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LA COSTITUZIONE

La costituzione è il momento in cui le entrambe le parti sono chiamate a formalizzare la loro

presenza nel processo attraverso un'attività tipizzata dal legislatore con la quale dimostrano di

difendersi attivamente.

La costituzione dell'attore: ART 165 c.p.c l'attore deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla

notificazione, depositando in cancelleria:

- la nota dell'iscrizione al ruolo (modelli che si scaricano da internet, e contiene gli elementi

immediati in modo che il cancelliere possa conoscere e scrive chi sono le parti, qual è l'oggetto,

il codice della domanda, il procuratore che si costituisce, della data di notificazione della

citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti)

- il proprio fascicolo, contenente procura se non specificata prima, documenti prodotti e la notifica

dell'atto di citazione.

La costituzione del convenuto: ART 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata

dall'atto di citazione, o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini per le cause di

pronta spedizione. Anche il convenuto deposita in cancelleria: comparsa di risposta art 167, copia

atto di notificazione, procura, fascicolo

LA COMPARSA DI RISPOSTA

La comparsa di risposta è il primo atto del convenuto e ha un triplice contenuto

- facoltativo

- obbligatorio, ma non rigorosi.

- perentorio, nella misura in cui se in relazione ad alcune attività il convenuto incorre in una

decadenza.

L' ART 167 c.p.c al primo comma afferma al 1° comma che la comparsa di risposta deve

contenere:

- proporre tutte le difese, le generalità, il C.F., i documenti che offre in comunicazione, formulare

conclusioni (contenuto obbligatorio) e le prove (contenuto facoltativo).

Il 2° comma afferma il contenuto perentorio:

- domande riconvenzionale, eccezioni di merito e processuali, non rilevabili d'ufficio (se la

domanda riconvenzionale contiene dei vizi sull'oggetto o il titolo, il giudice rileva la nullità e pone

un termine perentorio per integrarla con una sanatoria ad efficacia ex nunc come i vizi edictio

actionis) e la chiamata del terzo.

ART 168 c.p.c iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. Afferma che il

cancelliere iscrive la causa al ruolo generale su presentazione della nota di iscrizione al ruolo

all'atto dell'attore o, se questo non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto.

Il fascicolo d'ufficio contiene i due fascicoli di parte ma da quello deve riuscire a ricostruire la

causa. Nel fascicolo d'ufficio s'inserisce: la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione,

copia delle comparse e delle memorie di carta non ballata e, successivamente, i processi verbali

d'udienza, i provvedimenti del giudice.

ART 168bis c.p.c designazione del giudice istruttore. Il cancelliere presenta il fascicolo d'ufficio al

presidente. E' il presidente del tribunale che indica il giudice istruttore, nei tribunali divisi in piu'

settori, il presidente assegna la causa ad una di queste e il presidente di questa provvede nelle

stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

Art 163 2° comma il presidente del tribunale stabilisce all'inizio dell'anno giudiziario, con decreto

approvato con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della

settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, a

questo punto l'art 168bis 2° comma "la designazione del giudice istruttore deve in ogni caso

avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente,

raramente vengono rispettati i due giorni, in quanto i termini per i giudici non sono mai perentori.

Nel 168 bis c'è una sottile distinzione tra il 4° comma e il 5° comma:

- il 4° comma "se nel giorno fissato il giudice istruttore non tiene l'udienza, la comparizione delle

parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designat :

se il rinvio avviene per questo comma la posizione del convenuto rimane ancorata alla data

dell'udienza fissata

- il 5° comma "il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla

presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di 45. In tal caso il

cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza": in questi caso il

convenuto rimane ancorato alla data nuova fissata, anche per il termine di costituzione.

L'art 171 c.p.c ipotesi patologiche:

1) se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti: si ha una sorta di quiescenza, di limbo,

in cui si potrà avere una parte che si costituirà tardivamente entro tre mesi. Se supera il

termine di tre mesi la causa si estingue.

2) se solo una parte si costituisce nel termine assegnato:

- l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme le

decadenze dell'art 167. Problema sollevati da questa norma che l'attore se si costituisce alla

prima udienza il convenuto non avrà esaminato gli atti posti dall'attore.

- l'altra parte non si costituisce, sarà dichiarata contumace.

FASE DI ISTRUZIONE

TRATTAZIONE

La trattazione è posta all'ART 180 c.p.c. il quale afferma che la trattazione delle cause è orale.

La prima udienza è definita "la prima comparizione delle parti e trattazione della causa", negli anni

90 si è voluto distinguere la prima comparizione delle parti per sanare i vizi e vedere tutte le

regolarità, e la trattazione della causa in una seconda udienza. Nel 2005 si è unificato le due

udienze per ridurre i tempi dei processi.

