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A. Tullio e Valeria
1. Articolo 110, art. 605, art. 61 numero 2
Aggravante del nesso teleologico: reati commessi per occultare un precedente reato. il
fatto di reato è facilmente descrivibile = limitazione della libertà personale. Forse si applica
il 613 dal momento che c’è la creazione di uno stato di incapacità non previsto dalla
norma.
B. Gambadilegno
1. Articolo 110, art. 605, art. 61 numero 2
IV. Serie di tentativo di omicidio
A. Tullio e Valeria
1. Articolo 110, articolo 56, articolo 575, aggravato articolo 576 numero 1,
numero 4, articolo 577 numero 4 in relazione al 61 numero 4.
Vengono in considerazioni diverse aggravanti:
nesso teleologico,
premeditazione (= permanenza dell’intento criminoso, macchinazione e predisposizione
dei mezzi per raggiungere lo scopo),
numero 4: inerisce alle qualità del soggetto attivo.
crudeltà e sevizie (= inflizione di sofferenza non necessaria per raggiungere lo scopo).
Per poter pervenire alla conclusione che ci sia stato un tentativo di omicidio occorre:
(1) Il delitto non è consumato, non si realizzano tutti gli elementi della fattispecie.
(2) sono stati commessi atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto? La risposta
è senz’altro positiva anche se si adotta la nozione che fa coincidere l’atto non equivoco
con quello esecutivo del delitto. Siamo senza dubbio in presenza di atti esecutivi dal
momento che si è iniziato a usare il mezzo prescelto per raggiungere il proprio scopo. L’aver
gettato topolino in acqua con la pietra legata al piede = è un chiaro atto che dà
esecuzione al proposito criminoso.
(3)sono atti idonei? Potrebbe essere sollevato un dubbio a seconda di come si conduce il
giudizio sull’idoneità: >prognosi postuma a base parziale >prognosi postuma a base totale
è in questo caso rilevate poiché sul luogo del delitto c’è la presenza di Pippo che è
circostanza idonea a neutralizzare il rischio. Giudizio a base totale: occorre tener in
considerazione tutte le circostanze presenti al momento del compimento del fatto
ancorché non conosciute né conoscibili dall’agente e dunque anche la presenza di Pippo
che è idonea a schermare il rischio giungendo così alla conclusione della non idoneità
degli atti. Giudizio a base parziale: tener in considerazione solo le circostanze conosciute e
conoscibili dall’agente e quindi non la presenza di Pippo, si giunge alla conclusione della
idoneità degli atti, effettività del pericolo. Il criterio di prognosi postuma a base totale è
compatibile con il riconoscimento di un tentativo? Dovendo tener conto di tutte le
circostanze del fatto concreto cioè di tutte le situazioni che neutralizzano il pericolo, posto
che posso parlare di tentativo poiché il delitto non si è realizzato = inidoneità del tentativo
perché c’è la circostanza che neutralizzando il pericolo non fa consumare il fatto. la
presenza di circostanze neutralizzanti va valutata al momento dell’azione, non si deve tener
conto delle circostanze sopravvenute al momento della condotta cioè se successivamente
interviene un “salvatore” è circostanza che non esisteva e allora non possono essere tenute
in considerazione nel giudizio. Comunque, ogni ordinamento nel caso concreto
adotterebbe un giudizio a base parziale e non totale per non rinunciare alla pretesa
punitiva. Elemento soggettivo: nel tentativo è necessario un dolo intenzionale non essendo
sufficiente un dolo eventuale.
Siamo in presenza di circostanze che possono già essere applicata alla condotta
(partecipazione, premeditazione, sevizie). La valutazione dell’estensibilità delle circostanze
ai concorrenti sono l’articolo 118 = si comunicano solo le circostanze che non ineriscono al
solo soggetto o che comunque sono tutte condivise, articolo 59 comma 2 = colpa.
Si procede congiuntamente contro Valeria e Tullio che sono i co autori, mentre
Gambadilegno è concorrente morale e istigatore, colui che ha dato l’ordine.
V. Tentativo di omicidio
A. Gambadilegno
1. articolo 56, articolo 575
Tipica situazione di dolo d’impeto cioè una risoluzione che sorge in modo immediato
nell’animo del soggetto agente.
RISCHIO SANZIONATORIO
Una giurisprudenza consolidata escludeva a priori che potesse crearsi una continuazione
tra l’associazione per delinquere e i singoli reati fine sulla base dell’idea che l’associazione
per delinquere deve avere un programma aperto e indeterminato che è l’esatto contrario
del disegno criminoso di cui all’articolo 81 comma 2. Il medesimo disegno criminoso implica
una programmazione del piano criminoso e questa programmazione impone che già al
momento della costituzione dell’associazione per delinquere o dell’associazione esistesse
di già. Nel caso concreto di Topolino l’associazione è costruita per realizzare le rapine
compiute nei giorni successivi, associazione che nasce con uno scopo necessariamente
aperto ma caratterizzato già nel momento genetico dell’associazione con un piano
criminoso definito e chiaro. La giurisprudenza recente ritiene che la compatibilità tra
l’associazione per delinquere e i delitti scopo sia una queastio facti che il giudice deve
risolvere caso per caso: valutando se nel momento in cui l’associazione è costituita o nel
momento in cui il soggetto entra a farvi parte ci fosse o meno un piano criminoso sufficiente
determinato, riconoscendo la continuazione con quei delitti che facevano parte
dell’originario disegno criminoso. Il disegno criminoso per altro deve essere individuato nelle
sue linee essenziali e questo non esclude che delitti ulteriori possano essere decisi man
mano per realizzare meglio il disegno e allora questi sono potenzialmente assorbiti dalla
continuazione. La pena sarà determinata allora unitariamente e non come somma di
ciascuno = pena per la violazione più grave aumentata fino a 1/3. La violazione più grave
si deve guardare al massimo edittale tenendo in considerazione delle circostanze sulla
consumazione e tentativo, la pena di riferimento è quella prevista per il tentativo di
omicidio. Valutare la pena massima che potesse essere determinata se il delitto fosse
consumano, poi la diminuzione da 1/3 a 2/3 ex articolo 56.
OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO: pena massima >ergastolo. Articolo 56 comma 2
> se la pena prevista è l’ergastolo = la pena non è inferiore ai 12 anni e il massimo lo si
ricava dall’articolo 23 cioè 24 anni.
RAPINA PLURIAGGRAVATA: articolo 628 comma 3.
Se ci sono più aggravanti a effetto comune il primo aumento è fatto sulla pena base e il
secondo aumento è fino a 1/3 della pena già aumentata la prima volta. (articolo 63
comma 2)
Se c’è una circostanza a effetto speciale e una a effetto comune: applicare prima la
circostanza e effetto speciale determinando così la pena, poi su questa si applica
l’aumento fino a 1/3 della circostanza a effetto comune.
Se concorrono più circostanze a effetto speciale si applica soltanto la pena stabilita per la
circostanza più grave, cioè si sceglie quella che determina il maggior aumento e il giudice
ha la facoltà di aumentare la pena fino a 1/3.
Tutte le circostanze previste per la rapina sono previste nel comma 3: la giurisprudenza
oscilla: ritiene che tutte siano applicabili perché tutte differenti o ritiene che basta che ne
sussista una e la presenza di più circostanze non cambia nulla.
Ipotesi più favorevole: pena massima > 20 anni più 1/3 = 26 anni e 8 mesi di reclusione.
Ipotesi più sfavorevole; pena ad esempio di 10 anni > aumentata di 1/3 e poi ancora
secondo il numero di circostanze presenti nel caso concreto, con il limite che la pena non
può essere superiore al triplo. REATO OMISSIVO IMPROPRIO
Articolo 40 comma 2: permette di punire come autore chi non abbia impedito l’evento di
reato che aveva l’obbligo giuridico di impedire. In combinato con l’articolo 110 permette
di punire chi non abbia impedito a un terzo di commettere un fatto di reato che il partecipe
aveva l’obbligo giuridico di impedire. Tuttavia questa via non è condivisa da tutti gli autori
poiché taluno dice che non c’è alcun accordo tra chi compie il fatto e chi non impedisce,
dal momento che se ci fosse questo accordo allora non si parlerebbe di omissione ma di
concorso commissivo, sebbene attraverso un concorso solo morale. Indicare il 110 per far
capire quale è la differenza strutturale: un conto è non intervenire in un decorso naturale di
avvenimenti (=non impedire la morte di un paziente già ammalato), un altro è non impedire
un fatto di reato commesso da un’altra persona. L’articolo 40 sembra coprire solo la prima
delle ipotesi, ma l’interpretazione pacifica è che si applichi anche a chi non impedisce
l’altrui condotta che costituisce il reato e il 110 è invocato solo nell’ipotesi in cui chi compie
materialmente il reato non impedito l’ha fatto con dolo, rispettati i principi generali secondo
cui si concorre solo in un reato doloso. Il mancato impedimento di un reato colposo da
parte di un altro soggetto non pone un problema di 110, ma è un problema di responsabilità
personale ex articolo 40 comma 2. Esempio: medico capo che non interviene sulla
condotta del medico subordinato che sta commettendo un errore che ha come
conseguenza la morte non risponde ex articolo 110, ma ex articolo 40 comma 2 come
autore dell’omicidio colposo. Sia nel caso di mancato impedimento di un evento
naturalistico, che nel caso di mancato impedimento di un reato il presupposto logico è che
si escluda un contributo attivo del soggetto rispetto alla verificazione dell’evento. Ipotesi:
medico che ha fatto qualcosa rispetto al paziente poiché ha somministrato o prescritto
degli esami, la prima cosa da chiedersi è: la morte del paziente deriva causalmente dalla
condotta che ha compiuto il medico oppure quello che gli si rimprovera è il non aver fatto
nulla per interrompere il decorso causale? Cambia completamente la modalità di
accertamento della causalità: nel primo caso è una condotta commissiva poiché
bisognerà trovare quella legge scientifica di copertura ed escludere i decorsi causali
alternativi, nel secondo caso è un comportamento omissivo che richiede un giudizio
ipotetico e controfattuale. Ipotesi: madre che non impedisce le violenze del marito sulla
figlia se la condotta della madre ha contribuito al perpetrarsi delle violenze, non c’entra
>
il 40 comma 2 poiché è un contribut