Il presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, non di indirizzo politico. Verifica la conformità delle azioni della Pubblica Amministrazione nel rispetto della Costituzione. Ha una funzione autonoma super partes. È il garante della Costituzione ed ha un potere neutro. Esercita una funzione di garanzia nei confronti dei tre poteri.
Elezione del presidente
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dai suoi membri. Partecipano 3 delegati per ogni regione. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. È responsabile di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Il Presidente della Repubblica dura in carica circa sette anni, deve cioè ricoprire due legislature. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente delle Camere, il Parlamento e i delegati regionali si riuniscono per eleggere il nuovo presidente. Se le Camere sono sciolte, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalle riunioni delle nuove Camere. Le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non può svolgerle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
Le funzioni del Presidente della Repubblica
Le funzioni del Presidente della Repubblica sono intrecciate con i 3 poteri in chiave di garanzia:
Rispetto al potere esecutivo:
- Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Non si tratta di un potere pieno poiché è condiviso con la maggioranza parlamentare;
- Emanazione dei decreti legge. Può decidere di non emanarli in caso di violazione alla Costituzione.
Rispetto al potere legislativo:
- Promulgazione della legge. Attua un controllo di garanzia;
- Scioglimento delle Camere. Non è un potere pieno. Scioglie le Camere quando vi sono violazioni. Non può esercitare altre facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo che essi non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Rispetto al potere giudiziario:
- Presiede il consiglio superiore della magistratura. Non esercita il potere giudiziario, ma interviene se vi siano atti che vadano contro la Costituzione;
- Concede la grazia ai detenuti e commuta le pene.
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Il Presidente della Repubblica
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