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Indagini difensive

Il difensore il più delle volte svolge attività di mera assistenza ad atti della polizia giudiziaria o del PM, ma dobbiamo tenere presente che egli può svolgere anche indagini difensive più significative e innovative del c.p.p.

Cosa sono le indagini difensive?

Ce lo dice l'art. 327 bis c.p.p, introdotto dalla legge 397/2000. Obiettivo della riforma è offrire alla difesa una serie di strumenti processuali che le permettano di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con l'accusa, rispettando in tal modo il principio affermato nell'art. 111 della Costituzione, soprattutto nella fase delle indagini preliminari.

L'art. 327 bis è una norma programmatica, la quale dispone che "Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro". Così come il PM o la polizia giudiziaria svolgono le indagini per le loro determinazioni, così il difensore, fin dal momento dell'incarico professionale (non prima), deve individuare e cercare elementi di prova a favore del proprio assistito. Da precisare che l'avvocato comunque non può fare quello che gli pare.

Articolo 358 c.p.p.

Originariamente il codice, per sopperire a questa esigenza difensiva, non aveva dotato il difensore di poteri investigativi, ma aveva introdotto una norma che è l'art. 358 c.p.p. (che ancora oggi esiste ma è priva di rilevanza pratica): prima norma del codice dedicata all'attività del P.M. Essa dispone che il PM, nel corso delle attività di indagine, deve raccogliere anche le prove a favore della persona sottoposta ad indagini. Il legislatore aveva quindi messo nelle mani del PM anche la ricerca delle prove a favore del difensore. Si tratta di una logica fortemente inquisitoria, perché in questo modo tutto passa nelle mani dello Stato e anche ipocrita, perché è vero che il PM inizialmente deve effettuare indagini per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e quindi non sa se quello su cui sta indagando un giorno sarà imputato oppure no, ma per quanto il PM non persegua interessi privatistici si tratta pur sempre di un soggetto che un giorno sarà parte processuale, e quindi un organo che oggi indaga sulla notizia di reato ma che domani dovrà andare a sostenere tale notizia di reato in dibattimento per chiedere la condanna dell'indagato.

È dunque da ipocriti pensare che il PM debba andare a fare delle indagini a favore della persona sottoposta all'indagine. È per questo che dopo molti anni di lotte degli avvocati nasce la legge sulle investigazioni difensive, principalmente attraverso l'art. 391 bis e seguenti.

L'art. 358, introdotta la disciplina delle indagini investigative, appare essere una norma un po' vuota perché è difficile che un difensore affidi la tutela del proprio assistito al PM; resta una norma però che vorrebbe obbligare il PM a delle indagini più complete possibili, ricordando al PM che essendo un pubblico ufficiale, quando si imbatte in una prova a favore dell'indagato non può omettere di acquisirla.

Come il difensore debba operare

Quando esegue un'indagine difensiva è oggetto degli articoli da 391 bis a 391 decies c.p.p.

Domanda di una studente

Nelle indagini difensive c'è il segreto investigativo? Assolutamente sì, e si tratta di una norma contenuta nella legge professionale (non nel codice di procedura penale). Innanzitutto, il difensore ha un dovere di riservatezza e di segreto professionale (di quello che faccio verso l'esterno, e quello che faccio non deve essere oggetto di investigazione da parte del P.M.).

Chi può fare le indagini difensive?

Innanzitutto il difensore. L'art. 327 bis dispone: le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Chi sono gli investigatori privati?

Sono persone dotate di una licenza amministrativa e iscritte in appositi registri tenuti dalle prefetture. L'investigatore serve più che altro a ricercare fonti di prova.

Cosa il difensore può fare?

  • Art. 391 bis: La principale attività è quella di individuare persone informate di circostanze o fatti utili ai fini dell'attività investigativa e di poter avere con loro colloqui investigativi (e quindi di ricevere dichiarazioni o di assumere informazioni). Tale attività, prima dell'entrata in vigore della legge del 2000, era preclusa al difensore (vi era infatti una giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense che impediva al difensore, a pena di sanzione disciplinare, di parlare con i testimoni. Quindi, se il cliente ad esempio individuava possibili testimoni che avrebbero potuto riferire circostanze a favore, vi era il rischio che il difensore li portasse in dibattimento non sapendo cosa questi avrebbero detto. Perché vi era tale divieto? Per paura che il difensore suggerisse al testimone quello da dire in dibattimento; per paura che si intaccasse la genuinità della deposizione e che il testimone venisse condizionato).

Per effetto della disciplina delle investigazioni difensive, il difensore oggi ha la libertà di colloquiare liberamente con tutte le persone informate sui fatti. Questo non solo è un diritto, ma anche un dovere, perché non si può correre il rischio di far venire in dibattimento una persona che poi dice cose diverse da quelle del tuo cliente. Per ovviare al rischio che il difensore possa in qualche modo con il suo comportamento condizionare la persona informata su...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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