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Il processo di cognizione

Il primo grado

È un modello generale di riferimento. Il processo è diviso in tre fasi:

  • Fase introduttiva o preparatoria
  • Fase d'istruzione: può costare di tre fasi:
    • Trattazione
    • Istruzione in senso stretto
    • Rimessione della causa in decisione
  • Fase decisoria

Lo scopo è quello di dare avvio alla macchina del processo, e in qualche modo anche di iniziare a delineare il tema decidendum e probandum.

Fase introduttiva o preparatoria

Atto di citazione

Il processo inizia con l'atto di citazione: ha funzione doppiamente recettizia, è rivolto a due soggetti distinti, il giudice e il convenuto.

Art 163 c.p.c.: L'atto di citazione è un atto strutturato per cui un soggetto invita un altro soggetto a prendere parte ad un'udienza fissa, è l'attore che sceglie la data dell'udienza. L'atto di citazione ha due parti strutturali:

  • La vocatio in ius (convocazione nel processo del convenuto)
  • Editio actionis (segnalazione formale dell'azione al giudice)

L'atto di citazione deve contenere:

  • L'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
  • Il nome e cognome, residenza e C.F. dell'attore e del convenuto e delle persone che gli assistono (rappresentanti legali, della capacità e legittimità processuale, non i difensori).
  • La determinazione della cosa oggetto della domanda (è il petitum mediato);
  • L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi) con le relative conclusioni (petitum immediato). Questo punto non ci dice fino a che punto si deve spingere l'attore, non vi è una norma che ci dice quanto e in che modo, se approfondito o meno, esporre i fatti.
  • "L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione". Una domanda giudiziale si fonda anche su delle prove, questo punto ci vuole ricordare:
    • Ad una mera incitazione nell'atto di citazione poi si deve dare conferma con i mezzi di prova;
    • All'interno dei mezzi di prova c'è una ripartizione tra:
      • Mezzi prova precostituiti, che preesistono prima del processo, documenti che bisogna solo produrre;
      • Prove costituente, prove che si indicano dall'attore che si formano durante il processo, che dovranno essere ammesse dal giudice. Esempio tipico è la prova testimoniale.
    Questo punto 5 non è un elemento che è indispensabile né sanzionabile perché vedremo che il legislatore consente a tutte e due le parti di indicare i mezzi di prova anche in un momento successivo. Il numero 5 dell'art 163 è l'unico elemento non indispensabile.
  • Il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa non sia stata già rilasciata. Art 125 2° comma: "la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata."
  • L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine dei venti giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art 166, ovvero dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art 168 bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli art 38 e 167. Dobbiamo indicare l'udienza, invitare il convenuto a costituirsi ma bisogna anche avvertire il convenuto che riceve l'atto se non si costituisce entro i termini prescritti subirà decadenze, con termine perentorio. Ci sono due letture, una testuale, l'altra garantista, per cui avvertendo un cittadino normale (non un avvocato) si deve specificare quanto possibile le conseguenze di decadenza.

Si parte con la notifica dell'atto di citazione per arrivare all'udienza fissata dall'attore. (notifica dell'atto di citazione --> udienza) Questa linea prima dell'udienza va riempita, innanzi tutto con:

Art 163 bis termini per comparire

Termini dilatori (prima dei quali non può essere fatto un certo atto) che devono essere congrui per tutelare il convenuto. Devono essere termini liberi tra il giorno della notificazione e dell'udienza, non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione è in Italia, 150 giorni se è all'estero.

Però può accadere che se l'attore ha una certa urgenza e non ha i requisiti per un intervento cautelare, l'ART 163 bis 2° comma afferma nelle cause che richiedono pronta spedizione, il presidente può su istanza dell'attore con intervento motivato in calce (alla fine dell'atto) dell'atto originarle e le copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati nel primo comma.

Una parte può sfruttare la macchina processuale per portare avanti un'iniziativa strumentale citando il convenuto un anno dopo la notificazione per tirare del tempo per non pagare, per esempio. Quindi l'ART 163 bis 3° comma afferma che il convenuto laddove vi sia una situazione strumentale può costituendosi prima della scadenza del termine minimo (20 giorni prima dell'udienza), può chiedere al presidente del tribunale che, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con apposito decreto.

Nullità della citazione

L'atto di citazione è l'atto fondamentale perché è il basamento dove viene costruito il processo. ART 164 c.p.c nullità della citazione: contiene i principi sulla nullità dell'atto processuale art 156 c.p.c.. L'art 164 ci differenzia i vizi:

  • Vizi vocatio in ius: per i vizi del 1° comma, "la citazione è nulla se è omesso o risulta incerto alcuno dei requisiti dei n. 1 e 2 art 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge o se manca l'avvertimento previsto nel 163 n.7. Vi possono essere due ipotesi:
    • Il convenuto non si costituisce in giudizio: l' art 164 2° comma afferma che siccome il convenuto non si è costituito è il giudice che rilevai vizi e ordina la rinnovazione (ossia la rinotificazione integrale e curando che non vi siano i vizi al convenuto) entro un termine perentorio. Qui vi sono 2 ipotesi:
      • L'attore provvede: la rinnovazione sana i vizi e gli effetti della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (sanatoria ex tunc). Perché è consentito? perché il vizio è solo su elementi "formali" e non sul petitum o la causa petendi (codice fiscale, indirizzo, tribunale, ecc)
      • L'attore non provvede: il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
    • Il convenuto si costituisce lo stesso: in linea di principio la costituzione del convenuto salva l'atto di citazione nullo, sanando l'atto ex tunc, salvo la mancanza dei termini a comparire o mancanza dell'avvertimento il giudice nel rispetto dei termini.
  • Vizi editio actionis: per i vizi del 4° comma, "la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito al n. 3 dell'art 163 o se manca l'esposizione dei fatti del n.4 del 163. Vi sono 2 ipotesi:
    • Il convenuto non si costituisce: giudice rileva la nullità e ordina la rinnovazione (vedi 1° punto)
      • L'attore provvede: si avrà una sanatoria ex nunc, perché è strutturalmente inidoneo allo scopo, essendo la domanda iniziale inidonea allo scopo, la domanda produce effetti da quando si sana
      • L'attore non provvede: il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
    • Il convenuto si costituisce lo stesso: il giudice ordina l'integrazione della domanda, colmando la lacuna per gli elementi mancanti con sanatoria ex nunc, se l'attore non provvede all'integrazione il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione della causa.

