Il regolamento contrattuale
La fonte autonoma: il principio di libertà contrattuale
Determinare il regolamento contrattuale spetta alle parti, titolari degli interessi che il contratto serve a regolare: spetta alla loro volontà. Il regolamento della compravendita fra A e B per cui la cosa di A passa a B che in cambio è obbligato a pagare un prezzo ad A, deriva dalla loro comune volontà di vendere e rispettivamente quella cosa per quel prezzo. Non ne deriva una volontà esterna.
Vale il principio della libertà contrattuale, che applica nel campo dei contratti il principio generale dell’autonomia privata: gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono ai privati il potere di conformare i propri rapporti patrimoniali secondo le inclinazioni e i propri interessi, dunque secondo la propria volontà senza subire imposizioni da autorità esterne. La libertà contrattuale è perciò il riflesso della libertà di iniziativa economica privata.
La libertà contrattuale è:
- Libertà di decidere se fare o non fare un contratto;
- Libertà di scegliere la controparte contrattuale;
- Libertà di determinare il contenuto del contratto;
- Libertà di scegliere il tipo di contratto, o anche la libertà di fare contratti atipici, cioè contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, come ad esempio il leasing.
Tipi contrattuali e contratti atipici: la qualificazione del contratto
La legge disciplina molti tipi di contratti che corrispondono alle operazioni economiche più collaudate e più diffuse, e sono riconoscibili e distinguibili tra loro proprio perché ciascuno riflette un particolare schema di operazione. Si parla di tipi legali, per dire che sono schemi previsti e regolati dalla legge. Mentre i contratti tipici sono quelli che corrispondono a un qualche tipo legale. Essi si chiamano anche contratti nominati, perché è possibile individuarli con il nome del tipo, previsto dalla legge.
Di solito quando due parti devono regolare fra loro interessi patrimoniali, ricorrono a un contratto tipico. Qualche volta, però, la legge gli consente di fare un contratto che non corrisponde a nessuno degli schemi tipici previsti e regolati dalla legge. I contratti di questo genere si chiamano contratti atipici. La libertà di fare contratti atipici è subordinata dalla legge a un limite, cioè devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (Art.1322 c.2). Ciò significa che non devono avere una causa illecita, né oggetto illecito. In Italia esistono contratti atipici come il leasing o il franchising.
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