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Diritto comunitario

1. Parte generale

1. Il processo d'integrazione. Dalla CECA al Trattato di Lisbona

Il Consiglio d'Europa: È un’organizzazione internazionale ben distinta dalle Comunità europee e dall’Unione, che si occupa della cooperazione giuridica tra Stati europei e della protezione dei diritti umani.

Nel sistema giuridico dell'Unione, un ruolo decisivo va attribuito: Alla giurisprudenza, sia del giudice comunitario sia del giudice nazionale.

Nell'immediato dopoguerra: Si pensava a come impedire il riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa ed il mondo intero al disastro.

Il Trattato CECA: Fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia e dai tre Paesi del Benelux.

Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea: Ha rappresentato una tappa fondamentale per il passaggio da un’unione avente fini prevalentemente economici ad una struttura federale.

L’Unione negli anni '50: Mirava a sviluppare il mercato dell’acciaio.

Nel 1979: Ci fu il primo suffragio universale del Parlamento.

Il Trattato di Amsterdam: È stato firmato nel 1997.

La Carta di Nizza dei diritti fondamentali: È stata proclamata nel 2007.

Il Trattato di Lisbona: Ha modificato sia il Trattato sull’Unione europea (TUE), sia il Trattato istitutivo della Comunità europea, la cui denominazione è stata modificata in Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. I principi generali dell'Unione europea

I principi di diritto dell'Unione sono: Sono sia principi che trovano espressa enunciazione nei trattati sia principi di elaborazione giurisprudenziale.

Per principi di diritto dell'Unione devono intendersi: Delle vere e proprie norme idonee a creare diritti ed obblighi.

Il principio di leale cooperazione: È un principio generale proprio del diritto dell'Unione.

Il principio di leale collaborazione si identifica con l'obbligo di: Collaborazione reciproca tra Stati membri e Unione europea.

Il principio di proporzionalità: Impone che l’intervento europeo non debba eccedere quanto congruo e necessario per il raggiungimento del fine prefissato.

Nel rispetto del principio di trasparenza: Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di accedere ai documenti.

Il principio dell'effetto utile: Impone un'interpretazione delle norme che sia funzionale al raggiungimento delle loro finalità.

Il principio di precauzione riguarda in particolare: La tutela dell'ambiente, nonché sicurezza e salute.

Il principio del legittimo affidamento: Viene in rilievo nell'ipotesi di modificazione improvvisa di una disciplina.

Il principio di eguaglianza: Trova nel Trattato riconoscimento espresso e generale nella forma di un divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità.

3. Il principio di attribuzione e di sussidiarietà

La teoria dei poteri impliciti comporta: Il riconoscimento di poteri non espressamente conferiti indispensabili all’esercizio delle competenze attribuite e necessari per l’espletamento dei compiti affidati alle istituzioni.

L’estensione delle competenze ex art. 352 TFUE (clausola di flessibilità) discende da un’analisi: Di merito circa l’opportunità di ampliare le competenze.

Secondo il Trattato di Lisbona, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene secondo il principio: Di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà: Disciplina l’esercizio di competenze concorrenti tra Unione europea e Stati membri.

Il principio di proporzionalità: Impone che l’intervento europeo non debba eccedere quanto congruo e necessario per.

Il sistema di ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri si basa su: Tre tipologie di competenze.

I settori di competenza concorrente: Possono essere oggetto di attività legislativa sia da parte dell’Unione sia da parte degli Stati.

Le competenze di sostegno: Sono disciplinate dall’art. 6 TFUE.

Il Trattato di Lisbona: Richiama il principio delle competenze di attribuzione.

Secondo il principio delle competenze di attribuzioni: Le funzioni normative restano agli Stati e l’attribuzione all’Unione costituisce l’eccezione.

4. Il Parlamento europeo

Il Mediatore europeo: È nominato dal Parlamento per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile.

Il Mediatore europeo: Riceve le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione, o di qualsiasi persona fisica o giuridica.

L’Unione: Dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi.

Le istituzioni dell'Unione sono: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti.

Il Parlamento europeo: È composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione.

Il Parlamento europeo ha: Ha tre funzioni principali.

Il Parlamento: Adotta il bilancio annuale dell'UE congiuntamente al Consiglio dell'Unione europea.

I parlamentari: Hanno un mandato di cinque anni e sono divisi in gruppi politici.

I parlamentari europei: Non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi nell’esercizio della loro funzione per la durata delle sessioni.

La Commissione: È tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché relazioni annuali sulla situazione dell’agricoltura, sulla situazione sociale e sulla politica di concorrenza.

5. Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo: È nato parallelamente, ma all’esterno della struttura istituzionale comunitaria.

L’Atto unico: Ha sancito formalmente l'esistenza del Consiglio europeo e la cadenza delle sue riunioni.

Il Trattato di Lisbona: Ha inserito il Consiglio europeo a pieno titolo tra le istituzioni dell'Unione.

Il Consiglio europeo: Non ha funzioni legislative.

Ai sensi dell'art. 15 TUE: Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri.

