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Lezione 2

IL RIPARTO DI COMPETENZE UE - STATI MEMBRI

La nascita dello Stato come modello di potere pubblico

È con la Pace di Westphalia del 1648 che gli Stati nazionali, emancipandosi da ordinamenti a vocazione universale, come il papato e l'Impero, si sono affermati come poteri pubblici indipendenti e sovrani sui rispettivi territori.

Problema: la sovranità interna degli Stati impedisce di concepire, entro i rispettivi territori, comunità politiche che non siano subordinate agli Stati stessi. La sovranità esterna degli Stati impedisce di concepire, al di là dei rispettivi territori, comunità politiche che siano sovraordinate agli Stati stessi.

Si tratta del modello c.d. dualistico: Oltre lo Stato non sono concepibili poteri pubblici sovra-nazionali, ma solo poteri pubblici inter-nazionali.

  1. Lo Stato nazionale ha dei poteri pubblici suoi indipendenti su un territorio sue rispetto al quale è sovrano (comm. della sovranità: cittadini e territorio). Tutta la storia successiva va ricontata in questa dimensione dualistica di fondo: uno Stato esiste contale per tale commato della sovranità se possiede un territorio e dei cittadini rispetto ai quali è sovrano esercitando degli effetti. Essendo la sovranità compesta tutta come commato della Stato nazionale, i poteri pubblici sono concepiti o come qualcosa di esterno/mondiale o come razionali, ma non come sovranazionali.
  2. Qualunque fenomeno di produzione di norme esterne è sempre concepito in termini internazionali, di cooperazione fra Stati, senza nessuna operarchia che produca ob norme e gli Stati Nazionali con UE in realtà competenze non gerarchia. Non c'è uno stato sovranazionale, ma qualcosa che assomiglia a ideal dello internazionale. Si parla di competenze, ma è diffcile tracciare una linea di demarcazio-ne (idea der due cerchi che si toccano, ma non si intersecano mai).
  3. IDEA DI BASE: Rifiutando idea che l'UE sia un organizzazione sovrannazionale, dobbiamo rifiutare anche l'idea che sia internazionale in senso classico. ESSI E INTER-NAZIONALE. Perché le norme del diritto UE producono degli effetti che nessuna altra organizzazioni dovrebbe potuto proclamare. Se fosse un'organizzazione sovranazionale requererebbe il principio di operarchia tra le norme (dello UE e degli Stati Membri). Ue sua convunse e quello del riparto di competenze.

Segue: Stato nazionale o organizzazione inter-nazionali: tertium non datur?

Il problema che si pone rispetto all’Unione europea: organizzazione internazionale che va evolvendo verso Stato federale? Una sorta di eccezione transitoria, destinata cioè, presto o tardi, a venire incasellata in uno dei due modelli di potere pubblico ammessi (lo Stato o l’organizzazione internazionale)?

Prevedersi gli esiti del processo di integrazione europea non è possibile.

È possibile che l’UE divenga “...la principale incarnazione di un nuovo ordine politico, nel quale gli Stati e le organizzazioni internazionali risultino ad un tempo inclusi e trasformati.”

Così V. Battini, in S. Battini - E. Chiti, Du. Galetta, B.G. Mattarella, C.Franchini, (a cura della, G.P. della Cane, M.P. Chiu U.P. Chiti), Dir firsttrittivo europeo, Giuffrè, Milano, 2013, cap. 1. 

Seguito delle poste e tate le limitazioni dei MEDOLI accordi, come ad il. in MERCOSUR giandamento.

LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE

Il prumipo bombante dell'UE e il prumipio delle COMPETENZE DI ATRI buzione significa che l'UE agise

solo tartanto nelle materie proprje, mentre attivita che su competenze con un Srato nazionale con mysqli

di brimo tempo trutta quella che cj chje da il suo testo. Un yjme europa nom, pensade automato, una

precedes scols dai peri di suntantate ceduto degli Strati Membni (SOURANATA DERIVATA)

  • L'Unione europea agisce solo nei limiti delle competenze che le sono espressamente attribuite: opera cioè il c.d. principio delle competenze di attribuzione (v. art. 4 e 5 TUE)
  • Originariamente le Istituzioni UE avevano competenza esclusiva in materia di politiche comuni (agricoltura, trasporti, rapporti commerciali con Stati 3) e delle 4 libertà fondamentali. Per il resto solo competenza concorrente (politica economica, monetaria, sociale etc).
  • Lo schema ha subìto profonde modificazioni a causa della interpretazione evolutiva della Corte di giustizia e del frequente ricorso all’art 308 CE che attribuiva al Consiglio il potere di adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso quando un’azione prevista dal Trattato si rendeva necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità. V. ora art. 352 TFUE.

La competenza esclusiva dell'UE (Art. 2, c. 1 TFUE)

“Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione”.

Solo I'UE puo legilare, gli Stati Membri no Eno n sono spoclati autonomamente della souranata della materia.

Le materie di competenza esclusiva (art. 3 TFUE)

“L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

  • a) unione doganale;
  • b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
  • c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
  • d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
  • e) politica commerciale comune.

2. L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui possa incidere su norme comuni o modificarne la portata”.

Art. 77 TFUE - Segue

c) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, al titolo di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Il presente articolo lascia inalterata la competenza degli Stati membri riguardo la delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Approfondimenti

  • La sentenza MELKI della Corte di Giustizia UE del 22 giugno 2010, in causa riun. C-188 e 189/10

Il principio di sussidiarietà

Il Trattato di Maastricht ha introdotto all'art. 3 B il principio di sussidiarietà. V. ora art. 5 c. 3 TUE

L'Unione interviene solo nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano dunque venire realizzati meglio a livello UE.

L'azione dell'Unione europea non va, NEL CONTENUTO E NELLA FORMA, al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Trattato.

La disciplina UE - per quanto concerne le competenze concorrenti - deve quindi essere il più efficace (rispetto a quella degli Stati membri). Esse devono essere comunque necessarie ed infine proporzionate rispetto allo obiettivi da raggiungere (v. comma 4 art. 5 TUE, ma anche art. 3 c. 6 TUE).

Il principio di sussidiarietà

UE può sempre legiferare in materie di competenza concorrente? Se la risposta fosse sì non vi sarebbe differenza tra competenza esclusiva e concorrente. Perché viene inserito con il Trattato di Maastricht? Nascono e il Presente, la Parlamenta Europeo, la Comunità Economica Europea → Il mercato interno non più l'obiettivo, aumenta in modo consistente la competenza dell'UE (assomiglia di più a uno Stato Federale). Gli Stati Membri più euroscettici (UK) chiedevano una garanzia che l'UE NON ABUSI DELLE SUE COMPETENZE. Che ci sia un parametro di riferimento per poter verificare se l'UE ha usato correttamente le competenze ad essa attribuite oppure no. Viene quindi co-nato il Consiglio Europeo il principio di SUSSIDIARIETÀ.

Quando siamo in un contesto di competenze concorrenti, l'UE deve legiferare solo nella misura in cui la sua azione sia più efficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

Quale è il livello più efficace per quei obiettivi? Lo Stato membro o l'UE? L'UE può intervenire solo se è EVIDENTE che più efficace la sua azione rispetto a quella degli Stati Membri per gli obiettivi posti dal Trattato.

Cos dice chi è adatto, ma non gli strumenti da utilizzare.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa-2711 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galetta Diana Urania.