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APPELLO
Competente per il processo d’appello è la corte d’appello.
Le sentenze emesse con il rito del lavoro che hanno deciso una controversa inferiore a 25,82€ non sono
appellabili ma ricopribili direttamente in cassazione. L’appello è sempre ammissibile per le cause di valore
indeterminabile.
L’atto di appello è il ricorso che ha lo stesso contenuto di quello del rito ordinario.
con riserva dei motivi
Un istituto peculiare del diritto del lavoro è l’appello con il quale il soccombente
manifesta solo la volontà di appellare e richiede la sospensione dell’esecuzione —> si può richiedere solo
quando è iniziata l’esecuzione. La sospensione è disposta con ordinanza non impugnabile dal collegio.
La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna pronunciate a favore del lavoratore arreca
un danno grave ed irreparabile al lavoratore ma non se l’oggetto dell’esecuzione è una somma di denaro o altra
quantità di cose fungibili. L’appello con riserva dei motivi si propone con ricorso depositato in cancelleria entro
30gg da notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, il giudice con decreto fisserà l’udienza
notificando ricorso e decreto alla controparte. All’udienza si discute esclusivamente della sospensione;
successivamente il processo entra in stato di quiescenza finche non sarà presentato l’atto integrativo che
enuncerà i motivi di impugnazione (contestazione alla sentenza impugnata e richieste al giudice dell’appello).
Se i motivi non sono tempestivamente presentati l’appello è inammissibile. Dopo il deposito dei motivi vi è la
fissazione di una nuova udienza con relativa notifica del decreto e dell’atto di integrazione.
Appello in generale: dopo il deposito del ricorso il presidente della corte d’appello fissa con decreto l’udienza
di discussione nominando un giudice relatore che in udienza esporrà lo svolgimento del processo di 1° grado e
il contenuto dell’atto di appello e della memoria difensiva. Fissata l’udienza l’appellante deve notificare
all’appellato il ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza; se la notifica è omessa o inesistente—>
improcedibilità del ricorso.
L’appellato deve costituirsi almeno 10gg prima dell’udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva.
Se l’appellato si costituisce tardivamente la memoria difensiva cade.
[Appello incidentale: è contenuto nella memoria che deve essere depositata in cancelleria entro 10gg e
notificata all’appellante principale].
Nell’appello sono escluse nuove domande, nuove eccezione e nuovi mezzi di prova—> eccezione per le
domande restitutorie. Per le nuove eccezione il divieto si riferisce solo alle eccezioni in senso stretto, quindi
rilevabili solo dalla parte, dunque si possono allegare i fatti costitutivi del diritto che non identificano una
nuova domanda. Per quanto riguarda le nuove prove non si può chiedere nuovamente l’ammissione del mezzo
di prova usato in 1° grado, non sono mezzi di prova nuovi quelli richiesti in 1° grado ma che il giudice non ha
ammesso, quelli già assunti ma di cui il giudice ritiene necessaria la rinnovazione, le prove invalidamente
assunte potrebbero essere riassunte e infine non sono nuove le prove relative ai fatti nuovi legittimamente
allegati in sede d’appello. Nel rito ordinario sono ammissibili in appello solo le prove nuove che la parte non
ha potuto proporre o produrre in 1° grado. Nel rito del lavoro invece sono ammissibili nuove prove purché
indispensabili—> tranne il giuramento decisorio e suppletorio.
La fase decisoria dell’appello del rito del lavoro è = a quella di primo grado—> discussione orale e lettura in
udienza del dispositivo e della motivazione, o del solo dispositivo con il successivo deposito della motivazione
in cancelleria. La sentenza d’appello è esecutiva ex lege.
IL RITO FORNERO PER IL LICENZIAMENTO: soggetti sottoposti alle tutele ex art 18 L.300/1970:
l’art.1c47-69 L.92/2012 introduce la disciplina speciale del processo da applicarsi a controversie instaurate
dopo il 18/07/2012 e fino all’introduzione del d.lgs. 23/2015 (7 marzo) aventi ad oggetto l’impugnazione del
licenziamento nelle ipotesi regolate dallo statuto dei lavoratori o comunque in ogni caso nelle ipotesi in cui il
giudice possa disporre la reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato allo scopo di statuire
sull’impugnativa del licenziamento per darne effetti stabili in modo da sapere in tempi brevi se il lavoratore
possa perdere il posto di lavoro o meno e le domande connesse saranno accettate solo se non andranno a
ritardare o intaccare la risposta all’impugnativa stessa. Se la domanda connessa non può essere decisa, la
separa e si avrà la conversione da rito speciale a rito del lavoro. Il lavoratore non può rinunciare al rito speciale
ed instaurare quello del lavoro però è possibile che la controversia non rientri nelle ipotesi dell’art. 18 L.