L’Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

La presenza del Presidente della Commissione: È diretta a rendere l'esercizio del potere di iniziativa legislativa coerente con gli indirizzi indicati dal Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo: Si configura come organo gerarchicamente superiore rispetto al Consiglio, quando quest'ultimo deferisce ad esso talune questioni.

Il Consiglio europeo si riunisce: Due volte a semestre su convocazione del presidente.

Il Presidente è eletto: Dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.

6. Il Consiglio

Il Consiglio dell'Unione europea: Si riunisce a Bruxelles o in Lussemburgo.

Il Consiglio: È l'istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri nell'ambito del processo decisionale europeo.

Il Consiglio: È composto da un rappresentante per Stato membro, a livello ministeriale, di volta in volta competente per la materia trattata.

Il Consiglio: È un organo a composizione variabile.

Il Consiglio: Non va confuso con il Consiglio europeo né con il Consiglio d'Europa.

Le funzioni del Consiglio: Sono varie.

I lavori del Consiglio: Sono preparati dal COREPER.

Il COREPER: È responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso Consiglio.

Il COREPER: È un organismo autonomo.

Il COREPER: Ha anche il potere di adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno.

7. La Commissione

La Commissione europea: È un organo di individui.

La Commissione: È l’istituzione che ha sostituito nel luglio 1967 l’Alta Autorità della CECA e le Commissioni CEE ed Euratom.

I trattati hanno previsto: A decorrere dal 1° novembre 2014, la riduzione del numero dei commissari in modo da corrispondere soltanto ai due terzi del numero degli Stati membri.

Il mandato dei commissari: È di cinque anni ed è rinnovabile.

La Commissione: È suddivisa in "direzioni generali" (DG) e servizi.

Il potere di proposta degli atti legislativi è: Esclusivo della Commissione.

La Commissione: Ha un ruolo centrale nell’assetto istituzionale.

L’Alto rappresentante: Ha il compito di guidare la politica estera e di sicurezza comune.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Alto rappresentante: Si avvale del servizio europeo per l’azione esterna.

L’Alto rappresentante è anche: Segretario generale dell'Unione Europea Occidentale.

8. La Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea: Comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati.

Alla Corte di giustizia è attribuito: Il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti.

La Corte di giustizia è composta: Da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali.

Il Presidente della Corte: Viene eletto tra i giudici per 3 anni.

La Corte di giustizia: Ha sede a Lussemburgo.

Il Tribunale: È parte integrante dell’apparato giurisdizionale dell'Unione.

Il Tribunale: È composto da almeno un giudice per Stato membro.

Le sentenze del Tribunale: Possono essere impugnate dinanzi alla Corte solo per motivi di diritto.

Il Trattato di Nizza ha attribuito: Al Consiglio la facoltà di istituire «camere giurisdizionali», denominate «tribunali specializzati» dal Trattato di Lisbona.

9. Le norme primarie del diritto dell'Unione europea

Per norme primarie dell’Unione europea si intendono: I Trattati istitutivi, la Carta e tutti quegli accordi internazionali che successivamente sono stati stipulati per modificare ed integrare i primi.

Le norme primarie dell’Unione europea: Hanno una incidenza diretta ed immediata sulla situazione giuridica soggettiva, oltre che degli Stati membri, anche dei singoli.

La revisione dei trattati dell’Unione: È ammissibile attraverso una procedura ordinaria e due procedure semplificate.

Oggetto di revisione possono essere: Tutte le norme dei trattati.

Il diritto di recesso: È stato solo di recente introdotto dal Trattato di Lisbona.

La revisione dei trattati dell’Unione: È prevista dall’art. 48 TUE.

La seconda procedura semplificata: Contempla due ipotesi.

La procedura di revisione ordinaria: Riguarda le modifiche più importanti apportate ai trattati.

Il recesso: È un diritto di ogni Stato membro dell'Unione europea.

10. Il diritto derivato dell'Unione europea

Gli Stati membri possono emanare misure di attuazione di un regolamento qualora: Sia richiesto dal Consiglio.

La direttiva europea: È un atto tipico che impone agli Stati membri un obbligo di risultato.

Il regolamento: È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si chiamano regolamenti i testi che: Hanno portata generale e sono applicabili direttamente negli Stati membri.

I regolamenti: Hanno portata generale e valore erga omnes.

I regolamenti sono obbligatori: In tutti i loro elementi per le stesse istituzioni, per gli Stati membri e per i cittadini.

Le direttive vincolano: Gli Stati membri cui sono dirette.

Le direttive sono obbligatorie: Per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Le decisioni vincolano: I destinatari espressamente designati o precisamente identificabili.

Le decisioni costituiscono titolo esecutivo quando: Sono oggetto di un controllo di legalità da parte della Corte.

11. La natura del rapporto tra UE e ordinamenti nazionali

La divergenza di posizione tra Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia europea: Riprende la divergenza di posizione tra monismo e dualismo in ordine al rapporto tra diritto internazionale e diritto interno.

