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Processo romano

In materia processuale si sono succeduti tre diversi sistemi processuali:

  1. Il primo ad affermarsi fu il processo per legis actiones, parzialmente regolato dalle XII tavole.
  2. Si diffuse poi il processo formulare regolato dallo ius honorarium.
  3. Infine la cognitio extra ordinem.

Processo formulare

Si diffuse a Roma dal III secolo a.C., inizialmente veniva utilizzato solo per risolvere le controversie tra stranieri (quindi per un periodo il processo formulare e le legis actiones coesistettero), poi in un secondo momento fu esteso a tutti. Una delle differenze con le legis actiones era che i litiganti potevano esprimere con parole semplici e persino in lingua straniera le ragioni della controversia; furono quindi bandite frasi o gesti solenni.

Svolgimento processo formulare

Il processo formulare era composto da due fasi: la fase in iure e la fase apud iudicem. Per dare impulso al processo era necessario che:

  • L'interessato comunicasse l'azione esperita alla persona che intendeva citare in giudizio.
  • Compisse la vocatio in ius, cioè la citazione in giudizio.

Se la persona chiamata si rifiutava di comparire, poteva, come nelle legis actiones, offrire un vindex che promettesse la comparizione in giudizio del convenuto nella nuova data fissata dal magistrato; oppure, la novità era che il convenuto potesse fare personalmente una promessa stragiudiziale mediante stipulatio. Se poi a seguito di quest'azione il convenuto non compariva, sarebbe stato considerato latitante, cioè assente per colpa propria.

Inizialmente il processo formulare poteva essere applicato a liti tra due stranieri o tra un cittadino romano e uno straniero, solo con la legge Ebuzia divenne applicabile anche alle controversie tra due romani. Le parti processuali erano l'attore e il convenuto. Se le parti erano composte da due o più persone, era consentito agire congiuntamente nel litisconsorzio.

Una volta comparse in iure le parti, il processo aveva inizio. Entrambe le parti dovevano collaborare all'elaborazione dello iudicium, ovvero l'atto scritto contenente l'inquadramento giuridico della lite. Il primo atto era costituito da una editio actionis in cui l'attore doveva enunciare la propria pretesa specificando i fatti su cui si fondava la richiesta e indicare l'azione processuale esercitata. Poteva però accadere che il caso non fosse previsto dall'editto, quindi nel caso in cui il magistrato reputava il caso degno di tutela, egli stesso doveva elaborare uno schema del tutto nuovo.

Dopo l'esposizione informale dell'attore avveniva il contraddittorio fra le parti, che aveva lo scopo di chiarire i fatti in modo da far emergere i punti fondamentali per l'elaborazione dello iudicium. A questo punto potevano esserci delle ipotesi che facevano concludere il processo prima della litis contestatio:

  • Il magistrato poteva negare l'azione qualora la ritenesse manifestamente infondata o improcedibile sul piano formale.
  • Quando si verificava la constatazione di inutilità della prosecuzione del processo, ovvero quando il convenuto confessava il buon fondamento delle ragioni dell'attore. Se la confessione riguardava una somma di denaro già determinata, l'attore passava direttamente alla fase esecutiva, altrimenti era necessario un processo di accertamento per determinare la somma da pagare.
  • La controversia poteva essere troncata dallo ius iurandum in iure, ovvero un giuramento di carattere religioso.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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