L'art 183 ci dispone tutti i momenti della prima udienza:

- il giudice verificherà d'ufficio la regolarità del contraddittorio (primo aspetto fondamentale) e

quando occorre i provvedimenti previsti: se vi è un litisconsorzio necessario, casi di nullità della

citazione, mancata costituzione del convenuto per un vizio della costituzione, art 182 (ossia

verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e quando occorre le invita a mettere in

regola i documenti. In questi casi il piu' spinoso è della procura alle liti, quasi si distingue sia in

casi di procura invalida che deve essere rinnovata, sia per le procure inesistenti che può essere

rilasciata successivamente, questa interpretazione è troppo estensiva, per altra parte della

dottrina non sana la procura non rilasciata) in questi casi il giudice fissa altresì una nuova

udienza. In linea generale la prima udienza serve per un controllo generale di tutte le attività di

causa.

- il secondo momento, è quello dell'interrogatorio libero e tentativo della conciliazione. Due

postulati: oralità e immediatezza, in questa prospettiva si è compreso per quanto la finalità del

giudice, comunque trovandosi di fronte alla controversia può avere anche un altro ruolo. Quello

di conciliatore della causa. Questo sta alla politica legislativa e alla indole del magistrato. Il

legislatore del 90 ha previsto istituzionalmente che alla prima udienza le parti comparissero per

interrogarle e cercare di conciliarle, dove possibile. In questi 20 anni è diventato una sorta di

formalità, per cui il legislatore ha mantenuto questi istituti però affidandoli ad un istanza delle

parti o se ricorrono determinati presupposti dal giudice. Oggi quindi non hanno più la forma

obbligatoria, ma possono essere promosse dalle parti o se preesistono determinati presupposti.

LE fonti legislative dell'interrogatorio libero e tentativo di conciliazione sono: ART 183 3° c -->,

185 --> 117, --> 185

ART 183, 3° comma c.p.c. rinvia all'ART 185 c.p.c il giudice deve disporre la nuova udienza su

istanza delle parti, oppure può convocare le parti d'ufficio (dove si rinvia all'ART 117 c.p.c, che

afferma che il giudice in qualunque stato e grado del processo ha la facoltà di convocare le parti

personalmente per interrogarle liberamente). Per interrogatorio libero si intende che le parti

possono esprimersi senza avere conseguenze forti per rendere una dichiarazione contra se, che

nel corso del processo sarebbe una prova piena. Il legislatore ha voluto lasciare uno spazio di

agio, questo spazio è l'interrogatorio libero. Sapendo che se le parti dovessero dire qualcosa

contro se, questo non ha gli effetti di una confessione.

LE risposte che le parti danno in sede dell'interrogatorio libero, sono valutate come argomenti di

prova, ai sensi dell'art 116 2° comma c.p.c. L'argomento di prova è l'elemento al livello più basso

delle prove, che non dovrebbe essere usato da solo.

Tornando all'art 185, il legislatore ha previsto che la parte nell'udienza del tentativo di conciliazione

può farsi rappresentare da un procuratore speciale o generale. Il procuratore non è l'avvocato, ma

la prassi ha fatto si che la parte oltre alla procura della lite, ha conferito anche la procura per il

tentativo di conciliazione. In questo caso si potrebbe creare la figura del c.d. avvocato parte, che

non sempre è agevole. La ratio del legislatore di nominare un procuratore generale, è per lo più

per le persone giuridiche, le grandi multinazionali che affrontano spesso delle controversie. Inoltre

la norma pone una conseguenza forte nei casi in cui il procuratore che si presenta e non è

preparato, ne a conoscenza della controversia o se non compare senza giustificato motivo, il

giudice può valutare questo elemento ai sensi del 166 c.p.c. (argomento di prova). SE un soggetto

è parte del processo un soggetto non può più testimoniare, quindi se utilizzo un soggetto

dell'ipotetica imprese per l'interrogatorio libero, non posso più usarlo eventualmente se il processo

dovesse andare avanti in sede di processo.

Nel 2013 è stato introdotto anche l'ART 185 bis c.p.c.. Dove il giudice prima dell'udienza o sino a

quando è esaurita l'istruzione, può proporre discrezionalmente una proposta transattiva o

conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione.

Tale norma è ricollegata all'art 91 c.p.c. che se una parte rifiuta la conciliazione, poi se dovesse

vincere la causa gli saranno imputate lo stesso le spese processuali.

- Un altra parte, sempre con base normativa del 183 c.p.c., è la fissazione del thema

decidendum. Art 183 4° comma il giudice deve richiedere alle parti se ci sono questioni da

chiarire o questioni che può rilevare d'ufficio. Al 5° comma l'attore può proporre, nella stes

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.
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