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La disciplina dei redditi di lavoro autonomo e assimilati
Non ci troviamo di fronte a due requisiti, ma ad uno solo, espresso con un’endiadi. L’abitualità serve a distinguere il reddito di lavoro autonomo dai redditi diversi, che sono quelli prodotti occasionalmente.
Al reddito di lavoro autonomo sono assimilati alcuni redditi. Assimilazione vuol dire estensione della disciplina sia sostanziale che formale prevista per i redditi di lavoro autonomo ad altri redditi atipici, tassativamente previsti (ad es., le indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia).
Il T.U. nel disciplinare la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prevede dei criteri diversi a seconda che si tratti dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni o dei redditi assimilati.
Per quanto riguarda i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, sono previste due modalità di determinazione: una può essere definita analitica, l’altra forfetaria.
La modalità analitica si basa sulla
differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale o artistica. La spesa deve essere considerata deducibile in quanto sia funzionale all'attività e rappresenti comunque un costo e non un investimento per il lavoratore autonomo. Il regime forfetario può applicarsi in via opzionale ai soli "contribuenti minimi". Nel regime forfetario è escluso l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ordinarie e l'imponibile è determinato applicando all'ammontare complessivo dei compensi percepiti una percentuale del 78%. Ai fini delle imposte sui redditi le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. I redditi di tale tipo di società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua.quota di partecipazione agli utili. Se l'associazione avesse personalità giuridica, si avrebbe reddito d'impresa, con conseguente assoggettamento ad IRES. Se in un'associazione i soci non sono tutti liberi professionisti, non può parlarsi di associazione tra professionisti, ma di prestazione di servizi organizzata in forma d'impresa, perciò il reddito che ne deriva è reddito d'impresa e non di lavoro autonomo. Le quote di utili si presumono uguali se da atto pubblico o scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente. Per il reddito derivante dall'associazione professionale vale, come per tutti i redditi di lavoro autonomo, il principio di cassa. Il reddito è prodotto in Italia quando deriva da attività esercitata nel territorio stesso. Reddito d'impresa. Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
All'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge tributaria. La determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali deve avvenire secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo. Le deroghe a tali principi devono essere giustificate. Corollario del principio di effettività è l'estensione a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali del principio della determinazione del reddito in base alle scritture contabili regolarmente istituite e tenute. Gli obblighi contabili incombono dunque su tutti i soggetti che producono redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dall'obbligo civilistico di redazione del
bilancio. La corretta tenuta delle scritture contabili impone all'amministrazione finanziaria di effettuare l'accertamento del reddito in forma analitica, cioè mediante il riscontro dei singoli componenti positivi e negativi di reddito. Solo qualora l'ufficio provi l'inattendibilità delle scritture contabili, potrà procedere all'accertamento induttivo o sintetico. Reddito d'impresa è quello derivante dalle attività commerciali così come definite dal T.U. La legge tributaria definisce l'attività commerciale ai propri fini, estendendo ed ampliando la nozione di impresa nella sua accezione civilistica. La legge tributaria prima di tutto fa proprio il concetto civilistico di impresa commerciale, che risulta da due ordini di elementi: - l'esercizio per professione abituale delle attività indicate nel 2195 (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attivitàintermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti);- l'organizzazione in forma di impresa.
Questi due ordini di elementi nel diritto civile devono concorrere perché si abbia impresa commerciale, invece nel diritto tributario sono singolarmente idonei a concretizzare l'impresa ai fini della qualificazione del reddito.
L'organizzazione è coordinamento dei fattori della produzione (beni e lavoro altrui).
Ciò che conta è la finalizzazione della combinazione dei fattori produttivi: essi sono combinati in modo tale che i ricavi superino i costi, sicché l'organizzazione diventa fattore di produzione.
Producono reddito d'impresa le s.n.c. e le s.a.s. qualunque sia l'attività da esse svolta.
Tutte le attività commerciali devono essere esercitate abitualmente o per professione.
abituale, altrimenti i redditi da esse prodotti vanno ricondotti alla categoria dei redditi diversi. Sono infine considerati comunque redditi d'impresa:
- i redditi derivanti dall'allevamento di animali e dalle attività dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici quando eccedono i limiti stabiliti dal 32 (reddito agrario);
- i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
Il T.U. prevede per la determinazione del reddito d'impresa conseguito dalle persone fisiche e dalle società di persone un generale rinvio alla disciplina prevista in materia di IRES per le società di capitali e gli enti commerciali.
Fra le principali regole riguardanti esclusivamente le persone fisiche e le società personali vi sono:
- la tassazione dei fenomeni di autoconsumo, cioè di destinazione dei beni d'impresa al consumo personale dell'imprenditore, dei suoi familiari o dei soci della società; - l'impossibilità di dedurre i compensi del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti; - la deduzione parziale delle spese relative all'acquisto ed all'utilizzo di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dell'imprenditore; - le regole per la determinazione del reddito delle imprese minori. Fatti straordinari produttivi del reddito d'impresa: le vicende societarie. Le operazioni di riorganizzazione aziendale e delle attività produttive possono esser definite come tutti quegli atti e negozi giuridici tesi a conferire all'impresa la struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire. Il regime di neutralitàconsiste nella c.d. continuazione di valori fra soggetto cedente e cessionario o conferitario (così come fra i soggetti partecipanti a fusioni e scissioni): il soggetto conferente deve assumere quale valore delle partecipazioni ricevute l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita ed il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa. La trasformazione di società non costituisce di per sé un fatto generatore di reddito o di perdite. La trasformazione è quindi un'operazione fiscalmente neutra. Ai fini fiscali l'operazione di trasformazione assume rilievo quando vi è il passaggio da un tipo di società di persone ad un tipo di società di capitali e viceversa, in quanto tale mutamento della forma sociale determina anche un differente regime dell'imposizione personale. Nell'ipotesi di
- iscrizione delle riserve nel bilancio della società trasformata con l'indicazione della loro origine: le riserve vengono imputate ai soci della società di persone nel periodo di distribuzione o di utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- non iscrizione delle riserve nel bilancio o non indicazione della loro origine: le riserve
trasformazione è prevista una scissione dell'esercizio sociale in due frazioni, una antecedente alla trasformazione e l'altra successiva; a ciascuna frazione corrisponde un periodo d'imposta autonomo.
Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la distribuzione ai soci della nuova società di riserve costituite con utili della vecchia, già tassati ai fini dell'IRPEF, non costituisce reddito per i nuovi soci.
In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone occorre distinguere due ipotesi;
società incorporante non possiede la totalità delle azioni o quote dell'incorporata. In tal caso l'incorporante provvede ad aumentare il proprio