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Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, non di indirizzo politico.
Verifica la conformità delle azioni della Pubblica Amministrazione nel rispetto della
Costituzione. Ha una funzione autonoma super partes. È il garante della Costituzione
ed ha un potere neutro. Esercita una funzione di garanzia nei confronti dei tre poteri.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dai suo
membri. Partecipano 3 delegati per ogni regione. L’elezione ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di 2/3 dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune. È responsabile di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Il Presidente della Repubblica dura in carica circa sette anni, deve cioè ricoprire due
legislature. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente delle Camere, il
Parlamento e i delegati regionali si riuniscono per eleggere il nuovo presidente. Se le
Camere sono sciolte, l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalle riunioni delle nuove
Camere. Le funzioni del Presidente della repubblica, nel caso in cui egli non può
svolgerle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
Le funzioni del Presidente della Repubblica
Le funzioni del Presidente della Repubblica sono intrecciate con i 3 poteri in chiave
di garanzia:
1. Rispetto al potere esecutivo:
Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Non si tratta di un
potere pieno poiché è condiviso con la maggioranza parlamentare;
Emanazione dei decreti legge. Può decidere di non emanarli in caso di
violazione alla costituzione.
2. Rispetto al potere legislativo:
Promulgazione della legge. Attua un controllo di garanzia;
Scioglimento delle Camere. Non è un potere pieno. Scioglie le Camere
quando vi sono violazioni. Non può esercitare altre facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo che essi non
coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura.
3. Rispetto al potere giudiziario:
Presiede il consiglio superiore della magistratura. Non esercita il potere
giudiziario, ma interviene se vi siano atti che vadano contro la
Costituzione;
Concede la grazia ai detenuti e commuta le pene.