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APPELLO

Competente per il processo d’appello è la corte d’appello.

Le sentenze emesse con il rito del lavoro che hanno deciso una controversa inferiore a 25,82€ non sono

appellabili ma ricopribili direttamente in cassazione. L’appello è sempre ammissibile per le cause di valore

indeterminabile.

L’atto di appello è il ricorso che ha lo stesso contenuto di quello del rito ordinario.

con riserva dei motivi

Un istituto peculiare del diritto del lavoro è l’appello con il quale il soccombente

manifesta solo la volontà di appellare e richiede la sospensione dell’esecuzione —> si può richiedere solo

quando è iniziata l’esecuzione. La sospensione è disposta con ordinanza non impugnabile dal collegio.

La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna pronunciate a favore del lavoratore arreca

un danno grave ed irreparabile al lavoratore ma non se l’oggetto dell’esecuzione è una somma di denaro o altra

quantità di cose fungibili. L’appello con riserva dei motivi si propone con ricorso depositato in cancelleria entro

30gg da notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, il giudice con decreto fisserà l’udienza

notificando ricorso e decreto alla controparte. All’udienza si discute esclusivamente della sospensione;

successivamente il processo entra in stato di quiescenza finche non sarà presentato l’atto integrativo che

enuncerà i motivi di impugnazione (contestazione alla sentenza impugnata e richieste al giudice dell’appello).

Se i motivi non sono tempestivamente presentati l’appello è inammissibile. Dopo il deposito dei motivi vi è la

fissazione di una nuova udienza con relativa notifica del decreto e dell’atto di integrazione.

Appello in generale: dopo il deposito del ricorso il presidente della corte d’appello fissa con decreto l’udienza

di discussione nominando un giudice relatore che in udienza esporrà lo svolgimento del processo di 1° grado e

il contenuto dell’atto di appello e della memoria difensiva. Fissata l’udienza l’appellante deve notificare

all’appellato il ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza; se la notifica è omessa o inesistente—>

improcedibilità del ricorso.

L’appellato deve costituirsi almeno 10gg prima dell’udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva.

Se l’appellato si costituisce tardivamente la memoria difensiva cade.

[Appello incidentale: è contenuto nella memoria che deve essere depositata in cancelleria entro 10gg e

notificata all’appellante principale].

Nell’appello sono escluse nuove domande, nuove eccezione e nuovi mezzi di prova—> eccezione per le

domande restitutorie. Per le nuove eccezione il divieto si riferisce solo alle eccezioni in senso stretto, quindi

rilevabili solo dalla parte, dunque si possono allegare i fatti costitutivi del diritto che non identificano una

nuova domanda. Per quanto riguarda le nuove prove non si può chiedere nuovamente l’ammissione del mezzo

di prova usato in 1° grado, non sono mezzi di prova nuovi quelli richiesti in 1° grado ma che il giudice non ha

ammesso, quelli già assunti ma di cui il giudice ritiene necessaria la rinnovazione, le prove invalidamente

assunte potrebbero essere riassunte e infine non sono nuove le prove relative ai fatti nuovi legittimamente

allegati in sede d’appello. Nel rito ordinario sono ammissibili in appello solo le prove nuove che la parte non

ha potuto proporre o produrre in 1° grado. Nel rito del lavoro invece sono ammissibili nuove prove purché

indispensabili—> tranne il giuramento decisorio e suppletorio.

La fase decisoria dell’appello del rito del lavoro è = a quella di primo grado—> discussione orale e lettura in

udienza del dispositivo e della motivazione, o del solo dispositivo con il successivo deposito della motivazione

in cancelleria. La sentenza d’appello è esecutiva ex lege.

IL RITO FORNERO PER IL LICENZIAMENTO: soggetti sottoposti alle tutele ex art 18 L.300/1970:

l’art.1c47-69 L.92/2012 introduce la disciplina speciale del processo da applicarsi a controversie instaurate

dopo il 18/07/2012 e fino all’introduzione del d.lgs. 23/2015 (7 marzo) aventi ad oggetto l’impugnazione del

licenziamento nelle ipotesi regolate dallo statuto dei lavoratori o comunque in ogni caso nelle ipotesi in cui il

giudice possa disporre la reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato allo scopo di statuire

sull’impugnativa del licenziamento per darne effetti stabili in modo da sapere in tempi brevi se il lavoratore

possa perdere il posto di lavoro o meno e le domande connesse saranno accettate solo se non andranno a

ritardare o intaccare la risposta all’impugnativa stessa. Se la domanda connessa non può essere decisa, la

separa e si avrà la conversione da rito speciale a rito del lavoro. Il lavoratore non può rinunciare al rito speciale

ed instaurare quello del lavoro però è possibile che la controversia non rientri nelle ipotesi dell’art. 18 L.

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A.A. 2018-2019
3 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Frisoni Marco.