Processo del lavoro
Il processo del lavoro è un processo di cognizione ordinaria a rito speciale. La specialità si riferisce alle forme o all'oggetto e non al fatto che sia sussidiario o sommario. Si tratta di un processo rapido, scandito da preclusioni severe in cui vige il principio di oralità, immediatezza e concentrazione.
Rapporti soggetti al rito del lavoro
L'articolo 409 cpc e la Legge 92/12 riguardavano controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti. Ora vige il d.lgs 23/15 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Il rito del lavoro si applica a:
- Tutti i rapporti di lavoro subordinato tra privati e ad ogni situazione giuridica soggettiva anche non a contenuto patrimoniale inerente a quel rapporto.
- L'intero settore del contenzioso agrario (competenza delle sezioni specializzate agraria a composizione monocratica).
- Settore della para-subordinazione (COCOCO).
- Rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza coordinata e continuativa, rapporti tra socio d'opera e società e tra società e amministratore e tra socio e cooperativa.
- Rapporti di lavoro alle dipendenze di tutte le amministrazioni dello stato; restano devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dipendenti delle PA e relative ad alcune categorie di dipendenti, es magistrati.
Tentativo di conciliazione
Secondo l'articolo 410ss cpc, dal '73 il tentativo di conciliazione era facoltativo, poi reso obbligatorio configurandolo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; nel 2010 è tornato ad essere facoltativo.
Se la conciliazione riesce - il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza e accertate le regolarità formali del verbale di conciliazione, il giudice lo dichiara esecutivo con decreto.
Se la conciliazione non riesce - la commissione di conciliazione formula una proposta che, se accettata, si forma il verbale di conciliazione e diviene esecutivo; viceversa, il giudice ne tiene conto in sede di giudizio. La conciliazione può essere promossa anche in sede sindacale.
Fase introduttiva
Il processo è improntato all'oralità, destinato a svolgersi in una o poche udienze. Dunque la causa deve giungere all'udienza già preparata, ossia:
- Definito il tema del contendere
- Prodotti i documenti di ricorso e indicati i mezzi di prova
- Conosciute le difese dell'altra parte
La domanda si propone con il giudice e deve contenere: indicazione giudice, dati delle parti, oggetto domanda, fatti di diritto, conclusioni, mezzi di prova e documenti. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme ai documenti.
Il giudice entro 5 giorni dal deposito fissa con decreto l'udienza di discussione.
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