Una volta attribuita una competenza all'Unione, gli Stati membri: Possono verificarne il corretto esercizio, entro i limiti dei meccanismi da essi all'uopo predisposti nei Trattati.

L’efficacia del diritto dell'Unione all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali: È il frutto di una forza propria del diritto dell'Unione stesso.

Sulla base della giurisprudenza della Corte, una norma nazionale posteriore incompatibile deve: Disapplicarsi.

Il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell'Unione rispetto ai Trattati è oggetto di una competenza: Della Corte di giustizia, ad esclusione dei giudici nazionali.

Il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni si fonda su: L'art. 117 Cost.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 prevede che le Regioni: Possano in taluni casi dare attuazione legislativa alle direttive europee.

Le regioni italiane hanno competenza in materia di: Attuazione delle norme dell'Unione.

Possono dare attuazione in via legislativa agli atti dell'Unione: Sia le Regioni a statuto speciale che le Regioni a statuto ordinario.

Il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni spetta: Al Governo.

12. L'effetto diretto delle norme dell'Unione

Le norme che producono effetti diretti: Creano a favore dei singoli posizioni giuridiche tutelabili dinanzi ai giudici nazionali.

Le norme del Trattato producono effetti diretti all'interno degli ordinamenti statali qualora siano: Sufficientemente chiare, precise ed incondizionate.

Diretta applicabilità significa che: L'atto produce effetti senza bisogno di un atto interno di recepimento.

Dotate di effetto diretto sono: Solo le norme del Trattato, i regolamenti, le decisioni ed in presenza di determinate condizioni anche le direttive.

Le decisioni sono provviste di effetto diretto sono: Sia quelle rivolte ai singoli sia quelle rivolte ad uno Stato membro.

La norma dell'Unione provvista di effetto diretto obbliga alla sua applicazione: Tutti gli organi dell’amministrazione nazionale.

Le direttive dell'Unione europea: Possono produrre solo effetti verticali.

L’effetto verticale delle direttive: Riguarda sempre i rapporti tra i cittadini e lo Stato.

L’effetto diretto delle direttive può considerarsi come: Sanzione per gli Stati inadempienti.

Si può parlare di efficacia diretta delle direttive: Quando si tratta di una direttiva dettagliata.

13. Il primato del diritto dell'Unione europea

Le norme dei trattati istitutivi: Entrano a far parte degli ordinamenti statali in maniera automatica senza bisogno di alcun procedimento di attuazione.

Affinché le norme di diritto derivato entrino a far parte degli ordinamenti statali occorre: Che si pongano in essere quei provvedimenti nazionali, leggi o atti amministrativi che gli stessi atti dell'Unione prefigurano.

La legge comunitaria è: Una legge della Repubblica italiana in materia europea.

La Costituzione italiana consente una limitazione alla sovranità dello Stato da parte dell'Unione: All'art. 117.

La sentenza Costa c. Enel del 1964: Ha consacrato il principio del primato del diritto comunitario.

Nell'ipotesi di conflitto tra norma dell’Unione e norma interna il giudice nazionale: Disapplica la norma interna e applica quella dell'Unione.

La normativa europea è soggetta al controllo di costituzionalità: Solo se è messo in discussione il nucleo fondamentale delle norme costituzionali.

Il rapporto intercorrente tra ordinamento nazionale e quello dell'Unione è: Di supremazia dell’ordinamento dell’Unione su quello nazionale.

Il giudice nazionale ha l'obbligo di: Disapplicare la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva, a quella dell'Unione.

La Corte costituzionale nella sentenza Granital: Considera necessario tenere separati ordinamento nazionale e ordinamento dell'Unione.

14. La libera circolazione delle persone

La libera circolazione delle persone: È un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell'Unione europea (UE).

Con il trattato di Lisbona: La cittadinanza europea segue le regole precedenti.

Per essere cittadini dell'UE: È sufficiente essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta il diritto a: Essere tutelati da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro.

Ai cittadini dell'UE spettano altri diritti tra cui: Il diritto alla parità di accesso al servizio civile dell'UE.

Il trattato di Lisbona: Vieta la discriminazione sulla base della nazionalità.

In materia di visti: Si tratta dei controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne.

L’Unione: L'Unione ha adottato una direttiva sul diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente in tutta l'Unione.

La politica di asilo: È ora espressamente qualificata come comune e sono richiamati come limiti vincolanti il principio di non respingimento.

L’Unione: Sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori.

15. La circolazione dei lavoratori

L’art. 45 TFUE: Enuncia in termini chiari e perentori il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.

La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione: Implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri.

I diritti riconosciuti al lavoratore dell'Unione: Comprendono tra l'altro l'accesso al lavoro in un altro Stato membro.

La nozione di lavoratore: Rimanda ad una nozione propria del diritto dell'Unione europea.

La nozione rilevante di lavoratore: Comprende la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione.

Le norme sulla libera circolazione: Non sono applicabili a situazioni che si collocano all’interno di

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndreaPaoni89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Rubino De Ritis Martina.
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