La costituzione

La costituzione è il momento in cui le entrambe le parti sono chiamate a formalizzare la loro presenza nel processo attraverso un'attività tipizzata dal legislatore con la quale dimostrano di difendersi attivamente.

La costituzione dell'attore: ART 165 c.p.c l'attore deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notificazione, depositando in cancelleria:

  • La nota dell'iscrizione al ruolo (modelli che si scaricano da internet, e contiene gli elementi immediati in modo che il cancelliere possa conoscere e scrive chi sono le parti, qual è l'oggetto, il codice della domanda, il procuratore che si costituisce, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti)
  • Il proprio fascicolo, contenente procura se non specificata prima, documenti prodotti e la notifica dell'atto di citazione.

La costituzione del convenuto: ART 166 c.p.c almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'atto di citazione, o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini per le cause di pronta spedizione. Anche il convenuto deposita in cancelleria: comparsa di risposta art 167, copia atto di notificazione, procura, fascicolo.

La comparsa di risposta

La comparsa di risposta è il primo atto del convenuto e ha un triplice contenuto:

  • Facoltativo
  • Obbligatorio, ma non rigorosi.
  • Perentorio, nella misura in cui se in relazione ad alcune attività il convenuto incorre in una decadenza.

ART 167 c.p.c al primo comma afferma al 1° comma che la comparsa di risposta deve contenere:

  • Proporre tutte le difese, le generalità, il C.F., i documenti che offre in comunicazione, formulare conclusioni (contenuto obbligatorio) e le prove (contenuto facoltativo).

Il 2° comma afferma il contenuto perentorio:

  • Domande riconvenzionale, eccezioni di merito e processuali, non rilevabili d'ufficio (se la domanda riconvenzionale contiene dei vizi sull'oggetto o il titolo, il giudice rileva la nullità e pone un termine perentorio per integrarla con una sanatoria ad efficacia ex nunc come i vizi edictio actionis) e la chiamata del terzo.

ART 168 c.p.c iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. Afferma che il cancelliere iscrive la causa al ruolo generale su presentazione della nota di iscrizione al ruolo all'atto dell'attore o, se questo non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto.

Il fascicolo d'ufficio contiene i due fascicoli di parte ma da quello deve riuscire a ricostruire la causa. Nel fascicolo d'ufficio s'inserisce: la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, copia delle comparse e delle memorie di carta non ballata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice.

ART 168bis c.p.c designazione del giudice istruttore. Il cancelliere presenta il fascicolo d'ufficio al presidente. È il presidente del tribunale che indica il giudice istruttore, nei tribunali divisi in più settori, il presidente assegna la causa ad una di queste e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

Art 163 2° comma il presidente del tribunale stabilisce all'inizio dell'anno giudiziario, con decreto approvato con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, a questo punto l'art 168bis 2° comma "la designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente, raramente vengono rispettati i due giorni, in quanto i termini per i giudici non sono mai perentori.

Nel 168 bis c'è una sottile distinzione tra il 4° comma e il 5° comma:

  • Il 4° comma "se nel giorno fissato il giudice istruttore non tiene l'udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato: se il rinvio avviene per questo comma la posizione del convenuto rimane ancorata alla data dell'udienza fissata.
  • Il 5° comma "il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di 45. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza": in questi caso il convenuto rimane ancorato alla data nuova fissata, anche per il termine di costituzione.

L'art 171 c.p.c ipotesi patologiche:

  • Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti: si ha una sorta di quiescenza, di limbo, in cui si potrà avere una parte che si costituirà tardivamente entro tre mesi. Se supera il termine di tre mesi la causa si estingue.
  • Se solo una parte si costituisce nel termine assegnato:
    • L'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme le decadenze dell'art 167. Problema sollevati da questa norma che l'attore se si costituisce alla prima udienza il convenuto non avrà esaminato gli atti posti dall'attore.
    • L'altra parte non si costituisce, sarà dichiarata contumace.

Fase di istruzione

Trattazione

La trattazione è posta all'ART 180 c.p.c. il quale afferma che la trattazione delle cause è orale.

La prima udienza è definita "la prima comparizione delle parti e trattazione della causa", negli anni 90 si è voluto distinguere la prima comparizione delle parti per sanare i vizi e vedere tutte le regolarità, e la trattazione della causa in una seconda udienza. Nel 2005 si è unificato le due udienze per ridurre i tempi dei processi.

L'art 183 ci dispone tutti i momenti della prima udienza:

  • Il giudice verificherà d'ufficio la regolarità del contraddittorio (primo aspetto fondamentale) e quando occorre i provvedimenti previsti: se vi è un litisconsorzio necessario, casi di nullità della citazione, mancata costituzione del convenuto per un vizio della costituzione, art 182 (ossia verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e quando occorre le invita a mettere in regola i documenti. In questi casi il più spinoso è della procura alle liti, quasi si distingue sia in casi di procura invalida che...
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.
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