
SE SCOPRO CHE VI è UN REATO DEVO DENUNCIARE? NO. E qui il legislatore è stato
391 bis
ancora piu esplicito. Nel si è stabilito che il difensore non ha l’obbligo
di riferire notizie di reato assunto nello svolgimento delle investigazioni
difensive ciò significa che il mio è un mandato difensivo che devo esercitare
nell’interesse esclusivo del mio assistito e non posso tradire quel mandato difensivo.
- 9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte
della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini,
qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo
carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la
persona che le ha rese.
Sintesi: io faccio indagini e ho un obiettivo, ma ho dei paletti molto precisi, non posso
andare in giro a raggirare testimoni, devo avvertirli che con me possono parlare
liberamente e che devono rendere dichiarazioni veritiere a pena di reato di falsa
testimonianza. ( che se per farmi favore a me assistito, racconta al difensore la
qualunque, e poi in dibattimento si scopre che ha raccontato una cosa non vera, lui ha
fatto reato con ME.)
- ART 391 BIS.( continuo)
- 5.Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una
persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento,
in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso,
almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è
necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del
difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di
ufficio ai sensi dell'articolo 97.
- 7. per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione
del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il
pubblico ministero.
- 8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta
alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
- 10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il
pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa
entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei
confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso
procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in
un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si
svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche
con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le
disposizioni dell'articolo 362.
- 11. Il difensore, in alternativa all'au